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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/10/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5415/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 28 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 22/10/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 23/10/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per Parte_1
l'avv. MARAFINI DIOMEDE ha concluso come
[...] da nota depositata in data 27.10.2025 per d nessuno è comparso Controparte_1 CP_2
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:49 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 5415/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5415/2021 R.G. promossa da: tra
Parte_1
(c.f. .i. ), in persona
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARAFINI DIOMEDE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Via V. Monti n. 29, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico;
attrice contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. PANNOZZO MIRKO ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio sito in Terracina (LT), Via Roma n. 20, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuti
OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato, la
[...]
Parte_1 ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – i signori ed Controparte_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Signor CP_2
Giudice Unico designato, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che l'atto per notaio Dott. di Terracina del 27/10/2020, rep./racc. 2870/1879, con il quale Persona_1 Controparte_1 ha venduto a un immobile ad uso abitativo sito in Terracina, Via Croce San CP_2
Silviano n.7, distinto al NCEU di Terracina al Foglio 89, part.553, sub. 1, cat A/3, cl. 1, di vani 5, sup.cat.tot. mq.99, rc 271,14, P.T., è stato sottoscritto in frode alla creditrice Cassa Rurale Artigiana dell'Agro Pontino Soc.Coop. a r.l., nel tentativo di sottrarre detto bene immobile alla proponenda esecuzione per il soddisfacimento delle obbligazioni contratte da nei confronti Controparte_1 del predetto Istituto bancario. Per l'effetto dichiarare detto atto revocato ai sensi e per gli effetti degli artt.2901 e segg. del codice civile, e pertanto inefficace ed inopponibile nei confronti dell'attrice
In via subordinata dichiarare detto atto simulato in quanto in realtà i contraenti non Parte_1 hanno inteso compiere alcuna cessione, per le motivazioni meglio esposte sopra, ovvero dissimulare una donazione, considerato che non è stato pagato alcun prezzo. Con ordine al Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Latina di trascrivere l'emananda sentenza e di annotarla a margine della trascrizione del predetto atto notarile, avvenuta in data 03/11/2020 al n.22907 reg.gen. e
n.15716 reg.part. Con vittoria di spese e compensi professionali.”, deducendo: - di essere creditrice nei confronti dell'odierno convenuto della somma complessiva di euro 19.496,91, Controparte_1 oltre interessi moratori sulla sola quota capitale a decorrere dal 22/10/2020 al saldo, somma per la quale aveva richiesto ed ottenuto dall'intestato Tribunale il d.i. n. 2022 del 18/12/2020 (all. 15); - che, per atto del Notaio di Terracina del 27/10/2020, rep. n. 2870, racc. n. 1879 (all. doc. n. Persona_1
08), il aveva venduto alla signora la propria abitazione, sita in Terracina CP_1 CP_2
(LT), Via Croce San Silviano n. 7, piano terra, distinta al N.C.E.U. del predetto Comune al Foglio
89, part. 553, sub. 1.
I signori d , costituitisi in giudizio con comparsa di Controparte_1 CP_2 costituzione e risposta depositata il 6/07/2022, contestando l'esistenza di alcun rapporto sentimentale al momento della stipula dell'atto di compravendita, pur ammettendo di essere genitori del piccolo nato il [...], - ancorché dopo la nascita dello stesso, gli stessi avevano deciso, Persona_2 di comune accordo, di lasciarsi, andando a vivere ognuno per proprio conto -, hanno concluso instando: “Affinché codesto Ill.mo Tribunale adito, "contrariis reiectis" Voglia: In via principale
Rigettare le domande formulate dalla Parte_2
, aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito
[...]
Cooperativo, in persona del legale Rapp.te “p.t.” Rag. , in quanto in toto infondate Controparte_3 in fatto e in diritto nei confronti del sig. e della sig.ra per tutti i motivi di cui in CP_1 CP_2 narrativa oltre che priva di qualsiasi oggettivo riscontro probatorio. In via subordinata: Ordinare al
Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Latina di non procedere con la trascrizione dell'emananda sentenza e di non annotarla a margine della trascrizione del predetto atto notarile avvenuta in data 03/11/2020 al n. 22907 reg. gen. e n. 15716 reg. part. così come richiesto da parte attrice. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi direttamente nei confronti dello scrivente procuratore che a tal uopo si dichiara antistatario.”.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È noto, invero, che a mente dell'art. 2901 c.c., il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore che abbiano arrecato pregiudizio alle proprie ragioni.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provata, la qualità di creditrice dell'odierna parte deducente, in forza del summenzionato decreto ingiuntivo n. 2022 del 18.12.2020, munito di esecutività (vd. all. 15, seconda memoria istruttoria attorea), richiesto ed ottenuto nei confronti del convenuto in epoca antecedente all'atto di compravendita del 27/10/2020 (all. 08, Controparte_1 citazione), di cui si chiede dichiararsi l'inefficacia, trattandosi di credito originato dall'apertura del c/c acceso presso la stessa a far data dal 04/01/2017 (doc. 1 e 2, attoreo).
Orbene, ai fini di cui all'art. 2901 c.c., è necessario poi che il debitore abbia posto in essere un atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore, nozione intesa dalla giurisprudenza in senso molto ampio, non essendo necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma essendo sufficiente che l'atto stesso abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata «ex ante», con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (Cass. n. 27625/2020; Cass. n. 9461/2016).
La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 2756/2014).
Non occorre, in ogni caso, la prova della collusione tra il debitore e il terzo contraente (Cass. n.
25614/2014).
Dalla documentazione versata in giudizio e dalla prospettazione offerta dalle parti, nel caso che qui ci occupa, ricorrono tutti i presupposti per il vittorioso esperimento dell'actio pauliana per i motivi qui di seguito illustrati.
Come noto, l'atto dispositivo pregiudizievole, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, può essere antecedente o successivo all'insorgere del credito, a titolo oneroso o a titolo gratuito.
Ciò posto, nel caso di specie, è aspetto pacifico e documentato che il credito vantato dall'odierna attrice sia insorto in epoca anteriore alla stipula del revocando atto di compravendita del 27/10/2020 posto in essere dal convenuto in favore della signora , madre del di loro figlio , CP_2 Per_2 nato il [...], ed avente ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, come evincibile dalla visura depositata in allegato all'atto di citazione (all. doc. n. 09).
Quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito e operato a titolo oneroso, come nel caso che qui occorre, condizioni indispensabili per l'esercizio dell'azione revocatoria sono, oltre alla qualità di creditore in capo al soggetto agente e all'eventus damni, anche la consapevolezza
(consilium fraudis) nel debitore (i.e. di arrecare, con il proprio atto, un pregiudizio Controparte_1 al creditore, nonché l'analoga consapevolezza anche da parte del terzo (i.e. ), - la cui CP_2 posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata, rispetto a tale ipotesi, a quella del debitore -, del pregiudizio arrecato al creditore.
Ciò detto, risulta altrettanto pacifica la sussistenza della diminuzione patrimoniale del debitore in forza del predetto atto di disposizione, risoltasi in una sottrazione dannosa ai danni del creditore istante.
A tale riguardo, occorre evidenziare che, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare, in applicazione del principio di vicinanza della prova, l'assoluta capienza del suo patrimonio (cfr. Cass. Civ. n. 21808/2015) che, nel caso di specie, non è stato minimamente allegata dall'odierna parte convenuta debitrice.
In ragione di quanto sopra, nessun dubbio residua in ordine alla consapevolezza nel debitore convenuto, al momento della conclusione del contratto di compravendita, del carattere pregiudizievole dell'atto in parola rispetto alla pretesa creditoria vantata dall'odierna attrice, avuto riguardo tanto alla esposizione debitoria sul medesimo gravante, quanto alla difficoltà ad onorare il debito in parola, come dal medesimo ammesso nel proprio scritto introduttivo (vd. pag. 5, comparsa,
“Atteso il periodo storico, il sig. , essendo privo di lavoro e di altre risorse…” ). Controparte_1
Deve, dunque, ritenersi provata tanto la sussistenza dell'eventus damni, quanto la sussistenza dell'elemento soggettivo del «consilium fraudis», posto che il convenuto, ben consapevole della propria esposizione debitoria, soltanto pochi giorni dopo il passaggio a sofferenza del rapporto bancario a partire dal 21/10/2020 (doc. 4 e 5, attorei), si è spogliato, mediante l'atto di compravendita in parola, dell'unico immobile di sua proprietà.
Sussistono poi diversi elementi probatori operanti sul piano indiziario in modo univoco e concordante, idonei a dimostrare la conoscenza - o, quantomeno, l'agevole conoscibilità - in capo all'acquirente, sig. , del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, stante il rapporto CP_2 personale esistente tra le parti del contratto da cui è nato un figlio nell'anno 2018.
Orbene, dalla documentazione versata in giudizio dall'attrice e, segnatamente, dal certificato di residenza e dallo stato di famiglia (all. doc. nn. 10-11, citazione), si evince che, alla data del
22/06/2021 e, dunque, in epoca successiva alla compravendita in parola, la convenuta , CP_2 risultava essere ancora convivente con il padre del proprio figlio, a dispetto di quanto sostenuto e documentato dalla stessa.
Nello specifico, del tutto inverosimile la ricostruzione offerta dal patrocinio delle parti convenute, secondo cui le stesse, a seguito della nascita del piccolo occorsa nel marzo 2018, avrebbero Per_2 pattuito, di comune accordo, di lasciarsi e di andare a vivere ognuno per proprio conto, con l'impegno assunto obtorto collo dal signor di vendere l'immobile oggetto di causa alla madre del Pt_3 proprio figlio quale mantenimento dello stesso.
Ed invero, agli atti di causa risultano depositati documenti di formazione unilaterale, contestati dalla parte attrice e, segnatamente, la scrittura privata tra i due convenuti del 20.12.2020, un contratto di locazione privo della registrazione tra la convenuta e soggetto terzo datato 14.5.2020, nonché uno stato di famiglia datato 21.5.2019, da cui si evince che la convenuta risultava risiedere in Alatri (FR),
Via Alcide de Gasperi n. 6, in contrasto con il certificato di residenza prodotto dall'attrice, ove, alla data del 22/06/2021 e, dunque, in epoca successiva alla compravendita in parola, la convenuta
[...]
risultava essere, invece, convivente con il signor CP_2 Persona_3
A tale riguardo, del tutto inammissibile la prova testimoniale articolata dal patrocinio convenuto vertendo i capitoli su circostanze in contrasto con la documentazione versata in giudizio.
Da quanto sopra, dunque, emerge con evidente chiarezza la sussistenza del consilium fraudis anche in capo al soggetto terzo acquirente.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, va accolta la domanda attorea di revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 27/10/2020 per atto del Notar Per_1 di Terracina del 27/10/2020, rep./racc. 2870/1879, con il quale ha venduto a
[...] Controparte_1
, l'immobile ad uso abitativo sito in Terracina (LT), Via Croce San Silviano n.7, CP_2 meglio identificato nel predetto atto e, per l'effetto, ne va dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'attrice.
Va, altresì, ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente l'annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione dell'atto revocato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655, comma 1, c.c., con esonero da responsabilità.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della natura strettamente documentale della causa, caratterizzata dal mancato espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901
c.c., nei confronti dell'attrice, dell'atto di compravendita datato 27/10/2020, per atto del notaio
Dott. di Terracina, rep. n. 2870, racc. n. 1879, tramite cui il convenuto Persona_1 CP_1 ha venduto alla convenuta l'immobile ad uso abitativo sito in
[...] CP_2
Terracina (LT), Via Croce San Silviano n. 7, come ivi meglio identificato;
b) per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente l'annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione dell'atto revocato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655, comma I, c.c., con esonero da responsabilità, previa presentazione del titolo da parte dell'interessato;
c) condanna altresì i convenuti, in solido tra di loro, a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi di avvocato, euro 316,28 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 28/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 28/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini