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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/12/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2803/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2803/2024 promossa da:
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti MENDO ENRICO e PELLIZZON JGOR
ATTRICE
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. FERASIN GIOVANNI
CONVENUTO
e
(C.F. e P.IVA ), CP_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. GALLINA LIZA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da note scritte di udienza del 1 ottobre 2025:
“Nel merito.
- Previa disapplicazione - ex art articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E) - del Regolamento Comunale del Comune di per l'applicazione del CP_1 canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati approvato con delibera del Consiglio Comunale del 30 marzo 2021 n. 5 e successive modificazioni e integrazioni e le delibere di Giunta del n. 46 del 30.03.2021, Controparte_1
n. 2 del 18.01.2022 e n. 149 del 20.12.2022 con cui sono state stabilite le tariffe per il C.U.P per gli anni 2021, 2022 e 2023, per tutto quanto esposto in atti, dichiararsi la nullità ovvero l'annullamento o comunque l'invalidità, l'inefficacia e l'infondatezza con qualsivoglia statuizione, degli avvisi di accertamento indicati in epigrafe per i motivi esposti in atti e confermare il canone di € 3.100 annui per campo padovano maggiorato del 75% della rivalutazione ISTAT.
- Accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in atti, la non debenza del CUP per gli anni 2021 e 2022 in quanto si tratta di pretesa esaurita e ciò anche in forza del le- gittimo affidamento ingenerato dal in conseguenza della co- Controparte_1 municazione del 14/10/2022 e per l'anno 2023, confermare il canone di € 3.100 an- nui per campo padovano maggiorato del 75% della rivalutazione ISTAT e, per l'ef- fetto, dichiararsi la nullità ovvero l'annullamento o comunque l'invalidità, l'ineffica- cia e l'infondatezza con qualsivoglia statuizione, degli avvisi di accertamento impu- gnati.
Subordinatamente, ridursi per gli anni 2021, 2022 e 2023, qualora non venisse accol- ta la precedente domanda, del 50% il canone accertato ex art. 28, comma 1 lett. j) del Regolamento Comunale CUP con gli avvisi di accertamento impugnati con eventuale rimborso di quanto pagato in eccedenza.
- In ipotesi di conferma degli avvisi di accertamento indicati in epigrafe, accertarsi la responsabilità del per il legittimo affidamento ingenerato Controparte_3 in capo all'TT circa il canone da corrispondere per gli anni 2021-2022-2023, per tutto quanto esposto in atti, e, per l'effetto, condannare il Controparte_3
a corrispondere a favore dell'TT il danno per equivalente, ovvero la somma pari
- 2 - alla differenza tra quanto indicato dal nella determinazione del 14/10/22 e CP_1 gli avvisi di accertamento, pari ad € 11.873,00 per l'anno 2021, € 11.169,00 per l'an- no 2022 ed € 11.490,47 per l'anno 2023, ovvero la diversa somma, maggiore o mino- re, che emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e ri- valutazione monetaria.
In ogni caso.
- Accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in atti, la non debenza delle sanzio- ni, interessi e delle spese di notifica degli avvisi di accertamento impugnati per man- canza di correlazione con i costi.
- Con vittoria di spese e competenze professionali come per legge.
- Con ripetizione delle somme che fossero comunque coattivamente riscosse in pen- denza di giudizio ad esclusione di quelle di cui si è dato conto in precedenza in quan- to non contestate”.
IL ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni Controparte_4 depositate telematicamente:
“Nel merito previa conferma del Regolamento Comunale del per Controparte_1
l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mer- cati approvato con delibera del Consiglio Comunale del 30 marzo 2021 n. 5 e succes- sive modificazioni e integrazioni e le delibere di Giunta del n. Controparte_1
46 del 30.03.2021, n. 2 del 18.01.2022 e n. 149 del 20.12.2022 con cui sono state stabilite le tariffe per il C.U.P per gli anni 2021, 2022 e 2023, per tutto quanto espo- sto in atti, dichiarare l'efficacia, la validità e la fondatezza degli avvisi di accerta- mento indicati in epigrafe per i motivi esposti in atti;
- l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e con- testuale intimazione di pagamento nr. 4 del 08/04/2024 per l'anno 2021 relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico, oltre oneri di riscossione e spese di notifica per com- plessivi € 11.873,00 notificato, a mezzo PEC, da , quale concessionario CP_2 della riscossione del in data 11 aprile 2024; Controparte_1
- l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e con- testuale intimazione di pagamento nr. 23 del 08/04/2024 per l'anno 2022 relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico, oltre oneri di riscossione e spese di notifica per com-
- 3 - plessivi € 11.169,00 notificato, a mezzo PEC, da , quale concessionario CP_2 della riscossione del in data 11 aprile 2024; Controparte_1
- l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e con- testuale intimazione di pagamento nr. 1 del 08/04/2024 per l'anno 2023 relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico, oltre sanzioni, interessi oneri di riscossione e spese di notifica per complessivi € 28.657,00 notificato, a mezzo PEC, da , qua- CP_2 le concessionario della riscossione del in data 11 aprile 2024; Controparte_1
- per l'effetto respingere le domande ex adverso formulate in via principale e subor- dinata in quanto infondate e illegittime per tutto quanto esposto e condannarsi con- troparte al pagamento delle somme di cui agli avvisi di accertamento sopra indicati.
In ogni caso
- con spese di lite e competenze integralmente refuse”.
ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate CP_2 telematicamente:
“Nel merito:
Respingere le domande avversarie avanzate in via principale e subordinata in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma degli Avvisi di accertamento n. 4 del 08.04.2024_CUP 2021, n. 23 del 08.04.2024_CUP 2022 e n. 1 del 08.04.2024_CUP 2023 e della conseguente pretesa creditoria sottesa agli stessi, dedotto per la sola l'annualità 2023 il parziale pagamento dell'importo di € 17.166,53 corrisposto da a titolo di canone in data 13.03.2025. Parte_1
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite”.
Svolgimento del processo
.
La società con atto di citazione ex art. 32 Dlgs 150/11 proponeva Parte_1 formale opposizione avverso gli avvisi di accertamento per cui è processo chieden- done la sospensione.
In particolare, la citava il nonché a Parte_1 Controparte_1 CP_2 comparire avanti al Tribunale di Padova all'udienza fissata in data 19/11/2024 affin-
- 4 - ché il Giudice accogliesse le seguenti conclusioni :”In via preliminare. - Sospendere, eventualmente inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento impugnati e indicati in epigrafe per i motivi esposti in atti. Nel merito.- Previa disap- plicazione - ex art articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E) - del Re- golamento Comunale del per l'applicazione del canone di con- CP_1 CP_1 cessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati approvato con delibera del Consiglio Comunale del 30 marzo 2021 n. 5 e successive modificazioni e integrazio- ni e le delibere di Giunta del n. 46 del 30.03.2021, n. 2 del Controparte_1
18.01.2022 e n. 149 del 20.12.2022 con cui sono state stabilite le tariffe per il C.U.P per gli anni 2021, 2022 e 2023, per tutto quanto esposto in atti, dichiararsi la nullità ovvero l'annullamento o comunque l'invalidità, l'inefficacia e l'infondatezza con qualsivoglia statuizione, degli avvisi di accertamento indicati in epigrafe per i motivi esposti in atti e confermare il canone di € 3.100 annui per campo padovano maggio- rato del 75% della rivalutazione ISTAT. - Accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in atti, la non debenza del CUP per gli anni 2021 e 2022 in quanto si tratta di pretesa esaurita e ciò anche in forza del legittimo affidamento ingenerato dal
[...]
in conseguenza della comunicazione del 14/10/2022 e per l'anno 2023, CP_1 confermare il canone di € 3.100 annui per campo padovano maggiorato del 75% del- la rivalutazione ISTAT e, per l'effetto, dichiararsi la nullità ovvero l'annullamento o comunque l'invalidità, l'inefficacia e l'infondatezza con qualsivoglia statuizione, degli avvisi di accertamento impugnati. Subordinatamente, ridursi per gli anni 2021, 2022 e 2023, qualora non venisse accolta la precedente domanda, del 50% il canone accer- tato ex art. 28, comma 1 lett. j) del Regolamento Comunale CUP con gli avvisi di ac- certamento impugnati con eventuale rimborso di quanto pagato in eccedenza - In ipo- tesi di conferma degli avvisi di accertamento indicati in epigrafe, accertarsi la re- sponsabilità del per il legittimo affidamento ingenerato in Controparte_3 capo all'TT circa il canone da corrispondere per gli anni 2021-2022-2023, per tut- to quanto esposto in atti, e, per l'effetto, condannare il a Controparte_3 corrispondere a favore dell'TT il danno per equivalente, ovvero la somma pari alla differenza tra quanto indicato dal nella determinazione del 14/10/22 e CP_1 gli avvisi di accertamento, pari ad € 11.873,00 per l'anno 2021, € 11.169,00 per l'an- no 2022 ed € 12.198,67 per l'anno 2023, ovvero la diversa somma, maggiore o mino- re, che emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e ri- valutazione monetaria.In ogni caso.- Accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in atti, la non debenza delle sanzioni, interessi e delle spese di notifica degli avvisi di accertamento impugnati per mancanza di correlazione con i costi.- Con vittoria di spese e competenze professionali come per legge. - Con ripetizione delle somme che fossero comunque coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.”.
Nei termini di legge il procedimento veniva iscritto a ruolo ed il giudizio assumeva RG. 2803/2024 e affidato al G.I. dott.ssa Elisa Rubbis. Il Giudicante con provvedi-
- 5 - mento del 11/06/2025 stante l'istanza di sospensione, di cui al predetto atto di cita- zione, riservava ogni provvedimento all'esito della costituzione delle Parti convenute.
Nei termini di legge si costituiva in giudizio per mezzo del procuratore CP_2
Avv. Liza Gallina chiedendo “In via preliminare: Rigettarsi l'avversa istanza di so- spensiva per tutti i motivi dedotti;
Nel merito, in via principale: Respingere le do- mande avversarie avanzate in via principale e subordinata in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma degli avvisi di accertamento impugnati e della conseguente prete- sa creditoria sottesa agli stessi. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite”.
Si costituiva, altresì, anche il per mezzo del proprio legale Controparte_1
Avv. Giovanni Ferasin chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via preliminare - rigettarsi l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento impugnati (e revocarsi i provvedimenti concessi inaudita alte- ra parte) per i motivi esposti in atti, non sussistendone i presupposti. Nel merito pre- via conferma del Regolamento Comunale del per Controparte_1
l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mer- cati approvato con delibera del Consiglio Comunale del 30 marzo 2021 n. 5 e succes- sive modificazioni e integrazioni e le delibere di Giunta del n. Controparte_1
46 del 30.03.2021, n. 2 del 18.01.2022 e n. 149 del 20.12.2022 con cui sono state stabilite le tariffe per il C.U.P per gli anni 2021, 2022 e 2023, per tutto quanto espo- sto in atti, dichiarare l'efficacia, la validità e la fondatezza degli avvisi di accerta- mento indicati in epigrafe per i motivi esposti in atti;
- l'avviso di accertamento ese- cutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di paga- mento nr. 4 del 08/04/2024 per l'anno 2021 relativo al canone patrimoniale di con- cessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria –occupazione di suolo pubblico, oltre oneri di riscossione e spese di notifica per complessivi € 11.873,00 notificato, a mezzo PEC, da , quale concessionario della riscossione del CP_2 CP_1
in data 11 aprile 2024; - l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazio-
[...] ne immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento nr. 23 del 08/04/2024 per l'anno 2022 relativo al canone patrimoniale di concessione, autoriz- zazione o esposizione pubblicitaria –occupazione di suolo pubblico, oltre oneri di ri- scossione e spese di notifica per complessivi € 11.169,00 notificato, a mezzo PEC, da
, quale concessionario della riscossione del in CP_2 Controparte_1 data 11 aprile 2024; - l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento nr. 1 del 08/04/2024 per l'anno 2023 relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposi- zione pubblicitaria –occupazione di suolo pubblico, oltre sanzioni, interessi oneri di riscossione e spese di notifica per complessivi € 28.657,00 notificato, a mezzo PEC, da , quale concessionario della riscossione del in CP_2 Controparte_1 data 11 aprile 2024; - per l'effetto respingere le domande ex adverso formulate in via
- 6 - principale e subordinata in quanto infondate e illegittime per tutto quanto esposto e condannarsi controparte al pagamento delle somme di cui agli avvisi di accertamento sopra indicati. In ogni caso - con spese di lite e competenze integralmente refuse.”.
Il Giudice dott.ssa Rubbis, all'esito della costituzione delle Parti convenute, con provvedimento del 01/10/2024 rilevava che nei tempi di legge non erano state effet- tuate le verifiche di cui all'art. 171 bis cpc e conseguentemente differiva la data di prima udienza al 06/02/2025 ore 10.00 in presenza indicando tale data al fine della decorrenza delle memorie di cui all'art. 171 ter cpc. Conseguentemente, le Parti de- positavano le memorie ex art. 171 ter cpc nei termini di legge. Specificatamente Par- te attrice depositava tutte le memorie previste, mentre entrambe le Parti convenute soltanto la memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc. In data 06/02/2025 si teneva udienza alla presenza dei procuratori delle Parti, i quali si riportavano alle proprie memorie già depositate. Entrambi i procuratori dei Convenuti insistevano per il rigetto dell'istanza di sospensione degli avvisi di accertamento opposti. Il Giudice si riservava.
Con ordinanza emessa in data 11/02/2025 il Giudice dott.ssa Rubbis rigettava l'istan- za di sospensione degli avvisi di accertamento oggetto di opposizione ed inoltre rite- nendo la causa sufficientemente istruita in via documentale ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc fissava udienza di remissione della causa in decisione per la data del 04/12/2025 ore 9.00 ed assegnava alle Parti i termini ex art. 189 cpc. Nelle more,
[...]
conformemente a quanto rappresentato sin dall'opposizione, provvedeva Parte_1
a corrispondere al a mezzo , la somma non contestata Controparte_1 CP_2 pari ad € 17.166,53, determinata dagli stessi Enti, corrispondente al canone 2023 cal- colato secondo il criterio adottato ex ante dal (cfr doc. 23-24) e Controparte_1 riferito all'avviso di accertamento nr. 1 del 08/04/2024. Ai sensi dell'art. 189 n. 1 cpc, le Parti depositavano nota di precisazione delle conclusioni.
Emerge in fatto che : nel corso degli anni il Comune ha affidato in con- CP_1 cessione a varie ditte svolgenti attività industriale (tra cui la alcune Parte_1 aree golenali lungo il fiume Brenta in quanto poste a margine di loro insediamenti produttivi, richiedendo il pagamento di un canone di affitto annuale calcolato in base alla tariffa moltiplicata per la superficie concessa misurata in campi padovani - antica unità di misura agraria in uso nei territori della ex Repubblica di Venezia legata alla quantità di raccolto variabile a seconda della posizione geografica e del tipo di terre- no.
In particolare, ha occupato nel corso degli anni ed occupa attual- Parte_1 mente un'area che circonda gli immobili di sua proprietà in prossimità del fiume Brenta facente parte indiscutibilmente del demanio del Comune di (circo- CP_1 stanza pacifica e non contestata) di 16.590 mq (pari a 4,39 campi padovani) situata in Via Delle Giare. Prima del 2021 la società attrice pagava un canone di affitto per l'utilizzo dell'area, canone deliberato dal Comune sulla base di una concessione am- ministrativa. Con l'entrata in vigore del CUP, a far data dal 2021, il con de- CP_1
- 7 - liberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2021 approvava il regolamento per l'applicazione del canone unico, procedendo altresì ad una ricognizione di tutte le occupazioni di suolo pubblico demaniale insistente nel territorio comunale, tra cui quella occupata dall'odierna attrice. Il Comune deliberava le tariffe del CUP, parten- do dalla base costituita dalle previgenti tariffe Tosap e aggiornava il canone dovuto dalla richiedendone il pagamento con mail del 25.09.2023 . Parte_1
A fronte del mancato adempimento da parte di , il concessionario Parte_1 CP_2 ha legittimamente proceduto alla notifica degli avvisi di accertamento oggi
[...] impugnati, che costituiscono l'oggetto della presente opposizione. L'attrice fonda la propria impugnazione su una serie di motivi, tra cui la presunta violazione del legit- timo affidamento, l'erronea qualificazione del rapporto come privatistico (COSAP), la violazione del principio di invarianza di gettito, la sproporzione e discriminatorietà delle tariffe, nonché l'illegittimità delle sanzioni e delle spese di notifica. Tali do- glianze sono integralmente infondate
Il Tribunale condivide le pertinenti argomentazioni difensive delle parti convenute . Ed invero sull'applicazione del CUP all'area demaniale occupata dall'attrice
[...] ha sostenuto in giudizio che e il Parte_1 CP_2 Controparte_1 avrebbero tentato di riqualificare ex post come TOSAP il canone ad hoc pagato dall'attrice nel corso degli anni e ciò al fine di sostenerne la natura tributaria anziché patrimoniale. La società attrice pagava per l'occupazione sull'area golenale di cui oggi si discute un canone di affitto;
canone deliberato dal Comune che trova la pro- pria fonte in un rapporto concessorio. Invero, per le annualità 2021 e 2022 il
[...]
determinava di accertare rispettivamente in € 15.754,44 e in € 16.458,32 CP_1 il canone di affitto dovuto dalla per l'occupazione delle aree di cui si Parte_1 discute (€ 3.100,00 per ciascun campo padovano (pari ad € 0,80 al mq) aggiornato dell'indice ISTAT nella misura massima del 75% ex art. 32 della Legge n. 392/1978). Nonostante la natura demaniale dell'area occupata, il Parte_2
ha sempre richiesto sino al 2020 il canone d'affitto senza richiedere il pagamen-
[...] to della tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP).
Il canone d'affitto pagato negli anni dalla società attrice non può essere qualificato né come TOSAP né come COSAP (non essendo per altro mai stata istituita nel Comune di si tratta invero di un canone di affitto ad hoc che veniva deliberato an- CP_1 nualmente dal per l'occupazione di aree golenali a fronte della concessione CP_1 dell'occupazione dell'area da parte della Parte_1
Il canone in questione non può essere quindi qualificato come un'entrata patrimonia- le di diritto civile che trova fonte in un rapporto contrattuale, trattasi invero di un ca- none concessorio ad hoc. E' infatti lo stesso attore che a pag. 7 della propria memoria ammette che l'area di cui oggi si discute è oggetto di una concessione. L'intento di non è pertanto quello di qualificare il canone d'affitto come TOSAP ma è CP_2 quello di rilevare che - trattandosi di occupazione insistente su area demaniale – il
- 8 - avrebbe dovuto far pagare all'attrice per l'occupazione di cui oggi si discute CP_1
(anche prima dell'entrata in vigore del CUP) o interamente la TOSAP oppure, man- tenendo il canone d'affitto ad hoc anche la TOSAP per differenza in conformità alla previsione contenuta nell'art. 63 comma 3 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446. Con l'introduzione del CUP, il con deliberazione del Consiglio Controparte_1
Comunale n. 5 del 30.03.2021 ha approvato il relativo Regolamento e le relative ta- riffe. Le difese delle parti convenute hanno chiarito che 'attività di adeguamento del- le tariffe CUP e l'individuazione delle aree comunali demaniali a cui rendere appli- cabile la nuova entrata hanno rappresentato per il un'attività particolarmente CP_1 laboriosa e complessa tanto che l'Ente, sino al momento in cui non riuscì ad occupar- si dell'occupazione de qua, ha continuato ad applicare il canone di affittanza sino a che, in data 25.09.2023, il presa contezza della situazione, ha Controparte_1 comunicato alla società attrice di provvedere a regolarizzare la propria posizione per l'utilizzazione dell'area di proprietà comunale situata in via Delle Zattere, rendendo noti i relativi importi dovuti a titolo di CUP. La società attrice ha pertanto presentato domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione permanente di suolo pub- blico per l'anno 2024, ottenendo dal Comune di il rilascio della concessio- CP_1 ne per l'utilizzo delle aree per il periodo 01.01.2024- 31.12.2024.
A seguito del rilascio della concessione, per l'annualità 2024, ha Parte_1 versato n. 3 rate del CUP (€ 6.831,00 al 14.03.204; € 6.831,00 al 26.04.2024 ed € 6.831,00 al 25/07/2024), riconoscendo la correttezza dell'operato del sia CP_1 con riferimento all'adozione del regolamento CUP sia con riferimento alla determi- nazione delle tariffe applicate con il nuovo canone (cfr. doc. 17 e 18).
L'applicazione del CUP sull'area attualmente occupata da Immobiliare da CP_5
è pacifica. Trattandosi di area demaniale il è pienamente titolato a pre-
[...] CP_1 tenderne il pagamento e ciò ai sensi dell'art. 1, comma 819, lett. a), L. 160/2019 che definisce il presupposto impositivo del CUP come “l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”.
Il fulcro della difesa attorea risiede nell'erronea qualificazione del rapporto come avente natura privatistica e sinallagmatica, assimilabile a un canone di locazione o, al più, al Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP). Da tale pre- messa, l'attrice fa discendere l'applicabilità dei principi civilistici e di diritto ammini- strativo in tema di autotutela. Tale ricostruzione è radicalmente infondata. Contra- riamente a quanto sostenuto, il prima del 2021, aveva istituito Controparte_1
e applicava la TOSAP, un'entrata di natura tributaria. La circostanza che per la speci- fica occupazione dell'attrice sia stato richiesto per anni un "canone di affitto" costi- tuisce un mero errore materiale nel nomen iuris dell'entrata, che non può in alcun modo alterare la natura giuridica dell'obbligazione. Il presupposto impositivo, ieri come oggi, è l'occupazione di un'area demaniale, che per legge assoggetta l'occupan-
- 9 - te al pagamento di un'entrata di natura pubblicistica. La Legge n. 160/2019, all'art. 1, comma 816, ha istituito, a decorrere dal 2021, il CUP, che "sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche [...]". L'applicazione del CUP non è una facoltà, ma un obbligo inderogabi- le per l'Ente. Il diritto al canone sorge ex lege al verificarsi del presupposto oggettivo (l'occupazione) e non è rinunciabile dall'amministrazione.
Il diritto al pagamento del CUP da parte del nel momento in cui si realizza CP_1 il presupposto impositivo, non è rinunciabile, essendo lo stesso istituito per legge ed essendo la sua applicazione prevista dal Regolamento CUP e la sua misura determi- nata in [...] alle tariffe deliberate dall'Ente. Erra pertanto l'attrice quando afferma che: “se le stesse parti convenute affermano che il CUP è un'entrata patrimoniale al- lora non possono sostenere che trovi applicazione il principio di indisponibilità” e “il principio di indisponibilità trova applicazione quando l'Ente agisce come creditore di un tributo e non quando agisce iure privatorum come nel caso in oggetto”.
In realtà il principio di indisponibilità trova applicazione non solo rispetto alle entrate di natura tributaria ma anche rispetto alle entrate patrimoniali di tipo pubblicistico (come nel caso del CUP). Pertanto, il non agisce in questa sede iure privato- CP_1 rum. Sul punto si riporta una recente sentenza della Cassazione – Sez. II Ordinanza del 31/7/2023 n. 23281 in materia di COSAP (ex entrata di natura patrimoniale sosti- tuita dal CUP) “il regolamento comunale è fonte normativa anche nella parte in cui prevede i criteri di determinazione della superficie di occupazione e le relative tariffe dovute;
il diritto al canone non è, perciò, rinunciabile dall'ente e la richiesta di adem- pimento di un'obbligazione patrimoniale, conosciuta o conoscibile nell'an e nel quan- tum, entro gli ordinari termini di prescrizione del credito, costituisce attività tipica della Pubblica Amministrazione”.
Così configurato, dunque, il COSAP trova la sua fonte nel provvedimento concesso- rio, ma non può essere considerato oggetto di trattativa privata, essendo il suo paga- mento previsto dal Regolamento e la sua misura soggetta alle tariffe approvate con le delibere del consiglio comunale, nè può essere oggetto di rinuncia” (si veda Cassa- zione Sez. 1 n. 18171 del 2022). Pertanto l'unico corrispettivo dovuto dalla società attrice al a partire dal 2021 è appunto il CUP istituito per legge Controparte_1
(L. 160 art. 1 cc da 816 a 836) e la cui determinazione è diretta conseguenza dell'applicazione del Regolamento CUP e del tariffario entrambi deliberati dall'Ente, essendo il CUP comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali ai sensi dell'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019. E' dunque del tutto inconferente che il canone pagato in precedenza dalla società attrice si qualificasse come COSAP o TOSAP o canone ad hoc, ciò che rileva è invece che con l'introduzione del CUP, realizzato il presupposto impositivo ai sensi dell'art. 1 comma 819, lett. a) L. 160/2019, l'applicazione del
- 10 - nuovo canone da parte dell'Amministrazione comunale su aree demaniali è doverosa ed irrinunciabile.
Ne discende che l'Amministrazione Comunale ha pieno titolo per pretendere il pa- gamento del CUP;
diritto che non si è esaurito in quanto la richiesta di pagamento del CUP oggetto degli accertamenti impugnati è soggetta al solo limite della prescrizione decennale (cfr. ordinanza 12482 del 19 aprile 2022 la Corte di Cassazione ha stabilito che il canone non soggiace al termine breve di prescrizione di 5 anni, ma a quello più ampio decennale) non decorso nel caso di specie.
L'attrice sostiene che il ha revocato le proprie precedenti determinazioni e CP_1 che ciò avrebbe ingenerato nella società un legittimo affidamento. Il non ha CP_1 revocato alcuna determinazione in relazione alla quale si è formato il legittimo affi- damento del contribuente. Il Comune ha semplicemente applicato il proprio Regola- mento e l'unico canone che, a seguito dell'entrata in vigore del CUP, è obbligatorio applicare in caso di occupazioni insistenti su aree demaniali.
Il legittimo affidamento del contribuente invocato dall'attrice non può pertanto ope- rare rispetto ad un'entrata pubblicistica che dipende esclusivamente dall'obiettiva realizzazione del presupposto impositivo. Il legittimo affidamento non può mai esse- re invocato per pretendere la disapplicazione di una norma imperativa che impone la debenza di un'entrata patrimoniale. L'affidamento è tutelabile quando si radica su un atto discrezionale dell'amministrazione, non quando si scontra con un'obbligazione ex lege. I richiami agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990 sono del tutto inconferenti.
L'attrice nel corso del giudizio ha mutato completamente la propria difesa rispetto a quanto dedotto nell'atto di citazione, affermando che “lo stesso non ha mai inteso fa- re riferimento al principio di invarianza di gettito con riferimento al singolo utente”. In realtà, la difesa iniziale sostenuta dal convenuto era chiaramente diretta a contesta- re il principio di invarianza di gettito con riferimento al singolo utente ove si legge (cfr. pag. 14 dell'atto di citazione) “Il infatti non potrebbe in- Controparte_1 vocare la regola per cui il principio dell'invarianza deve essere visto nel complesso e non con riferimento al singolo rapporto […]”. ha precisato che l'obiettivo CP_2 del legislatore, con l'introduzione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) ai sensi del- la Legge n. 160/2019, è stato quello di unificare le entrate derivanti da specifici tribu- ti e canoni patrimoniali preesistenti (quali TOSAP, COSAP e ICP), mantenendo agli enti locali una significativa autonomia nel definire tariffe e criteri applicativi in base alle peculiarità territoriali. Questo processo di unificazione ha comportato la soppres- sione di entrate specificamente individuate dalla normativa, come indicato all'articolo 1, comma 816, della legge citata (TOSAP, COSAP e ICP). Tuttavia, il principio di invarianza di gettito non deve essere inteso in modo assoluto o riferito a singoli rapporti giuridici, bensì alla totalità del gettito complessivo che l'ente locale derivava dalle entrate ora sostituite dal CUP. Tale interpretazione è conforme alla
- 11 - normativa e consente agli enti locali di rimodulare le tariffe al fine di rispondere alle esigenze del territorio, purché il risultato complessivo rispetti il limite dell'invarianza. Il al fine di garantire l'invarianza di gettito, nel Controparte_1 determinare le tariffe standard CUP per le annualità 2021-2022 e 2023, non ha fatto altro che applicare quelle previste per le occupazioni permanenti dell'ex TOSAP so- stituita dall'attuale CUP.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice , il canone ad hoc deliberato dal non rientrava tra le entrate soppresse dal CUP. Il citato canone, per sua na- CP_1 tura e struttura, non era assimilabile né alla TOSAP né al COSAP sostituite dal CUP a decorrere dal 2021. La norma parla chiaro: “A decorrere dal 2021 il canone patri- moniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma a ai commi da 817 a 836, denominato canone è istituito dai comuni, dalle provincie e dalle città metropolitane, di seguito denominati enti e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi e ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubbli- cità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Cds, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie” (art. 1 co. 816 L. 160/2019). Il ha adottato il regolamento CUP rispettando il principio di inva- Controparte_1 rianza di gettito in relazione alle entrate sostituite, come richiesto dalla normativa (cfr. art. 1 Regolamento Comunale). Il passaggio al CUP ha comportato l'introduzione di un sistema tariffario uniforme, che ha correttamente ricompreso tut- te le occupazioni di suolo pubblico, comprese quelle precedentemente soggette a ca- none ricognitorio. Il canone unico, infatti “è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti co- munali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi” (art. 1 co. 816 L. 160/2019). Ed è per tale ragione che l'unico canone ora applicabile all'occupazione oggetto del contendere è il CUP, essendo come detto il nuovo cano- ne comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio. L'adeguamento del- le tariffe dunque non può quindi essere considerato una violazione dell'invarianza, bensì costituisce l'esercizio legittimo della potestà regolamentare dell'Ente.
Orbene, la violazione del principio di invarianza di gettito deve essere provata dal soggetto che la afferma. Spetta infatti a chi assume che l'invarianza sia violata a di- mostrare che il gettito finale non corrisponde a quello dei tributi in precedenza sosti- tuiti (art. 1 comma 817 L. 160/2019 “salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”). L'onere della prova ricade perciò inte- ramente sull'attore che nel corso del giudizio non ha offerto alcun elemento probato- rio utile a supportare le proprie affermazioni.
L'attrice ha eccepito in corso di causa la mancata applicazione della riduzione del 50% del CUP per l'esercizio dell'attività edilizia ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. j)
- 12 - del Regolamento CUP. Tale riduzione non è stata riconosciuta in quanto la stessa è riservata alle sole occupazioni temporanee. L'art. 28 intitolato Riduzioni e Maggio- razioni così recita testualmente “Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale [….] j) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia si applica una riduzione del 50%” .
L'occupazione della è, per sua stessa ammissione, di natura permanen- Parte_1 te, essendo in essere ininterrottamente dal 1976. La norma è chiara e, in quanto nor- ma agevolativa, è di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogi- ca.La domanda di riduzione del canone avanzata in via subordinata dall'attrice non potrà pertanto trovare accoglimento. Rispetto all'avviso di accertamento impugnato riferito all'annualità CUP 2023, l'attrice contesta l'applicazione della sanzione e il calcolo degli interessi. In particolare, l'attrice ha contestato in corso di causa l'applicazione della sanzione di € 500,00 per omesso versamento nonostante la stessa sia stata applicata in conformità a quanto dispone il Regolamento CUP. L'art. 32 del Reg. CUP così recita “L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, com- porta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019”. Trattasi di sanzione che
[...] ha applicato dal momento che la società ha disatteso le tempi- CP_6 Parte_1 stiche concesse dall'Ente con comunicazione inviata il 25.09.2023 per regolarizzare la propria posizione (cfr. doc. 12). Analogamente per gli interessi il dies a quo decor- re dal giorno successivo al previsto pagamento di cui alla pec del Comune del 25.09.2023 con cui veniva comunicato alla società attrice di regolarizzare la propria posizione e procedere al pagamento del CUP entro il 31.10.2023. Il tasso di interesse legale applicato (pari al 5% per il 2023 e 2,5% per il 2024) è perfettamente in linea con quanto disciplinato dalla L. 160/2019. Ai sensi dell'art. 1 del comma 802 della L. 160/2019 In caso di riscossione diretta dell'ente ovvero mediante iscritto all'albo o società pubblica, si applica l'interesse legale maggiorabile fino a 2 punti, nonchè gli oneri di riscossione pari al 3 per cento fino a un massimo di 300 euro, se il debitore versa entro 60 giorni successivi all'esecutività, che raggiungono il 6 per cento fino a un massimo di 600 euro se il pagamento avviene oltre questo termine. In riferimento a tutti e tre gli avvisi di accertamento, parte attrice contesta poi l'applicazione delle spese di notifica trattandosi di notifiche eseguite via PEC. Sul punto ci si limita a ri- portare quanto previsto dal D.M. del 14.04.2023. Ai sensi dell'art. 1 del D.M del 14.04.2023 “Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in ap- plicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione de- gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'art. 1, commi 792 e se- guenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché' le spese derivanti dall'applica-
- 13 - zione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative”. Ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. “L'ammontare delle spese cui all'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di eu- ro 7,83 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di rice- vimento, di euro 6,51 per le raccomandate semplici, di euro 2 per le notifiche effet- tuate mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata, di euro 11,55 per le noti- fiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set- tembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e di euro 1,33 per i solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 795 del- la legge n. 160 del 2019”. Per l'annualità 2023, l'attrice era stata formalmente e tem- pestivamente messa a conoscenza del corretto importo dovuto con la comunicazione del 25/09/2023. Il mancato versamento entro la scadenza indicata ha quindi legitti- mamente comportato l'applicazione della sanzione per omesso/tardivo versamento, in conformità al Regolamento comunale. La contestazione sulla debenza delle spese di notifica in quanto avvenuta via PEC è infondata. La notifica a mezzo PEC, pur es- sendo dematerializzata, comporta comunque costi amministrativi per l'Ente e per il suo concessionario (gestione dei sistemi, conservazione a norma, personale addetto, valore legale della trasmissione). Tali costi sono legittimamente posti a carico del debitore, in applicazione del principio per cui i costi della riscossione gravano su chi vi ha dato causa con il proprio inadempimento.
Va ritenuta l'inammissibilità, in quanto tardiva, della nuova domanda formulata da controparte per la prima volta nella comparsa conclusionale. A pagina 10 del proprio scritto, la società attrice introduce una nuova prospettazione giuridica, affermando che: “Che il CUP, quale entrata a carattere omnicomprensivo, abbia assorbito il pre- cedente canone pagato dall'TT non può essere messo in discussione, salvo ritene- re che il rapporto intercorso tra l'TT ed il abbia rilievo esclusivamente CP_1 sul piano del diritto civile, quale contratto di locazione, da accertarsi incidentalmente in questa sede, cui seguiva il pagamento di un canone da parte di ”. Tale Parte_1 richiesta di accertamento incidentale della natura privatistica del rapporto, qualifi- candolo come "contratto di locazione", costituisce una palese e inammissibile muta- tio libelli. La domanda introduce un tema di indagine e una causa petendi completa- mente nuovi rispetto a quelli delineati nell'atto di citazione, che si concentravano sul- la presunta illegittimità del Regolamento CUP, sulla violazione del principio di inva- rianza di gettito e sul legittimo affidamento. La formulazione di una domanda nuova in sede di scritti conclusionali è proceduralmente preclusa. In ogni caso, non si è mai trattato di una locazione vera e propria, non essendovi alcun contratto tra le parti. Nel caso in oggetto rileva un solo dato di fatto, ovvero che la ricorrente occupa un'area pubblica e che, con l'entrata in vigore del canone unico, il era tenuto ad ap- CP_1 plicarne le tariffe.
Ne consegue che, previa conferma del Regolamento Comunale del Comune di Fon- taniva per l'applicazione del canone di concessione va dichiarata la validità ed effi-
- 14 - cacia degli avvisi di accertamento impugnati, condannando per l'effetto l'attrice al pagamento delle somme ivi calcolate ( defalcando quanto già corrisposto).
Tale statuizione, per quanto evidenziato, non comporta alcuna responsabilità risarci- toria del convenuto nei confronti dell'attrice con conseguente rigetto di ogni CP_1 domanda attorea sia principale che subordinata.
In considerazione dell'esito della lite le spese di causa gravano su parte soccombente venendo liquidate come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
previa conferma del Regolamento Comunale del per Controparte_1
l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mer- cati approvato con delibera del Consiglio Comunale del 30 marzo 2021 n. 5 e succes- sive modificazioni e integrazioni e le delibere di Giunta del n. Controparte_1
46 del 30.03.2021, n. 2 del 18.01.2022 e n. 149 del 20.12.2022 con cui sono state stabilite le tariffe per il C.U.P per gli anni 2021, 2022 e 2023, dichiara l'efficacia, la validità e la fondatezza degli avvisi di accertamento indicati in epigrafe e segnata- mente:
- l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e con- testuale intimazione di pagamento nr. 4 del 08/04/2024 per l'anno 2021 relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico, oltre oneri di riscossione e spese di notifica per com- plessivi € 11.873,00 notificato, a mezzo PEC, da , quale concessionario CP_2 della riscossione del in data 11 aprile 2024; Controparte_1
- l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e con- testuale intimazione di pagamento nr. 23 del 08/04/2024 per l'anno 2022 relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico, oltre oneri di riscossione e spese di notifica per com- plessivi € 11.169,00 notificato, a mezzo PEC, da , quale concessionario CP_2 della riscossione del in data 11 aprile 2024; Controparte_1
- l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e con- testuale intimazione di pagamento nr. 1 del 08/04/2024 per l'anno 2023 relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico, oltre sanzioni, interessi oneri di riscossione e spese di notifica per complessivi € 28.657,00 notificato, a mezzo PEC, da , qua- CP_2 le concessionario della riscossione del in data 11 aprile 2024; Controparte_1
- 15 - - per l'effetto respinge le domande attoree formulate in via principale e subordinata in quanto infondate e illegittime e condanna parte attrice al pagamento delle somme di cui agli avvisi di accertamento sopra indicati dedotto per la sola l'annualità 2023 il parziale pagamento dell'importo di € 17.166,53 corrisposto da a titolo Parte_1 di canone in data 13.03.2025.
Condanna l'attrice alla rifusione in favore delle parti convenute delle spese di lite li- quidate per ciascuna posizione in euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori di leg- ge.
Padova,16-12-2025 Il Giudice
dott. Elisa Rubbis
- 16 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2803/2024 promossa da:
(P.IVA , Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti MENDO ENRICO e PELLIZZON JGOR
ATTRICE
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. FERASIN GIOVANNI
CONVENUTO
e
(C.F. e P.IVA ), CP_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. GALLINA LIZA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da note scritte di udienza del 1 ottobre 2025:
“Nel merito.
- Previa disapplicazione - ex art articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E) - del Regolamento Comunale del Comune di per l'applicazione del CP_1 canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati approvato con delibera del Consiglio Comunale del 30 marzo 2021 n. 5 e successive modificazioni e integrazioni e le delibere di Giunta del n. 46 del 30.03.2021, Controparte_1
n. 2 del 18.01.2022 e n. 149 del 20.12.2022 con cui sono state stabilite le tariffe per il C.U.P per gli anni 2021, 2022 e 2023, per tutto quanto esposto in atti, dichiararsi la nullità ovvero l'annullamento o comunque l'invalidità, l'inefficacia e l'infondatezza con qualsivoglia statuizione, degli avvisi di accertamento indicati in epigrafe per i motivi esposti in atti e confermare il canone di € 3.100 annui per campo padovano maggiorato del 75% della rivalutazione ISTAT.
- Accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in atti, la non debenza del CUP per gli anni 2021 e 2022 in quanto si tratta di pretesa esaurita e ciò anche in forza del le- gittimo affidamento ingenerato dal in conseguenza della co- Controparte_1 municazione del 14/10/2022 e per l'anno 2023, confermare il canone di € 3.100 an- nui per campo padovano maggiorato del 75% della rivalutazione ISTAT e, per l'ef- fetto, dichiararsi la nullità ovvero l'annullamento o comunque l'invalidità, l'ineffica- cia e l'infondatezza con qualsivoglia statuizione, degli avvisi di accertamento impu- gnati.
Subordinatamente, ridursi per gli anni 2021, 2022 e 2023, qualora non venisse accol- ta la precedente domanda, del 50% il canone accertato ex art. 28, comma 1 lett. j) del Regolamento Comunale CUP con gli avvisi di accertamento impugnati con eventuale rimborso di quanto pagato in eccedenza.
- In ipotesi di conferma degli avvisi di accertamento indicati in epigrafe, accertarsi la responsabilità del per il legittimo affidamento ingenerato Controparte_3 in capo all'TT circa il canone da corrispondere per gli anni 2021-2022-2023, per tutto quanto esposto in atti, e, per l'effetto, condannare il Controparte_3
a corrispondere a favore dell'TT il danno per equivalente, ovvero la somma pari
- 2 - alla differenza tra quanto indicato dal nella determinazione del 14/10/22 e CP_1 gli avvisi di accertamento, pari ad € 11.873,00 per l'anno 2021, € 11.169,00 per l'an- no 2022 ed € 11.490,47 per l'anno 2023, ovvero la diversa somma, maggiore o mino- re, che emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e ri- valutazione monetaria.
In ogni caso.
- Accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in atti, la non debenza delle sanzio- ni, interessi e delle spese di notifica degli avvisi di accertamento impugnati per man- canza di correlazione con i costi.
- Con vittoria di spese e competenze professionali come per legge.
- Con ripetizione delle somme che fossero comunque coattivamente riscosse in pen- denza di giudizio ad esclusione di quelle di cui si è dato conto in precedenza in quan- to non contestate”.
IL ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni Controparte_4 depositate telematicamente:
“Nel merito previa conferma del Regolamento Comunale del per Controparte_1
l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mer- cati approvato con delibera del Consiglio Comunale del 30 marzo 2021 n. 5 e succes- sive modificazioni e integrazioni e le delibere di Giunta del n. Controparte_1
46 del 30.03.2021, n. 2 del 18.01.2022 e n. 149 del 20.12.2022 con cui sono state stabilite le tariffe per il C.U.P per gli anni 2021, 2022 e 2023, per tutto quanto espo- sto in atti, dichiarare l'efficacia, la validità e la fondatezza degli avvisi di accerta- mento indicati in epigrafe per i motivi esposti in atti;
- l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e con- testuale intimazione di pagamento nr. 4 del 08/04/2024 per l'anno 2021 relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico, oltre oneri di riscossione e spese di notifica per com- plessivi € 11.873,00 notificato, a mezzo PEC, da , quale concessionario CP_2 della riscossione del in data 11 aprile 2024; Controparte_1
- l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e con- testuale intimazione di pagamento nr. 23 del 08/04/2024 per l'anno 2022 relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico, oltre oneri di riscossione e spese di notifica per com-
- 3 - plessivi € 11.169,00 notificato, a mezzo PEC, da , quale concessionario CP_2 della riscossione del in data 11 aprile 2024; Controparte_1
- l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e con- testuale intimazione di pagamento nr. 1 del 08/04/2024 per l'anno 2023 relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico, oltre sanzioni, interessi oneri di riscossione e spese di notifica per complessivi € 28.657,00 notificato, a mezzo PEC, da , qua- CP_2 le concessionario della riscossione del in data 11 aprile 2024; Controparte_1
- per l'effetto respingere le domande ex adverso formulate in via principale e subor- dinata in quanto infondate e illegittime per tutto quanto esposto e condannarsi con- troparte al pagamento delle somme di cui agli avvisi di accertamento sopra indicati.
In ogni caso
- con spese di lite e competenze integralmente refuse”.
ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate CP_2 telematicamente:
“Nel merito:
Respingere le domande avversarie avanzate in via principale e subordinata in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma degli Avvisi di accertamento n. 4 del 08.04.2024_CUP 2021, n. 23 del 08.04.2024_CUP 2022 e n. 1 del 08.04.2024_CUP 2023 e della conseguente pretesa creditoria sottesa agli stessi, dedotto per la sola l'annualità 2023 il parziale pagamento dell'importo di € 17.166,53 corrisposto da a titolo di canone in data 13.03.2025. Parte_1
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite”.
Svolgimento del processo
.
La società con atto di citazione ex art. 32 Dlgs 150/11 proponeva Parte_1 formale opposizione avverso gli avvisi di accertamento per cui è processo chieden- done la sospensione.
In particolare, la citava il nonché a Parte_1 Controparte_1 CP_2 comparire avanti al Tribunale di Padova all'udienza fissata in data 19/11/2024 affin-
- 4 - ché il Giudice accogliesse le seguenti conclusioni :”In via preliminare. - Sospendere, eventualmente inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento impugnati e indicati in epigrafe per i motivi esposti in atti. Nel merito.- Previa disap- plicazione - ex art articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E) - del Re- golamento Comunale del per l'applicazione del canone di con- CP_1 CP_1 cessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati approvato con delibera del Consiglio Comunale del 30 marzo 2021 n. 5 e successive modificazioni e integrazio- ni e le delibere di Giunta del n. 46 del 30.03.2021, n. 2 del Controparte_1
18.01.2022 e n. 149 del 20.12.2022 con cui sono state stabilite le tariffe per il C.U.P per gli anni 2021, 2022 e 2023, per tutto quanto esposto in atti, dichiararsi la nullità ovvero l'annullamento o comunque l'invalidità, l'inefficacia e l'infondatezza con qualsivoglia statuizione, degli avvisi di accertamento indicati in epigrafe per i motivi esposti in atti e confermare il canone di € 3.100 annui per campo padovano maggio- rato del 75% della rivalutazione ISTAT. - Accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in atti, la non debenza del CUP per gli anni 2021 e 2022 in quanto si tratta di pretesa esaurita e ciò anche in forza del legittimo affidamento ingenerato dal
[...]
in conseguenza della comunicazione del 14/10/2022 e per l'anno 2023, CP_1 confermare il canone di € 3.100 annui per campo padovano maggiorato del 75% del- la rivalutazione ISTAT e, per l'effetto, dichiararsi la nullità ovvero l'annullamento o comunque l'invalidità, l'inefficacia e l'infondatezza con qualsivoglia statuizione, degli avvisi di accertamento impugnati. Subordinatamente, ridursi per gli anni 2021, 2022 e 2023, qualora non venisse accolta la precedente domanda, del 50% il canone accer- tato ex art. 28, comma 1 lett. j) del Regolamento Comunale CUP con gli avvisi di ac- certamento impugnati con eventuale rimborso di quanto pagato in eccedenza - In ipo- tesi di conferma degli avvisi di accertamento indicati in epigrafe, accertarsi la re- sponsabilità del per il legittimo affidamento ingenerato in Controparte_3 capo all'TT circa il canone da corrispondere per gli anni 2021-2022-2023, per tut- to quanto esposto in atti, e, per l'effetto, condannare il a Controparte_3 corrispondere a favore dell'TT il danno per equivalente, ovvero la somma pari alla differenza tra quanto indicato dal nella determinazione del 14/10/22 e CP_1 gli avvisi di accertamento, pari ad € 11.873,00 per l'anno 2021, € 11.169,00 per l'an- no 2022 ed € 12.198,67 per l'anno 2023, ovvero la diversa somma, maggiore o mino- re, che emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e ri- valutazione monetaria.In ogni caso.- Accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in atti, la non debenza delle sanzioni, interessi e delle spese di notifica degli avvisi di accertamento impugnati per mancanza di correlazione con i costi.- Con vittoria di spese e competenze professionali come per legge. - Con ripetizione delle somme che fossero comunque coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.”.
Nei termini di legge il procedimento veniva iscritto a ruolo ed il giudizio assumeva RG. 2803/2024 e affidato al G.I. dott.ssa Elisa Rubbis. Il Giudicante con provvedi-
- 5 - mento del 11/06/2025 stante l'istanza di sospensione, di cui al predetto atto di cita- zione, riservava ogni provvedimento all'esito della costituzione delle Parti convenute.
Nei termini di legge si costituiva in giudizio per mezzo del procuratore CP_2
Avv. Liza Gallina chiedendo “In via preliminare: Rigettarsi l'avversa istanza di so- spensiva per tutti i motivi dedotti;
Nel merito, in via principale: Respingere le do- mande avversarie avanzate in via principale e subordinata in quanto integralmente infondate e illegittime per tutte le motivazioni esposte in narrativa con conseguente integrale conferma degli avvisi di accertamento impugnati e della conseguente prete- sa creditoria sottesa agli stessi. Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite”.
Si costituiva, altresì, anche il per mezzo del proprio legale Controparte_1
Avv. Giovanni Ferasin chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via preliminare - rigettarsi l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento impugnati (e revocarsi i provvedimenti concessi inaudita alte- ra parte) per i motivi esposti in atti, non sussistendone i presupposti. Nel merito pre- via conferma del Regolamento Comunale del per Controparte_1
l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mer- cati approvato con delibera del Consiglio Comunale del 30 marzo 2021 n. 5 e succes- sive modificazioni e integrazioni e le delibere di Giunta del n. Controparte_1
46 del 30.03.2021, n. 2 del 18.01.2022 e n. 149 del 20.12.2022 con cui sono state stabilite le tariffe per il C.U.P per gli anni 2021, 2022 e 2023, per tutto quanto espo- sto in atti, dichiarare l'efficacia, la validità e la fondatezza degli avvisi di accerta- mento indicati in epigrafe per i motivi esposti in atti;
- l'avviso di accertamento ese- cutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di paga- mento nr. 4 del 08/04/2024 per l'anno 2021 relativo al canone patrimoniale di con- cessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria –occupazione di suolo pubblico, oltre oneri di riscossione e spese di notifica per complessivi € 11.873,00 notificato, a mezzo PEC, da , quale concessionario della riscossione del CP_2 CP_1
in data 11 aprile 2024; - l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazio-
[...] ne immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento nr. 23 del 08/04/2024 per l'anno 2022 relativo al canone patrimoniale di concessione, autoriz- zazione o esposizione pubblicitaria –occupazione di suolo pubblico, oltre oneri di ri- scossione e spese di notifica per complessivi € 11.169,00 notificato, a mezzo PEC, da
, quale concessionario della riscossione del in CP_2 Controparte_1 data 11 aprile 2024; - l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento nr. 1 del 08/04/2024 per l'anno 2023 relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposi- zione pubblicitaria –occupazione di suolo pubblico, oltre sanzioni, interessi oneri di riscossione e spese di notifica per complessivi € 28.657,00 notificato, a mezzo PEC, da , quale concessionario della riscossione del in CP_2 Controparte_1 data 11 aprile 2024; - per l'effetto respingere le domande ex adverso formulate in via
- 6 - principale e subordinata in quanto infondate e illegittime per tutto quanto esposto e condannarsi controparte al pagamento delle somme di cui agli avvisi di accertamento sopra indicati. In ogni caso - con spese di lite e competenze integralmente refuse.”.
Il Giudice dott.ssa Rubbis, all'esito della costituzione delle Parti convenute, con provvedimento del 01/10/2024 rilevava che nei tempi di legge non erano state effet- tuate le verifiche di cui all'art. 171 bis cpc e conseguentemente differiva la data di prima udienza al 06/02/2025 ore 10.00 in presenza indicando tale data al fine della decorrenza delle memorie di cui all'art. 171 ter cpc. Conseguentemente, le Parti de- positavano le memorie ex art. 171 ter cpc nei termini di legge. Specificatamente Par- te attrice depositava tutte le memorie previste, mentre entrambe le Parti convenute soltanto la memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc. In data 06/02/2025 si teneva udienza alla presenza dei procuratori delle Parti, i quali si riportavano alle proprie memorie già depositate. Entrambi i procuratori dei Convenuti insistevano per il rigetto dell'istanza di sospensione degli avvisi di accertamento opposti. Il Giudice si riservava.
Con ordinanza emessa in data 11/02/2025 il Giudice dott.ssa Rubbis rigettava l'istan- za di sospensione degli avvisi di accertamento oggetto di opposizione ed inoltre rite- nendo la causa sufficientemente istruita in via documentale ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc fissava udienza di remissione della causa in decisione per la data del 04/12/2025 ore 9.00 ed assegnava alle Parti i termini ex art. 189 cpc. Nelle more,
[...]
conformemente a quanto rappresentato sin dall'opposizione, provvedeva Parte_1
a corrispondere al a mezzo , la somma non contestata Controparte_1 CP_2 pari ad € 17.166,53, determinata dagli stessi Enti, corrispondente al canone 2023 cal- colato secondo il criterio adottato ex ante dal (cfr doc. 23-24) e Controparte_1 riferito all'avviso di accertamento nr. 1 del 08/04/2024. Ai sensi dell'art. 189 n. 1 cpc, le Parti depositavano nota di precisazione delle conclusioni.
Emerge in fatto che : nel corso degli anni il Comune ha affidato in con- CP_1 cessione a varie ditte svolgenti attività industriale (tra cui la alcune Parte_1 aree golenali lungo il fiume Brenta in quanto poste a margine di loro insediamenti produttivi, richiedendo il pagamento di un canone di affitto annuale calcolato in base alla tariffa moltiplicata per la superficie concessa misurata in campi padovani - antica unità di misura agraria in uso nei territori della ex Repubblica di Venezia legata alla quantità di raccolto variabile a seconda della posizione geografica e del tipo di terre- no.
In particolare, ha occupato nel corso degli anni ed occupa attual- Parte_1 mente un'area che circonda gli immobili di sua proprietà in prossimità del fiume Brenta facente parte indiscutibilmente del demanio del Comune di (circo- CP_1 stanza pacifica e non contestata) di 16.590 mq (pari a 4,39 campi padovani) situata in Via Delle Giare. Prima del 2021 la società attrice pagava un canone di affitto per l'utilizzo dell'area, canone deliberato dal Comune sulla base di una concessione am- ministrativa. Con l'entrata in vigore del CUP, a far data dal 2021, il con de- CP_1
- 7 - liberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2021 approvava il regolamento per l'applicazione del canone unico, procedendo altresì ad una ricognizione di tutte le occupazioni di suolo pubblico demaniale insistente nel territorio comunale, tra cui quella occupata dall'odierna attrice. Il Comune deliberava le tariffe del CUP, parten- do dalla base costituita dalle previgenti tariffe Tosap e aggiornava il canone dovuto dalla richiedendone il pagamento con mail del 25.09.2023 . Parte_1
A fronte del mancato adempimento da parte di , il concessionario Parte_1 CP_2 ha legittimamente proceduto alla notifica degli avvisi di accertamento oggi
[...] impugnati, che costituiscono l'oggetto della presente opposizione. L'attrice fonda la propria impugnazione su una serie di motivi, tra cui la presunta violazione del legit- timo affidamento, l'erronea qualificazione del rapporto come privatistico (COSAP), la violazione del principio di invarianza di gettito, la sproporzione e discriminatorietà delle tariffe, nonché l'illegittimità delle sanzioni e delle spese di notifica. Tali do- glianze sono integralmente infondate
Il Tribunale condivide le pertinenti argomentazioni difensive delle parti convenute . Ed invero sull'applicazione del CUP all'area demaniale occupata dall'attrice
[...] ha sostenuto in giudizio che e il Parte_1 CP_2 Controparte_1 avrebbero tentato di riqualificare ex post come TOSAP il canone ad hoc pagato dall'attrice nel corso degli anni e ciò al fine di sostenerne la natura tributaria anziché patrimoniale. La società attrice pagava per l'occupazione sull'area golenale di cui oggi si discute un canone di affitto;
canone deliberato dal Comune che trova la pro- pria fonte in un rapporto concessorio. Invero, per le annualità 2021 e 2022 il
[...]
determinava di accertare rispettivamente in € 15.754,44 e in € 16.458,32 CP_1 il canone di affitto dovuto dalla per l'occupazione delle aree di cui si Parte_1 discute (€ 3.100,00 per ciascun campo padovano (pari ad € 0,80 al mq) aggiornato dell'indice ISTAT nella misura massima del 75% ex art. 32 della Legge n. 392/1978). Nonostante la natura demaniale dell'area occupata, il Parte_2
ha sempre richiesto sino al 2020 il canone d'affitto senza richiedere il pagamen-
[...] to della tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP).
Il canone d'affitto pagato negli anni dalla società attrice non può essere qualificato né come TOSAP né come COSAP (non essendo per altro mai stata istituita nel Comune di si tratta invero di un canone di affitto ad hoc che veniva deliberato an- CP_1 nualmente dal per l'occupazione di aree golenali a fronte della concessione CP_1 dell'occupazione dell'area da parte della Parte_1
Il canone in questione non può essere quindi qualificato come un'entrata patrimonia- le di diritto civile che trova fonte in un rapporto contrattuale, trattasi invero di un ca- none concessorio ad hoc. E' infatti lo stesso attore che a pag. 7 della propria memoria ammette che l'area di cui oggi si discute è oggetto di una concessione. L'intento di non è pertanto quello di qualificare il canone d'affitto come TOSAP ma è CP_2 quello di rilevare che - trattandosi di occupazione insistente su area demaniale – il
- 8 - avrebbe dovuto far pagare all'attrice per l'occupazione di cui oggi si discute CP_1
(anche prima dell'entrata in vigore del CUP) o interamente la TOSAP oppure, man- tenendo il canone d'affitto ad hoc anche la TOSAP per differenza in conformità alla previsione contenuta nell'art. 63 comma 3 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446. Con l'introduzione del CUP, il con deliberazione del Consiglio Controparte_1
Comunale n. 5 del 30.03.2021 ha approvato il relativo Regolamento e le relative ta- riffe. Le difese delle parti convenute hanno chiarito che 'attività di adeguamento del- le tariffe CUP e l'individuazione delle aree comunali demaniali a cui rendere appli- cabile la nuova entrata hanno rappresentato per il un'attività particolarmente CP_1 laboriosa e complessa tanto che l'Ente, sino al momento in cui non riuscì ad occupar- si dell'occupazione de qua, ha continuato ad applicare il canone di affittanza sino a che, in data 25.09.2023, il presa contezza della situazione, ha Controparte_1 comunicato alla società attrice di provvedere a regolarizzare la propria posizione per l'utilizzazione dell'area di proprietà comunale situata in via Delle Zattere, rendendo noti i relativi importi dovuti a titolo di CUP. La società attrice ha pertanto presentato domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione permanente di suolo pub- blico per l'anno 2024, ottenendo dal Comune di il rilascio della concessio- CP_1 ne per l'utilizzo delle aree per il periodo 01.01.2024- 31.12.2024.
A seguito del rilascio della concessione, per l'annualità 2024, ha Parte_1 versato n. 3 rate del CUP (€ 6.831,00 al 14.03.204; € 6.831,00 al 26.04.2024 ed € 6.831,00 al 25/07/2024), riconoscendo la correttezza dell'operato del sia CP_1 con riferimento all'adozione del regolamento CUP sia con riferimento alla determi- nazione delle tariffe applicate con il nuovo canone (cfr. doc. 17 e 18).
L'applicazione del CUP sull'area attualmente occupata da Immobiliare da CP_5
è pacifica. Trattandosi di area demaniale il è pienamente titolato a pre-
[...] CP_1 tenderne il pagamento e ciò ai sensi dell'art. 1, comma 819, lett. a), L. 160/2019 che definisce il presupposto impositivo del CUP come “l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”.
Il fulcro della difesa attorea risiede nell'erronea qualificazione del rapporto come avente natura privatistica e sinallagmatica, assimilabile a un canone di locazione o, al più, al Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP). Da tale pre- messa, l'attrice fa discendere l'applicabilità dei principi civilistici e di diritto ammini- strativo in tema di autotutela. Tale ricostruzione è radicalmente infondata. Contra- riamente a quanto sostenuto, il prima del 2021, aveva istituito Controparte_1
e applicava la TOSAP, un'entrata di natura tributaria. La circostanza che per la speci- fica occupazione dell'attrice sia stato richiesto per anni un "canone di affitto" costi- tuisce un mero errore materiale nel nomen iuris dell'entrata, che non può in alcun modo alterare la natura giuridica dell'obbligazione. Il presupposto impositivo, ieri come oggi, è l'occupazione di un'area demaniale, che per legge assoggetta l'occupan-
- 9 - te al pagamento di un'entrata di natura pubblicistica. La Legge n. 160/2019, all'art. 1, comma 816, ha istituito, a decorrere dal 2021, il CUP, che "sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche [...]". L'applicazione del CUP non è una facoltà, ma un obbligo inderogabi- le per l'Ente. Il diritto al canone sorge ex lege al verificarsi del presupposto oggettivo (l'occupazione) e non è rinunciabile dall'amministrazione.
Il diritto al pagamento del CUP da parte del nel momento in cui si realizza CP_1 il presupposto impositivo, non è rinunciabile, essendo lo stesso istituito per legge ed essendo la sua applicazione prevista dal Regolamento CUP e la sua misura determi- nata in [...] alle tariffe deliberate dall'Ente. Erra pertanto l'attrice quando afferma che: “se le stesse parti convenute affermano che il CUP è un'entrata patrimoniale al- lora non possono sostenere che trovi applicazione il principio di indisponibilità” e “il principio di indisponibilità trova applicazione quando l'Ente agisce come creditore di un tributo e non quando agisce iure privatorum come nel caso in oggetto”.
In realtà il principio di indisponibilità trova applicazione non solo rispetto alle entrate di natura tributaria ma anche rispetto alle entrate patrimoniali di tipo pubblicistico (come nel caso del CUP). Pertanto, il non agisce in questa sede iure privato- CP_1 rum. Sul punto si riporta una recente sentenza della Cassazione – Sez. II Ordinanza del 31/7/2023 n. 23281 in materia di COSAP (ex entrata di natura patrimoniale sosti- tuita dal CUP) “il regolamento comunale è fonte normativa anche nella parte in cui prevede i criteri di determinazione della superficie di occupazione e le relative tariffe dovute;
il diritto al canone non è, perciò, rinunciabile dall'ente e la richiesta di adem- pimento di un'obbligazione patrimoniale, conosciuta o conoscibile nell'an e nel quan- tum, entro gli ordinari termini di prescrizione del credito, costituisce attività tipica della Pubblica Amministrazione”.
