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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 4953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4953 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8284/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, Dott. Antonio Celotto, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8284/2018 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Parte_2
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO Controparte_1 P.IVA_2
LEONE
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 25 novembre 2025 le parti, con le rispettive note di trattazione scritta ritualmente depositate, hanno concluso insistendo per l'accoglimento delle proprie domande ed eccezioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2018, la ha Controparte_1
chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno l'emissione del Decreto Ingiuntivo
n. 1996/2018 (R.G. n. 5611/2018) dell'11 luglio 2018, con il quale è stato ingiunto all'A.S.L. il pagamento della somma di € 18.327,64, oltre Pt_1
interessi ex D.lgs. 231/2002 e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti sanitari relativ a all'anno 2017. Avverso tale decreto ha proposto tempestiva opposizione l , con Parte_3
atto di citazione notificato il 24 settembre 2018, eccependo: in via preliminare,
- l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo;
- l'assenza di prova scritta ad substantiam circa la stipulazione dei contratti a supporto delle forniture oggetto delle fatture poste a fondamento della domanda monitoria, trattandosi di obbligazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione;
nel merito,
- il difetto di titolarità da parte della del rapporto CP_1 Controparte_1
dedotto in giudizio, deducendo che il credito azionato era stato oggetto di mandato irrevocabile all'incasso in favore di altra società di factoring
(originariamente poi Controparte_2 Controparte_3
, come da atti notarili comunicati all'TE ;
[...]
- l'infondatezza della pretesa per l'avvenuto pagamento delle somme richieste in favore del mandatario all'incasso ( Controparte_3
, avvenuto in parte prima del deposito del ricorso e in parte
[...]
successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo;
- l'inapplicabilità degli interessi moratori di cui al D. lgs. 231/2002 in assenza di pattuizione scritta.
L' a pertanto richiesto la revoca del decreto ingiuntivo Parte_4
opposto, con vittoria di spese e compenso professionale.
Con comparsa di risposta depositata in data 21 gennaio 2019 ha resistito in giudizio la la quale ha dedotto: Controparte_1
- la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, stante la presenza agli atti delle fatture e dei documenti di trasporto;
- la non necessità della prova scritta ad substantiam circa la stipulazione dei contratti a supporto delle prestazioni oggetto delle fatture poste a fondamento della domanda monitoria;
- la titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, sulla base dell'assunto che il mandato all'incasso non priva il mandante della titolarità del credito e quindi della possibilità di agire in giudizio per il recupero dello stesso;
- l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente dell'intero credito azionato in monitorio in parte prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e in parte dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto;
- l'applicabilità del tasso di interessi previsto dal D.lgs. n. 231/2002.
La ha pertanto richiesto la condanna dell'A.S.L. Controparte_1 Parte_1
alla corresponsione degli interessi ex D.lgs. n. 231/2002 come riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compenso professionale da attribuirsi al procuratore antistatario.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 febbraio 2019, il precedente giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con riferimento agli interessi riconosciuti in monitorio ex D.lgs. n. 231/2002 .
Dopo vari rinvii, la definizione della causa è stata delegata a questo giudice il quale ha fissato l'udienza del 25 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti il termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
La ha depositato le note conclusionali. Controparte_1
All'esito dell'udienza, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con termine per il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
***
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, ma non di quella sostanziale: il creditore oppost o assume la veste di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la prova piena dei fatti costitutivi del proprio diritto, mentre l'opponente, convenuto in senso sostanziale, deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa (ar t. 2697 c.c.).
Ciò posto, va affrontata preliminarmente l'eccezione di insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo formulata dall'opponente Pt_3 Parte_1
L'eccezione è infondata in quanto Il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso sulla base di idonea prova scritta, costituita dalle fatture commerciali con relativi ordini di fornitura, documenti sufficienti nella fase monitoria a provare il credito azionato nei confronti dell'A.S.L.
Parimenti infondata è l'eccezione di assenza di prova scritta della stipulazione dei contratti a supporto delle forniture oggetto della richiesta di pagamento in monitorio. È noto infatti che i contratti della Pubblica Amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam. Tuttavia, tale requisito non impone la redazione di un unico documento contrattuale contestuale. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il requ isito della forma scritta sia soddisfatto dallo scambio di corrispon denza secondo l'uso del commercio, qualora esso consti di una proposta (l'ordine di fornitura sottoscritto dal funzionario competente) e di un'accettazione (anche per fatti concludenti, come l'esecuzione della fornitura seguita da fatturazione), purché il contenuto negoziale sia desumibile da documenti scritti. Nel caso di specie, la produzione degli ordini di acquisto (recanti il CIG e la sottoscrizione dell'TE), unitamente alle fatture elettroniche regolarmente trasmesse e non contestate nella loro mate rialità, integra pienamente il requisito formale richiesto dalla legge. Va aggiunto che la società opposta ha versato in atti idonea prova scritta comprovante il rapporto con l di per la Pt_3 Pt_1
fornitura dei prodotti sanitari oggetto delle fatture azionate in monitorio
(deliberazioni A.S.L., aggiudicazione, ordinativi di fornitura), documentazione che non è stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente. Dall'esame della documentazione prodotta da (doc. "fatture di vendit a Controparte_1
con ordini di fornitura"), emerge che ogni singola fornitura è stata preceduta da un formale Ordine di Acquisto emesso dall'TE (es. Ordine n. 883 del
21/08/2017, Ordine n. 1776 del 04/12/2017, ecc.), recante la descrizione dei beni, i prezzi unitari e totali, e la sottoscrizione dei Dirigenti responsabili. La giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha definitivamente chiarito che il requisito della forma scritta per i contratti della P.A. non impone la redazione di un unico documento contestuale. Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 9775 del 25/03/2022, il vincolo contrattuale ben può perfezionarsi attraverso l'incontro di volontà espresso in documenti distinti (ordine e accettazione/esecuzione), purché scritti e provenienti dall'organo competente a manifestare la volontà dell'TE all'esterno. Nel caso di specie, gli ordini sottoscritti dai dirigenti competenti integrano pienamente il requisito formale, rendendo valido ed efficace il rapporto obbligatorio.
Va altresì respinta l'eccezione di difetto di titolarità della Controparte_1
del rapporto dedotto in giudizio sollevata dall'A.S.L. Infatti, dalla documentazione in atti (mandati irrevocabili all'incasso) emerge che il rapporto tra e l'istituto finanziario (Centrofactoring, poi ) non CP_1 CP_3
si configura come una cessione del credito con trasferimento della titolarità del diritto, bensì come un mandato all'incasso. In tale configurazione, la titolarità del credito rimane in capo al mandante (AS .), il quale conserva CP_1
la legittimazione ad agire per il recupero del lo stesso non essendosi verificato l'effetto traslativo tipico della cessione. La giurisprudenza di legittimità e la dottrina sono concordi nel ritenere che il mandato all'incasso, anche se conferito nell'interesse del mandatario (c.d. in rem propriam ex art. 1723 c.c.), non produce alcun effetto traslativo della titolarità del credi to, la quale rimane interamente nel patrimonio del mandante. Di conseguenza, il mandatario non può agire in giudizio in nome proprio per far valere un diritto altrui, poiché ciò violerebbe il divieto di sostituzione processuale san cito dall'art. 81 c.p.c., che consente tale facoltà solo nei casi espressamente previsti dalla legge. La Corte di Cassazione ha ribadito che l'irrevocabilità del mandato ha rilevanza solo nei rapporti interni tra le parti, ma non è opponibile al terzo debi tore né conferisce al mandatario la legitimatio ad causam (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 22588/2017).
Pertanto, se il mandatario agisse in proprio, la domanda sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione attiva (si veda Cass. Civ., Sez. III, n. 16748/ 2021).
Al fine di legittimare l'azione in nome proprio del mandatario, sarebbe necessaria una vera e propria cessione del credito (art. 1260 c.c.), che trasferisca la titolarità del diritto, distinguendosi nettamente dal mandato
(come chiarito da Cass. Civ., Sez. I, n. 02556/2023). Va altresì rilevato che nel caso di specie con il mandato irrevocabile all'incasso veniva conferito alla mandataria anche il potere di agire in giudi zio in nome e per conto della mandante. Anche in tale ipotesi, il mandante conserva il potere di agire in giudizio in proprio per il recupero del credito, configurandosi una legittimazione processuale concorrente con quella del mandatario. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il conferimento di un mandato, anche se irrevocabile
(c.d. in rem propriam) e comprensivo di rappresen tanza processuale, non priva il mandante della titolarità del diritto sostanziale né del potere di agire direttamente per la sua tutela. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio della "legittimazione processuale non esclusiva" del m andatario, confermando che il mandante può esperire azioni in proprio (come il ricorso per cassazione) anche se nei gradi precedenti il giudizio è stato gestito dal mandatario in suo nome e per suo conto (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 40591/2021).
Inoltre, è stato precisato che il carattere di irrevocabilità del mandato opera esclusivamente nei rapporti interni tra le parti e non estingue il diritto -potere del mandante di agire in giudizio tramite il proprio rappresentante legale, non essendo tale vincolo opponibile in modo da paralizzare l'azione diretta del titolare del diritto (si veda Cass. Civ., Sez. I, n. 10659/2023). Questo orientamento si fonda sul presupposto che il mandato all'incasso non trasferisce la titolarità del credito, che resta nel patrimon io del mandante
(come ribadito da Cass. Civ., Sez. III, n. 16748/2021), e trova conferma anche nella giurisprudenza di merito recente, secondo cui il titolare del credito non perde la possibilità di costituirsi in giudizio o di estendere il contraddittorio nonostante la presenza di un agente per la riscossione munito di mandato (cfr.
Corte d'Appello di Messina, n. 458/2025) (cfr. anche Cass. n. 5715 del 1997).
Orbene, va rilevato quanto segue.
È circostanza incontestata nonché comprovata agli atti che tutte le fatture poste a fondamento della richiesta monitoria s iano state pagate.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere integralmente revocato.
Tuttavia, occorre effettuare la seguente diversificazione: le fatture nn. 8720/W,
11669/W, 11912/W, 12898/W e 12895/W sostitutiva della fattura n. 13106/W indicata in monitorio sono state pagate prima del deposito del decreto ingiuntivo mentre le restanti fatture n. 11356/W, 11674/W, 11911/W, 12130/W e
12633/W sono state pagate successivamente alla notifica del provvedimento monitorio.
Da ciò consegue che per la parte azionata indebitamente (le fatture già pagate), si configura la soccombenza della società opposta mentre per la parte di debito pagata dopo la notifica, si dovrà applicare il principio della soccombenza virtuale dell'A.S.L. opponente per cessata materia del contendere.
Non resta pertanto che statuire in merito debenza degli interessi moratori ex
D.lgs. n. 231/2002.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale. La sua domanda di merito
(pagamento degli interessi) è già contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, che funge da atto introduttivo del giudizio. Pertanto, la richiesta degli interessi non costituisce una "domanda nuova" o una "domanda riconvenzionale" (che sarebbero precluse dalla costituzione tardiva ex art. 167 c.p.c.), bensì fa parte dell'originario thema decidendum. Pertanto, la costituzione tardiva nel giudizio di opposizione della non le i mpedisce di insistere Controparte_1
nell'accoglimento della domanda originaria (corresponsione degli interessi moratori già cristallizzata nel decreto ingiuntivo.
Il D.lgs. n. 231/2002 prevede l'applicabilità degli interessi moratori anche alle transazioni commerciali tra imprese e pubblica amministrazione (artt. 1 e 2) che decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (art. 4). È sufficiente, pertanto, la scadenza del termine previsto in fattura affinché il debitore, ivi compreso l'ente sanitario, versi in mora .
Pertanto, nel caso di specie l' a condannata a corrispondere Parte_4
alla interessi moratori ex D.lgs. n. 231/200 2 su tutte le Parte_5
fatture azionate in monitorio a partire dalla data di scadenza di ciascuna fattura e sino all'avvenuto pagamento.
Le spese di lite vanno compensate in applicazione della soccombenza reciproca considerato che, come esposto, l'opposta ha illegittimamente azionato in monitorio fatture già pagate mentre l'opponente ha effettuato il pagamento delle restanti fatture quanto il decreto ingiuntivo era stato già notificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta daIl' per l'effetto revoca Parte_4
il decreto ingiuntivo opposto n. 1996/2018 (R.G. n. 5611/2018);
2) condanna l a pagare alla gli interessi Parte_4 Controparte_1
moratori ex D.lgs. n. 231/2002 su tutte le fatture azionate in monitorio a partire dalla data di scadenza di ciascuna fattura e sino all'avvenuto pagamento;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio. il G.O.P.
