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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16168/2023
TRA
Parte_1
Avv. Cinzia Meco
ricorrente
E
Controparte_1
Avv. Carlo Cellitti
resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.3.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, che dall'unione erano nati due figli (ad oggi maggiorenni ed indipendenti), che il Tribunale di Roma, con decreto del 19.4.2012, in atti, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, domandava: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la conferma delle condizioni della separazione consensuale con riferimento all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, al pagamento a carico del resistente delle rate del mutuo residuo gravante sulla casa coniugale sino alla sua totale estinzione ed al pagamento a carico del coniuge del 50% delle spese condominiali e delle utenze relative all'immobile detto;
un assegno divorzile pari ad euro 700,00 mensili (in via subordinata, chiedeva la conferma della somma concordata a titolo di suo mantenimento pari ad euro 400,00 mensili); la corresponsione della propria quota del
T.F.R. che sarebbe stato percepito dal coniuge (questa domanda veniva rinunciata con le memorie conclusionali ex art. 473bis.28 c.p.c.).
Costituendosi in giudizio, il resistente aderiva alla richiesta relativa al divorzio, chiedendo di corrispondere, a titolo di assegno divorzile per la moglie, la somma di euro 400,00 mensili, con obbligo da parte sua di continuare a corrispondere le rate del mutuo della casa coniugale dove vive la moglie, comproprietaria al 50%, nonché le utenze e le spese condominiali, con conferma dell'assegnazione del detto immobile alla coniuge.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. veniva confermato l'assegno di mantenimento per la moglie di cui alla separazione, nonchè revocata l'assegnazione della casa coniugale alla stessa e l'assegno per i figli già posto a carico del marito, non essendovi i requisiti per l'applicazione dell'istituto dell'assegnazione e non essendovi alcuna domanda di mantenimento per i due figli della coppia.
Con ordinanza del 5.12.2024, poi, su nuova istanza della ricorrente, veniva disposto quanto segue: “…vista l'istanza della del 15.10.2024, con la quale la stessa chiedeva Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale in vista del fatto che il figlio, già lavoratore, aveva ripreso gli studi;
vista la richiesta del di pronuncia di inammissibilità e/o improcedibilità e, nel merito, di rigetto CP_1 dell'istanza; rilevato che nessuna richiesta avanzavano le parti in questo procedimento circa il mantenimento del figlio, dunque soggetto già ritenuto dagli stessi genitori economicamente autonomo (in effetti svolgeva attività lavorativa retribuita); visto, infatti, il provvedimento emesso ex art. 473bis.22 c.p.c., di seguito riportato: “ … visti gli artt. 473bis.21 e 22 c.p.c.; rilevato che entrambi i figli sono maggiorenni (la figlia vive con il padre ed il figlio con la madre, come dichiarato dalle parti all'udienza citata) e sono incontestatamente indipendenti, nessuna delle parti, infatti, ha chiesto alcuna somma all'altro per il loro mantenimento;
ritenuto di dover revocare l'assegno di mantenimento vigente per i due figli, assenti richieste sul punto, nonché
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, in quanto istituto deputato alla tutela dell'habitat domestico della prole minore o maggiorenne ma non economicamente indipendente;
ritenuta superflua l'istruttoria orale chiesta dalla nel ricorso;
Parte_1 ritenuto, esaminati gli atti, di dover allo stato confermare l'assegno di mantenimento in favore della moglie come vigente, preso atto anche delle ulteriori spese al cui pagamento il marito si è obbligato in sede di separazione consensuale;
ritenuto di mandare alle parti per il deposito delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, degli estratti conto, anche se cointestati, con terzi degli anni 2022 e 2023, nonché dei contratti di locazione degli immobili di cui il è CP_2 comproprietario,
P.Q.M.
conferma le condizioni della separazione come vigenti ad eccezione delle condizioni relative all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli, all'assegno di mantenimento per gli stessi ed all'assegnazione della casa coniugale;
..”; ritenute irrilevanti le vicissitudini successive all'entrata nel mondo del lavoro da parte del figlio (“Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento”, Cass., sent. del 14.3.2017, n. 6509); ritenuto, pertanto, di dover rigettare il ricorso,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 1, così provvede: rigetta il ricorso.”.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.D. e dare atto della superfluità delle ulteriori richieste di acquisizioni documentali.
Osserva questo Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che dalla documentazione in atti è emerso che le parti sono separate in virtù del decreto citato;
inoltre, come emerge dagli atti, le stesse mai hanno ripreso la convivenza.
Così verificata la sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modifiche, nonché dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, domanda sulla quale la ricorrente insisteva in sede di conclusioni, ritiene questo Collegio di dover confermare la statuizione emessa sul punto dal G.D., per le motivazioni indicate nelle ordinanze citate, del tutto condivisibili.
Inammissibili, poi, devono ritenersi le domande inerenti il pagamento del mutuo, delle utenze e delle spese condominiali della casa coniugale, domande non connesse ex art. 40
c.p.c. con quelle relative al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio (il
Collegio prende unicamente atto dei suddetti oneri economici ai fini della completa ricostruzione delle condizioni patrimoniali dei coniugi).
In ordine, poi, alla domanda di assegno divorzile, occorre dare atto delle capacità patrimoniali dele parti: la svolge attività come baby sitter con redditi pari ad euro 176,00 mensili per Parte_1
13 mensilità, risultando per l'anno 2022 un reddito dichiarato complessivo pari ad euro
8.234,00(cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dichiarazioni dei redditi ed estratti conto, in atti), vive nella casa coniugale di cui è comproprietaria al 50% e per la quale non paga il mutuo, mentre paga il 50% delle spese condominiali e delle utenze (cfr. estratto conto e dichiarazioni ree all'udienza dell'8.11.2023), e risulta avere un saldo di conto corrente pari ad euro 23.206,00 a dicembre 2023 (ad agosto 2023 risultano entrate per euro 36.000,00 da “chiusura conto”); il risulta avere chiuso la propria attività di meccanico (cfr. atto di scioglimento CP_1
della società, in atti), è proprietario per ¼ di tre abitazioni e per il 50% di altra abitazione tutte site a Roma, nonchè per ¼ di 7 locali commerciali siti sempre a Roma, e risulta avere entrate da locazione per le quote di immobili di sua proprietà pari ad euro 1.500,00 mensili, risulta avere titoli per un valore a gennaio 2024 di euro 108.000,00 e fondi assicurativi dal valore di euro 5.000,00 circa a giugno 2023, è onerato del mutuo della casa coniugale, in comproprietà con la moglie, pari ad euro 370,00 mensili, come dichiarato in sede di udienza dell'8.11.2023 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, visure immobiliari, piano di ammortamento del mutuo, dichiarazioni dei redditi ed estratti conto, in atti); dall'esame dei contratti di locazione, in atti, risultano, tuttavia, somme maggiori che spetterebbero al quale quota parte, pari a circa euro CP_1 2.000,00 mensili, dovendosi anche rilevare che non sono in atti i contratti di tutte le proprietà immobiliari che, tuttavia, risultano tutte locate, come da dichiarazioni rese dallo stesso all'udienza citata. CP_1
Osserva questo Collegio che la giurisprudenza della Suprema Corte si è modificata rispetto alla sentenza n. 11504/2017 del maggio 2017, essendo stata emessa la sentenza a SS.UU. nel luglio 2018, la n. 18287, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile, ciò che impone le seguenti considerazioni.
Superando il principio della natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda (che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dell'an e quella destinata alla analisi del quantum, fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970), la Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.” rilevava come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, e riconosceva all'assegno divorzile sia una natura assistenziale
(fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), che una compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partners),che un'altra risarcitoria (criterio, quest'ultimo, che seppure indicato nella parte motiva della sentenza, non compariva nella parte finale, con ciò dovendosi ritenere che si tratti di un elemento meno rilevante ed incidente sulla valutazione complessiva). La motivazione è da rinvenire nella necessità di dover considerare “…l'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c..
