Sentenza 7 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/03/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00210/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00833/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2016, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Notarfonso, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS- (LT), via Genova 5 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvantonionotarfonso@puntopec.it;
contro
Regione -OMISSIS-, in persona del presidente della giunta p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Rosa MA Privitera ed Elisa Caprio dell’avvocatura dell’ente, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via M. Colonna 27, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. rosamaria.privitera@regione.lazio.legalmail.it ed elisa.caprio@regione.lazio.legalmail.it;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Ascanio Cascella, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR del -OMISSIS-, sezione staccata di Latina, in Latina, via A. Doria 4 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.cascella@pec.it;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Mannocchi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Mora in Latina, via E. di Savoia 5 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. alessandromannocchi@ordineavvocatiroma.org;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Graziano Pungi e Barbara Frateiacci, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Sabotino 12 e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. grazianopunti@ordineavvocatiroma.org e barbarafrateiacci@pec.ordineavvocativiterbo.it;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti per effetto degli atti annullati dalla sentenza di questa sezione staccata 20 maggio 2015 n. -OMISSIS-, integralmente confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 23 giugno 2016 n. 2816.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione -OMISSIS-, di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. ER OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Espone -OMISSIS- -OMISSIS- di essere comproprietario di un suolo in -OMISSIS- (LT), contrassegnato in catasto al foglio n. -OMISSIS-, particella n. -OMISSIS-, e di essere proprietario esclusivo della particella n. -OMISSIS-.
Sul presupposto della titolarità di tali immobili e nella qualità di frontista, in data 11 marzo 2008 ha presentato alla Regione -OMISSIS-, ai sensi del r. reg. 3 settembre 2008 n. 15, recante disposizioni attuative e integrative della l. reg. 2 maggio 1995 n. 22, domanda di acquisto della c.d. fascia frangivento contrassegnata in catasto quale particella n. -OMISSIS- (poi frazionata nelle particelle nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-), domanda poi reiterata il 26 giugno 2009.
Non avendo ricevuto risposta, in data -OMISSIS- maggio 2010 -OMISSIS- ha presentato istanza di accesso agli atti della suddetta procedura di frazionamento, ottenendo negativo riscontro giusta nota prot. n. -OMISSIS-del 24 giugno 2010, con la quale l’ente territoriale ha negato l’esistenza di una situazione legittimante in capo a -OMISSIS- e gli ha comunicato aver favorevolmente delibato le istanze di alienazione pervenute da terzi confinanti, tanto che il frazionamento stesso è funzionale alla vendita del bene. La medesima nota chiarisce anche che le domande del ricorrente non si sono perfezionate per il fatto di non aver fornito la documentazione integrativa richiesta con nota del 24 settembre 2009, oltre che per la presenza di abusi edilizi da lui compiuti sulla suddetta fascia frangivento, come accertati dal Corpo forestale dello Stato.
-OMISSIS- ha quindi proposto avverso la citata nota regionale del 24 giugno 2010 il ricorso giurisdizionale allibrato da questa seziona staccata al n.r.g. -OMISSIS- del 2015, poi ampliato mediante motivi aggiunti nei confronti: a) delle determinazioni dirigenziali regionali n. -OMISSIS- del 19 gennaio 2010 e -OMISSIS- dell’11 febbraio 2010, recanti alienazione delle particelle nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del terreno regionale de quo in favore dei controinteressati; b) della nota regionale prot. n. -OMISSIS-/GR/05/11 del -OMISSIS- gennaio 2014 – con la quale, pur dandosi atto di aver avviato il procedimento di riesame delle suddette alienazioni, l’ente ha manifestato l’intendimento di concluderlo solo dopo aver conosciuto l’esito del contezioso in essere – e del silenzio serbato sulla diffida del 7 gennaio 2014 a definire il procedimento di revoca in autotutela della vendita a favore dei controinteressati; c) della nota regionale prot. n. -OMISSIS- del 25 marzo 2014, con la quale la Regione -OMISSIS- ha ribadito di voler attendere la definizione del contenzioso pendente.
Con sentenza 20 maggio 2015 n. -OMISSIS-, questa sezione staccata ha accolto il suddetto ricorso integrato da motivi aggiunti n.r.g. -OMISSIS- del 2015 e, per l’effetto ha annullato: a) la prefata nota del 24 gennaio 2010 e dichiarato l’obbligo della Regione -OMISSIS- di concludere il procedimento di alienazione attivato dal ricorrente; b) le citate determinazioni dirigenziali del 19 gennaio 2010 e dell’11 febbraio 2010 per difetto dei presupposti, non essendo stata accertata la qualità di frontisti o confinanti dei controinteressati; c) le richiamate note del -OMISSIS- gennaio 2014 e 25 marzo 2014, affermando l’obbligo della Regione -OMISSIS- di concludere con un provvedimento espresso il procedimento di riesame già avviato. La suddetta decisione di prime cure è stata integralmente confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 23 giugno 2016 n. 2816.
Con ricorso iscritto al n.r.g. 547 del 2015, -OMISSIS-, quindi, ha agito per l’ottemperanza alla suddetta sentenza di primo grado 20 maggio 2015, in merito alla quale questa sezione staccata si è favorevolmente espressa con sentenza 1° agosto 2016 n. 516, ordinando alla Regione -OMISSIS- di eseguire la sentenza in discorso nel termine di sei mesi e riservando la nomina di un commissario sostitutivo ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’ente territoriale.
Con il ricorso all’esame, invece, notificato tra il 17 e il 19 novembre 2016 e depositato il 9 dicembre 2016, -OMISSIS- ha domandato, ai sensi dell’art. -OMISSIS- cod. proc. amm., il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito per effetto della sopra descritta attività amministrativa della Regione -OMISSIS-, convenendo anche personalmente in giudizio i funzionari che, a diverso titolo, hanno partecipato all’assunzione degli atti pregiudizievoli. In particolare, l’odierno ricorrente, assumendo l’esistenza in capo all’ente ed ai suoi dipendenti di un dolo o di una colpa grave, riferisce di aver subito i seguenti danni: a) la “ privazione del diritto all’integrità della propria proprietà, di fatto smembrata e svalutata ”; b) la riduzione del giro d’affari dell’attività commerciale di tabaccheria da lui gestita per effetto dell’illegittima chiusura del distributore automatico di sigarette precedentemente installato sulla fascia frangivento richiesta in vendita; c) l’esposizione a furti e danneggiamenti per il fatto di non poter delimitare e recintare il proprio fondo, essendo a ciò necessario il possesso della fascia frangivento; d) la lesione dell’integrità psicofisica per effetto della situazione di “ patema d’animo ” e stress che la vicenda gli ha procurato, apportandogli prostrazione e malessere; e) la mancata esecuzione o elusione del giudicato, con richiesta di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., ad una somma pari a euro 1.000,00 al giorno dal 24 giugno 2016. -OMISSIS- ha conseguentemente quantificato il pregiudizio patito nella misura che sarà stabilita in via equitativa da questo tribunale, “ comunque non inferiore a euro 1.000.000,00 ”.
Si è costituita in giudizio la Regione -OMISSIS-, che ha controdedotto nel merito della domanda risarcitoria proposta, evidenziando innanzitutto che il ricorrente ha acquistato con atto di compravendita del 13 novembre 2017 la particella n. -OMISSIS- ( ex -OMISSIS-/parte) derivante dal citato frazionamento. Quanto alle restanti particelle nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- (anch’esse ex -OMISSIS-/parte), oggetto di alienazione ai controinteressati -OMISSIS-della -OMISSIS-e -OMISSIS-, la regione ha riferito di aver avviato innanzi al -OMISSIS- i giudizi civili r.g. -OMISSIS- del 2017 e 2010 del 2017, per l’annullamento dei relativi contratti di compravendita ex art. 1418 cod. civ. e la dichiarazione dell’obbligo di restituzione dei cespiti. Detti giudizi sono stati definiti con sentenze 24 gennaio 2019 n. -OMISSIS- e 13 novembre 2023 n. -OMISSIS-e, per l’effetto, le richiamate particelle nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- sono state inserite nell’inventario generale dei beni immobili regionali di cui alla delibera giuntale -OMISSIS- dicembre 2025 n. 1332. La Regione -OMISSIS- ha, quindi, dichiarato che, ove il ricorrente confermi il proprio interesse, anche questi suoli potranno essergli alienati, posto che egli ha diritto ad essere preferito ai controinteressati.
Nel merito, nel sottolineare che -OMISSIS- non ha mai agito per l’esecuzione della citata sentenza di ottemperanza del 1° agosto 2016, chiedendo la nomina del commissario sostitutivo ad acta in essa previsto, avendo preferito chiedere il risarcimento del danno, ha argomentato per il rigetto della domanda risarcitoria. In tal senso, ha sottolineato che il ricorrente aveva comunque commesso degli illeciti sulla fascia frangivento di proprietà regionale, apponendovi un distributore automatico di sigarette che il Comune di -OMISSIS- (non la Regione -OMISSIS-) ha fatto rimuovere in quanto abusivo, giuste nota prot. n. -OMISSIS- dell’8 novembre 2013 ed ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, del 16 dicembre 2013, che sono stati annullati con sentenza di questa sezione staccata 9 maggio 2022 n. 445. Ha poi evidenziato che l’alienazione delle fasce frangivento non costituisce oggetto di un diritto soggettivo in capo al privato, non essendo la vicenda sovrapponibile a quella di un contratto preliminare di vendita coercibile innanzi all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. Ha, quindi, richiamato l’attenzione sul fatto che l’intera pretesa risarcitoria è comunque sostanzialmente indimostrata nella sua entità, non avendo parte ricorrente comprovato alcunché in merito alla sussistenza ed all’entità del pregiudizio patito; ciò tenuto anche conto dell’impossibilità di stabilire un nesso causale tra la mancata acquisizione di un cespite immobiliare, che avrebbe al più ampliato l’attività economica del ricorrente, facilitandola, e le restrizioni che afferma di aver subito al godimento dei beni di sua proprietà. Egualmente è a dirsi per lo stato di malessere di cui ai certificati medici versati in atti, che potrebbe essere riconducibile anche ad altri fattori di stress diversi dalla vicenda di cui è causa.
Si è altresì costituita l’arch. -OMISSIS-, la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva dei singoli funzionari agenti (cfr. TAR -OMISSIS-, Latina, sez. I, 9 maggio 2022 n. 445). Nel merito, ha sottolineato la totale assenza di prova rispetto ai danni che il ricorrente afferma di aver subito, non avendo egli allegato circostanze di fatto precise e non essendo possibile procedere ad una stima equitativa ex art. 1-OMISSIS- cod. civ. Ha, quindi, evidenziato che l’alienazione delle fasce frangivento non era con certezza consentita in favore degli occupanti abusivi, quale era il ricorrente, a termini dell’art. 1, comma 3, r. reg. n. 15 del 2008, nel testo antecedente alla modifica apportata con il r. reg. 17 aprile 2014 n. 8. Ha voluto, inoltre, richiamare la complessità della vicenda sotto il profilo fattuale e giuridico, al fine di escludere la configurabilità di un dolo o di una colpa grave. Infine, ha ricordato che gli eventuali danni arrecati all’attività commerciale sono causalmente riconducibili all’attività amministrativa del Comune di -OMISSIS-, che è stata annullata dalla citata sentenza del 9 maggio 2022 e che, in quella sede, il tribunale si era già espresso nel senso della mancata prova della sussistenza e dell’entità del danno, come pure dei profili di danno biologico ed esistenziale.
Infine, si sono costituiti con memoria di puro stile -OMISSIS- e -OMISSIS-.
In vista della discussione del merito del ricorso, parte ricorrente ha ridotto la pretesa risarcitoria a euro 100.000,00 per danno emergente da perdita del valore immobiliare, euro 72.000,00 per lucro cessante da mancato introito da attività commerciale, euro 100.000,00 per danno esistenziale ed euro 100,00 al giorno a titolo di penalità di mora.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 27 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato e da rigettare.
2.1 Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’arch. -OMISSIS-, vanno estromessi dal giudizio tutti i funzionari della Regione -OMISSIS- qui convenuti, i quali non hanno alcuna legittimazione passiva innanzi a questo tribunale amministrativo rispetto all’accertamento, a loro carico, della responsabilità civile per danni arrecati a terzi per aver adottato atti e provvedimenti imputabili all’amministrazione di appartenenza, nonché i controinteressati evocati in giudizio.
Infatti, il cittadino che intenda ottenere un risarcimento del danno da un funzionario pubblico deve citarlo in giudizio innanzi al giudice ordinario e non di fronte al TAR (Cass. civ., sez. un., 18 luglio 2019 n. 19372). In tal senso, l’art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una pubblica amministrazione o soggetti, ad essa equiparati, titolari di poteri amministrativi (Cass. civ., sez. un., 18 luglio 2019 n. 19372; sez. un., 15 aprile 2005 n. 7800; sez. un., 9 febbraio 2005 n. 2560; sez. un., 1° dicembre 2004 n. 22494). La domanda risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, al quale sia imputata l’adozione di un provvedimento illegittimo, va quindi proposta innanzi al giudice ordinario perché svolta nei confronti di un soggetto privato, distinto dall’amministrazione, senza che a ciò osti la proposizione della domanda anche nei confronti dell’ente pubblico di appartenenza, stante l’inderogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione (Cass. civ., sez. un., 18 luglio 2019 n. 19372; Cass. civ., sez. un., 17 maggio 2010 n. 11932; sez. un. 13 giugno, 2006 n. 13659).
Anche per quanto concerne i controinteressati -OMISSIS- e -OMISSIS- non è ravvisabile alcun interesse personale, diretto, concreto ed attuale che ne giustifichi la presenza nel presente giudizio, sì che essi vanno egualmente estromessi dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
2.2 Nel merito, la pretesa patrimoniale azionata in questa sede è destituita di fondamento.
Al riguardo si premette che, in termini generali, l’azione risarcitoria proposta innanzi al giudice amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipico del processo impugnatorio, bensì dalle disposizioni ordinarie sulla ripartizione dell’onere della prova ex artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per cui sulla parte ricorrente grava dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell’amministrazione per danni derivanti dall’illegittimo od omesso svolgimento dell’attività amministrativa di stampo autoritativo, da ricondurre al modello della responsabilità per fatto illecito delineata dall’art. 2043 cod. civ. (TAR -OMISSIS-, Latina, sez. I, 28 luglio 2025 n. 667; Roma, sez. I, 15 luglio 2024 n. 14279; sez. I, 18 aprile 2024 n. 7668; sez. I, 7 luglio 20-OMISSIS- nn. 8060 e 8078; sez. II, 3 dicembre 2020 n. 12949). Pertanto, è necessario verificare, con onere della prova a carico del (presunto) danneggiato, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, così individuabili: a) il fatto illecito; b) l’evento dannoso ingiusto ed il danno patrimoniale conseguente; c) il nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno subito; d) la colpa dell’apparato amministrativo, dovendosi individuare, anche in tema di responsabilità della p.a. da attività amministrativa illegittima, l’elemento soggettivo (colpa oppure dolo) richiesto dall’art. 2043 cod. civ. ( ius receptum : TAR -OMISSIS-, Latina, sez. I, 28 luglio 2025 n. 667; in termini v: Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2016 n. 486; TAR -OMISSIS-, Roma, sez. I, 15 luglio 2024 n. 14279; sez. I, 18 aprile 2024 n. 7668; sez. I, 7 luglio 20-OMISSIS- nn. 8060 e 8078; sez. II, 3 dicembre 2020 n. 12949; TAR Campania, Napoli, sez. I, 25 settembre 2017 n. 4483; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 7 ottobre 2016 n. 2454).
2.3 Nel caso di specie, per le ragioni di seguito illustrate, manca la compiuta prova del fatto illecito per come configurato in ricorso, al quale ascrivere causalmente i danni lamentati, sotto il profilo dell’esistenza stessa del danno e del suo ammontare, oltre che del nesso di causalità con l’azione amministrativa della Regione -OMISSIS-.
2.3.1 Infatti, con riferimento allo specifico danno di natura patrimoniale consistente nell’asserita “ privazione del diritto all’integrità della propria proprietà, di fatto smembrata e svalutata ”, rileva il collegio che, in realtà, non sussiste a monte alcuna proprietà del ricorrente che includesse anche la fascia frangivento richiesta e che, dunque, sarebbe stata “ smembrata ” dall’illegittimo diniego della regione resistente ad alienare il bene in propria titolarità.
Al riguardo, si sottolinea che -OMISSIS- altro non è se non un occupante abusivo di un terreno pubblico, sì che egli non può in alcun modo opporre tale situazione di fatto, che resta giuridicamente illecita, nei confronti dell’ente proprietario del cespite. A tal fine non è certo sufficiente il fatto che abbia presentato domanda di acquisto del bene che occupa, dato che l’art. 3, r. reg. n. 15 cit., nel testo applicabile ratione temporis , prevede che i terreni destinati a fasce frangivento “ possono essere alienati ” ai soggetti ivi indicati secondo l’ordine di priorità ivi previsto, sì che il frontista o il confinante non ha un diritto potestativo all’acquisto. Essendo, in definitiva, la fascia frangivento di cui è causa, ancora oggi, un bene di proprietà regionale, quantomeno per le particelle nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- ( ex -OMISSIS-/parte), non si comprende in che modo tale situazione determinerebbe uno smembramento ed una svalutazione della proprietà del ricorrente.
Lo stesso interessato, del resto, non ha meglio chiarito a cosa alluda esattamente evocando dette circostanze, sì che lo specifico danno in discorso va ritenuto fattualmente insussistente.
2.3.2 In relazione all’ulteriore specifico profilo di pregiudizio patrimoniale ricondotto all’impossibilità di trarre reddito dal distributore automatico di sigarette che era collocato sulla fascia frangivento di cui è causa, nel quadro dell’esercizio dell’attività di tabaccheria concessa al ricorrente, si osserva quanto segue.
Sotto il profilo dell’esistenza del danno, si rileva che parte ricorrente non ha in alcun modo assolto all’onere di comprovare l’entità di tale riduzione del giro d’affari della propria rivendita di tabacchi, al fine di ottenere il risarcimento. Inoltre, un simile danno, anche ove fosse stato debitamente comprovato, non sarebbe comunque causalmente riconducibile alla Regione -OMISSIS-, dato che è stato il Comune di -OMISSIS- ad adottare la già citata nota dell’8 novembre 2013 e la prefata ordinanza dirigenziale del 16 dicembre 2013, con le quali sono state, rispettivamente, annullata l’autorizzazione all’installazione del distributore de quo ed ingiunta la rimozione del manufatto. Tali provvedimenti del Comune di -OMISSIS- sono stati annullati con la già ricordata sentenza di questo tribunale 9 maggio 2022, la quale ha anche rigettato la domanda risarcitoria ivi formulata, rilevando sul punto che “ il ricorrente non ha fornito prova dell’effettiva messa in uso del distributore di tabacchi, della eventuale sua rimozione e dell’incasso generale mensile che avrebbe perso, confrontando quanto ricavato mentre il distributore era in funzione ”.
Ebbene, nel dare atto che la mancata dimostrazione del danno e della sua consistenza perdura anche nella controversia oggi all’esame, si ribadisce che, ad ogni buon conto, non è la Regione -OMISSIS- l’ente pubblico a cui sono ascrivibili gli atti amministrativi che hanno determinato la giuridica impossibilità di utilizzare il suddetto distributore di tabacchi, sì che manca qualsiasi nesso di causalità del supposto danno con l’azione dell’amministrazione odierna resistente, con susseguente infondatezza in parte qua della pretesa azionata.