Dott. Antonio Celotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, Dott. Antonio Celotto, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8284/2018 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. Parte_2
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO Controparte_1 P.IVA_2
LEONE
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 25 novembre 2025 le parti, con le rispettive note di trattazione scritta ritualmente depositate, hanno concluso insistendo per l'accoglimento delle proprie domande ed eccezioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2018, la ha Controparte_1
chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno l'emissione del Decreto Ingiuntivo
n. 1996/2018 (R.G. n. 5611/2018) dell'11 luglio 2018, con il quale è stato ingiunto all'A.S.L. il pagamento della somma di € 18.327,64, oltre Pt_1
interessi ex D.lgs. 231/2002 e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti sanitari relativ a all'anno 2017. Avverso tale decreto ha proposto tempestiva opposizione l , con Parte_3
atto di citazione notificato il 24 settembre 2018, eccependo: in via preliminare,
- l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo;
- l'assenza di prova scritta ad substantiam circa la stipulazione dei contratti a supporto delle forniture oggetto delle fatture poste a fondamento della domanda monitoria, trattandosi di obbligazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione;
nel merito,
- il difetto di titolarità da parte della del rapporto CP_1 Controparte_1
dedotto in giudizio, deducendo che il credito azionato era stato oggetto di mandato irrevocabile all'incasso in favore di altra società di factoring
(originariamente poi Controparte_2 Controparte_3
, come da atti notarili comunicati all'TE ;
[...]
- l'infondatezza della pretesa per l'avvenuto pagamento delle somme richieste in favore del mandatario all'incasso ( Controparte_3
, avvenuto in parte prima del deposito del ricorso e in parte
[...]
successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo;
- l'inapplicabilità degli interessi moratori di cui al D. lgs. 231/2002 in assenza di pattuizione scritta.
L' a pertanto richiesto la revoca del decreto ingiuntivo Parte_4
opposto, con vittoria di spese e compenso professionale.
Con comparsa di risposta depositata in data 21 gennaio 2019 ha resistito in giudizio la la quale ha dedotto: Controparte_1
- la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, stante la presenza agli atti delle fatture e dei documenti di trasporto;
- la non necessità della prova scritta ad substantiam circa la stipulazione dei contratti a supporto delle prestazioni oggetto delle fatture poste a fondamento della domanda monitoria;
- la titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, sulla base dell'assunto che il mandato all'incasso non priva il mandante della titolarità del credito e quindi della possibilità di agire in giudizio per il recupero dello stesso;
- l'avvenuto pagamento da parte dell'opponente dell'intero credito azionato in monitorio in parte prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e in parte dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto;
- l'applicabilità del tasso di interessi previsto dal D.lgs. n. 231/2002.
La ha pertanto richiesto la condanna dell'A.S.L. Controparte_1 Parte_1
alla corresponsione degli interessi ex D.lgs. n. 231/2002 come riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compenso professionale da attribuirsi al procuratore antistatario.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 febbraio 2019, il precedente giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con riferimento agli interessi riconosciuti in monitorio ex D.lgs. n. 231/2002 .
Dopo vari rinvii, la definizione della causa è stata delegata a questo giudice il quale ha fissato l'udienza del 25 novembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti il termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
La ha depositato le note conclusionali. Controparte_1
All'esito dell'udienza, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con termine per il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
***
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, ma non di quella sostanziale: il creditore oppost o assume la veste di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la prova piena dei fatti costitutivi del proprio diritto, mentre l'opponente, convenuto in senso sostanziale, deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa (ar t. 2697 c.c.).
Ciò posto, va affrontata preliminarmente l'eccezione di insussistenza delle condizioni di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo formulata dall'opponente Pt_3 Parte_1
L'eccezione è infondata in quanto Il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso sulla base di idonea prova scritta, costituita dalle fatture commerciali con relativi ordini di fornitura, documenti sufficienti nella fase monitoria a provare il credito azionato nei confronti dell'A.S.L.
Parimenti infondata è l'eccezione di assenza di prova scritta della stipulazione dei contratti a supporto delle forniture oggetto della richiesta di pagamento in monitorio. È noto infatti che i contratti della Pubblica Amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam. Tuttavia, tale requisito non impone la redazione di un unico documento contrattuale contestuale. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il requ isito della forma scritta sia soddisfatto dallo scambio di corrispon denza secondo l'uso del commercio, qualora esso consti di una proposta (l'ordine di fornitura sottoscritto dal funzionario competente) e di un'accettazione (anche per fatti concludenti, come l'esecuzione della fornitura seguita da fatturazione), purché il contenuto negoziale sia desumibile da documenti scritti. Nel caso di specie, la produzione degli ordini di acquisto (recanti il CIG e la sottoscrizione dell'TE), unitamente alle fatture elettroniche regolarmente trasmesse e non contestate nella loro mate rialità, integra pienamente il requisito formale richiesto dalla legge. Va aggiunto che la società opposta ha versato in atti idonea prova scritta comprovante il rapporto con l di per la Pt_3 Pt_1
fornitura dei prodotti sanitari oggetto delle fatture azionate in monitorio
(deliberazioni A.S.L., aggiudicazione, ordinativi di fornitura), documentazione che non è stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente. Dall'esame della documentazione prodotta da (doc. "fatture di vendit a Controparte_1
con ordini di fornitura"), emerge che ogni singola fornitura è stata preceduta da un formale Ordine di Acquisto emesso dall'TE (es. Ordine n. 883 del
21/08/2017, Ordine n. 1776 del 04/12/2017, ecc.), recante la descrizione dei beni, i prezzi unitari e totali, e la sottoscrizione dei Dirigenti responsabili. La giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, ha definitivamente chiarito che il requisito della forma scritta per i contratti della P.A. non impone la redazione di un unico documento contestuale. Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 9775 del 25/03/2022, il vincolo contrattuale ben può perfezionarsi attraverso l'incontro di volontà espresso in documenti distinti (ordine e accettazione/esecuzione), purché scritti e provenienti dall'organo competente a manifestare la volontà dell'TE all'esterno. Nel caso di specie, gli ordini sottoscritti dai dirigenti competenti integrano pienamente il requisito formale, rendendo valido ed efficace il rapporto obbligatorio.
Va altresì respinta l'eccezione di difetto di titolarità della Controparte_1
del rapporto dedotto in giudizio sollevata dall'A.S.L. Infatti, dalla documentazione in atti (mandati irrevocabili all'incasso) emerge che il rapporto tra e l'istituto finanziario (Centrofactoring, poi ) non CP_1 CP_3
si configura come una cessione del credito con trasferimento della titolarità del diritto, bensì come un mandato all'incasso. In tale configurazione, la titolarità del credito rimane in capo al mandante (AS .), il quale conserva CP_1
la legittimazione ad agire per il recupero del lo stesso non essendosi verificato l'effetto traslativo tipico della cessione. La giurisprudenza di legittimità e la dottrina sono concordi nel ritenere che il mandato all'incasso, anche se conferito nell'interesse del mandatario (c.d. in rem propriam ex art. 1723 c.c.), non produce alcun effetto traslativo della titolarità del credi to, la quale rimane interamente nel patrimonio del mandante. Di conseguenza, il mandatario non può agire in giudizio in nome proprio per far valere un diritto altrui, poiché ciò violerebbe il divieto di sostituzione processuale san cito dall'art. 81 c.p.c., che consente tale facoltà solo nei casi espressamente previsti dalla legge. La Corte di Cassazione ha ribadito che l'irrevocabilità del mandato ha rilevanza solo nei rapporti interni tra le parti, ma non è opponibile al terzo debi tore né conferisce al mandatario la legitimatio ad causam (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 22588/2017).
Pertanto, se il mandatario agisse in proprio, la domanda sarebbe inammissibile per difetto di legittimazione attiva (si veda Cass. Civ., Sez. III, n. 16748/ 2021).
Al fine di legittimare l'azione in nome proprio del mandatario, sarebbe necessaria una vera e propria cessione del credito (art. 1260 c.c.), che trasferisca la titolarità del diritto, distinguendosi nettamente dal mandato
(come chiarito da Cass. Civ., Sez. I, n. 02556/2023). Va altresì rilevato che nel caso di specie con il mandato irrevocabile all'incasso veniva conferito alla mandataria anche il potere di agire in giudi zio in nome e per conto della mandante. Anche in tale ipotesi, il mandante conserva il potere di agire in giudizio in proprio per il recupero del credito, configurandosi una legittimazione processuale concorrente con quella del mandatario. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il conferimento di un mandato, anche se irrevocabile
(c.d. in rem propriam) e comprensivo di rappresen tanza processuale, non priva il mandante della titolarità del diritto sostanziale né del potere di agire direttamente per la sua tutela. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio della "legittimazione processuale non esclusiva" del m andatario, confermando che il mandante può esperire azioni in proprio (come il ricorso per cassazione) anche se nei gradi precedenti il giudizio è stato gestito dal mandatario in suo nome e per suo conto (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 40591/2021).
