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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/09/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2250/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2250/2025 promossa da:
(c.f.: ) residente in [...] C.F._1
Pietro Nenni n. 58, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Silvia Ferracci e Anna d'Angelo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Livorno, Via dei Carabinieri n. 28
e
(c.f. residente in [...] C.F._2
Pietro Nenni n. 58, rappresentata e difesa dall'avvocato Serena Giusti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Via L. Salmi n. 6,
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 27.6.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno l'8 maggio 1993 e che dalla loro unione nascevano a Livorno in data 25 aprile 1997 la figlia ed in data 23 maggio 2000 la figlia . Pt_1 Per_1
Con provvedimento in data 1.7.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 2.10.2025, successivamente anticipata al 21.8.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. All'udienza del 21.8.2025 il Giudice Relatore, rilevato che il ricorso introduttivo non era stato sottoscritto anche dalle parti personalmente, rinviava la causa all'udienza del 4.9.2025. In data 4.9.2025, quindi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Controparte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di LIVORNO di procedere CP_2 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in LIVORNO il 8.5.1993 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 105 P. 2 Serie C anno 1993.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico-patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra, salve le obbligazioni pattuite nel presente accordo.
3) I signori e provvederanno al mantenimento diretto della figlia CP_1 CP_2
maggiorenne non autosufficiente;
inoltre i genitori, nella misura del 50% Per_1 ciascuno, provvederanno per tale figlia alle spese straordinarie universitarie e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. I genitori, inoltre, provvederanno in pari misura ad ogni altra spesa straordinaria (per viaggi, acquisto di veicoli, acquisto abbigliamento per il cambio stagione, ecc), ma tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori. 4) Il signor e la signora al fine di definire nell'ambito della CP_1 CP_2 separazione personale i loro rapporti patrimoniali di ogni genere, si obbligano il signor ad acquistare e la signora a vendere al prezzo di euro CP_1 CP_2
95.000 la quota di comproprietà di quest'ultima pari al 50% dell'abitazione coniugale (immobile sito in Gabbro (LI), Via Pietro Nenni n. 58, al Catasto urbano Foglio 6 Part. 74 Sub 610 A2) alle seguenti condizioni:
- la signora si obbliga a cedere al signor la quota di sua CP_2 CP_1 proprietà dell'abitazione coniugale al prezzo di euro 95.000,00;
- il signor si obbliga ad acquistare tale quota ed a conferma di tale CP_1 obbligazione verserà l'importo a titolo di caparra confirmatoria le seguenti somme: euro 7.000,00 a titolo di caparra confirmatoria con bonifico da effettuarsi entro tre giorni dalla sottoscrizione del ricorso;
l'ulteriore somma di euro 40.000,00 sempre a titolo di caparra confirmatoria non appena possibile e, comunque, entro trenta/quaranta giorni dalla sottoscrizione del ricorso;
- la signora si obbliga a lasciare l'abitazione coniugale non appena CP_2 possibile e, comunque, entro trenta/quaranta giorni dalla sottoscrizione del ricorso;
- il signor si obbliga a stipulare l'atto di compravendita con CP_1 pagamento del saldo prezzo pari ad euro 48.000,00 entro quattro mesi dalla sottoscrizione del ricorso. Le parti con l'adempimento delle predette obbligazioni non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione (ivi incluso quanto di competenza del signor in ragione della somma ricevuta dai propri genitori CP_1 in eredità ed investita nell'abitazione familiare e per quanto di spettanza della signora in ragione della somma percepita a titolo di risarcimento dei CP_2 danni ed a titolo di incentivo all'esodo, somme investite nella casa coniugale, così come per ogni altra somma percepita da ciascun coniuge in costanza di matrimonio in regime di comunione legale). La signora al momento del trasferimento porterà via dalla casa coniugale CP_2 la vetrinetta, la madia della cucina, il settimino della camera matrimoniale, la brandina della camerina, il tavolo da fumo appartenuto alla sua famiglia e i regali ricevuti da amici e parenti prima del matrimonio;
ed inoltre l , la friggitrice Pt_2 ad aria e il microonde. Il resto della mobilia e degli elettrodomestici rimarrà al signor
. CP_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 4.9.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2250/2025 promossa da:
(c.f.: ) residente in [...] C.F._1
Pietro Nenni n. 58, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Silvia Ferracci e Anna d'Angelo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Livorno, Via dei Carabinieri n. 28
e
(c.f. residente in [...] C.F._2
Pietro Nenni n. 58, rappresentata e difesa dall'avvocato Serena Giusti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Via L. Salmi n. 6,
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 27.6.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno l'8 maggio 1993 e che dalla loro unione nascevano a Livorno in data 25 aprile 1997 la figlia ed in data 23 maggio 2000 la figlia . Pt_1 Per_1
Con provvedimento in data 1.7.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 2.10.2025, successivamente anticipata al 21.8.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. All'udienza del 21.8.2025 il Giudice Relatore, rilevato che il ricorso introduttivo non era stato sottoscritto anche dalle parti personalmente, rinviava la causa all'udienza del 4.9.2025. In data 4.9.2025, quindi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Controparte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di LIVORNO di procedere CP_2 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in LIVORNO il 8.5.1993 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 105 P. 2 Serie C anno 1993.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico-patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra, salve le obbligazioni pattuite nel presente accordo.
3) I signori e provvederanno al mantenimento diretto della figlia CP_1 CP_2
maggiorenne non autosufficiente;
inoltre i genitori, nella misura del 50% Per_1 ciascuno, provvederanno per tale figlia alle spese straordinarie universitarie e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. I genitori, inoltre, provvederanno in pari misura ad ogni altra spesa straordinaria (per viaggi, acquisto di veicoli, acquisto abbigliamento per il cambio stagione, ecc), ma tali spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori. 4) Il signor e la signora al fine di definire nell'ambito della CP_1 CP_2 separazione personale i loro rapporti patrimoniali di ogni genere, si obbligano il signor ad acquistare e la signora a vendere al prezzo di euro CP_1 CP_2
95.000 la quota di comproprietà di quest'ultima pari al 50% dell'abitazione coniugale (immobile sito in Gabbro (LI), Via Pietro Nenni n. 58, al Catasto urbano Foglio 6 Part. 74 Sub 610 A2) alle seguenti condizioni:
- la signora si obbliga a cedere al signor la quota di sua CP_2 CP_1 proprietà dell'abitazione coniugale al prezzo di euro 95.000,00;
- il signor si obbliga ad acquistare tale quota ed a conferma di tale CP_1 obbligazione verserà l'importo a titolo di caparra confirmatoria le seguenti somme: euro 7.000,00 a titolo di caparra confirmatoria con bonifico da effettuarsi entro tre giorni dalla sottoscrizione del ricorso;
l'ulteriore somma di euro 40.000,00 sempre a titolo di caparra confirmatoria non appena possibile e, comunque, entro trenta/quaranta giorni dalla sottoscrizione del ricorso;
- la signora si obbliga a lasciare l'abitazione coniugale non appena CP_2 possibile e, comunque, entro trenta/quaranta giorni dalla sottoscrizione del ricorso;
- il signor si obbliga a stipulare l'atto di compravendita con CP_1 pagamento del saldo prezzo pari ad euro 48.000,00 entro quattro mesi dalla sottoscrizione del ricorso. Le parti con l'adempimento delle predette obbligazioni non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione (ivi incluso quanto di competenza del signor in ragione della somma ricevuta dai propri genitori CP_1 in eredità ed investita nell'abitazione familiare e per quanto di spettanza della signora in ragione della somma percepita a titolo di risarcimento dei CP_2 danni ed a titolo di incentivo all'esodo, somme investite nella casa coniugale, così come per ogni altra somma percepita da ciascun coniuge in costanza di matrimonio in regime di comunione legale). La signora al momento del trasferimento porterà via dalla casa coniugale CP_2 la vetrinetta, la madia della cucina, il settimino della camera matrimoniale, la brandina della camerina, il tavolo da fumo appartenuto alla sua famiglia e i regali ricevuti da amici e parenti prima del matrimonio;
ed inoltre l , la friggitrice Pt_2 ad aria e il microonde. Il resto della mobilia e degli elettrodomestici rimarrà al signor
. CP_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 4.9.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra