Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 21/05/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1995 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. ROSSI GISELLA Parte_1
Ricorrente contro con il patrocinio dell' Avv. LOMBARDO Controparte_1
LAURA resistente PUBBLICO MINISTERO intervenuto oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, e previa ammissione delle prove formulate nella memoria 183/VI cpc n° 2, nonché nella memoria 183/Vi comma cpc n° 3 per le ragioni già addotte, con conseguente rimessione della causa in istruttoria,
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla Dott.ssa essendo la stessa venuta meno agli obblighi morali e Controparte_1 materiali nascenti dal matrimonio, con conseguente richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nelle opportune sedi;
2) assegnare in via definitiva la casa coniugale alla moglie, che continuerà ad abitarvi con la madre e la figlia;
3) essendo i coniugi economicamente indipendenti, disporre che la separazione venga pronunciata senza oneri a carico dei separandi;
4) con vittoria di spese e compensi di causa”. Conclusioni per parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare la separazione personale dei coniugi – Controparte_1 [...]
, con pronunzia di addebito a carico del Dott. ex art. 151, Pt_1 Parte_1 pagina 1 di 8
- condannare il Dott. a corrispondere alla moglie Dott. Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della stessa, in via Controparte_1 anticipata mensile entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 1.100,00
(millecento/00) o la diversa somma ritenuta di giustizia in forza dell'espletata istruttoria - con decorrenza dalla data (20.10.2022) di deposito in fase presidenziale della prima memoria difensiva con cui ne è stata avanzata domanda – in ogni caso, soggetta a rivalutazione annuale secondo il pertinente indice Istat.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Conclusioni del PM: Visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il dott. esponeva: Parte_1 in data 16/03/1991 aveva contratto matrimonio con la dott.ssa ; dalla loro unione era nata la Controparte_1 figlia maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
I rapporti tra i coniugi si erano deteriorati fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale, tanto che la convivenza era divenuta intollerabile e che
“il Dott. si è visto costretto ad uscire di casa già più di un anno fa e Pt_1 dunque nel 2021 , ed a trasferirsi presso l'abitazione dell'anziano padre in Jolanda di Savoia”. Poiché la moglie aveva prelevato consistenti somme da un conto corrente comune, chiedeva: Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) assegnare la casa coniugale alla moglie, che continuerà ad abitarvi con la madre e la figlia, e con conseguente voltura alla Dott.ssa delle CP_1 utenze;
il Dott. trasferirà altrove la propria residenza;
Pt_1
3) disporre che i coniugi continueranno a pagare la rata del mutuo nella misura del 50% ciascuno;
4) disporre che la moglie restituisca al marito l'importo di € 35.000,00 prelevato dal c/c comune, nonché € 10.000,00, dal medesimo prestati alla moglie per saldare i debiti relativi all'attività del cognato Persona_2
5) disporre la suddivisione al 50% del saldo del conto corrente cointestato presso e la suddivisione al 50% degli investimenti intestati ai coniugi;
CP_2
6) disporre che ciascun coniuge terrà la Polizza Vita Synthesis a sé intestata;
7) disporre che il Dott. utilizzerà l'autovettura Mazda, mentre moglie e Pt_1 figlia utilizzeranno la Ford Fiesta e la Mini, con conseguente voltura delle relative intestazioni;
8) essendo i coniugi economicamente indipendenti, disporre che la separazione venga pronunciata senza oneri a carico dei separandi;
9) Con vittoria di spese e compensi di causa.
pagina 2 di 8 Si costituiva parte resistente ed eccepiva preliminarmente l'inammissibilità di parte delle domande avverse (da 2 a 7) poiché non connesse alla materia del contendere.
Nulla opponeva alla domanda di separazione, sostenendo che che causa della crisi era la “confessata relazione extraconiugale intrattenuta dal Dott. Pt_1 con l'infermiera , condotta peraltro con modalità Controparte_3 offensive all'interno dell'Ospedale SS Annunziata di Cento ove, sia i coniugi che l'infermiera, all'epoca, prestavano servizio e pacificamente ammessa alla presenza della suocera e successivamente confessata anche alla figlia. Precisava che l'allontanamento del marito dall'abitazione coniugale era stato richiesto dalla moglie, fortemente provata dalla notizia del tradimento.
Chiedeva dunque che la responsabilità della separazione fosse addebitata al marito.
Quanto agli aspetti economici, evidenziava la notevole sperequazione fra le posizioni economiche dei coniugi.
Il marito aveva una pensione di circa 6.200 euro mensili;
era proprietario al
50% della casa coniugale e del 50% del diritto di usufrutto di un immobile in Tesero (TN); era comproprietario per 1/3 di beni caduti in successione alla morte della madre;
era titolare di strumenti finanziari del valore di oltre 200.000,00 euro.
