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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/07/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 441/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 441/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. AMARUGI TANIA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. CAPACCIOLI LUCIA
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. di sede
CONCLUSIONI
1 all'udienza del 17.7.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto che il Tribunale
voglia accogliere le conclusioni rassegnate in ricorso, prendendo atto delle condizioni ivi consensualmente stabilite
*** ***
dato atto dell'intervenuta comunicazione del decreto di fissazione di udienza al
Pubblico Ministero di sede;
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti e incorporate nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, cui il resistente ha prestato adesione,
risultano conformi alla legge e all'interesse dei minori, il cui ascolto, pertanto,
risulta superfluo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle sopra indicate conclusioni prendendo atto delle condizioni nelle medesime incorporate, che di seguito si riportano.
“1) I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente presso la madre, in Grosseto, Via Australia n. 54.
4) L'altro genitore potrà incontrarli e tenerli con sé ogni qual volta lo desideri,
in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera;
un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo.
CO pranzerà dal padre tre volte alla settimana.
In occasione delle festività e compleanni, tali giornate verranno passate tutti e 4
insieme.
5) Il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento Controparte_1
dei figli, l'assegno periodico di €500,00 (cinquecento/00), da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
2 Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative,
secondo il protocollo vigente concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%
ciascuno.
Le parti convengono altresì che per ogni singolo capitolo di spesa superiore ai
500,00 € il genitore convivente avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo ed un termine precedente all'esborso.
Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà
procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'atro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
Spese legali compensate”
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 441/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. AMARUGI TANIA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. CAPACCIOLI LUCIA
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. di sede
CONCLUSIONI
1 all'udienza del 17.7.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto che il Tribunale
voglia accogliere le conclusioni rassegnate in ricorso, prendendo atto delle condizioni ivi consensualmente stabilite
*** ***
dato atto dell'intervenuta comunicazione del decreto di fissazione di udienza al
Pubblico Ministero di sede;
ritenuto che le condizioni concordate tra le parti e incorporate nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, cui il resistente ha prestato adesione,
risultano conformi alla legge e all'interesse dei minori, il cui ascolto, pertanto,
risulta superfluo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle sopra indicate conclusioni prendendo atto delle condizioni nelle medesime incorporate, che di seguito si riportano.
“1) I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente presso la madre, in Grosseto, Via Australia n. 54.
4) L'altro genitore potrà incontrarli e tenerli con sé ogni qual volta lo desideri,
in difetto di accordo, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera;
un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita di scuola fino al mattino successivo.
CO pranzerà dal padre tre volte alla settimana.
In occasione delle festività e compleanni, tali giornate verranno passate tutti e 4
insieme.
5) Il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento Controparte_1
dei figli, l'assegno periodico di €500,00 (cinquecento/00), da versare entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
2 Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative,
secondo il protocollo vigente concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%
ciascuno.
Le parti convengono altresì che per ogni singolo capitolo di spesa superiore ai
500,00 € il genitore convivente avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo ed un termine precedente all'esborso.
Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà
procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'atro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
Spese legali compensate”
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
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