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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 4904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4904 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6969 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ET TO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) con l'Avv. ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO parte P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA MARINA, 6
20121 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data
05/06/2025, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
, chiedendo di accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “nel merito, in via principale ritenere e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutti motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, revocarlo mandando assolto l'Avv. da ogni e qualsiasi pretesa e ciò per tutti i Parte_1 motivi esposti in ricorso ovvero previa declaratoria dell'errata determinazione del credito previdenziale azionato, rideterminare l'importo dovuto”.
2. Premesso di aver ricevuto notifica da parte di CP_1 del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro -
n. 985/2025 in data 28 aprile 2025 (RG n.4227/2025), con pedissequo atto di precetto, per la complessiva somma di Euro 706.295,69 (oltre alle spese della procedura), il ricorrente, pur non contestando di essere debitore di , ha eccepito il difetto di allegazione della CP_1 prova del credito, avendo la fondato la propria richiesta di CP_1 ingiunzione unicamente sulla dichiarazione del Responsabile del Servizio
Accertamenti Contributivi e Dichiarativi della
[...]
, documento di unilaterale formazione Controparte_1
(doc. 3 del fascicolo monitorio) non sufficiente a sostenere il procedimento ordinario;
in ogni caso, ha eccepito Parte_1 che non avrebbe annotato in conto i pagamenti dallo CP_1 stesso effettuati per effetto delle dilazioni concesse dalla Agenza delle
Entrate SI (rottamazione ter e quater), con ciò duplicando la corresponsione di quanto dovuto per i medesimi titoli.
3. Si è costituita ritualmente in giudizio CP_1 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
4. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, il giudice ha invitato alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza con contestuali motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, Parte_1
è iscritto all'Albo professionale degli Avvocati dal 1992 e, con decorrenza dal 1993, è regolarmente iscritto alla (doc. 2 fascicolo CP_1 monitorio) con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 10 e 11 L.
2 n.576/1980 al pagamento del contributo soggettivo proporzionalmente al reddito (con previsione di un contributo soggettivo minimo) oltre al contributo integrativo e al contributo di maternità.
3. La ha dato conto delle seguenti irregolarità CP_1 risultati dai registri (doc. 3 fasc. monitorio) nonché delle contestazioni invitate nel corso degli anni (cfr. doc.
3.17 e ss fascicolo monitorio) per complessivi €706.295,69 di cui:
- Anno 2009: contributo soggettivo autoliquidazione e integrativo, oltre interessi moratori e sanzioni, per complessivi €46.674,24 (al netto del pagamento eseguito a titolo di prima rata del piano di rateazione);
- Anno 2010: contributo soggettivo autoliquidazione e integrativo, oltre interessi moratori e sanzioni, per complessivi €24.568,07;
- Anno 2011 e 2019: contributo soggettivo autoliquidazione e integrativo, contributo maternità 2019 oltre interessi moratori e sanzioni, per complessivi €113.391,43;
- Anni dal 2012 al 2018: contributi soggettivi e integrativi per tutti gli anni nonché contributi integrativi minimi e di maternità per il
2016, 2017, 2018 oltre interessi e sanzioni per complessivi
€337.836,36 (già al netto della prima rata pagata);
- Anni 2020: contributi soggettivi minimi, contributi soggettivi in autoliquidazione, integrativo, maternità e integrativi per
€76.415,81;
- Anno 2021: contributi soggettivi minimi, contributi soggettivi in autoliquidazione, integrativo, maternità e integrativi per
€106.952,78;
- omesso e/o tardiva trasmissione del Modello 5 per l'annualità
2022 €457,00
4. A fronte delle plurime contestazioni, ha Parte_1 richiesto la rateazione dei debiti relativi alle annualità 2009, 2010 e dal
2012 al 2018, con istanze del 31/03/2021 e del 10/08/2021; ha poi presentato formale domanda di conciliazione in data 23/06/2023, a seguito della diffida complessiva inviata dall'Area Legale dell'
[...]
[...] Controp
[...]
[...]
[...] quali l'opponente ha espressamente
[...] riconosciuto il debito, idonei anche a interrompere il decorso del termine prescrizionale. Non è contestato, inoltre, che, le contestazioni relative alle irregolarità contributive per le annualità 2011, 2019, 2020, 2021, nonché la sanzione per l'omesso invio del Mod.5/2022, ritualmente notificate a mezzo P.E.C., non siano mai state oggetto di impugnazione.
5. Pacifico l'an della pretesa, ne contesta la Parte_1 quantificazione, sostenendo che non abbia tenuto CP_1 conto dei versamenti effettuati in occasione dell'adesione alle procedure di rottamazione.