La moglie godeva di un reddito pensionistico di circa 4.100,00 euro mensili, era comproprietaria della casa familiare di Ferrara e del 50% del diritto di usufrutto di un immobile in Tesero (TN); risulta comproprietaria per 1/3 di beni caduti in successione alla morte del padre, non produttivi di reddito. Entrambi i coniugi erano intestatari di polizze Synthesis per ciascuna delle quali era stato versato un premio € 180.000,00. In considerazione dell'alto tenore di vita della famiglia e delle notevoli spese (anche derivanti dal mantenimento dell'abitazione familiare), chiedeva che le venisse riconosciuto un assegno separativo di € 1.100,00 mensili.
Nella memoria integrativa il ricorrente affermava che dopo la nascita della figlia i coniugi non avevano avuto più rapporti sessuali sicchè il marito era stato costretto ad una “castità forzata” per circa 20 anni;
a nulla era servito il percorso di terapia di coppia intrapreso dai coniugi.
Il ricorrente, inoltre, poiché costantemente criticato e denigrato dalla moglie, aveva iniziato a provare “insicurezza, sofferenza, nonché un gran senso di colpa per la crisi coniugale ed il rapporto conflittuale con la moglie, dovendo così egli ricorrere alla terapia psicologica ed a sedute di analisi per oltre quindici anni”. In merito alla presunta relazione extra-coniugale del ricorrente con l'infermiera sosteneva che il rapporto aveva natura amicale, essendo ella Controparte_3 diventata amica intima e confidente del ricorrente, con il quale “condivideva problemi familiari simili e scambi di accadimenti giornalieri”. Chiedeva dunque che la separazione fosse addebitata alla moglie.
pagina 3 di 8 Il Presidente, respinta la richiesta di emissione di provvedimenti urgenti, nominava il giudice istruttore e disponeva per l'ulteriore corso del giudizio. La causa, istruita documentalmente, con l'escussione di testi, interpello e indagini era trattenuta in decisione all'udienza del 20.1.2025
Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione, posto che la volontà concorde dei coniugi e le circostanze esposte in atti evidenziano il venir meno della comunione materiale e spirituale e dunque l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Sulla domanda di assegnazione dell'abitazione coniugale. E' noto che l'assegnazione della casa coniugale risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico (inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita della famiglia, Cass. 12428/1991) e non ha lo scopo di tutelare il coniuge più debole, alle cui esigenze è finalizzato il contributo al mantenimento. La Cassazione ha sul punto affermato che ” In materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall'art. 6, sesto comma, della legge n.
898 del 1970 (come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987), risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendo essere disposta, a mo' di componente degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 c.c. e dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minori ...
Cass. n. 12309 del 06.07.2004).
Nella specie, è pacifico che la figlia delle parti è maggiorenne ed autosufficiente.
La domanda è dunque infondata. Sulle domande di addebito.
Il ricorrente ha sostenuto che il rapporto coniugale sarebbe entrato in crisi in quanto, per oltre vent'anni, la moglie si sarebbe negata al marito costringendolo a ricorrere all'aiuto di uno psicologo. La dott.ssa Persona_3 inoltre avrebbe tenuto comportamenti offensivi e denigratori. Gli assunti non sono stati provati.
La difesa ha formulato dei capitoli di prova per interpello e testi Pt_1 concernenti il solo aspetto dei rapporti sessuali, nulla chiedendo di provare in merito ai comportamenti denigratori. Sul punto va chiarito che il Tribunale ha ammesso l'interrogatorio formale della resistente su fatti attinenti l'addebito in quanto (cfr. Cass. 7998/2014)
“Nella giurisprudenza di questa corte si è detto che, ai fini dell'addebitabilità della separazione, le ammissioni di una parte non possono avere valore di confessione, a norma dell'art. 2730 c.c., vertendosi in tema di diritti indisponibili, ma possono essere utilizzate come presunzioni ed indizi liberamente valutabili in unione con altri elementi probatori (v. Cass. n. 22786/2004, n. 176/1982), sempre che, ovviamente, esprimano non opinioni o pagina 4 di 8 giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi e, in quanto tali, suscettibili di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali (art. 143 c.c.).”. In ogni caso l'interpello non ha sortito alcun esito, avendo la dott.ssa negato quanto affermato dalla controparte. CP_1
( 1) Vero che, dopo la nascita di , la signora ha rifiutato di Per_1 CP_1 condividere il letto coniugale con il marito;
Non è vero
2) Vero che per alcuni anni la signora ha dormito nel letto CP_1 coniugale con la figlia;
non è vero Per_1
3) Vero che negli ultimi vent'anni di matrimonio i coniugi Pt_1
e hanno convissuto nella totale assenza di rapporti di intimità CP_1 sessuale;
non è vero
4) Vero che, anche per tale ragione, i coniugi hanno seguito un percorso di coppia con l'assistenza dello psichiatra Dott. Persona_4 non è esatto;
siamo andati dal dott. non per seguire un percorso di Per_4 coppia ma perché volevo che fossero rafforzati i valori fondanti del nostro rapporto e per valutare gli effetti a livello psicologico di un problema di salute di mio marito
5) Vero che la signora decise di interrompere tale percorso, CP_1 ritenendolo inutile;
Non è vero, abbiamo deciso insieme di interrompere il rapporto 6) Vero che per le insoddisfazioni vissute all'interno della coppia, dal 2007 circa ad oggi, il ricorrente frequenta con regolarità lo studio della psicologa
Dott.ssa Antonella Montezemolo con studio in Ferrara;
E' vero che mio marito frequentava la Montezemolo ma io non conoscevo le ragioni
La prova per testi, dedotta sui medesimi capitoli, non è stata ammessa perché formulata genericamente (1-3) in modo valutativo (1-3-6) ovvero vertente su fatti non rilevanti (5). La domanda va quini respinta.
