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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 18/07/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Luca Fadda - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1283/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. TUBERE REBECCA ed elettivamente domiciliati in VIA
FESTAZ, 55/A 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. TUBERE REBECCA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, procunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
CONDIZIONI
1.Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Charvensod;
2.Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel pagina 1 di 5 Comune di Pollein in Fraz. La Cisaz n. 13 unitamente ai mobili,
arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse dei Parte_1
figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3.I figli e restano collocati prevalentemente Persona_1 Per_2
presso la casa famigliare in cui manterranno altresì la loro residenza;
4.Confermare le seguenti modalità di affidamento:
•Il padre si prenderà cura dei minori a fine settimana alternati,
dalle ore 16.00 del venerdì sino alle ore 20.00 di domenica;
•Il padre si prenderà cura dei minori ogni martedì dalle ore 16.00
sino al mercoledì all'entrata di scuola;
•Durante il periodo estivo i minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi due coi rispettivi genitori da concordarsi entro il
31 marzo di ogni anno;
•Durante le vacanze invernali le minori ad anni alterni trascorreranno il periodo compreso dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore (a partire con la mamma per l'anno 2024) e il periodo compreso dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, tuttavia il giorno 26 dicembre sarà sempre trascorso con l'altro genitore per garantire il festeggiamento delle vacanze natalizie con entrambe le parti;
•Le giornate di Pasqua e pasquetta saranno trascorse ogni anno in maniera alternata (a partire dal giorno di pasqua 2025 con la madre).
•Per le restanti giornate di vacanze le modalità di affidamento non modificano il calendario ordinario.
5.Confermare che il sig. verserà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni pagina 2 di 5 mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad €
400,00 € (i.e. 200,00 € per ciascun figlio), assegno che sarà
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT
al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6.Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% nel rispetto del Protocollo di Aosta inerente alle spese extra-assegno, che le parti dichiarano di conoscere e richiamare integralmente ai fini del presente atto;
7.Confermare che l'assegno Unico e Universale sarà percepito nella misura del 100% a favore della sig.ra in quanto Parte_1
collocataria prevalente delle minori e anche in funzione dell'importo minimo dell'assegno di mantenimento corrisposto al punto 5;
8.Confermare che dei ricorrenti è tenuto a corrispondere alcun assegno di mantenimento personale all'altro coniuge;
9.Entrambi gli ex coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 31 ottobre 2024 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
pagina 3 di 5 E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 26 novembre 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Charvensod
il 13 settembre 2003 tra nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
e nato in [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Charvensod al n°3, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in pagina 4 di 5 giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHARVENSOD per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Luca Fadda - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1283/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. TUBERE REBECCA ed elettivamente domiciliati in VIA
FESTAZ, 55/A 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. TUBERE REBECCA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“Voglia il Tribunale ill.mo, procunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
CONDIZIONI
1.Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Charvensod;
2.Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel pagina 1 di 5 Comune di Pollein in Fraz. La Cisaz n. 13 unitamente ai mobili,
arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse dei Parte_1
figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3.I figli e restano collocati prevalentemente Persona_1 Per_2
presso la casa famigliare in cui manterranno altresì la loro residenza;
4.Confermare le seguenti modalità di affidamento:
•Il padre si prenderà cura dei minori a fine settimana alternati,
dalle ore 16.00 del venerdì sino alle ore 20.00 di domenica;
•Il padre si prenderà cura dei minori ogni martedì dalle ore 16.00
sino al mercoledì all'entrata di scuola;
•Durante il periodo estivo i minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi due coi rispettivi genitori da concordarsi entro il
31 marzo di ogni anno;
•Durante le vacanze invernali le minori ad anni alterni trascorreranno il periodo compreso dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore (a partire con la mamma per l'anno 2024) e il periodo compreso dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, tuttavia il giorno 26 dicembre sarà sempre trascorso con l'altro genitore per garantire il festeggiamento delle vacanze natalizie con entrambe le parti;
•Le giornate di Pasqua e pasquetta saranno trascorse ogni anno in maniera alternata (a partire dal giorno di pasqua 2025 con la madre).
•Per le restanti giornate di vacanze le modalità di affidamento non modificano il calendario ordinario.
5.Confermare che il sig. verserà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni pagina 2 di 5 mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari nel complesso ad €
400,00 € (i.e. 200,00 € per ciascun figlio), assegno che sarà
aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT
al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6.Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% nel rispetto del Protocollo di Aosta inerente alle spese extra-assegno, che le parti dichiarano di conoscere e richiamare integralmente ai fini del presente atto;
7.Confermare che l'assegno Unico e Universale sarà percepito nella misura del 100% a favore della sig.ra in quanto Parte_1
collocataria prevalente delle minori e anche in funzione dell'importo minimo dell'assegno di mantenimento corrisposto al punto 5;
8.Confermare che dei ricorrenti è tenuto a corrispondere alcun assegno di mantenimento personale all'altro coniuge;
9.Entrambi gli ex coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 31 ottobre 2024 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
pagina 3 di 5 E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 26 novembre 2024, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Charvensod
il 13 settembre 2003 tra nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
e nato in [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Charvensod al n°3, parte II, serie A;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in pagina 4 di 5 giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHARVENSOD per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5