6. Si tratta, tuttavia, di una eccezione destituita di fondamento. In primo luogo, sarebbe stato onere di individuare Parte_1 specificatamente i crediti oggetto di duplicazione e dar conto del pagamento effettuato;
al contrario, l'opponente si è limitato a dar conto dell'adesione alle procedure di rottamazione senza, tuttavia, alcuna specifica indicazione rispetto ai crediti che assume essere duplicati e senza neppure dar conto dei pagamenti effettuati (ad eccezione di una sola rata).
7. In ogni caso, le somme oggetto di rottamazione non coincidono con le pretese avanzate da È lo stesso ricorrente a illustrare le CP_1 intimazioni di pagamento, riferibili a crediti vantati dalla CP_1 oggetto di notifica a suo carico da parte dell : Controparte_3
(1) intimazione di pagamento 06820189014844717000 dell'anno
2018 relativa alla cartella n. 06820140120851855000 avente ad oggetto i contributi minimi soggettivi, l'indennità di maternità e il contributo integrativo per gli anni di competenza
2011, 2012 e 2013, nonché, le sanzioni applicate;
(2) intimazione di pagamento 0682020901456012000 dell'anno
2020 relativa a cartella n. 06820190016790224000 avente ad oggetto i contributi minimi soggettivi, l'indennità di maternità e il contributo integrativo per l'anno di competenza 2014, nonché, le sanzioni applicate;
4 (3) intimazione di pagamento 06820229003677058000 dell'anno
2022 relativa alla cartella n. 06820190107449856000 avente ad oggetto i contributi minimi soggettivi, l'indennità di maternità e il contributo integrativo per l'anno di competenza
2015, nonché, le sanzioni applicate;
(4) intimazione di pagamento 06820239006505049000 dell'anno
2023 avente ad oggetto la cartella n. 06820210027111061000 avente ad oggetto i contributi minimi soggettivi, l'indennità di maternità e il contributo integrativo degli anni di competenza
2007 e 2008, nonché le sanzioni applicate
8. Solo i succitati titoli di credito, per stessa ammissione del ricorrente, sarebbero stati oggetto della procedura di rottamazione con
Agenzia delle Entrate SI ed è agevole notare come non vi sia coincidenza rispetto alle pretese avanzate con il ricorso oggetto dell'odierna opposizione.
9. A titolo esemplificativo, il credito oggetto del giudizio azionato dalla in relazione all'anno 2009 è relativo ai contributi in CP_1 autoliquidazione dovuti dal professionista, dagli interessi maturati e dalle sanzioni comminate per tali specifici titoli (per complessivi Euro
46.674,24, corrispondente al debito residuo, a fronte dei pagamenti effettuati dal professionista relativamente al piano di pagamento rateale concesso), mentre la rottamazione riguarda una cartella emessa per contestare il mancato pagamento dei contributi minimi soggettivi, del contributo integrativo, del contributo di maternità. In relazione all'anno
2010, il credito azionato dalla è riconducibile ai contributi CP_1 in autoliquidazione, eccedenti il contributo minimo, dovuti per tale annualità (a fronte del mancato pagamento del piano di pagamento rateale concesso, risulta pari a Euro 23.613,10 oltre 954,97, a titolo di interessi moratori, così per complessivi Euro 24.568,07) mentre la rottamazione riguarda una cartella emessa per contestare il mancato pagamento dei contributi minimi soggettivi, del contributo integrativo e del contributo di maternità.
5 10. In conclusione, le cartelle oggetto di rottamazione da parte del professionista non hanno ad oggetto i titoli di credito azionati in via monitoria dall' ; le restanti contestazioni riguardanti il Controparte_2 quantum della pretesa appaiono generiche ed evanescenti, anche alla luce della copiosa e specifica documentazione versata nel ricorso monitorio da parte di e richiamata in questa sede. Per il resto, CP_1
l'opponente non ha formulato alcuna contestazione specifica e analitica sulla quantificazione del credito operata dall'Ente previdenziale, limitando le proprie difese ad una generica doglianza fondata su un presupposto (la coincidenza tra i crediti ingiunti e quelli oggetto di rottamazione) che si è rivelato erroneo. Inoltre, non vi è alcuna specifica contestazione in punto di calcolo degli interessi, applicazione delle sanzioni, né sull'ammontare dei contributi in autoliquidazione per le singole annualità.
11. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro - n.
985/2025 (RG n.4227/2025).
12. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato al pagamento Parte_1 delle stesse in favore di liquidate come in dispositivo, CP_1 secondo i parametri di legge, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del giudizio e del pregio dell'attività svolta.
13. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
14. Stante la complessità della controversia, fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso in opposizione e conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro - n. 985/2025 (RG
n.4227/2025);
2) condanna alla rifusione delle spese di lite per Parte_1 il presente grado di giudizio che liquida in complessivi €17.869,00 oltre accessori come per legge in favore di . CP_1
6 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Milano, 11.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ET TO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) con l'Avv. ZAFFARANA SEBASTIANO FILIPPO parte P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA MARINA, 6
20121 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato in data
05/06/2025, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
, chiedendo di accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “nel merito, in via principale ritenere e dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per tutti motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, revocarlo mandando assolto l'Avv. da ogni e qualsiasi pretesa e ciò per tutti i Parte_1 motivi esposti in ricorso ovvero previa declaratoria dell'errata determinazione del credito previdenziale azionato, rideterminare l'importo dovuto”.
2. Premesso di aver ricevuto notifica da parte di CP_1 del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro -
n. 985/2025 in data 28 aprile 2025 (RG n.4227/2025), con pedissequo atto di precetto, per la complessiva somma di Euro 706.295,69 (oltre alle spese della procedura), il ricorrente, pur non contestando di essere debitore di , ha eccepito il difetto di allegazione della CP_1 prova del credito, avendo la fondato la propria richiesta di CP_1 ingiunzione unicamente sulla dichiarazione del Responsabile del Servizio
Accertamenti Contributivi e Dichiarativi della
[...]
, documento di unilaterale formazione Controparte_1
(doc. 3 del fascicolo monitorio) non sufficiente a sostenere il procedimento ordinario;
in ogni caso, ha eccepito Parte_1 che non avrebbe annotato in conto i pagamenti dallo CP_1 stesso effettuati per effetto delle dilazioni concesse dalla Agenza delle
Entrate SI (rottamazione ter e quater), con ciò duplicando la corresponsione di quanto dovuto per i medesimi titoli.
3. Si è costituita ritualmente in giudizio CP_1 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
4. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, il giudice ha invitato alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza con contestuali motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non può essere accolto.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, Parte_1
è iscritto all'Albo professionale degli Avvocati dal 1992 e, con decorrenza dal 1993, è regolarmente iscritto alla (doc. 2 fascicolo CP_1 monitorio) con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 10 e 11 L.
2 n.576/1980 al pagamento del contributo soggettivo proporzionalmente al reddito (con previsione di un contributo soggettivo minimo) oltre al contributo integrativo e al contributo di maternità.
3. La ha dato conto delle seguenti irregolarità CP_1 risultati dai registri (doc. 3 fasc. monitorio) nonché delle contestazioni invitate nel corso degli anni (cfr. doc.
3.17 e ss fascicolo monitorio) per complessivi €706.295,69 di cui:
- Anno 2009: contributo soggettivo autoliquidazione e integrativo, oltre interessi moratori e sanzioni, per complessivi €46.674,24 (al netto del pagamento eseguito a titolo di prima rata del piano di rateazione);
- Anno 2010: contributo soggettivo autoliquidazione e integrativo, oltre interessi moratori e sanzioni, per complessivi €24.568,07;
- Anno 2011 e 2019: contributo soggettivo autoliquidazione e integrativo, contributo maternità 2019 oltre interessi moratori e sanzioni, per complessivi €113.391,43;
- Anni dal 2012 al 2018: contributi soggettivi e integrativi per tutti gli anni nonché contributi integrativi minimi e di maternità per il
2016, 2017, 2018 oltre interessi e sanzioni per complessivi
€337.836,36 (già al netto della prima rata pagata);
- Anni 2020: contributi soggettivi minimi, contributi soggettivi in autoliquidazione, integrativo, maternità e integrativi per
€76.415,81;
- Anno 2021: contributi soggettivi minimi, contributi soggettivi in autoliquidazione, integrativo, maternità e integrativi per
€106.952,78;
- omesso e/o tardiva trasmissione del Modello 5 per l'annualità
2022 €457,00
4. A fronte delle plurime contestazioni, ha Parte_1 richiesto la rateazione dei debiti relativi alle annualità 2009, 2010 e dal
2012 al 2018, con istanze del 31/03/2021 e del 10/08/2021; ha poi presentato formale domanda di conciliazione in data 23/06/2023, a seguito della diffida complessiva inviata dall'Area Legale dell'
[...]
[...] Controp
[...]
[...]
[...] quali l'opponente ha espressamente
[...] riconosciuto il debito, idonei anche a interrompere il decorso del termine prescrizionale. Non è contestato, inoltre, che, le contestazioni relative alle irregolarità contributive per le annualità 2011, 2019, 2020, 2021, nonché la sanzione per l'omesso invio del Mod.5/2022, ritualmente notificate a mezzo P.E.C., non siano mai state oggetto di impugnazione.
5. Pacifico l'an della pretesa, ne contesta la Parte_1 quantificazione, sostenendo che non abbia tenuto CP_1 conto dei versamenti effettuati in occasione dell'adesione alle procedure di rottamazione.