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. Ciò premesso, è necessario dare rilevanza alle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullandosi la pregressa vita coniugale ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, atteso che la parte di vita condivisa, fatta di scelte anche comuni, inevitabilmente non può che incidere sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Nella concreta applicazione di tali principi occorre considerare innanzitutto, come rilevato dalla Suprema Corte, se ed in che misura vi sia stato uno squilibrio economico determinato dal divorzio, mediante la ricostruzione della situazione economico- patrimoniale dei coniugi, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice (e ciò
“nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”); una volta ricostruita la situazione economico-reddituale delle parti, deve verificarsi se sussista o meno una sperequazione tra le due posizioni, verificando “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o
l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”, valutazione comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli, con particolare rilevanza da attribuire alla durata del vincolo coniugale (“I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico- patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”) ed alla età (“Inoltre, non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”). Ebbene, deve rilevarsi che la coppia ha avuto due figli, che la moglie si è dedicata alla famiglia, circostanza non contestata, che tra le parti sussiste una elevata sperequazione reddituale e che la coppia è stata sposata per 24 anni.
Ciò premesso, viste le condizoni reddituali delle parti come sopra esposte, visti i redditi del , che devono riternersi più elevati di quelli emersi per quanto Parte_1
detto, valutato anche il fatto che la ricorrente vive nella casa coniugale della quale paga il mutuo solo il coniuge, valutato il fatto che metà delle spese relative alle utenze ed al condominio sono pure pagate dal vista l'età della , quasi 65 CP_1 Parte_1
anni, che esclude che la stessa possa immettersi nel mondo del lavoro per una propria indipendenza economica (avendo solo il diploma della scuola superiore, cfr. verbale di udienza del 5.4.2012, in atti), ma visto anche il saldo del conto della stessa
[...]
(con entrate da chiusura conto non giustificate), ritiene questo Collegio di Pt_1
determinare un assegno divorzile a carico del per la pari ad euro CP_1 Parte_1
600,00 mensili, oltre Istat, con decorrenza dalla presente sentenza, da versarsi entro il g. 5 di ogni mese alla stessa.
In vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Roma in data 19.6.1988;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1988, atto n. 00715, parte II, serie A03);
- determina un assegno divorzile a carico del per la pari ad euro CP_1 Parte_1
600,00 mensili, oltre Istat, con decorrenza dalla presente sentenza, da versarsi entro il g. 5 di ogni mese alla stessa;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 10.2.2025 Il Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino
Il Presidente
dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio composto dai magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16168/2023
TRA
Parte_1
Avv. Cinzia Meco
ricorrente
E
Controparte_1
Avv. Carlo Cellitti
resistente
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.3.2023 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, che dall'unione erano nati due figli (ad oggi maggiorenni ed indipendenti), che il Tribunale di Roma, con decreto del 19.4.2012, in atti, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, domandava: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la conferma delle condizioni della separazione consensuale con riferimento all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, al pagamento a carico del resistente delle rate del mutuo residuo gravante sulla casa coniugale sino alla sua totale estinzione ed al pagamento a carico del coniuge del 50% delle spese condominiali e delle utenze relative all'immobile detto;
un assegno divorzile pari ad euro 700,00 mensili (in via subordinata, chiedeva la conferma della somma concordata a titolo di suo mantenimento pari ad euro 400,00 mensili); la corresponsione della propria quota del
T.F.R. che sarebbe stato percepito dal coniuge (questa domanda veniva rinunciata con le memorie conclusionali ex art. 473bis.28 c.p.c.).
Costituendosi in giudizio, il resistente aderiva alla richiesta relativa al divorzio, chiedendo di corrispondere, a titolo di assegno divorzile per la moglie, la somma di euro 400,00 mensili, con obbligo da parte sua di continuare a corrispondere le rate del mutuo della casa coniugale dove vive la moglie, comproprietaria al 50%, nonché le utenze e le spese condominiali, con conferma dell'assegnazione del detto immobile alla coniuge.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. veniva confermato l'assegno di mantenimento per la moglie di cui alla separazione, nonchè revocata l'assegnazione della casa coniugale alla stessa e l'assegno per i figli già posto a carico del marito, non essendovi i requisiti per l'applicazione dell'istituto dell'assegnazione e non essendovi alcuna domanda di mantenimento per i due figli della coppia.
Con ordinanza del 5.12.2024, poi, su nuova istanza della ricorrente, veniva disposto quanto segue: “…vista l'istanza della del 15.10.2024, con la quale la stessa chiedeva Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale in vista del fatto che il figlio, già lavoratore, aveva ripreso gli studi;
vista la richiesta del di pronuncia di inammissibilità e/o improcedibilità e, nel merito, di rigetto CP_1 dell'istanza; rilevato che nessuna richiesta avanzavano le parti in questo procedimento circa il mantenimento del figlio, dunque soggetto già ritenuto dagli stessi genitori economicamente autonomo (in effetti svolgeva attività lavorativa retribuita); visto, infatti, il provvedimento emesso ex art. 473bis.22 c.p.c., di seguito riportato: “ … visti gli artt. 473bis.21 e 22 c.p.c.; rilevato che entrambi i figli sono maggiorenni (la figlia vive con il padre ed il figlio con la madre, come dichiarato dalle parti all'udienza citata) e sono incontestatamente indipendenti, nessuna delle parti, infatti, ha chiesto alcuna somma all'altro per il loro mantenimento;
ritenuto di dover revocare l'assegno di mantenimento vigente per i due figli, assenti richieste sul punto, nonché
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, in quanto istituto deputato alla tutela dell'habitat domestico della prole minore o maggiorenne ma non economicamente indipendente;
ritenuta superflua l'istruttoria orale chiesta dalla nel ricorso;
Parte_1 ritenuto, esaminati gli atti, di dover allo stato confermare l'assegno di mantenimento in favore della moglie come vigente, preso atto anche delle ulteriori spese al cui pagamento il marito si è obbligato in sede di separazione consensuale;
ritenuto di mandare alle parti per il deposito delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, degli estratti conto, anche se cointestati, con terzi degli anni 2022 e 2023, nonché dei contratti di locazione degli immobili di cui il è CP_2 comproprietario,
P.Q.M.
conferma le condizioni della separazione come vigenti ad eccezione delle condizioni relative all'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli, all'assegno di mantenimento per gli stessi ed all'assegnazione della casa coniugale;
..”; ritenute irrilevanti le vicissitudini successive all'entrata nel mondo del lavoro da parte del figlio (“Il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento”, Cass., sent. del 14.3.2017, n. 6509); ritenuto, pertanto, di dover rigettare il ricorso,
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 1, così provvede: rigetta il ricorso.”.
Deve, innanzitutto, confermarsi l'ordinanza istruttoria emessa dal G.D. e dare atto della superfluità delle ulteriori richieste di acquisizioni documentali.
Osserva questo Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che dalla documentazione in atti è emerso che le parti sono separate in virtù del decreto citato;
inoltre, come emerge dagli atti, le stesse mai hanno ripreso la convivenza.
Così verificata la sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modifiche, nonché dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, domanda sulla quale la ricorrente insisteva in sede di conclusioni, ritiene questo Collegio di dover confermare la statuizione emessa sul punto dal G.D., per le motivazioni indicate nelle ordinanze citate, del tutto condivisibili.
Inammissibili, poi, devono ritenersi le domande inerenti il pagamento del mutuo, delle utenze e delle spese condominiali della casa coniugale, domande non connesse ex art. 40
c.p.c. con quelle relative al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio (il
Collegio prende unicamente atto dei suddetti oneri economici ai fini della completa ricostruzione delle condizioni patrimoniali dei coniugi).
In ordine, poi, alla domanda di assegno divorzile, occorre dare atto delle capacità patrimoniali dele parti: la svolge attività come baby sitter con redditi pari ad euro 176,00 mensili per Parte_1
13 mensilità, risultando per l'anno 2022 un reddito dichiarato complessivo pari ad euro
8.234,00(cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dichiarazioni dei redditi ed estratti conto, in atti), vive nella casa coniugale di cui è comproprietaria al 50% e per la quale non paga il mutuo, mentre paga il 50% delle spese condominiali e delle utenze (cfr. estratto conto e dichiarazioni ree all'udienza dell'8.11.2023), e risulta avere un saldo di conto corrente pari ad euro 23.206,00 a dicembre 2023 (ad agosto 2023 risultano entrate per euro 36.000,00 da “chiusura conto”); il risulta avere chiuso la propria attività di meccanico (cfr. atto di scioglimento CP_1
della società, in atti), è proprietario per ¼ di tre abitazioni e per il 50% di altra abitazione tutte site a Roma, nonchè per ¼ di 7 locali commerciali siti sempre a Roma, e risulta avere entrate da locazione per le quote di immobili di sua proprietà pari ad euro 1.500,00 mensili, risulta avere titoli per un valore a gennaio 2024 di euro 108.000,00 e fondi assicurativi dal valore di euro 5.000,00 circa a giugno 2023, è onerato del mutuo della casa coniugale, in comproprietà con la moglie, pari ad euro 370,00 mensili, come dichiarato in sede di udienza dell'8.11.2023 (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, visure immobiliari, piano di ammortamento del mutuo, dichiarazioni dei redditi ed estratti conto, in atti); dall'esame dei contratti di locazione, in atti, risultano, tuttavia, somme maggiori che spetterebbero al quale quota parte, pari a circa euro CP_1 2.000,00 mensili, dovendosi anche rilevare che non sono in atti i contratti di tutte le proprietà immobiliari che, tuttavia, risultano tutte locate, come da dichiarazioni rese dallo stesso all'udienza citata. CP_1
Osserva questo Collegio che la giurisprudenza della Suprema Corte si è modificata rispetto alla sentenza n. 11504/2017 del maggio 2017, essendo stata emessa la sentenza a SS.UU. nel luglio 2018, la n. 18287, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile, ciò che impone le seguenti considerazioni.
Superando il principio della natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda (che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dell'an e quella destinata alla analisi del quantum, fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970), la Suprema Corte, al fine di fornire un'interpretazione della norma “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e 29 Cost.” rilevava come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, e riconosceva all'assegno divorzile sia una natura assistenziale
(fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), che una compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partners),che un'altra risarcitoria (criterio, quest'ultimo, che seppure indicato nella parte motiva della sentenza, non compariva nella parte finale, con ciò dovendosi ritenere che si tratti di un elemento meno rilevante ed incidente sulla valutazione complessiva). La motivazione è da rinvenire nella necessità di dover considerare “…l'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c..
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. Ciò premesso, è necessario dare rilevanza alle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullandosi la pregressa vita coniugale ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, atteso che la parte di vita condivisa, fatta di scelte anche comuni, inevitabilmente non può che incidere sulla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Nella concreta applicazione di tali principi occorre considerare innanzitutto, come rilevato dalla Suprema Corte, se ed in che misura vi sia stato uno squilibrio economico determinato dal divorzio, mediante la ricostruzione della situazione economico- patrimoniale dei coniugi, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice (e ciò
“nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”); una volta ricostruita la situazione economico-reddituale delle parti, deve verificarsi se sussista o meno una sperequazione tra le due posizioni, verificando “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o
l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”, valutazione comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli, con particolare rilevanza da attribuire alla durata del vincolo coniugale (“I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico- patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”) ed alla età (“Inoltre, non può trascurarsi per la ricchezza ed univocità dei riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell'accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall'età”). Ebbene, deve rilevarsi che la coppia ha avuto due figli, che la moglie si è dedicata alla famiglia, circostanza non contestata, che tra le parti sussiste una elevata sperequazione reddituale e che la coppia è stata sposata per 24 anni.
Ciò premesso, viste le condizoni reddituali delle parti come sopra esposte, visti i redditi del , che devono riternersi più elevati di quelli emersi per quanto Parte_1
detto, valutato anche il fatto che la ricorrente vive nella casa coniugale della quale paga il mutuo solo il coniuge, valutato il fatto che metà delle spese relative alle utenze ed al condominio sono pure pagate dal vista l'età della , quasi 65 CP_1 Parte_1
anni, che esclude che la stessa possa immettersi nel mondo del lavoro per una propria indipendenza economica (avendo solo il diploma della scuola superiore, cfr. verbale di udienza del 5.4.2012, in atti), ma visto anche il saldo del conto della stessa
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(con entrate da chiusura conto non giustificate), ritiene questo Collegio di Pt_1
determinare un assegno divorzile a carico del per la pari ad euro CP_1 Parte_1
600,00 mensili, oltre Istat, con decorrenza dalla presente sentenza, da versarsi entro il g. 5 di ogni mese alla stessa.
In vista della natura della causa e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Roma in data 19.6.1988;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno
1988, atto n. 00715, parte II, serie A03);
- determina un assegno divorzile a carico del per la pari ad euro CP_1 Parte_1
600,00 mensili, oltre Istat, con decorrenza dalla presente sentenza, da versarsi entro il g. 5 di ogni mese alla stessa;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 10.2.2025 Il Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino
Il Presidente
dott.ssa Marta Ienzi