Sulla domanda di addebito formulata dalla resistente.
In sede di interpello il resistente ha ammesso di aver scambiato messaggi intimi ed affettuosi con la sig.ra CP_3 (Si procede all'interpello di parte ricorrente, che vi consente
7) “Riconosce l'indirizzo mail “dnlptr.71@gmail.com”?” Non ricordo di aver mai visto tale indirizzo
8) “Riconosce l'indirizzo mail “ ”?” Email_1
Si, è il mio indirizzo
9) “Riconosce il messaggio da lei ricevuto che le viene rammostrato il cui contenuto è il seguente (doc.33):“Io ho tanta voglia di abbracciarti…tanta…buonanotte pupi adorabile…tienimi con te (ndr. immagine di un cuore)”?; Riconosco il messaggio inviato da un'infermiera, la sig.ra CP_3
10) “Riconosce il messaggio da lei inviato che le viene rammostrato il cui contenuto è il seguente (doc.34): “buonanotte passerotta”?” Si, riconosco il messaggio) pagina 5 di 8 La figlia delle parti ha riferito di aver visto i messaggi nel computer in uso familiare ( 11) “Vero che il Dott. , dopo essere uscito di casa il 21 Pt_1 settembre2020, nelle 5 occasioni in cui vi siete sentiti telefonicamente ha rivelato alla rispondente che lo scambio dei messaggi mail che le si rammostrano (cfr. docc.33 e 34fascicolo era intervenuto tra il CP_1 medesimo e l'infermiera in quanto intrattenevano una relazione CP_3 extra-coniugale?” E' vero;
preciso di aver visto i messaggi sul pc in uso familiare
13) “Vero che la rispondente ha preso diretta conoscenza dello scambio di mail, di cui ai documenti che le si rammostrano (cfr. docc.33 e 34 fascicolo , vedendole personalmente sul computer in uso alla CP_1 famiglia?” E' vero, ho già risposto
14) “ Vero che la rispondente ha constatato personalmente che la mail di cui al doc. 33 era visibile, nel programma “email” del PC condiviso e nello specifico, nella cartella riepilogativa“cestino” degli account gmail di posta elettronica, del Dott. e della Pt_1 Email_1
Dott. e la mail di cui al doc. 34 era visibile CP_1 Email_2 nella cartella riepilogativa “posta inviata” di entrambi gli account?” E' vero) ed ha collocato temporalmente gli eventi nei giorni 19 e 20 settembre 2020.
La teste , psicoterapeuta, ha dichiarato che la Testimone_1 dott.ssa aveva fatto ricorso alle sue cure perché provata dalla CP_1 scoperta della relazione (32) “Vero che la Signora dal 20.10.2020- CP_1 come da sua fattura (doc. 64)che le si rammostra-si è rivolta a lei chiedendole assistenza professionale per superare lo stato di prostrazione manifestato nel settembre2020 dopo la scoperta della relazione extraconiugale del marito?” E' vero;
non conoscevo la sig.ra ed il motivo per il quale ella si è Persona_3 rivolta al mio studio è quello riportato nel capitolo di prova).
Può quindi ritenersi provato che la dott.ssa sia venuta a conoscenza CP_1 della relazione nel settembre 2020 e che abbia allontanato il marito proprio per tale ragione.
Sotto diverso profilo, risulta è stato provato che fino a quel momento i coniugi avevano una vita di coppia apparentemente normale e caratterizzata da momenti affettuosi, come può desumersi dal fatto che nel febbraio 2020 avevano festeggiato la ricorrenza di S. Valentino insieme a degli amici.