6. Si tratta, tuttavia, di una eccezione destituita di fondamento. In primo luogo, sarebbe stato onere di individuare Parte_1 specificatamente i crediti oggetto di duplicazione e dar conto del pagamento effettuato;
al contrario, l'opponente si è limitato a dar conto dell'adesione alle procedure di rottamazione senza, tuttavia, alcuna specifica indicazione rispetto ai crediti che assume essere duplicati e senza neppure dar conto dei pagamenti effettuati (ad eccezione di una sola rata).
7. In ogni caso, le somme oggetto di rottamazione non coincidono con le pretese avanzate da È lo stesso ricorrente a illustrare le CP_1 intimazioni di pagamento, riferibili a crediti vantati dalla CP_1 oggetto di notifica a suo carico da parte dell : Controparte_3
(1) intimazione di pagamento 06820189014844717000 dell'anno
2018 relativa alla cartella n. 06820140120851855000 avente ad oggetto i contributi minimi soggettivi, l'indennità di maternità e il contributo integrativo per gli anni di competenza
2011, 2012 e 2013, nonché, le sanzioni applicate;
(2) intimazione di pagamento 0682020901456012000 dell'anno
2020 relativa a cartella n. 06820190016790224000 avente ad oggetto i contributi minimi soggettivi, l'indennità di maternità e il contributo integrativo per l'anno di competenza 2014, nonché, le sanzioni applicate;
4 (3) intimazione di pagamento 06820229003677058000 dell'anno
2022 relativa alla cartella n. 06820190107449856000 avente ad oggetto i contributi minimi soggettivi, l'indennità di maternità e il contributo integrativo per l'anno di competenza
2015, nonché, le sanzioni applicate;
(4) intimazione di pagamento 06820239006505049000 dell'anno
2023 avente ad oggetto la cartella n. 06820210027111061000 avente ad oggetto i contributi minimi soggettivi, l'indennità di maternità e il contributo integrativo degli anni di competenza
2007 e 2008, nonché le sanzioni applicate
8. Solo i succitati titoli di credito, per stessa ammissione del ricorrente, sarebbero stati oggetto della procedura di rottamazione con
Agenzia delle Entrate SI ed è agevole notare come non vi sia coincidenza rispetto alle pretese avanzate con il ricorso oggetto dell'odierna opposizione.
9. A titolo esemplificativo, il credito oggetto del giudizio azionato dalla in relazione all'anno 2009 è relativo ai contributi in CP_1 autoliquidazione dovuti dal professionista, dagli interessi maturati e dalle sanzioni comminate per tali specifici titoli (per complessivi Euro
46.674,24, corrispondente al debito residuo, a fronte dei pagamenti effettuati dal professionista relativamente al piano di pagamento rateale concesso), mentre la rottamazione riguarda una cartella emessa per contestare il mancato pagamento dei contributi minimi soggettivi, del contributo integrativo, del contributo di maternità. In relazione all'anno
2010, il credito azionato dalla è riconducibile ai contributi CP_1 in autoliquidazione, eccedenti il contributo minimo, dovuti per tale annualità (a fronte del mancato pagamento del piano di pagamento rateale concesso, risulta pari a Euro 23.613,10 oltre 954,97, a titolo di interessi moratori, così per complessivi Euro 24.568,07) mentre la rottamazione riguarda una cartella emessa per contestare il mancato pagamento dei contributi minimi soggettivi, del contributo integrativo e del contributo di maternità.
5 10. In conclusione, le cartelle oggetto di rottamazione da parte del professionista non hanno ad oggetto i titoli di credito azionati in via monitoria dall' ; le restanti contestazioni riguardanti il Controparte_2 quantum della pretesa appaiono generiche ed evanescenti, anche alla luce della copiosa e specifica documentazione versata nel ricorso monitorio da parte di e richiamata in questa sede. Per il resto, CP_1
l'opponente non ha formulato alcuna contestazione specifica e analitica sulla quantificazione del credito operata dall'Ente previdenziale, limitando le proprie difese ad una generica doglianza fondata su un presupposto (la coincidenza tra i crediti ingiunti e quelli oggetto di rottamazione) che si è rivelato erroneo. Inoltre, non vi è alcuna specifica contestazione in punto di calcolo degli interessi, applicazione delle sanzioni, né sull'ammontare dei contributi in autoliquidazione per le singole annualità.
11. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro - n.
985/2025 (RG n.4227/2025).
12. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato al pagamento Parte_1 delle stesse in favore di liquidate come in dispositivo, CP_1 secondo i parametri di legge, tenuto conto del valore della controversia, delle fasi del giudizio e del pregio dell'attività svolta.
13. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
14. Stante la complessità della controversia, fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso in opposizione e conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro - n. 985/2025 (RG
n.4227/2025);
2) condanna alla rifusione delle spese di lite per Parte_1 il presente grado di giudizio che liquida in complessivi €17.869,00 oltre accessori come per legge in favore di . CP_1
6 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Milano, 11.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
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