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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16561 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVII CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Vittorio Carlomagno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 58700/2023 del ruolo contenzioso generale, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 2.10.25, tra con sede in Roma, via della Magliana n. 1090, C.F. e p. I.V.A.: Parte_1
, in persona dell' Amministratore Unico e legale rappresentante, P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Calamoneri, attore, opponente
Contro
C.F. e p. I.V.A.: con sede in Genova (16162), via Sardorella, 45 CP_1 P.IVA_2
T, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica
CC (rinuncia al mandato)
convenuto, opposto
Conclusioni delle parti
Attore: in via principale, accogliere l'opposizione e revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
15654/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 17.10.2023, accertando che nulla è dovuto dall'attore in favore della parte ricorrente;
in via subordinata, ridurre l'importo ingiunto alla somma che risulterà effettivamente dovuta all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A., spese generali ed oneri di legge.
Convenuto: In via principale, respingere ogni domanda dell'opponente e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 15654/2023 opposto;
in via subordinata, accertare il credito di verso in misura pari ad € 17.583,67 ovvero alla diversa somma CP_1 Parte_1 che risulterà provata in corso di causa e condannare l'attrice opponente a corrispondere tale somma ad maggiorata di interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al CP_1 soddisfo. Inoltre, accertata la malafede e/o la colpa grave di cui all'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. in capo all'opponente, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni subiti da da CP_1 liquidarsi in via equitativa. Con vittoria integrale di spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 27.12.2023 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 15654/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 17.10.2023 con cui è stato ingiunto a parte attrice il pagamento della somma di € 17.583,67, oltre a interessi come da domanda e spese di lite, in favore di richiesta quale corrispettivo della fornitura di gasolio. CP_1
In primo luogo, l'opponente ha sostenuto l'infondatezza della pretesa creditoria del ricorrente atteso che a far data dal 1.02.2022 avrebbe cessato di svolgere l'attività di trasporto di merci, per aver affittato ad una società terza l'intera azienda con contratto del 29.12.2021 al quale sarebbe stata data adeguata pubblicità. In secondo luogo, ad avviso dell'attore, i documenti alla base del decreto ingiuntivo non sarebbero idonei a provare l'esecuzione delle prestazioni a carico del convenuto di cui si chiede il pagamento, trattandosi di atti di formazione unilaterale.
2. Con la comparsa di risposta del 18.03.2024 si è costituita in giudizio e ha CP_1 contestato la ricostruzione dei fatti offerta nell'atto di citazione. In primis, il convenuto ha affermato che dalle evidenze contabili di risulterebbe che una fattura sia stata saldata da CP_1 [...] il 17.11.22, quindi in data successiva all'affitto di azienda, e che parte attrice abbia anche Parte_1 pagato un acconto sulla fattura del 30.03.2022 ricompresa nel decreto ingiuntivo. In secundis,
l'opposto ha ribadito l'assolvimento dell'onere della prova del proprio credito sia tramite le fatture allegate in sede monitoria sia tramite l'estratto autentico delle scritture contabili dell'azienda, unitamente alla documentazione DAS. Infine, parte opposta ha osservato che l'attore non avrebbe contestato la veridicità delle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo.
3. Con decreto dell'11.04.2024 il Giudice rinviava la causa all'udienza del 2.04.2025 da svolgersi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. Parte attrice non depositava memorie istruttorie, mentre il convenuto, nella memoria n. 2 di cui all'art. 127-ter c.p.c. chiedeva l'ammissione della prova testimoniale. All'esito dell'udienza, il Giudice dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, rigettava la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori e rinviava la causa per la discussione e la decisione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 2.10.25.
Con atto del 31.07.2025 l'avv. CC, difensore di rinunciava al mandato CP_1 difensivo.
4. L'opposizione risulta infondata e, per i motivi che seguono, deve essere rigettata.
In primo luogo, dal contratto di affitto di azienda (all. 2 opposizione) emerge come il dichiarato intento della società fosse quello di salvaguardare la continuità aziendale, Parte_1 nell'interesse proprio, di clienti e lavoratori, nell'ipotesi in cui la stessa avesse perso il contenzioso in essere con l'Agenzia delle Entrate e avesse subito delle procedure esecutive (cfr. premesse del contratto), con l'obiettivo poi di rientrare nel possesso dell'azienda dopo un massimo di sei anni
(art. 3). Proprio nell'ottica della continuità aziendale, quindi, non è irragionevole la richiesta della fornitura di gasolio da parte del soggetto che risulta locatore dell'azienda, come peraltro dimostrato dalle seguenti circostanze: dopo l'entrata in vigore del contratto di affitto – i cui effetti si sono prodotti a partire dal 1.02.2022 – la ha pagato una fattura ad in Parte_1 CP_1 data 17.11.2022, come può evincersi dall'estratto conto allegato dall'opposto (all. n. 3), e ha anche saldato un acconto della fattura datata 30.03.2022 (doc. 2 fascicolo monitorio) ricompresa nel decreto ingiuntivo, fatti non contestati specificamente da parte opponente.
4.1. A ciò si aggiunga che appare nell'interesse dell'impresa locatrice, sempre nella espressa prospettiva di salvaguardia del patrimonio aziendale, agevolare il fatturato del conduttore, in quanto il canone di affitto dell'azienda è stato pattuito in misura percentuale a detto fatturato (art. 4 contratto).
Da ultimo, si rileva che l'opponente non ha offerto prove documentali inerenti allo svolgimento del rapporto di affitto dell'azienda che avrebbero in astratto potuto fare escludere la necessità della di servirsi del carburante, né ha formulato in tal senso richieste istruttorie. Parte_1
5. In secondo luogo, per quanto riguarda la prova scritta posta a fondamento del decreto impugnato, in questo procedimento di opposizione ha prodotto ulteriore documentazione, CP_1 rappresentata dai registri DAS relativi alle fatture azionate in sede monitoria (all. n. 4, 5, 6), che attestano l'esecuzione della prestazione di fornitura di gasolio alla ditta opponente. Da tali atti, infatti, risultano il trasporto e la consegna del carburante a da parte di Parte_1 CP_1
che è appunto soggetto che immette tale prodotto in commercio e, per tale ragione, sottoposto
[...]
– oltre ai controlli da parte dell' e della Guardia di Finanza – alla normativa Controparte_2 di settore, che prevede l'indicazione del nominativo del cliente destinatario degli idrocarburi. Tali documenti, quindi, assumono un significativo valore alla luce del particolare regime fiscale del commercio di idrocarburi e del relativo regime di controlli.
Questa documentazione si aggiunge agli atti allegati in sede monitoria, tra cui le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili dell'impresa opposta (doc. 5 fascicolo monitorio), andando a corroborare la sussistenza del credito da parte di per la somma azionata in sede CP_1 monitoria.
5.1. Si deve, inoltre, rilevare che parte opponente non ha contestato il contenuto delle fatture anteriormente alla presentazione dell'opposizione, né risulta avere risposto al sollecito di pagamento del 17.01.23 (doc. 7 fasc. monitorio). In proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (cfr.
Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022;
Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832). A ciò si aggiunga che non vi
è stata contestazione sull'importo del corrispettivo dovuto per le prestazioni documentate dalle fatture, e che la contestazione sollevata da parte opponente con riferimento al valore probatorio delle fatture appare generica, non potendo essere considerato equivalente della contestazione il generico richiamo alla regola di riparto dell'onere probatorio e alle regole sull'efficacia probatoria dei documenti, dovendo invece la contestazione riguardare i fatti del processo, e non l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dalla controparte.
L'insieme del compendio probatorio in atti, dunque, consente di ritenere accertato e fondato il credito azionato da in sede monitoria, anche in assenza di documentazione prodotta CP_1 da che possa confutare le menzionate evidenze probatorie o dimostrare Parte_1
l'adempimento del pagamento delle fatture in esame, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Per le ragioni esposte, la domanda di opposizione deve essere rigettata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo impugnato n. 15654/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 17.10.2023 deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 15654/2023 emesso dal
Tribunale di Roma in data 17.10.2023;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida CP_1 in € 4.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Roma, 26/11/2025
Il Giudice Dott. Vittorio Carlomagno Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Francesco Pio Nigro Imperiale
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Vittorio Carlomagno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 58700/2023 del ruolo contenzioso generale, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 2.10.25, tra con sede in Roma, via della Magliana n. 1090, C.F. e p. I.V.A.: Parte_1
, in persona dell' Amministratore Unico e legale rappresentante, P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Calamoneri, attore, opponente
Contro
C.F. e p. I.V.A.: con sede in Genova (16162), via Sardorella, 45 CP_1 P.IVA_2
T, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica
CC (rinuncia al mandato)
convenuto, opposto
Conclusioni delle parti
Attore: in via principale, accogliere l'opposizione e revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.
15654/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 17.10.2023, accertando che nulla è dovuto dall'attore in favore della parte ricorrente;
in via subordinata, ridurre l'importo ingiunto alla somma che risulterà effettivamente dovuta all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A., C.P.A., spese generali ed oneri di legge.
Convenuto: In via principale, respingere ogni domanda dell'opponente e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 15654/2023 opposto;
in via subordinata, accertare il credito di verso in misura pari ad € 17.583,67 ovvero alla diversa somma CP_1 Parte_1 che risulterà provata in corso di causa e condannare l'attrice opponente a corrispondere tale somma ad maggiorata di interessi moratori dalla scadenza di ogni singola fattura sino al CP_1 soddisfo. Inoltre, accertata la malafede e/o la colpa grave di cui all'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. in capo all'opponente, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni subiti da da CP_1 liquidarsi in via equitativa. Con vittoria integrale di spese ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 27.12.2023 ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 15654/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 17.10.2023 con cui è stato ingiunto a parte attrice il pagamento della somma di € 17.583,67, oltre a interessi come da domanda e spese di lite, in favore di richiesta quale corrispettivo della fornitura di gasolio. CP_1
In primo luogo, l'opponente ha sostenuto l'infondatezza della pretesa creditoria del ricorrente atteso che a far data dal 1.02.2022 avrebbe cessato di svolgere l'attività di trasporto di merci, per aver affittato ad una società terza l'intera azienda con contratto del 29.12.2021 al quale sarebbe stata data adeguata pubblicità. In secondo luogo, ad avviso dell'attore, i documenti alla base del decreto ingiuntivo non sarebbero idonei a provare l'esecuzione delle prestazioni a carico del convenuto di cui si chiede il pagamento, trattandosi di atti di formazione unilaterale.
2. Con la comparsa di risposta del 18.03.2024 si è costituita in giudizio e ha CP_1 contestato la ricostruzione dei fatti offerta nell'atto di citazione. In primis, il convenuto ha affermato che dalle evidenze contabili di risulterebbe che una fattura sia stata saldata da CP_1 [...] il 17.11.22, quindi in data successiva all'affitto di azienda, e che parte attrice abbia anche Parte_1 pagato un acconto sulla fattura del 30.03.2022 ricompresa nel decreto ingiuntivo. In secundis,
l'opposto ha ribadito l'assolvimento dell'onere della prova del proprio credito sia tramite le fatture allegate in sede monitoria sia tramite l'estratto autentico delle scritture contabili dell'azienda, unitamente alla documentazione DAS. Infine, parte opposta ha osservato che l'attore non avrebbe contestato la veridicità delle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo.
3. Con decreto dell'11.04.2024 il Giudice rinviava la causa all'udienza del 2.04.2025 da svolgersi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. Parte attrice non depositava memorie istruttorie, mentre il convenuto, nella memoria n. 2 di cui all'art. 127-ter c.p.c. chiedeva l'ammissione della prova testimoniale. All'esito dell'udienza, il Giudice dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, rigettava la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori e rinviava la causa per la discussione e la decisione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 2.10.25.
Con atto del 31.07.2025 l'avv. CC, difensore di rinunciava al mandato CP_1 difensivo.
4. L'opposizione risulta infondata e, per i motivi che seguono, deve essere rigettata.
In primo luogo, dal contratto di affitto di azienda (all. 2 opposizione) emerge come il dichiarato intento della società fosse quello di salvaguardare la continuità aziendale, Parte_1 nell'interesse proprio, di clienti e lavoratori, nell'ipotesi in cui la stessa avesse perso il contenzioso in essere con l'Agenzia delle Entrate e avesse subito delle procedure esecutive (cfr. premesse del contratto), con l'obiettivo poi di rientrare nel possesso dell'azienda dopo un massimo di sei anni
(art. 3). Proprio nell'ottica della continuità aziendale, quindi, non è irragionevole la richiesta della fornitura di gasolio da parte del soggetto che risulta locatore dell'azienda, come peraltro dimostrato dalle seguenti circostanze: dopo l'entrata in vigore del contratto di affitto – i cui effetti si sono prodotti a partire dal 1.02.2022 – la ha pagato una fattura ad in Parte_1 CP_1 data 17.11.2022, come può evincersi dall'estratto conto allegato dall'opposto (all. n. 3), e ha anche saldato un acconto della fattura datata 30.03.2022 (doc. 2 fascicolo monitorio) ricompresa nel decreto ingiuntivo, fatti non contestati specificamente da parte opponente.
4.1. A ciò si aggiunga che appare nell'interesse dell'impresa locatrice, sempre nella espressa prospettiva di salvaguardia del patrimonio aziendale, agevolare il fatturato del conduttore, in quanto il canone di affitto dell'azienda è stato pattuito in misura percentuale a detto fatturato (art. 4 contratto).
Da ultimo, si rileva che l'opponente non ha offerto prove documentali inerenti allo svolgimento del rapporto di affitto dell'azienda che avrebbero in astratto potuto fare escludere la necessità della di servirsi del carburante, né ha formulato in tal senso richieste istruttorie. Parte_1
5. In secondo luogo, per quanto riguarda la prova scritta posta a fondamento del decreto impugnato, in questo procedimento di opposizione ha prodotto ulteriore documentazione, CP_1 rappresentata dai registri DAS relativi alle fatture azionate in sede monitoria (all. n. 4, 5, 6), che attestano l'esecuzione della prestazione di fornitura di gasolio alla ditta opponente. Da tali atti, infatti, risultano il trasporto e la consegna del carburante a da parte di Parte_1 CP_1
che è appunto soggetto che immette tale prodotto in commercio e, per tale ragione, sottoposto
[...]
– oltre ai controlli da parte dell' e della Guardia di Finanza – alla normativa Controparte_2 di settore, che prevede l'indicazione del nominativo del cliente destinatario degli idrocarburi. Tali documenti, quindi, assumono un significativo valore alla luce del particolare regime fiscale del commercio di idrocarburi e del relativo regime di controlli.
Questa documentazione si aggiunge agli atti allegati in sede monitoria, tra cui le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili dell'impresa opposta (doc. 5 fascicolo monitorio), andando a corroborare la sussistenza del credito da parte di per la somma azionata in sede CP_1 monitoria.
5.1. Si deve, inoltre, rilevare che parte opponente non ha contestato il contenuto delle fatture anteriormente alla presentazione dell'opposizione, né risulta avere risposto al sollecito di pagamento del 17.01.23 (doc. 7 fasc. monitorio). In proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (cfr.
Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022;
Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832). A ciò si aggiunga che non vi
è stata contestazione sull'importo del corrispettivo dovuto per le prestazioni documentate dalle fatture, e che la contestazione sollevata da parte opponente con riferimento al valore probatorio delle fatture appare generica, non potendo essere considerato equivalente della contestazione il generico richiamo alla regola di riparto dell'onere probatorio e alle regole sull'efficacia probatoria dei documenti, dovendo invece la contestazione riguardare i fatti del processo, e non l'efficacia probatoria dei documenti prodotti dalla controparte.
L'insieme del compendio probatorio in atti, dunque, consente di ritenere accertato e fondato il credito azionato da in sede monitoria, anche in assenza di documentazione prodotta CP_1 da che possa confutare le menzionate evidenze probatorie o dimostrare Parte_1
l'adempimento del pagamento delle fatture in esame, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Per le ragioni esposte, la domanda di opposizione deve essere rigettata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo impugnato n. 15654/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 17.10.2023 deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 15654/2023 emesso dal
Tribunale di Roma in data 17.10.2023;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida CP_1 in € 4.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Roma, 26/11/2025
Il Giudice Dott. Vittorio Carlomagno Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Francesco Pio Nigro Imperiale