Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 07/08/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01920/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01720/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1720 del 2024, proposto da EL RE IO NA, AR LI AL NA, LE NA, rappresentati e difesi dall'avvocato LE NA, con domicilio eletto presso il suo studio in Gela, Vico Don Marco n. 20;
contro
il Comune di Butera, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 392/2009 emessa dal Tribunale di Gela con la quale il Comune di Butera è stato condannato a pagare la somma di euro 46.083,46, oltre interessi, a titolo di indennità di occupazione legittima; la somma di euro 52.190,88, a titolo di risarcimento per detenzione illegittima, oltre ulteriori importi maturati dalla sentenza fino alla restituzione, il tutto con rivalutazione ed interessi e le spese del giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Butera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I sigg. EL RE IO NA, AR LI AL NA, LE NA hanno proposto – ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a. – il ricorso in epigrafe per chiedere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 392/2009 emessa dal Tribunale di Gela con la quale il Comune di Butera è stato condannato a pagare in favore del loro dante causa NA GI la somma di euro 46.083,46, oltre interessi, a titolo di indennità di occupazione legittima; la somma di euro 52.190,88, a titolo di risarcimento per detenzione illegittima, oltre ulteriori importi maturati dalla sentenza fino alla restituzione, il tutto con rivalutazione ed interessi e le spese del giudizio; per un ammontare complessivo quantificato in ricorso nella misura di euro 441.906,80.
Il Comune di Butera, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’intervenuta prescrizione decennale del debito vantato e, nel merito, l’erroneità del calcolo delle spettanze eseguito dai ricorrenti, nonché il fatto che le indennità di occupazione andrebbero corrisposte alla Cassa DD.PP. e non ai ricorrenti. Infine, mancherebbe la prova della relazione di CTU.
All’udienza camerale dell’11 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione.
Vanno innanzitutto respinte le eccezioni del Comune resistente imperniate sulla mancata allegazione della C.T.U., sulla conseguente incompletezza del titolo azionato, sul difetto di legittimazione dei ricorrenti a pretendere l’indennità di occupazione legittima, sul presupposto che questa debba essere versata alla Cassa DD.PP.
Invero, la lettura del dispositivo della sentenza consente di affermare senza dubbio alcuno che la condanna a carico del Comune è stata disposta a favore del sig. NA GI (dante causa degli odierni ricorrenti) di guisa che gli eredi NA sono legittimati a pretendere l’esecuzione del giudicato. Né l’entità della condanna (comprendente una somma di denaro e relativi interessi) risulta in qualche modo condizionata nella sua esecuzione dalla CTU disposta nel giudizio di cognizione.
Pertanto, il giudicato è immediatamente eseguibile.
Quanto all’eccepita prescrizione decennale del complessivo debito, va rilevato che il relativo termine è stato interrotto dai ricorrenti tramite un atto di diffida (presente in atti) depositato al Comune in data 27.02.2019, prima del decorso del termine decennale. Pertanto, l’eccezione deve essere respinta.
Il ricorso risulta ritualmente proposto in quanto:
- la sentenza è stata notificata in forma esecutiva al Comune il 9.10.2009;
- il ricorso è stato notificato il 3.12.24 e depositato il 12.12.24, col conseguente rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici;
- la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla competente Cancelleria in data 1.02.2024.
Tutto ciò posto, il Comune di Butera deve essere condannato a corrispondere ai ricorrenti l’importo individuato nella sentenza de qua , insieme con gli accessori ivi indicati entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà per lo stesso di delega ad altro soggetto dotato di adeguata competenza, il quale - nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte - provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, alla corresponsione delle somme spettanti ai ricorrenti, con oneri a carico della resistente amministrazione locale.
Si autorizza sin da ora il Commissario ad acta, ove ritenuto necessario, ad avvalersi di un collaboratore tecnicamente competente, ai fini del calcolo delle voci accessorie del debito (interessi e rivalutazione monetaria)
Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Butera di dare compiuta esecuzione al giudicato per cui è causa.
Nomina il Commissario ad acta indicato in motivazione.
Condanna il Comune di Butera al pagamento delle spese relative al presente giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
Annalisa Stefanelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO