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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 6426 anno 2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Flavia BONELLI ha emesso la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Francesco Sgambato ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico. attrice
E
, in persona del curatore fallimentare, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Basile ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico convenuto
(GIÀ , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_2 CP_3 dall'avv. Lucia Piscitelli ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico. terza chiamata in causa
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1
e la per sentirle condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 CP_4 subiti dall'autocarro tg DL 441 DJ in occasione dei fatti verificatisi in data 11/5/2012, allorquando la (proprietaria dell'autocarro) eseguiva lavori su di un terreno Parte_1
della lavori affidati alla e dati in subappalto Parte_2 Controparte_1 alla Parte_1
In particolare, parte attrice deduceva:
- che in data 16.03.2012 la stipulava un contratto di appalto con la Parte_2
avente ad oggetto i “i lavori di ampliamento del piazzale e la realizzazione della Controparte_1 nuova recinzione esterna al confine con la strada ASI (lato nord-ovest) presso lo stabilimento sito in Parte_3
Marcianise (CE);
- che la subappaltava l'esecuzione di taluni lavori di scavo alla Controparte_1
Parte_1
- che il giorno 11.05.2012 alle ore 15.20 circa l'autocarro targato DL 441 DJ di proprietà della nell'effettuare le manovre volte allo scarico e posa di misto Parte_1 stabilizzato per la fondazione stradale, si ribaltava da un lato a causa dell'improvviso e non prevedibile cedimento del terreno sottostante ove era esistente un pozzetto fognario;
- che detto autocarro riportava danni alla fiancata ed al finestrino lato guida oltre alla fuoriuscita di olio dal motore nonché danneggiamento del braccetto dei semiassi ruote posteriori.
Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale della
[...] nella causazione dell'evento dannoso per aver omesso di fornire alla CP_1 Parte_1 una adeguata informazione circa lo stato dei luoghi, nonché condannarsi la
[...] [...] al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro;
accertarsi e dichiararsi, CP_1 altresì, la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in capo alla società Parte_2
[...]
Si costituivano in giudizio la e la che, nel Controparte_1 Parte_2 contestare le pretese di parte attrice, facevano istanza di chiamata in causa, in manleva, rispettivamente dei terzi e CP_2 Controparte_5
Autorizzate le chiamate in causa, le compagnie assicurative a loro volta si costituivano contestando la domanda avversa.
La causa proseguiva con la concessione dei termini ex art. 183 co.6 c.p.c. e con la fase istruttoria mediante interrogatorio formale ed escussione dei testi di parte attrice e convenuta.
All'udienza del 23.10.2015, il procuratore della dichiarava in giudizio Controparte_1
l'intervenuto fallimento della stessa. Interrotto il giudizio, lo stesso veniva riassunto nei confronti del curatore fallimentare.
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Con ordinanza del 23.7.2018, il Giudice precedente titolare del ruolo, ritenendo di dover decidere con sentenza sull'eccezione ex art. 52 l. fall. proposta medio tempore dal difensore del disponeva la separazione del procedimento relativo al rapporto Parte_4 tra la la e la Parte_1 Parte_2 Controparte_5 dal presente procedimento riguardante il rapporto tra la il
[...] Controparte_6 fallimento della e la Controparte_1 CP_2
Dopo vari rinvii in precisazioni conclusioni, all'udienza del 30/05/2025 veniva fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per la data odierna.
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L'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda ex art. 52 L.F. sollevata dal
è fondata e merita di essere accolta. Controparte_1
È principio pacifico quello per cui non si può agire in un ordinario giudizio di cognizione contro la curatela per il recupero di crediti vantati verso il fallito, in quanto - ai sensi dell'art. 52, della legge fallimentare, per il quale "il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore” ( I comma) e "ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo 5^, salvo diverse disposizioni della legge" (II comma), ogni diritto verso il fallimento può essere inderogabilmente accertato soltanto attraverso l'esclusivo procedimento stabilito dagli artt. 93 e ss. della stessa legge fallimentare (cfr. per tutte Cass. SS. UU., Sentenza n. 23077 del 2004). La ratio di tale carattere esclusivo si basa- com'è noto- sul rilievo che la dichiarazione di fallimento apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del fallito, sicché un creditore per poter partecipare al concorso deve sottoporre il suo credito a verifica attraverso l'ammissione al passivo, la quale consente anche il contraddittorio (almeno potenziale) degli altri creditori concorrenti sulla pretesa azionata (Cass. SS. UU., Sentenza n. 23077 del 2004). Le uniche eccezioni sono previste in materia di controversie di natura tributaria, demandate alla giustizia tributaria del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 2 e art. 19, e nel caso di credito portato da sentenza non passata in giudicato
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28481 del 22/12/2005). Lo schema procedimentale dianzi riferito disegna quindi un rito esclusivo che attribuisce al giudice delegato una cognizione inderogabile sull'esistenza, l'ammontare ed il grado dei crediti, i quali solo dopo tale verifica diventano concorrenti e partecipano al riparto, chiaramente finalizzato ad esaltare il concorso, consentendo suddetta verifica nel contraddittorio universale di tutti creditori e nello spirito di celerità e speditezza che impronta la procedura, e che soffre pertanto deroga solo per espressa
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volontà del legislatore, nei casi tipici e tassativi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28481 del
22/12/2005).
Lo stesso art. 24 L.F., come costantemente interpretato dalla Suprema Corte, impone l'attrazione della competenza al Tribunale che ha dichiarato il fallimento di tutte le azioni che in qualche modo incidono sul patrimonio del fallito. La Corte di Cassazione ha più volte sottolineato come la centralità della norma suddetta sia costituita dalla corretta individuazione delle azioni derivanti dal fallimento idonee a rende operativa la c.d. “vis attractiva”. Al riguardo, occorre notare che le azioni che incidono sul patrimonio del fallito sono azioni derivanti dal fallimento ai sensi dell'art. 24 L.F., “compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n.
17279 del 23 luglio 2010). Solo le azioni di mero accertamento non rientrano nella competenza funzionale del foro fallimentare.
Nel caso di specie, l'accertamento della responsabilità del fallito per il fatto dannoso per cui è causa costituisce solo un presupposto per l'ottenimento della sua condanna e, pertanto la relativa azione di condanna deve essere decisa dal Giudice Delegato del Fallimento. Più precisamente, si deve osservare che il principio enunciato dall'art. 24 L.F. ben si coordina con quello dettato dall'art. 52 L.F. riguardante l'obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale strumento di cognizione attribuito a un giudice, la cui individuazione
è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando invece dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento. Il necessario assoggettamento delle pretese fatte valere verso il fallimento al procedimento di verifica dei crediti, infatti, involge soprattutto “una questione di specialità di rito con conseguente improponibilità della domanda nella sede ordinaria, discendendo la devoluzione della controversia al foro fallimentare direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 52 e 93 L.F.” (cfr. Corte di Cassazione,
Sez. I, Sent. n. 2439/2006).
Da tale normativa discende, pertanto, che la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento, soggetta al rito dell'accertamento del passivo, è inammissibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore (cfr. testualmente, per tutte, Cass. SS. UU., Sentenza n. 23077 del 2004).
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Ne deriva, inoltre, che non sussistendo, nella fattispecie de quo, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra la compagnia assicurativa e il danneggiato, la posizione della CP_2 chiamata a manleva onde tenere indenne il fallimento, non può in questa sede essere vagliata in quanto la domanda di garanzia proposta dalla convenuta assicurata nella prima fase del giudizio si pone come accessoria a quella principale proposta dall'attore.
Dichiara, dunque, improcedibile la domanda dell'attore nei confronti del Controparte_1
[...]
In considerazione della pronuncia in rito, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA improcedibile la domanda;
2. COMPENSA le spese di lite;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 06/06/2025
Il giudice
Flavia BONELLI
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