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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5463 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1
, Controparte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco di Lieto, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
-ATTORI-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dagli Avv.ti Prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Prof. Christian Romeo,
Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, per procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore dell'8/9/2022;
-CONVENUTA-
NONCHE' CONTRO rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 11 gennaio 2019 in CP_3 autentica del Notaio Dott. , notaio in Milano, Rep. n. 42728, Racc. n. 13238, Persona_1 registrata in Milano 2 il 15 gennaio 2019 al n. 1583 serie 1T, da CP_4
1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti anche disgiuntamente tra loro Andrea Giannelli,
Stefano Parlatore e Giacinto Di Donato, giusta procura in calce all'atto di intervento;
CP_5 rappresentata, giusta procura del 10 giugno 2024 a rogito Notaio Controparte_6
Dott. Notaio in Milano, Rep. 13210 Racc. 10439 (All. A), da Persona_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto di Parte_2
Donato per procura in calce allegata all'atto di intervento;
[...] rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 7 marzo 2024 in Controparte_7 autentica del Notaio Dott. notaio in Milano, Rep. n. 12.962, Persona_2
Racc. n. 10.257, registrata in Milano 1 l'8 marzo 2024 al n. 17855 serie 1T, dall'
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto di Donato in virtù di procura CP_8 in calce all'atto di intervento;
- INTERVENUTA-
Oggetto: azione ripetizione d'indebito relativo a contratti bancari di mutuo ipotecario e conto corrente;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 21.11.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in proprio e in Parte_1 qualità di legale rappresentante della , e _9 CP_1
hanno convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le
[...] Controparte_2 seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare il diritto degli odierni esponenti ad ottenere la ripetizione delle somme illegittimamente pretese ovvero addebitate in conto, oltre accessori di legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo. Conseguentemente condannare , in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno anche morale subito dagli esponenti, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
2 A fondamento delle su riportate conclusioni parte attrice ha dedotto i seguenti motivi:
a) l'illegittima applicazione al rapporto di conto corrente n. 5411458 ex n. 60686 di interessi anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, di interessi debitori ultra- legali, di valute fittizie e spese;
b) l'indeterminatezza del tasso applicato al conto corrente;
c) il diritto alla ripetizione con riguardo al rapporto di conto corrente di € 124.516,47 per anatocismo e indeterminatezza del tasso applicato e di € 145.083,52 per superamento del tasso soglia usurario;
d) il diritto alla ripetizione in ordine al mutuo di € 21.246,24 per anatocismo e indeterminatezza del tasso applicato e di € 49.620,18 per superamento del tasso soglia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/1/2019, si è costituita l' la quale ha chiesto il rigetto delle domande proposte dagli attori perché Controparte_2 infondate in fatto e in diritto, eccependo il difetto di legittimazione attiva di CP_1 per la domanda di ripetizione d'indebito sulle somme derivanti da scoperto di conto corrente, per non avere mai pagato nulla neanche in qualità di fideiussore della
[...]
; il difetto di prova dell'applicazione di interessi anatocistici _9 da parte della banca;
la prescrizione decennale della domanda di ripetizione di indebito su conti correnti bancari, con decorrenza dal pagamento solutorio;
l'irretroattività della L.
n.108/96 sui tassi originariamente applicati al rapporto di conto corrente stipulato il
18.03.1988; il rispetto della soglia antiusura dell'interesse applicato sul conto corrente per il periodo successivo all'entrata in vigore della l. 108/96; l'omessa contestazione degli estratti conto bancari entro 60 giorni dalla ricezione;
il difetto di prova del diritto alla ripetizione di somme indebitamente percepite sul rapporto contrattuale di mutuo;
l'omessa contestazione nei tempi e modalità ex art. 117 T.U.B., comma 3, dei tassi ultralegali applicati;
l'irretroattività dell'art. 2 bis del d.l. n. 185/08, per le c.m.s. corrisposte in data anteriore all'entrata in vigore della stessa;
la legittimità della c.m.s. nel caso di applicazione a debito per un periodo superiore a 30 giorni;
la riferibilità della valuta alla data di stipulazione del contratto di conto corrente, ovvero ad un periodo antecedente il d.lgs. e al d.lgs. n. 11/2010 di recepimento della direttiva europea sul servizi CP_10 di pagamento;
la non configurabilità dell'anatocismo nei casi di mutuo con ammortamento alla francese;
la non usurarietà del mutuo.
3 Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. con ordinanza del 10.06.2020, ritenuta l'inammissibilità della prova per testi avanzata dagli attori e la superfluità della CTU contabile chiesta dagli attori, la causa, all'udienza del 14.02.2022, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 1° giugno 2022 del mutato giudice istruttore, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di disporre CTU contabile.
Con atto di intervento depositato il 16/8/2022 si è costituita la rappresentata CP_3 da mandataria e special servicer per la gestione dei crediti della società, a CP_4 titolo di cessionaria del credito vantato da nei confronti degli attori, Controparte_2 facendo proprie le richieste, eccezioni e deduzioni svolte dalla cedente e dalla rappresentante.
Depositata la relazione peritale, con provvedimento dell'11/5/2023, la causa è stata rinviata per la convocazione a chiarimenti del CTU.
Integrata la perizia, all'udienza dell'1/02/2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con atto di intervento depositato il 29/8/2024 si è costituita Controparte_6 rappresentata da in qualità di cessionaria del credito Controparte_11 vantato da nei confronti di la quale ha domandato CP_3 CP_1
l'estromissione dal giudizio di facendo proprie le richieste, eccezioni e Controparte_2 deduzioni svolte da quest'ultima e dalla rappresentante.
Con atto di intervento depositato il 23/10/2024, si è costituita Controparte_7 rappresentata da quale cessionaria del credito vantato da Controparte_8 CP_3 nei confronti di , confermando le richieste, _9 eccezioni e deduzioni svolte da quest'ultima e dalla rappresentante.
All'udienza del 21.11.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione, sollevata da relativa Controparte_2 al difetto di legittimazione attiva di per la domanda di ripetizione d'indebito CP_1
4 delle somme derivanti dallo scoperto di conto corrente intestato a di _9
. _9
L' ha dedotto il difetto di legittimazione attiva in capo ad per Controparte_2 CP_1 non avere mai pagato nulla in qualità di fideiussore della di _9 [...]
. CP_9
In merito, anzitutto, si rileva che la qualità di fideiussore di in ordine al CP_1 rapporto di conto corrente costituito tra e la _9
è stata espressamente riconosciuta da quest'ultima con la comparsa di Controparte_2 costituzione.
Pertanto, quale fideiussore del rapporto di conto corrente intestato a CP_1 [...]
è legittimata ad agire, perché quale garante risponde Controparte_1 dell'eventuale debito della debitrice principale con la conseguenza che ha un interesse giuridico a vedere correttamente determinato il saldo di cui eventualmente sarà chiamata a rispondere.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva della
[...]
per la domanda di ripetizione d'indebito, promossa _9 congiuntamente dal stesso e da in relazione al contratto di mutuo CP_9 CP_1 ipotecario del 29/12/2004, in quanto detto contratto risulta essere stato stipulato e sottoscritto dalla sola , dunque sussiste il difetto di legittimazione attiva del CP_1 CP_9 con riferimento alla posizione contrattuale di esclusiva titolarità di . CP_1
Posto ciò, occorre pronunciarsi sulla titolarità attiva di e di Controparte_7 Controparte_6 quali cessionarie del credito vantato dalla prima cessionaria e di conseguenza CP_3 sulla prova delle plurime vicende successorie.
Occorre precisare che è chiara e netta la differenza tra legittimazione ad agire e titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio.
Infatti, la legittimazione ad agire attiene il diritto all'azione la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio, con il solo limite del giudicato e deve essere valutata dal Giudice solo sulla base di quanto esposto dalle parti.
Viceversa, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene al merito e ciascuna parte è onerata all'allegazione e prova, con la conseguenza che può essere negata
5 dalla controparte con una mera difesa senza essere sottoposta a decadenza, risultando pertanto rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 2951/2016).
Premessa la rilevabilità d'ufficio della carenza o meno della titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, deve osservarsi che ai fini della prova dell'intervenuta cessione di credito l'art. 58 T.U.B. prevede, in deroga alla disciplina codicistica della cessione e del trasferimento delle garanzie: a) la notificazione della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
b) l'iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese;
c) la conservazione dei privilegi e delle garanzie ipotecarie stabilite a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità (vi è, dunque, l'esonero della disposizione di cui all'art. 2843
c.c.).
È poi pacifico che l'onere della prova della titolarità del credito gravi sulla cessionaria che agisca in giudizio per il recupero del credito.
Ebbene, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA
d'IA (Cass. n.10860 del 22/04/2024; Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n.
17944).” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 29872/2024 e, in senso conforme, Cass. Civ., Sez.
III, n. 9073/2025).
Pertanto, dall'applicazione di questi principi alla fattispecie, risulta che prima CP_3 cessionaria del credito vantato da nei confronti degli attori ha assolto Controparte_2
l'onere della prova della titolarità del credito, attraverso la produzione dell'avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale dalla quale emerge senza alcuna incertezza l'avvenuta cessione e l'inclusione del credito nell'oggetto della cessione;
che ha Controparte_7 dimostrato la titolarità del credito derivante dallo scoperto di conto corrente intestato a
[...]
ceduto da avendo allegato l'avviso _9 CP_3
6 pubblicato su Gazzetta Ufficiale dalla quale risulta l'origine del credito, la datazione e una serie di caratteristiche che consentono di ritenere dimostrata la titolarità della posizione creditoria nonché la dichiarazione di cessione del credito da parte del primo cessionario che, infine, anche ha provato la titolarità del credito derivante CP_3 Controparte_6 dal mutuo ipotecario intestato ad in virtù dell'allegazione dell'avviso CP_1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel quale risulta incluso il credito da questa vantato (cfr. docc. allegati alle rispettive comparse di costituzione).
Tuttavia, occorre specificare che è legittimata con riferimento al credito Controparte_7 derivante da conto corrente intestato a e che _9 _9 [...]
è invece legittimata solamente con riferimento al credito derivante dal mutuo CP_6 ipotecario intestato ad . CP_1
Ne consegue che deve essere dichiarato il difetto di titolarità passiva di per Controparte_7 la domanda di ripetizione d'indebito di somme derivanti dal contratto di mutuo ipotecario e il difetto di titolarità passiva di per la domanda di ripetizione d'indebito Controparte_6 relativo allo scoperto di conto corrente intestato a . _9
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la legittimazione passiva in capo alla banca “accipiens”, riconoscendola erroneamente sussistente in capo al soggetto al quale il denaro era successivamente pervenuto per autonoma, unilaterale ed arbitraria iniziativa della banca stessa ed a cagione della condotta del suo preposto). (cfr. Cassazione, Civ. Sez. I, sent. n. 25170/2016).
Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla da scoperto di Controparte_2 conto corrente ancora aperto e intestato a di . _9 _9
Invero, la giurisprudenza recente ha affermato l'ammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito nei rapporti di conto corrente affidato, anche in costanza di rapporto, ma solo per i versamenti qualificabili come solutori. In caso contrario, il correntista non può agire ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c. per la restituzione dell'indebito, ma può invece chiedere la dichiarazione di nullità del titolo su cui si basa l'addebito e ottenere la rettifica delle risultanze del conto.
7 In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato di recente che: “Secondo l'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite sopra citata – cui questo Collegio intende dare continuità – costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento. E' evidente che se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), “di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (vedi citata Cass. S.U. n. 24418/2010, punto 3.3., pag. 14). Dunque, non è esatto che, in via generale, si può parlare di “pagamenti” solo dopo la chiusura del conto corrente, come affermato dalla Corte d'Appello: tale eventualità si verifica, invece, solo “nella descritta situazione”, evidenziata dalle Sezioni Unite di questa Corte, in cui siano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto “scoperto”, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto. Ne consegue che, a differenza di quanto affermato dalla Corte d'Appello, l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore
8 disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” (Cass. S.U. 24418/2010, cit., pag. 10-11)” (cfr. Cass., Civ, Sez. Sent. n. 4214/2024).
Tuttavia, nella fattispecie la non ha fornito la prova Controparte_1 della presenza di rimesse solutorie sul conto corrente e, pertanto, in difetto di prova non può ritenersi ammissibile la domanda di ripetizione d'indebito, ma solo di accertamento negativo del saldo.
Invero, la medesima pronuncia della Suprema Corte sopra riportata dà atto che sia la banca che il correntista, nelle rispettive azioni di condanna al pagamento del saldo del conto e di ripetizione dell'indebito, sono entrambe onerate di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e, nel caso in cui, la parte attrice sia il correntista quest'ultimo è tenuto a produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto (cfr. Cass. n.
30822/2018).
Passando all'esame delle domande di accertamento degli addebiti illegittimi sul conto corrente determinati da anatocismo, usura, cms, avanzata dagli attori, è necessario partire dalla verifica dell'applicazione di tassi usurari perché la presenza dei primi va verificata sul saldo rettificato.
Ebbene, la domanda di accertamento dell'usura del contratto di conto corrente bancario è infondata e viene respinta per le motivazioni di seguito esposte.
Con riferimento al superamento del tasso soglia antiusura, si osserva che attraverso la normativa antiusura il legislatore ha sanzionato la pattuizione di interessi eccessivi, con riguardo al momento della stipula del contratto, come corrispettivo per il conferimento del denaro (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 19597/2020).
La giurisprudenza ormai prevalente ritiene che per la determinazione del tasso di interesse usurario si debba tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Quindi, dall'applicazione dei principi sopra richiamati alla fattispecie e dalle risultanze della CTU, il cui iter logico giuridico è pienamente condiviso da questo giudicante, ad esclusione della verifica eseguita per l'usura sopravvenuta, è emerso che al momento della stipula del contratto di conto corrente bancario non vi è stato superamento del tasso soglia usura.
9 Nello specifico il CTU, ha accerto che: “Il conto corrente è stato aperto nel mese di aprile 1988 ma
l'eventuale usura viene verificata dal 1° aprile 1997, in seguito all'entrata in vigore della legge 108/96.
La clausola relativa al potere di modifica unilaterale si rinviene nel documento del 2011 che prevede anche le condizioni economiche relative ai tassi passivi da applicare. La sottoscritta ricalcolerà il rapporto dare/avere tra i contraenti applicando i tassi bancari previsti in questo documento e successivamente quelli variati negli estratti conto. Fino al 2011 non si determineranno interessi per l'assenza di pattuizione sia dei tassi attivi che dei tassi passivi…. Complessa la valutazione della documentazione relativa al contratto di conto corrente n° 5411458 del 1988 ma completi gli estratti conto dal 1993 al 2018. Non
è stata accertata l'usura contrattuale (1988) ma è stata rilevata usura trimestrale, in particolar modo fino al 30 giugno 2000 e dal 2003 al primo trimestre 2007. Per la determinazione del TEG si è tenuto conto, oltre che degli interessi passivi e della CMS fin quando addebitata, delle “spese pratica fido” addebitate tra il 1997 e il 2000e della “commissione utilizzi oltre disponibilità fondi” addebitata in misura diversa dal 3° trimestre 2009 al 3° trimestre 2012. Si rinvia alle pagine precedenti per il prospetto riepilogativo. I tassi applicati per la rielaborazione dell'estratto conto sono quelli previsti nei documenti del 2011, del 2015 e quelli applicati dall'istituto bancario risultanti dal riepilogo delle competenze e spese trimestrali ma il saldo ricalcolato si mantiene a credito per il cliente già dall'anno
2011.Stesso discorso per la Commissione di Massimo Scoperto di cui non è stata rilevata la pattuizione.
Solo dal 2011 la sottoscritta per il ricalcolo ha tenuto conto della percentuale della DIF” (cfr. CTU pag. 53).
Il CTU ha quindi accertato l'insussistenza di usura contrattuale nel conto corrente bancario intestato a . Controparte_1
In ogni caso, pur riconoscendo in astratto la contrarietà al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto, dell'eventuale applicazione di interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, nel caso specifico, si osserva che la CA non ha avanzato alcuna richiesta di pagamento nei confronti degli attori ma solamente il rigetto delle domande attoree (cfr. Cass. Civ. n. 27545 del
28/09/2023). Ne consegue l'irrilevanza di eventuale usura sopravvenuta.
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto deve puntualizzarsi che, secondo pacifica giurisprudenza, l'applicazione della c.m.s. deve essere dichiarata nulla nei casi in cui non risulti specificatamente pattuita ed indicata nel contratto.
10 Sul punto, in tema di contratti di conto corrente bancario, si è pronunciata di recente la
Corte di Cassazione, la quale ha affermato che: “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata.” (Cass. Sez. I, ordinanza n. 19825/2022).
Ebbene, dalla lettura dei contratti e dalle risultanze della CTU è emerso che la c.m.s. non è stata sufficientemente determinata in sede di pattuizione, in quanto non è stata esplicata né la percentuale né la modalità di calcolo e conseguentemente il consulente ha ricalcolato il saldo eliminando la commissione di massimo scoperto e gli interessi passivi perché non pattuiti per iscritto.
Nello specifico, il CTU ha accertato che: “Nella documentazione in atti relativamente alla
Commissione di Massimo Scoperto non viene né esplicitata la percentuale da applicare né tantomeno la modalità di calcolo anche se la stessa viene comunque determinata e addebitata trimestralmente dall'inizio del 1995 fino al 30 giugno 2009. E' solo con l'entrata in vigore del nuovo art. 117 bis del D. Lgs.
385/93Testo Unico CArio, e con la delibera attuativa CICR del 30 giugno 2012, che si è provveduto
a disciplinare legislativamentee in via definitiva, la clausola contrattuale della commissione di massimo scoperto, stabilendo dei requisiti assolutamente precisi, in assenza dei quali la clausola è nulla. Il riferimento alla Commissione Disponibilità Fondi – DIF – è presente nella conferma della linea di credito datata 17 ottobre 2011 che prevede la percentuale dello 0,50% sull'affidamento concesso.” (v. pag. 45 CTU).
Quindi, accertata la mancata previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto sul conto corrente bancario intestato a di ne _9 _9 va dichiarata la nullità.
Con riguardo alla domanda di accertamento dell'illegittima applicazione degli interessi anatocistici sul conto corrente bancario deve ritenersi alla luce delle risultanze della CTU che sia parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito indicati.
In materia di capitalizzazione occorre precisare che le clausole anatocistiche contenute nei contratti antecedenti l'entrata in vigore della Delibera CICR del 9/2/00 rimangono nulle ed improduttive di effetti, con conseguente operatività del divieto previsto dall'art. 1283
c.c.; per i contratti successivi l'anatocismo diviene legittimo se rispondente ai seguenti requisiti:
11 con uguale periodicità per i rapporti di conto corrente;
2) l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale;
3) l'obbligo di adeguamento dei contratti precedenti entro il 30/6/2000, con la possibilità di provvedervi unilateralmente con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, purché l'adeguamento non comporti “un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate” e purché
l'adeguamento così attuato sia portato a conoscenza del cliente con comunicazione scritta entro il 31.12.2000.
Alla fine del 2013 il legislatore interviene nuovamente sull'art. 120, con la legge n. 147/13.
Questa la nuova formulazione introdotta, a decorrere dal 1.1.14: “Il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma sembra introdurre un divieto generale di anatocismo e questa diviene la tesi prevalente della giurisprudenza di merito.
Orbene, sul punto il CTU ha accertato che: “Dal riepilogo competenze al 30 settembre 2000 si rileva la reciprocità tra le parti relativa alla capitalizzazione degli interessi. In tale data le competenze addebitate di lire 867.441 sono la differenza tra quelle passive pari a lire 867.490 e quelle attive lire 49.
L'ammontare del rapporto dare/avere tra le parti sarà ricalcolato senza capitalizzazione fino al 30 giugno 2000 e dal 1° gennaio 2014. Dal 1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2013 sarà applicata la capitalizzazione trimestrale.6.
Pertanto, la ha legittimamente ricalcolato il saldo senza capitalizzazione Controparte_2 fino al 30 giugno 2000 e con la capitalizzazione trimestrale dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2013.
Deve, invece, dichiararsi infondata la domanda di ricalcolo del saldo contabile con esclusione delle valute fittizie, in quanto genericamente formulata.
Il CTU ha pertanto eseguito il ricalcolo del saldo, epurandolo dalle poste illegittime e considerando il conto corrente affidato da febbraio 2001, in base a quanto contenuto nel documento contrattuale del 17.10.2011 dal quale emerge la comunicazione da parte della alla dell'accettazione della linea di _9 Controparte_2
12 credito concessa a conferma di quella precedente del 25.01.2001 (cfr. CTU pag. 52 e integrazione peritale nonché l'all. n. 5 alla comparsa di costituzione di . Controparte_2
Conseguentemente, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata da il Controparte_2
CTU sul saldo rettificato ha individuato le rimesse solutorie e rideterminato il saldo finale privo delle competenze per i periodi prescritti dal 2 novembre 1993 (data del primo estratto conto disponibile) al 24.10.2008 data della notificazione della citazione.
Nello specifico il CTU ha accertato: “Per la determinazione del nuovo saldo finale corretto sono state individuate le rimesse solutorie sul saldo rettificato diminuito delle competenze per il periodo dal 2 novembre 1993 (primo estratto conto disponibile) al 24 ottobre 2008 (10 anni precedenti la notifica dell'atto di citazione). E' stato determinato l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di accertamento negativo non è prescritta e, conseguentemente, il saldo finale tenendo conto anche di tutte le spese conto oltre che delle commissioni disponibilità fondi dal quarto trimestre 2011. Il saldo finale passivo da movimenti estratto conto è pari ad € -57.350,20; sottraendo tutte le competenze, pari ad €
132.641,23 il saldo diventerà attivo per € 75.291,03. A quest'ultimo importo si sommano algebricamente le competenze prescritte e le spese e commissioni dei trimestri non prescritti. Il saldo finale a credito della sarà pertanto: secondo la rielaborazione per data Controparte_1 operazione € 49.892,70 (+75.291,03 -14.954,43 - 4.664,07 – 5.779,83) secondo la rielaborazione per data valuta € 49.208,42 (+75.291,03 -15.884,54 - 4.418,24 – 5.779,83).” (v. integrazione peritale del 25/12/2023).
Quindi, dalle risultanze della CTU è emerso che, calcolato il saldo rettificato ed individuate le rimesse solutorie e le competenze prescritte, è stato rideterminato il saldo finale a credito per € 49.892,70, considerando la rielaborazione per data operazione.
La data operazione è infatti l'unica che consente di verificare l'effettivo momento del versamento a differenza della data di valuta che indica il momento della registrazione contabile.
In conclusione, per il conto corrente n. 5411458 ex 60686 si dichiara accertato un saldo a credito di € 49.892,70 a credito in favore di . _9
Passando ora all'esame della domanda di accertamento dell'applicazione di interessi usurari, moratori e anatocistici sul mutuo ipotecario stipulato dalla sola , la CP_1 stessa deve essere dichiarata infondata per le ragioni di seguito esposte.
13 La mutuataria ha eccepito, in primis, l'usurarietà dei tassi previsti nel contratto di mutuo ipotecario del 29.12.2004.
Occorre puntualizzare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, la disciplina antiusura è finalizzata a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso (e gli interessi moratori sono collegati in via diretta all'erogazione del credito, poiché finalizzati a risarcire il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione restitutoria), (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. sent. n. 18597/2020).
Ebbene, dall'applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie e tenuto conto delle risultanze della CTU, il cui iter logico giuridico seguito è condiviso da questo giudicante, si rileva che nel contratto di mutuo non si riscontra alcuna illegittimità in ordine all'applicazione di interessi usurari anche moratori.
Nello specifico il CTU ha accertato che: “Come già esposto il piano di ammortamento del finanziamento, allegato al contratto di mutuo, poiché a tasso variabile e rata variabile, non poteva essere conosciuto al momento della stipula del contratto. Pertanto il TEG richiesto con riferimento alla data di sottoscrizione del mutuo sarà determinato al tasso iniziale del 4,29% e su una rata costante pari ad €
652,44, fatta eccezione per la prima rata di € 692,36. Nel quarto trimestre 2004 il tasso medio per la categoria di operazioni “Mutui a tasso variabile” è il 3,84%; questo tasso aumentato della metà determina un tasso soglia pari a 5,76%. Per verificare l'eventuale superamento o meno del tasso soglia si applica la formula precedentemente indicata, escludendo dall'importo finanziato le spese elencate per un totale di € 3.382,00. Il TEG che sarà determinato rappresenta il tasso che rende l'importo finanziato al netto delle spese su indicate (105.000,00 – 3.382,00) pari alla somma delle rate attualizzate €
101.618,00 = RATA/(1+4,77488%)^(33/365)^1 + RATA / (1+4,77488)^(61/365)^1 +
… + RATA / (1+4,77488)^(7307/365)^1 Lo sviluppo del piano è il seguente Per riassumere: €
101.618,00 rappresenta l'importo finanziato di € 105.000,00 al netto degli oneri addebitati pari ad €
3.382,00. Il TEG/TAEG, tasso effettivo che rende la somma delle rate attualizzate pari all'importo finanziato al netto delle spese su indicate, è pari a 4,77488% inferiore al tasso soglia 5,76%. Stesso procedimento per determinare il TEG mora;
si considera per il periodo di ammortamento una rata pari ad € 770,00, tranne la prima rata di € 809,92, calcolata al tasso 6,29%. …Il TEG – 6,91386 – è inferiore al tasso soglia mora, determinato aggiungendo 2,1punti percentuali al tasso effettivo globale medio
14 e aumentando il risultato della metà. Quindi il tasso soglia usura mora alla data del 29 dicembre 2004 è pari a 8,91%, cioè: 3,84% + 2,1% = 5,94% / 2 = 2,97% + 5,94% = 8,91% non superato dal tasso effettivo determinato 6,91386%.... La sottoscritta ha verificato inoltre il tasso mora applicato alle rate scadute e non pagate nel periodo 2017/2018. Dal riepilogo dell'istituto bancario allegato in atti, sulla base del piano di ammortamento aggiornato fino al 30 giugno 2016 ma elaborato fino alla data del
31 dicembre 2024 sulla base dell'ultimo valore assunto dal tasso variabile si evidenzia quanto segue:…
Ad ogni rata scaduta e non pagata, che nel mese successivo si somma alle rate precedenti, applicando il tasso mora in vigore al momento del riepilogo (tasso variabile 1,74% + 2% = 3,74%), si ottengono interessi mora pari ad € 443,72. La lieve differenza tra gli interessi di mora determinati dalla sottoscritta
e quelli calcolati dall'istituto bancario, così come la differenza nell'importo delle rate scadute, è dovuta alla rata determinata in via previsionale.
Parimenti infondata è la domanda di accertamento degli interessi anatocistici applicati al contratto di mutuo ipotecario avanzata da per difetto di prova. CP_1
Infatti, contesta l'applicazione di interessi anatocistici sul mutuo ipotecario CP_1 senza assolvere all'onere della prova su di lei incombente, in quanto ai sensi dell'art. 2697
c.c. l'onere probatorio grava su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato.
Pertanto, considerato che non ha prodotto documentazione bancaria tale da CP_1 dimostrare la presunta applicazione di interessi anatocistici oltre all'onere di dimostrare la tipologia di ammortamento applicato al contratto di mutuo la domanda va dichiarata infondata e pertanto rigettata.
Infine, va respinta anche la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla
[...]
per difetto di prova della condotta illecita posta in essere _9 dalla oltre che per difetto degli altri elementi costitutivi, quali il nesso Controparte_2 causale tra condotta e danno e la prova del pregiudizio subito.
Sulla scorta di quanto precede, va allora accolta la domanda di accertamento del saldo sul conto corrente n. 5411458 ex 60686 avanzata da e _9 _9 da mentre vanno rigettate le domande avanzate da in relazione al CP_1 CP_1 contratto di mutuo ipotecario.
15 In ragione della soccombenza reciproca, dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite, anche nei confronti dei terzi intervenuti, in ragione della volontarietà dell'intervento e delle difese spiegate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda di accertamento della pattuizione usuraria e degli interessi moratori usurari sul rapporto di mutuo ipotecario proposta da nei confronti di CP_1
Controparte_2
-dichiara l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie individuate dal CTU per il periodo dal 2 novembre 1993 (primo estratto conto disponibile) al 24 ottobre 2008 (10 anni precedenti la notifica dell'atto di citazione);
- accoglie la domanda di accertamento del saldo sul conto corrente n. 5411458 ex 60686 avanzata da nei confronti di Parte_3
e, per l'effetto, accerta il saldo a credito di € 49.892,70 in favore di Controparte_2 [...]
, in persona di _9 Parte_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite, anche nei confronti deli terzi intervenuti.
-pone a carico di e di e , questi ultimi in Controparte_2 Parte_1 CP_1 solido fra loro, le spese di CTU, come liquidate in atti, nella misura del 50% ciascuno.
Catanzaro, lì 15/4/2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
16
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5463 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1
, Controparte_1 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco di Lieto, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
-ATTORI-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dagli Avv.ti Prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Prof. Christian Romeo,
Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, per procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore dell'8/9/2022;
-CONVENUTA-
NONCHE' CONTRO rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 11 gennaio 2019 in CP_3 autentica del Notaio Dott. , notaio in Milano, Rep. n. 42728, Racc. n. 13238, Persona_1 registrata in Milano 2 il 15 gennaio 2019 al n. 1583 serie 1T, da CP_4
1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti anche disgiuntamente tra loro Andrea Giannelli,
Stefano Parlatore e Giacinto Di Donato, giusta procura in calce all'atto di intervento;
CP_5 rappresentata, giusta procura del 10 giugno 2024 a rogito Notaio Controparte_6
Dott. Notaio in Milano, Rep. 13210 Racc. 10439 (All. A), da Persona_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto di Parte_2
Donato per procura in calce allegata all'atto di intervento;
[...] rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 7 marzo 2024 in Controparte_7 autentica del Notaio Dott. notaio in Milano, Rep. n. 12.962, Persona_2
Racc. n. 10.257, registrata in Milano 1 l'8 marzo 2024 al n. 17855 serie 1T, dall'
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Giacinto di Donato in virtù di procura CP_8 in calce all'atto di intervento;
- INTERVENUTA-
Oggetto: azione ripetizione d'indebito relativo a contratti bancari di mutuo ipotecario e conto corrente;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 21.11.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in proprio e in Parte_1 qualità di legale rappresentante della , e _9 CP_1
hanno convenuto in giudizio l' al fine di sentire accogliere le
[...] Controparte_2 seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare il diritto degli odierni esponenti ad ottenere la ripetizione delle somme illegittimamente pretese ovvero addebitate in conto, oltre accessori di legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo. Conseguentemente condannare , in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno anche morale subito dagli esponenti, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
2 A fondamento delle su riportate conclusioni parte attrice ha dedotto i seguenti motivi:
a) l'illegittima applicazione al rapporto di conto corrente n. 5411458 ex n. 60686 di interessi anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, di interessi debitori ultra- legali, di valute fittizie e spese;
b) l'indeterminatezza del tasso applicato al conto corrente;
c) il diritto alla ripetizione con riguardo al rapporto di conto corrente di € 124.516,47 per anatocismo e indeterminatezza del tasso applicato e di € 145.083,52 per superamento del tasso soglia usurario;
d) il diritto alla ripetizione in ordine al mutuo di € 21.246,24 per anatocismo e indeterminatezza del tasso applicato e di € 49.620,18 per superamento del tasso soglia.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/1/2019, si è costituita l' la quale ha chiesto il rigetto delle domande proposte dagli attori perché Controparte_2 infondate in fatto e in diritto, eccependo il difetto di legittimazione attiva di CP_1 per la domanda di ripetizione d'indebito sulle somme derivanti da scoperto di conto corrente, per non avere mai pagato nulla neanche in qualità di fideiussore della
[...]
; il difetto di prova dell'applicazione di interessi anatocistici _9 da parte della banca;
la prescrizione decennale della domanda di ripetizione di indebito su conti correnti bancari, con decorrenza dal pagamento solutorio;
l'irretroattività della L.
n.108/96 sui tassi originariamente applicati al rapporto di conto corrente stipulato il
18.03.1988; il rispetto della soglia antiusura dell'interesse applicato sul conto corrente per il periodo successivo all'entrata in vigore della l. 108/96; l'omessa contestazione degli estratti conto bancari entro 60 giorni dalla ricezione;
il difetto di prova del diritto alla ripetizione di somme indebitamente percepite sul rapporto contrattuale di mutuo;
l'omessa contestazione nei tempi e modalità ex art. 117 T.U.B., comma 3, dei tassi ultralegali applicati;
l'irretroattività dell'art. 2 bis del d.l. n. 185/08, per le c.m.s. corrisposte in data anteriore all'entrata in vigore della stessa;
la legittimità della c.m.s. nel caso di applicazione a debito per un periodo superiore a 30 giorni;
la riferibilità della valuta alla data di stipulazione del contratto di conto corrente, ovvero ad un periodo antecedente il d.lgs. e al d.lgs. n. 11/2010 di recepimento della direttiva europea sul servizi CP_10 di pagamento;
la non configurabilità dell'anatocismo nei casi di mutuo con ammortamento alla francese;
la non usurarietà del mutuo.
3 Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. con ordinanza del 10.06.2020, ritenuta l'inammissibilità della prova per testi avanzata dagli attori e la superfluità della CTU contabile chiesta dagli attori, la causa, all'udienza del 14.02.2022, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 1° giugno 2022 del mutato giudice istruttore, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di disporre CTU contabile.
Con atto di intervento depositato il 16/8/2022 si è costituita la rappresentata CP_3 da mandataria e special servicer per la gestione dei crediti della società, a CP_4 titolo di cessionaria del credito vantato da nei confronti degli attori, Controparte_2 facendo proprie le richieste, eccezioni e deduzioni svolte dalla cedente e dalla rappresentante.
Depositata la relazione peritale, con provvedimento dell'11/5/2023, la causa è stata rinviata per la convocazione a chiarimenti del CTU.
Integrata la perizia, all'udienza dell'1/02/2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con atto di intervento depositato il 29/8/2024 si è costituita Controparte_6 rappresentata da in qualità di cessionaria del credito Controparte_11 vantato da nei confronti di la quale ha domandato CP_3 CP_1
l'estromissione dal giudizio di facendo proprie le richieste, eccezioni e Controparte_2 deduzioni svolte da quest'ultima e dalla rappresentante.
Con atto di intervento depositato il 23/10/2024, si è costituita Controparte_7 rappresentata da quale cessionaria del credito vantato da Controparte_8 CP_3 nei confronti di , confermando le richieste, _9 eccezioni e deduzioni svolte da quest'ultima e dalla rappresentante.
All'udienza del 21.11.2024, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*** *** *** *** ***
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione, sollevata da relativa Controparte_2 al difetto di legittimazione attiva di per la domanda di ripetizione d'indebito CP_1
4 delle somme derivanti dallo scoperto di conto corrente intestato a di _9
. _9
L' ha dedotto il difetto di legittimazione attiva in capo ad per Controparte_2 CP_1 non avere mai pagato nulla in qualità di fideiussore della di _9 [...]
. CP_9
In merito, anzitutto, si rileva che la qualità di fideiussore di in ordine al CP_1 rapporto di conto corrente costituito tra e la _9
è stata espressamente riconosciuta da quest'ultima con la comparsa di Controparte_2 costituzione.
Pertanto, quale fideiussore del rapporto di conto corrente intestato a CP_1 [...]
è legittimata ad agire, perché quale garante risponde Controparte_1 dell'eventuale debito della debitrice principale con la conseguenza che ha un interesse giuridico a vedere correttamente determinato il saldo di cui eventualmente sarà chiamata a rispondere.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva della
[...]
per la domanda di ripetizione d'indebito, promossa _9 congiuntamente dal stesso e da in relazione al contratto di mutuo CP_9 CP_1 ipotecario del 29/12/2004, in quanto detto contratto risulta essere stato stipulato e sottoscritto dalla sola , dunque sussiste il difetto di legittimazione attiva del CP_1 CP_9 con riferimento alla posizione contrattuale di esclusiva titolarità di . CP_1
Posto ciò, occorre pronunciarsi sulla titolarità attiva di e di Controparte_7 Controparte_6 quali cessionarie del credito vantato dalla prima cessionaria e di conseguenza CP_3 sulla prova delle plurime vicende successorie.
Occorre precisare che è chiara e netta la differenza tra legittimazione ad agire e titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio.
Infatti, la legittimazione ad agire attiene il diritto all'azione la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio, con il solo limite del giudicato e deve essere valutata dal Giudice solo sulla base di quanto esposto dalle parti.
Viceversa, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene al merito e ciascuna parte è onerata all'allegazione e prova, con la conseguenza che può essere negata
5 dalla controparte con una mera difesa senza essere sottoposta a decadenza, risultando pertanto rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 2951/2016).
Premessa la rilevabilità d'ufficio della carenza o meno della titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, deve osservarsi che ai fini della prova dell'intervenuta cessione di credito l'art. 58 T.U.B. prevede, in deroga alla disciplina codicistica della cessione e del trasferimento delle garanzie: a) la notificazione della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
b) l'iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese;
c) la conservazione dei privilegi e delle garanzie ipotecarie stabilite a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità (vi è, dunque, l'esonero della disposizione di cui all'art. 2843
c.c.).
È poi pacifico che l'onere della prova della titolarità del credito gravi sulla cessionaria che agisca in giudizio per il recupero del credito.
Ebbene, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene che: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della CA
d'IA (Cass. n.10860 del 22/04/2024; Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass. 22/06/2023, n.
17944).” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 29872/2024 e, in senso conforme, Cass. Civ., Sez.
III, n. 9073/2025).
Pertanto, dall'applicazione di questi principi alla fattispecie, risulta che prima CP_3 cessionaria del credito vantato da nei confronti degli attori ha assolto Controparte_2
l'onere della prova della titolarità del credito, attraverso la produzione dell'avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale dalla quale emerge senza alcuna incertezza l'avvenuta cessione e l'inclusione del credito nell'oggetto della cessione;
che ha Controparte_7 dimostrato la titolarità del credito derivante dallo scoperto di conto corrente intestato a
[...]
ceduto da avendo allegato l'avviso _9 CP_3
6 pubblicato su Gazzetta Ufficiale dalla quale risulta l'origine del credito, la datazione e una serie di caratteristiche che consentono di ritenere dimostrata la titolarità della posizione creditoria nonché la dichiarazione di cessione del credito da parte del primo cessionario che, infine, anche ha provato la titolarità del credito derivante CP_3 Controparte_6 dal mutuo ipotecario intestato ad in virtù dell'allegazione dell'avviso CP_1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel quale risulta incluso il credito da questa vantato (cfr. docc. allegati alle rispettive comparse di costituzione).
Tuttavia, occorre specificare che è legittimata con riferimento al credito Controparte_7 derivante da conto corrente intestato a e che _9 _9 [...]
è invece legittimata solamente con riferimento al credito derivante dal mutuo CP_6 ipotecario intestato ad . CP_1
Ne consegue che deve essere dichiarato il difetto di titolarità passiva di per Controparte_7 la domanda di ripetizione d'indebito di somme derivanti dal contratto di mutuo ipotecario e il difetto di titolarità passiva di per la domanda di ripetizione d'indebito Controparte_6 relativo allo scoperto di conto corrente intestato a . _9
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la legittimazione passiva in capo alla banca “accipiens”, riconoscendola erroneamente sussistente in capo al soggetto al quale il denaro era successivamente pervenuto per autonoma, unilaterale ed arbitraria iniziativa della banca stessa ed a cagione della condotta del suo preposto). (cfr. Cassazione, Civ. Sez. I, sent. n. 25170/2016).
Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla da scoperto di Controparte_2 conto corrente ancora aperto e intestato a di . _9 _9
Invero, la giurisprudenza recente ha affermato l'ammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito nei rapporti di conto corrente affidato, anche in costanza di rapporto, ma solo per i versamenti qualificabili come solutori. In caso contrario, il correntista non può agire ai sensi degli artt. 2033 e ss. c.c. per la restituzione dell'indebito, ma può invece chiedere la dichiarazione di nullità del titolo su cui si basa l'addebito e ottenere la rettifica delle risultanze del conto.
7 In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato di recente che: “Secondo l'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite sopra citata – cui questo Collegio intende dare continuità – costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento. E' evidente che se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), “di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (vedi citata Cass. S.U. n. 24418/2010, punto 3.3., pag. 14). Dunque, non è esatto che, in via generale, si può parlare di “pagamenti” solo dopo la chiusura del conto corrente, come affermato dalla Corte d'Appello: tale eventualità si verifica, invece, solo “nella descritta situazione”, evidenziata dalle Sezioni Unite di questa Corte, in cui siano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto “scoperto”, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto. Ne consegue che, a differenza di quanto affermato dalla Corte d'Appello, l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore
8 disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” (Cass. S.U. 24418/2010, cit., pag. 10-11)” (cfr. Cass., Civ, Sez. Sent. n. 4214/2024).
Tuttavia, nella fattispecie la non ha fornito la prova Controparte_1 della presenza di rimesse solutorie sul conto corrente e, pertanto, in difetto di prova non può ritenersi ammissibile la domanda di ripetizione d'indebito, ma solo di accertamento negativo del saldo.
Invero, la medesima pronuncia della Suprema Corte sopra riportata dà atto che sia la banca che il correntista, nelle rispettive azioni di condanna al pagamento del saldo del conto e di ripetizione dell'indebito, sono entrambe onerate di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e, nel caso in cui, la parte attrice sia il correntista quest'ultimo è tenuto a produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto (cfr. Cass. n.
30822/2018).
Passando all'esame delle domande di accertamento degli addebiti illegittimi sul conto corrente determinati da anatocismo, usura, cms, avanzata dagli attori, è necessario partire dalla verifica dell'applicazione di tassi usurari perché la presenza dei primi va verificata sul saldo rettificato.
Ebbene, la domanda di accertamento dell'usura del contratto di conto corrente bancario è infondata e viene respinta per le motivazioni di seguito esposte.
Con riferimento al superamento del tasso soglia antiusura, si osserva che attraverso la normativa antiusura il legislatore ha sanzionato la pattuizione di interessi eccessivi, con riguardo al momento della stipula del contratto, come corrispettivo per il conferimento del denaro (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 19597/2020).
La giurisprudenza ormai prevalente ritiene che per la determinazione del tasso di interesse usurario si debba tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Quindi, dall'applicazione dei principi sopra richiamati alla fattispecie e dalle risultanze della CTU, il cui iter logico giuridico è pienamente condiviso da questo giudicante, ad esclusione della verifica eseguita per l'usura sopravvenuta, è emerso che al momento della stipula del contratto di conto corrente bancario non vi è stato superamento del tasso soglia usura.
9 Nello specifico il CTU, ha accerto che: “Il conto corrente è stato aperto nel mese di aprile 1988 ma
l'eventuale usura viene verificata dal 1° aprile 1997, in seguito all'entrata in vigore della legge 108/96.
La clausola relativa al potere di modifica unilaterale si rinviene nel documento del 2011 che prevede anche le condizioni economiche relative ai tassi passivi da applicare. La sottoscritta ricalcolerà il rapporto dare/avere tra i contraenti applicando i tassi bancari previsti in questo documento e successivamente quelli variati negli estratti conto. Fino al 2011 non si determineranno interessi per l'assenza di pattuizione sia dei tassi attivi che dei tassi passivi…. Complessa la valutazione della documentazione relativa al contratto di conto corrente n° 5411458 del 1988 ma completi gli estratti conto dal 1993 al 2018. Non
è stata accertata l'usura contrattuale (1988) ma è stata rilevata usura trimestrale, in particolar modo fino al 30 giugno 2000 e dal 2003 al primo trimestre 2007. Per la determinazione del TEG si è tenuto conto, oltre che degli interessi passivi e della CMS fin quando addebitata, delle “spese pratica fido” addebitate tra il 1997 e il 2000e della “commissione utilizzi oltre disponibilità fondi” addebitata in misura diversa dal 3° trimestre 2009 al 3° trimestre 2012. Si rinvia alle pagine precedenti per il prospetto riepilogativo. I tassi applicati per la rielaborazione dell'estratto conto sono quelli previsti nei documenti del 2011, del 2015 e quelli applicati dall'istituto bancario risultanti dal riepilogo delle competenze e spese trimestrali ma il saldo ricalcolato si mantiene a credito per il cliente già dall'anno
2011.Stesso discorso per la Commissione di Massimo Scoperto di cui non è stata rilevata la pattuizione.
Solo dal 2011 la sottoscritta per il ricalcolo ha tenuto conto della percentuale della DIF” (cfr. CTU pag. 53).
Il CTU ha quindi accertato l'insussistenza di usura contrattuale nel conto corrente bancario intestato a . Controparte_1
In ogni caso, pur riconoscendo in astratto la contrarietà al principio di buona fede, che impone alle parti comportamenti collaborativi anche in sede di esecuzione del contratto, dell'eventuale applicazione di interessi divenuti usurari nel corso del rapporto, avendo ad oggetto l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata, nel caso specifico, si osserva che la CA non ha avanzato alcuna richiesta di pagamento nei confronti degli attori ma solamente il rigetto delle domande attoree (cfr. Cass. Civ. n. 27545 del
28/09/2023). Ne consegue l'irrilevanza di eventuale usura sopravvenuta.
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto deve puntualizzarsi che, secondo pacifica giurisprudenza, l'applicazione della c.m.s. deve essere dichiarata nulla nei casi in cui non risulti specificatamente pattuita ed indicata nel contratto.
10 Sul punto, in tema di contratti di conto corrente bancario, si è pronunciata di recente la
Corte di Cassazione, la quale ha affermato che: “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata.” (Cass. Sez. I, ordinanza n. 19825/2022).
Ebbene, dalla lettura dei contratti e dalle risultanze della CTU è emerso che la c.m.s. non è stata sufficientemente determinata in sede di pattuizione, in quanto non è stata esplicata né la percentuale né la modalità di calcolo e conseguentemente il consulente ha ricalcolato il saldo eliminando la commissione di massimo scoperto e gli interessi passivi perché non pattuiti per iscritto.
Nello specifico, il CTU ha accertato che: “Nella documentazione in atti relativamente alla
Commissione di Massimo Scoperto non viene né esplicitata la percentuale da applicare né tantomeno la modalità di calcolo anche se la stessa viene comunque determinata e addebitata trimestralmente dall'inizio del 1995 fino al 30 giugno 2009. E' solo con l'entrata in vigore del nuovo art. 117 bis del D. Lgs.
385/93Testo Unico CArio, e con la delibera attuativa CICR del 30 giugno 2012, che si è provveduto
a disciplinare legislativamentee in via definitiva, la clausola contrattuale della commissione di massimo scoperto, stabilendo dei requisiti assolutamente precisi, in assenza dei quali la clausola è nulla. Il riferimento alla Commissione Disponibilità Fondi – DIF – è presente nella conferma della linea di credito datata 17 ottobre 2011 che prevede la percentuale dello 0,50% sull'affidamento concesso.” (v. pag. 45 CTU).
Quindi, accertata la mancata previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto sul conto corrente bancario intestato a di ne _9 _9 va dichiarata la nullità.
Con riguardo alla domanda di accertamento dell'illegittima applicazione degli interessi anatocistici sul conto corrente bancario deve ritenersi alla luce delle risultanze della CTU che sia parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito indicati.
In materia di capitalizzazione occorre precisare che le clausole anatocistiche contenute nei contratti antecedenti l'entrata in vigore della Delibera CICR del 9/2/00 rimangono nulle ed improduttive di effetti, con conseguente operatività del divieto previsto dall'art. 1283
c.c.; per i contratti successivi l'anatocismo diviene legittimo se rispondente ai seguenti requisiti:
11 con uguale periodicità per i rapporti di conto corrente;
2) l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale;
3) l'obbligo di adeguamento dei contratti precedenti entro il 30/6/2000, con la possibilità di provvedervi unilateralmente con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, purché l'adeguamento non comporti “un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate” e purché
l'adeguamento così attuato sia portato a conoscenza del cliente con comunicazione scritta entro il 31.12.2000.
Alla fine del 2013 il legislatore interviene nuovamente sull'art. 120, con la legge n. 147/13.
Questa la nuova formulazione introdotta, a decorrere dal 1.1.14: “Il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma sembra introdurre un divieto generale di anatocismo e questa diviene la tesi prevalente della giurisprudenza di merito.
Orbene, sul punto il CTU ha accertato che: “Dal riepilogo competenze al 30 settembre 2000 si rileva la reciprocità tra le parti relativa alla capitalizzazione degli interessi. In tale data le competenze addebitate di lire 867.441 sono la differenza tra quelle passive pari a lire 867.490 e quelle attive lire 49.
L'ammontare del rapporto dare/avere tra le parti sarà ricalcolato senza capitalizzazione fino al 30 giugno 2000 e dal 1° gennaio 2014. Dal 1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2013 sarà applicata la capitalizzazione trimestrale.6.
Pertanto, la ha legittimamente ricalcolato il saldo senza capitalizzazione Controparte_2 fino al 30 giugno 2000 e con la capitalizzazione trimestrale dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2013.
Deve, invece, dichiararsi infondata la domanda di ricalcolo del saldo contabile con esclusione delle valute fittizie, in quanto genericamente formulata.
Il CTU ha pertanto eseguito il ricalcolo del saldo, epurandolo dalle poste illegittime e considerando il conto corrente affidato da febbraio 2001, in base a quanto contenuto nel documento contrattuale del 17.10.2011 dal quale emerge la comunicazione da parte della alla dell'accettazione della linea di _9 Controparte_2
12 credito concessa a conferma di quella precedente del 25.01.2001 (cfr. CTU pag. 52 e integrazione peritale nonché l'all. n. 5 alla comparsa di costituzione di . Controparte_2
Conseguentemente, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata da il Controparte_2
CTU sul saldo rettificato ha individuato le rimesse solutorie e rideterminato il saldo finale privo delle competenze per i periodi prescritti dal 2 novembre 1993 (data del primo estratto conto disponibile) al 24.10.2008 data della notificazione della citazione.
Nello specifico il CTU ha accertato: “Per la determinazione del nuovo saldo finale corretto sono state individuate le rimesse solutorie sul saldo rettificato diminuito delle competenze per il periodo dal 2 novembre 1993 (primo estratto conto disponibile) al 24 ottobre 2008 (10 anni precedenti la notifica dell'atto di citazione). E' stato determinato l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di accertamento negativo non è prescritta e, conseguentemente, il saldo finale tenendo conto anche di tutte le spese conto oltre che delle commissioni disponibilità fondi dal quarto trimestre 2011. Il saldo finale passivo da movimenti estratto conto è pari ad € -57.350,20; sottraendo tutte le competenze, pari ad €
132.641,23 il saldo diventerà attivo per € 75.291,03. A quest'ultimo importo si sommano algebricamente le competenze prescritte e le spese e commissioni dei trimestri non prescritti. Il saldo finale a credito della sarà pertanto: secondo la rielaborazione per data Controparte_1 operazione € 49.892,70 (+75.291,03 -14.954,43 - 4.664,07 – 5.779,83) secondo la rielaborazione per data valuta € 49.208,42 (+75.291,03 -15.884,54 - 4.418,24 – 5.779,83).” (v. integrazione peritale del 25/12/2023).