Inoltre, è stato precisato che il carattere di irrevocabilità del mandato opera esclusivamente nei rapporti interni tra le parti e non estingue il diritto -potere del mandante di agire in giudizio tramite il proprio rappresentante legale, non essendo tale vincolo opponibile in modo da paralizzare l'azione diretta del titolare del diritto (si veda Cass. Civ., Sez. I, n. 10659/2023). Questo orientamento si fonda sul presupposto che il mandato all'incasso non trasferisce la titolarità del credito, che resta nel patrimon io del mandante
(come ribadito da Cass. Civ., Sez. III, n. 16748/2021), e trova conferma anche nella giurisprudenza di merito recente, secondo cui il titolare del credito non perde la possibilità di costituirsi in giudizio o di estendere il contraddittorio nonostante la presenza di un agente per la riscossione munito di mandato (cfr.
Corte d'Appello di Messina, n. 458/2025) (cfr. anche Cass. n. 5715 del 1997).
Orbene, va rilevato quanto segue.
È circostanza incontestata nonché comprovata agli atti che tutte le fatture poste a fondamento della richiesta monitoria s iano state pagate.
Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere integralmente revocato.
Tuttavia, occorre effettuare la seguente diversificazione: le fatture nn. 8720/W,
11669/W, 11912/W, 12898/W e 12895/W sostitutiva della fattura n. 13106/W indicata in monitorio sono state pagate prima del deposito del decreto ingiuntivo mentre le restanti fatture n. 11356/W, 11674/W, 11911/W, 12130/W e
12633/W sono state pagate successivamente alla notifica del provvedimento monitorio.
Da ciò consegue che per la parte azionata indebitamente (le fatture già pagate), si configura la soccombenza della società opposta mentre per la parte di debito pagata dopo la notifica, si dovrà applicare il principio della soccombenza virtuale dell'A.S.L. opponente per cessata materia del contendere.
Non resta pertanto che statuire in merito debenza degli interessi moratori ex
D.lgs. n. 231/2002.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale. La sua domanda di merito
(pagamento degli interessi) è già contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, che funge da atto introduttivo del giudizio. Pertanto, la richiesta degli interessi non costituisce una "domanda nuova" o una "domanda riconvenzionale" (che sarebbero precluse dalla costituzione tardiva ex art. 167 c.p.c.), bensì fa parte dell'originario thema decidendum. Pertanto, la costituzione tardiva nel giudizio di opposizione della non le i mpedisce di insistere Controparte_1
nell'accoglimento della domanda originaria (corresponsione degli interessi moratori già cristallizzata nel decreto ingiuntivo.
Il D.lgs. n. 231/2002 prevede l'applicabilità degli interessi moratori anche alle transazioni commerciali tra imprese e pubblica amministrazione (artt. 1 e 2) che decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (art. 4). È sufficiente, pertanto, la scadenza del termine previsto in fattura affinché il debitore, ivi compreso l'ente sanitario, versi in mora .
Pertanto, nel caso di specie l' a condannata a corrispondere Parte_4
alla interessi moratori ex D.lgs. n. 231/200 2 su tutte le Parte_5
fatture azionate in monitorio a partire dalla data di scadenza di ciascuna fattura e sino all'avvenuto pagamento.
Le spese di lite vanno compensate in applicazione della soccombenza reciproca considerato che, come esposto, l'opposta ha illegittimamente azionato in monitorio fatture già pagate mentre l'opponente ha effettuato il pagamento delle restanti fatture quanto il decreto ingiuntivo era stato già notificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta daIl' per l'effetto revoca Parte_4
il decreto ingiuntivo opposto n. 1996/2018 (R.G. n. 5611/2018);
2) condanna l a pagare alla gli interessi Parte_4 Controparte_1
moratori ex D.lgs. n. 231/2002 su tutte le fatture azionate in monitorio a partire dalla data di scadenza di ciascuna fattura e sino all'avvenuto pagamento;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio. il G.O.P.
Dott. Antonio Celotto