2.3.3 Quanto ai pregiudizi, patrimoniali e non, patiti per effetto dei furti e dei danneggiamenti subiti nel tempo e segnalati alle autorità di polizia, il collegio non comprende – né parte ricorrente ha sul punto meglio chiarito – in che modo la mancata alienazione della fascia frangivento avrebbe contribuito a rendere meno sicura la proprietà del ricorrente. Peraltro, la moderna tecnologia mette a disposizione del mercato sistemi antifurto passivi (es. inferriate, serrature di sicurezza, ecc.) o attivi (es. allarmi, apparati di videosorveglianza, ecc.) che possono contribuire a ridurre il rischio di subire furti ed aggressioni le cui conseguenze negative sul patrimonio, comunque, sono sempre direttamente ascrivibili agli autori dei reati.
In definitiva, anche questa tipologia di danni non può essere favorevolmente considerata in questa sede a fini risarcitori, essendone incerta l’esistenza e l’ammontare e, comunque, dovendosi decisamente escludere la sussistenza di un contributo causale da parte della Regione -OMISSIS-.
2.3.4 In merito al danno biologico ed esistenziale derivante dallo stato di ansia e prostrazione del ricorrente, difetta poi qualsiasi prova del fatto che esso sia causalmente riconducibile all’attività amministrativa della Regione -OMISSIS- in questa sede censurata.
-OMISSIS-, infatti, ha allegato un gran numero di certificati idonei a dimostrare l’esistenza, in sé e per sé considerata, di una tale situazione, ma non v’è modo di ricondurla alla vicenda della mancata alienazione della fascia frangivento desiderata, piuttosto che ai numerosi furti e danneggiamenti subiti ovvero ad altri fattori etiologici non emersi nel corso del processo.
Pertanto, anche il lamentato danno non patrimoniale non è neppure presuntivamente ascrivibile all’operato della Regione -OMISSIS- e non è così risarcibile nella presente sede processuale.
2.3.5 Da ultimo, quanto al danno da mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato, si rileva che, in rito, la relativa domanda avrebbe dovuto essere propriamente proposta nel quadro del giudizio di ottemperanza di cui al ricorso n.r.g. 547 del 2015, favorevolmente definito con la citata sentenza 1° agosto 2016, la quale peraltro non reca alcuna condanna dell’ente pubblico soccombente al pagamento di una penalità di mora.
Nel merito, l’insussistenza del danno è comprovata dalla prolungata inerzia del ricorrente che non ha mai attivato il commissario sostitutivo ad acta il cui insediamento avrebbe superato l’inerzia della Regione -OMISSIS-, sì che l’evidente negligenza usata per tutelare le proprie giuste ragioni è negativamente valutabile a suo discapito. Infatti, in materia di ottemperanza è principio pacifico che “ la parte ricorrente ha comunque l’obbligo di evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine assegnato all’amministrazione resistente per ottemperare e l’insediamento del commissario, sollecitandone tempestivamente l’intervento ” ( ex multis : TAR -OMISSIS-, Latina, sez. I, 9 dicembre 2025 nn. 1054 e 1056; sez. I, 24 novembre 2025 nn. 990-991 e 993).
3. – Il regime delle spese di lite segue la soccombenza ed è liquidato in dispositivo, tenuto conto della consistenza delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il -OMISSIS-, sezione staccata di Latina, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio delle persone fisiche evocate a titolo di responsabili o di controinteressati, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione -OMISSIS- e dell’arch. -OMISSIS-, che sono liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) ciascuno, oltre ad accessori di legge; le compensa nei confronti degli altri funzionari regionali costituitisi mediante comparse di puro stile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli artt. 2- septies , 52, commi 1 e 2, d.lgs. -OMISSIS- giugno 2003 n. 196, e 9, par. 1 e 4, reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare l’identità e lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
OB MA CH, Presidente
ER OR, Primo Referendario, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER OR | OB MA CH |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.