Quindi, dalle risultanze della CTU è emerso che, calcolato il saldo rettificato ed individuate le rimesse solutorie e le competenze prescritte, è stato rideterminato il saldo finale a credito per € 49.892,70, considerando la rielaborazione per data operazione.
La data operazione è infatti l'unica che consente di verificare l'effettivo momento del versamento a differenza della data di valuta che indica il momento della registrazione contabile.
In conclusione, per il conto corrente n. 5411458 ex 60686 si dichiara accertato un saldo a credito di € 49.892,70 a credito in favore di . _9
Passando ora all'esame della domanda di accertamento dell'applicazione di interessi usurari, moratori e anatocistici sul mutuo ipotecario stipulato dalla sola , la CP_1 stessa deve essere dichiarata infondata per le ragioni di seguito esposte.
13 La mutuataria ha eccepito, in primis, l'usurarietà dei tassi previsti nel contratto di mutuo ipotecario del 29.12.2004.
Occorre puntualizzare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite, la disciplina antiusura è finalizzata a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso (e gli interessi moratori sono collegati in via diretta all'erogazione del credito, poiché finalizzati a risarcire il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione restitutoria), (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. sent. n. 18597/2020).
Ebbene, dall'applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie e tenuto conto delle risultanze della CTU, il cui iter logico giuridico seguito è condiviso da questo giudicante, si rileva che nel contratto di mutuo non si riscontra alcuna illegittimità in ordine all'applicazione di interessi usurari anche moratori.
Nello specifico il CTU ha accertato che: “Come già esposto il piano di ammortamento del finanziamento, allegato al contratto di mutuo, poiché a tasso variabile e rata variabile, non poteva essere conosciuto al momento della stipula del contratto. Pertanto il TEG richiesto con riferimento alla data di sottoscrizione del mutuo sarà determinato al tasso iniziale del 4,29% e su una rata costante pari ad €
652,44, fatta eccezione per la prima rata di € 692,36. Nel quarto trimestre 2004 il tasso medio per la categoria di operazioni “Mutui a tasso variabile” è il 3,84%; questo tasso aumentato della metà determina un tasso soglia pari a 5,76%. Per verificare l'eventuale superamento o meno del tasso soglia si applica la formula precedentemente indicata, escludendo dall'importo finanziato le spese elencate per un totale di € 3.382,00. Il TEG che sarà determinato rappresenta il tasso che rende l'importo finanziato al netto delle spese su indicate (105.000,00 – 3.382,00) pari alla somma delle rate attualizzate €
101.618,00 = RATA/(1+4,77488%)^(33/365)^1 + RATA / (1+4,77488)^(61/365)^1 +
… + RATA / (1+4,77488)^(7307/365)^1 Lo sviluppo del piano è il seguente Per riassumere: €
101.618,00 rappresenta l'importo finanziato di € 105.000,00 al netto degli oneri addebitati pari ad €
3.382,00. Il TEG/TAEG, tasso effettivo che rende la somma delle rate attualizzate pari all'importo finanziato al netto delle spese su indicate, è pari a 4,77488% inferiore al tasso soglia 5,76%. Stesso procedimento per determinare il TEG mora;
si considera per il periodo di ammortamento una rata pari ad € 770,00, tranne la prima rata di € 809,92, calcolata al tasso 6,29%. …Il TEG – 6,91386 – è inferiore al tasso soglia mora, determinato aggiungendo 2,1punti percentuali al tasso effettivo globale medio
14 e aumentando il risultato della metà. Quindi il tasso soglia usura mora alla data del 29 dicembre 2004 è pari a 8,91%, cioè: 3,84% + 2,1% = 5,94% / 2 = 2,97% + 5,94% = 8,91% non superato dal tasso effettivo determinato 6,91386%.... La sottoscritta ha verificato inoltre il tasso mora applicato alle rate scadute e non pagate nel periodo 2017/2018. Dal riepilogo dell'istituto bancario allegato in atti, sulla base del piano di ammortamento aggiornato fino al 30 giugno 2016 ma elaborato fino alla data del
31 dicembre 2024 sulla base dell'ultimo valore assunto dal tasso variabile si evidenzia quanto segue:…
Ad ogni rata scaduta e non pagata, che nel mese successivo si somma alle rate precedenti, applicando il tasso mora in vigore al momento del riepilogo (tasso variabile 1,74% + 2% = 3,74%), si ottengono interessi mora pari ad € 443,72. La lieve differenza tra gli interessi di mora determinati dalla sottoscritta
e quelli calcolati dall'istituto bancario, così come la differenza nell'importo delle rate scadute, è dovuta alla rata determinata in via previsionale.
Parimenti infondata è la domanda di accertamento degli interessi anatocistici applicati al contratto di mutuo ipotecario avanzata da per difetto di prova. CP_1
Infatti, contesta l'applicazione di interessi anatocistici sul mutuo ipotecario CP_1 senza assolvere all'onere della prova su di lei incombente, in quanto ai sensi dell'art. 2697
c.c. l'onere probatorio grava su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato.
Pertanto, considerato che non ha prodotto documentazione bancaria tale da CP_1 dimostrare la presunta applicazione di interessi anatocistici oltre all'onere di dimostrare la tipologia di ammortamento applicato al contratto di mutuo la domanda va dichiarata infondata e pertanto rigettata.
Infine, va respinta anche la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla
[...]
per difetto di prova della condotta illecita posta in essere _9 dalla oltre che per difetto degli altri elementi costitutivi, quali il nesso Controparte_2 causale tra condotta e danno e la prova del pregiudizio subito.
Sulla scorta di quanto precede, va allora accolta la domanda di accertamento del saldo sul conto corrente n. 5411458 ex 60686 avanzata da e _9 _9 da mentre vanno rigettate le domande avanzate da in relazione al CP_1 CP_1 contratto di mutuo ipotecario.
15 In ragione della soccombenza reciproca, dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite, anche nei confronti dei terzi intervenuti, in ragione della volontarietà dell'intervento e delle difese spiegate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda di accertamento della pattuizione usuraria e degli interessi moratori usurari sul rapporto di mutuo ipotecario proposta da nei confronti di CP_1
Controparte_2
-dichiara l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie individuate dal CTU per il periodo dal 2 novembre 1993 (primo estratto conto disponibile) al 24 ottobre 2008 (10 anni precedenti la notifica dell'atto di citazione);
- accoglie la domanda di accertamento del saldo sul conto corrente n. 5411458 ex 60686 avanzata da nei confronti di Parte_3
e, per l'effetto, accerta il saldo a credito di € 49.892,70 in favore di Controparte_2 [...]
, in persona di _9 Parte_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite, anche nei confronti deli terzi intervenuti.
-pone a carico di e di e , questi ultimi in Controparte_2 Parte_1 CP_1 solido fra loro, le spese di CTU, come liquidate in atti, nella misura del 50% ciascuno.
Catanzaro, lì 15/4/2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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