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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2090/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CRUCIANI ANDREA, Giudice
TOMASELLI IA PAOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 10737/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121704980000 VARIE
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 216/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_2 si oppone alle cartelle di pagamento n. 09720060032521539000 di €. 11.404,49, n. 09720060194329916000 di €. 7.257,71, n. 009720070363959871000 di €. 13.463,02, n.
09720010293476921000 di €. 2.238,80 e n. 09720160089933182000 di € 288,77, delle quali sostiene di essere venuta a conoscenza in occasione della notifica di una ingiunzione di pagamento in data 21.03.2025.
La ricorrente lamenta l'illegittimità delle pretese fiscali e ne eccepisce l'omessa contestazione preventiva, la prescrizione e la non esigibilità avendo cessato la propria attività sin dal 2001.
La ricorrente eccepisce inoltre l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi e la violazione del diritto comunitario in ragione della iniquità e sproporzionalità della pretesa.
L'agente della riscossione si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente ribadendo la legittimità del proprio operato e sostenendo di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento unitamente ad ulteriori atti esattivi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
L'agente della riscossione eccepisce inoltre il difetto di contraddittorio in quanto la ricorrente non ha convenuto in giudizio gli Enti impositori ed il difetto di giurisdizione per la cartella 09720060194329916000 avente ad oggetto crediti INPS di competenza del Giudice Ordinario.
motivi della decisione
Le ragioni della ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, l'agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della notifica delle cartelle di pagamento ed in particolare la cartella di pagamento n. 09720060032521539 risulta notificata il 28.5.07, la n.
09720060194329916 notificata il 02.12.08, la n. 009720070363959871 notificata il 29.12.07, la n.
09720010293476921 notificata il 29.09.12 e la n. 09720160089933182 notificata il 26.09.16.
La regolare notifica delle cartelle di pagamento e la loro mancata impugnazione, oltre a determinare la definitività dei crediti portati in riscossione, comporta l'inproponibilità nel presente giudizio delle eccezioni tardive sollevate da parte ricorrente, eccezioni che andavano sollevate contro le cartelle di pagamento nei termini e nei modi di legge.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione riguardo i crediti di natura non tributaria. Rigetta per il resto il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Agenzia delle Entrate
Riscossione liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 14.01.2026
Il Presidente estensore
DO EN
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CRUCIANI ANDREA, Giudice
TOMASELLI IA PAOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 10737/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121704980000 VARIE
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 216/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_2 si oppone alle cartelle di pagamento n. 09720060032521539000 di €. 11.404,49, n. 09720060194329916000 di €. 7.257,71, n. 009720070363959871000 di €. 13.463,02, n.
09720010293476921000 di €. 2.238,80 e n. 09720160089933182000 di € 288,77, delle quali sostiene di essere venuta a conoscenza in occasione della notifica di una ingiunzione di pagamento in data 21.03.2025.
La ricorrente lamenta l'illegittimità delle pretese fiscali e ne eccepisce l'omessa contestazione preventiva, la prescrizione e la non esigibilità avendo cessato la propria attività sin dal 2001.
La ricorrente eccepisce inoltre l'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi e la violazione del diritto comunitario in ragione della iniquità e sproporzionalità della pretesa.
L'agente della riscossione si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente ribadendo la legittimità del proprio operato e sostenendo di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento unitamente ad ulteriori atti esattivi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
L'agente della riscossione eccepisce inoltre il difetto di contraddittorio in quanto la ricorrente non ha convenuto in giudizio gli Enti impositori ed il difetto di giurisdizione per la cartella 09720060194329916000 avente ad oggetto crediti INPS di competenza del Giudice Ordinario.
motivi della decisione
Le ragioni della ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, l'agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della notifica delle cartelle di pagamento ed in particolare la cartella di pagamento n. 09720060032521539 risulta notificata il 28.5.07, la n.
09720060194329916 notificata il 02.12.08, la n. 009720070363959871 notificata il 29.12.07, la n.
09720010293476921 notificata il 29.09.12 e la n. 09720160089933182 notificata il 26.09.16.
La regolare notifica delle cartelle di pagamento e la loro mancata impugnazione, oltre a determinare la definitività dei crediti portati in riscossione, comporta l'inproponibilità nel presente giudizio delle eccezioni tardive sollevate da parte ricorrente, eccezioni che andavano sollevate contro le cartelle di pagamento nei termini e nei modi di legge.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione riguardo i crediti di natura non tributaria. Rigetta per il resto il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Agenzia delle Entrate
Riscossione liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 14.01.2026
Il Presidente estensore
DO EN