(teste , amica di vecchia data: Testimone_2
Sui capp. 23-26 e 27: 23) “Vero che la coppia il 14 febbraio 2020 ha festeggiato Parte_2 San Valentino presso il ristorante Gotha di Argelato (FE)?” E vero, ero presente
26) “Vero che i coniugi sin dal primo anno di matrimonio e Parte_3 sino al 2020, quando è intervenuta la pandemia,hanno trascorso insieme ogni anno tutte le loro vacanze estive ed invernali? E' vero, spesso eravamo insieme sia in inverno che in estate
27) “Vero che i coniugi durante l a loro vita matrimoniale ogni anno trascorrevano periodi di 20-25giorni continuativi di ferie estive?” pagina 6 di 8 E' vero, eravamo spesso insieme teste : amico di entrambi Testimone_3
Sui capitoli 23-26-27: 23) “Vero che la coppia il 14 febbraio 2020 ha festeggiato Parte_2 San Valentino presso il ristorante Gotha di Argelato (FE)?” E vero, ero presente
26) “Vero che i coniugi sin dal primo anno di matrimonio e Parte_3 sino al 2020, quando è intervenuta la pandemia, hanno trascorso insieme ogni anno tutte le loro vacanze estive ed invernali? E' vero;
preciso che spesso io e mia moglie, la teste , abbiamo trascorso Tes_2 periodi di vacanza con le parti
27) “Vero che i coniugi durante la loro vita matrimoniale ogni anno trascorrevano periodi di 20-25giorni continuativi di ferie estive?” E' vero, eravamo spesso insieme e comunque si parlava delle vacanze). La teste figlia della parti, ha dichiarato di aver locato una villa Tes_4 in Sardegna, per conti dei genitori, negli anni 2017 e 2018 ( 35) “Vero che nel mese di agosto dell'anno 2017 e 2018 per locare la villa a Costa Rei per 24 giorni i coniugi hanno avuto un esborso di € 6.000,00?” E' vero;
ho personalmente curato le trattative con la proprietà ADR erano 6000 euro per il 2017 e altrettanti per il 2018; confermo che le somme sono state versate dai miei genitori).
La domanda di addebito è dunque fondata essendo evidente che la relazione intrattenuta dal marito ha determinato il venir meno dell'affectio coniugalis.
In merito all'assegno separativo, è noto che la funzione dell'istituto è quella di consentire il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio essendo ancora in essere gli obblighi nascenti dal coniugio.
All'esito dell'istruttoria risulta comprovata la sussistenza di una consistente sperequazione fra i redditi dei coniugi. Il ricorrente percepisce una pensione di circa 5.300,00 euro mensili;
è titolare di prodotti finanziari per circa 300.000,00 euro;
ha disponibilità liquide nella media superiori a 60.000,00 euro;
è comproprietario dell'abitazione familiare e di una casa per le vacanze in provincia di Trento. L'accuratissima disamina delle spese voluttuarie sostenute dal ricorrente (cfr. pagg. 17/18/19 della comparsa conclusionale della difesa , desunte CP_1 esclusivamente dall'esame degli estratti di c/c versati in atti, delinea l'attuale alto tenore di vita del dott. e dunque, deve presumersi, quello precedente. Pt_1
Sotto altro profilo, deve presumersi che il ricorrente, ormai in pensione, potrà proseguire nell'attività già esercitata presso note Case di cura private, quali la Toniolo di Bologna.
La resistente ha una pensione di circa 4.200,00 euro mensili, è titolare di prodotti finanziari per circa 180.000 euro;
è comproprietaria dell'abitazione familiare e di una casa per le vacanze in provincia di Trento. L'attuale godimento di un'abitazione in comproprietà col marito è temperato dagli alti costi di mantenimento dell'immobile ed incide minimamente sulla misura dell'assegno separativo. pagina 7 di 8 Tenuto conto del fatto che l'assegno separativo costituisce "reddito assimilato a lavoro dipendente" per il coniuge che lo percepisce, ai sensi dell'art. 50, 1 comma, lett. i) TUIR, mentre è deducibile (vista l'aliquota del ricorrente) da parte di colui che lo eroga, si ritiene equo porre a carico del dott. un Pt_1 assegno separativo di € 1.000,00 mensili da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, con decorrenza dal 20.10.2022.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
PQM
Il Tribunale dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1
(matrimonio contratto in BONDENO in data Controparte_1
16/03/1991 e trascritto al n.1, p. II serie A) con addebito a . Parte_1 Pone a carico di l'obbligo di versare un assegno separativo Parte_1 in favore della moglie di € 1.000,00 mensili, da Controparte_1 rivalutare annualmente secondo indici Istat.
Respinge nel resto.
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in Parte_1
€ 10.860,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali . Dispone che l' ufficiale di stato civile di Bondeno provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 15.5.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
pagina 8 di 8