Articolo 683 del Codice penale
Articolo 609 noviesArticolo 570 ter
Versione
1 luglio 1931
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15 dicembre 1981
Art. 683.

(( (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere).)) ((Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila))
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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