Così configurato, dunque, il COSAP trova la sua fonte nel provvedimento concesso- rio, ma non può essere considerato oggetto di trattativa privata, essendo il suo paga- mento previsto dal Regolamento e la sua misura soggetta alle tariffe approvate con le delibere del consiglio comunale, nè può essere oggetto di rinuncia” (si veda Cassa- zione Sez. 1 n. 18171 del 2022). Pertanto l'unico corrispettivo dovuto dalla società attrice al a partire dal 2021 è appunto il CUP istituito per legge Controparte_1
(L. 160 art. 1 cc da 816 a 836) e la cui determinazione è diretta conseguenza dell'applicazione del Regolamento CUP e del tariffario entrambi deliberati dall'Ente, essendo il CUP comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali ai sensi dell'art. 1 comma 816 della Legge 160/2019. E' dunque del tutto inconferente che il canone pagato in precedenza dalla società attrice si qualificasse come COSAP o TOSAP o canone ad hoc, ciò che rileva è invece che con l'introduzione del CUP, realizzato il presupposto impositivo ai sensi dell'art. 1 comma 819, lett. a) L. 160/2019, l'applicazione del
- 10 - nuovo canone da parte dell'Amministrazione comunale su aree demaniali è doverosa ed irrinunciabile.
Ne discende che l'Amministrazione Comunale ha pieno titolo per pretendere il pa- gamento del CUP;
diritto che non si è esaurito in quanto la richiesta di pagamento del CUP oggetto degli accertamenti impugnati è soggetta al solo limite della prescrizione decennale (cfr. ordinanza 12482 del 19 aprile 2022 la Corte di Cassazione ha stabilito che il canone non soggiace al termine breve di prescrizione di 5 anni, ma a quello più ampio decennale) non decorso nel caso di specie.
L'attrice sostiene che il ha revocato le proprie precedenti determinazioni e CP_1 che ciò avrebbe ingenerato nella società un legittimo affidamento. Il non ha CP_1 revocato alcuna determinazione in relazione alla quale si è formato il legittimo affi- damento del contribuente. Il Comune ha semplicemente applicato il proprio Regola- mento e l'unico canone che, a seguito dell'entrata in vigore del CUP, è obbligatorio applicare in caso di occupazioni insistenti su aree demaniali.
Il legittimo affidamento del contribuente invocato dall'attrice non può pertanto ope- rare rispetto ad un'entrata pubblicistica che dipende esclusivamente dall'obiettiva realizzazione del presupposto impositivo. Il legittimo affidamento non può mai esse- re invocato per pretendere la disapplicazione di una norma imperativa che impone la debenza di un'entrata patrimoniale. L'affidamento è tutelabile quando si radica su un atto discrezionale dell'amministrazione, non quando si scontra con un'obbligazione ex lege. I richiami agli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990 sono del tutto inconferenti.
L'attrice nel corso del giudizio ha mutato completamente la propria difesa rispetto a quanto dedotto nell'atto di citazione, affermando che “lo stesso non ha mai inteso fa- re riferimento al principio di invarianza di gettito con riferimento al singolo utente”. In realtà, la difesa iniziale sostenuta dal convenuto era chiaramente diretta a contesta- re il principio di invarianza di gettito con riferimento al singolo utente ove si legge (cfr. pag. 14 dell'atto di citazione) “Il infatti non potrebbe in- Controparte_1 vocare la regola per cui il principio dell'invarianza deve essere visto nel complesso e non con riferimento al singolo rapporto […]”. ha precisato che l'obiettivo CP_2 del legislatore, con l'introduzione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) ai sensi del- la Legge n. 160/2019, è stato quello di unificare le entrate derivanti da specifici tribu- ti e canoni patrimoniali preesistenti (quali TOSAP, COSAP e ICP), mantenendo agli enti locali una significativa autonomia nel definire tariffe e criteri applicativi in base alle peculiarità territoriali. Questo processo di unificazione ha comportato la soppres- sione di entrate specificamente individuate dalla normativa, come indicato all'articolo 1, comma 816, della legge citata (TOSAP, COSAP e ICP). Tuttavia, il principio di invarianza di gettito non deve essere inteso in modo assoluto o riferito a singoli rapporti giuridici, bensì alla totalità del gettito complessivo che l'ente locale derivava dalle entrate ora sostituite dal CUP. Tale interpretazione è conforme alla
- 11 - normativa e consente agli enti locali di rimodulare le tariffe al fine di rispondere alle esigenze del territorio, purché il risultato complessivo rispetti il limite dell'invarianza. Il al fine di garantire l'invarianza di gettito, nel Controparte_1 determinare le tariffe standard CUP per le annualità 2021-2022 e 2023, non ha fatto altro che applicare quelle previste per le occupazioni permanenti dell'ex TOSAP so- stituita dall'attuale CUP.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice , il canone ad hoc deliberato dal non rientrava tra le entrate soppresse dal CUP. Il citato canone, per sua na- CP_1 tura e struttura, non era assimilabile né alla TOSAP né al COSAP sostituite dal CUP a decorrere dal 2021. La norma parla chiaro: “A decorrere dal 2021 il canone patri- moniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma a ai commi da 817 a 836, denominato canone è istituito dai comuni, dalle provincie e dalle città metropolitane, di seguito denominati enti e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi e ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubbli- cità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Cds, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie” (art. 1 co. 816 L. 160/2019). Il ha adottato il regolamento CUP rispettando il principio di inva- Controparte_1 rianza di gettito in relazione alle entrate sostituite, come richiesto dalla normativa (cfr. art. 1 Regolamento Comunale). Il passaggio al CUP ha comportato l'introduzione di un sistema tariffario uniforme, che ha correttamente ricompreso tut- te le occupazioni di suolo pubblico, comprese quelle precedentemente soggette a ca- none ricognitorio. Il canone unico, infatti “è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti co- munali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi” (art. 1 co. 816 L. 160/2019). Ed è per tale ragione che l'unico canone ora applicabile all'occupazione oggetto del contendere è il CUP, essendo come detto il nuovo cano- ne comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio. L'adeguamento del- le tariffe dunque non può quindi essere considerato una violazione dell'invarianza, bensì costituisce l'esercizio legittimo della potestà regolamentare dell'Ente.
Orbene, la violazione del principio di invarianza di gettito deve essere provata dal soggetto che la afferma. Spetta infatti a chi assume che l'invarianza sia violata a di- mostrare che il gettito finale non corrisponde a quello dei tributi in precedenza sosti- tuiti (art. 1 comma 817 L. 160/2019 “salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”). L'onere della prova ricade perciò inte- ramente sull'attore che nel corso del giudizio non ha offerto alcun elemento probato- rio utile a supportare le proprie affermazioni.
L'attrice ha eccepito in corso di causa la mancata applicazione della riduzione del 50% del CUP per l'esercizio dell'attività edilizia ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. j)
- 12 - del Regolamento CUP. Tale riduzione non è stata riconosciuta in quanto la stessa è riservata alle sole occupazioni temporanee. L'art. 28 intitolato Riduzioni e Maggio- razioni così recita testualmente “Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale [….] j) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia si applica una riduzione del 50%” .
L'occupazione della è, per sua stessa ammissione, di natura permanen- Parte_1 te, essendo in essere ininterrottamente dal 1976. La norma è chiara e, in quanto nor- ma agevolativa, è di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogi- ca.La domanda di riduzione del canone avanzata in via subordinata dall'attrice non potrà pertanto trovare accoglimento. Rispetto all'avviso di accertamento impugnato riferito all'annualità CUP 2023, l'attrice contesta l'applicazione della sanzione e il calcolo degli interessi. In particolare, l'attrice ha contestato in corso di causa l'applicazione della sanzione di € 500,00 per omesso versamento nonostante la stessa sia stata applicata in conformità a quanto dispone il Regolamento CUP. L'art. 32 del Reg. CUP così recita “L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, com- porta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019”. Trattasi di sanzione che
[...] ha applicato dal momento che la società ha disatteso le tempi- CP_6 Parte_1 stiche concesse dall'Ente con comunicazione inviata il 25.09.2023 per regolarizzare la propria posizione (cfr. doc. 12). Analogamente per gli interessi il dies a quo decor- re dal giorno successivo al previsto pagamento di cui alla pec del Comune del 25.09.2023 con cui veniva comunicato alla società attrice di regolarizzare la propria posizione e procedere al pagamento del CUP entro il 31.10.2023. Il tasso di interesse legale applicato (pari al 5% per il 2023 e 2,5% per il 2024) è perfettamente in linea con quanto disciplinato dalla L. 160/2019. Ai sensi dell'art. 1 del comma 802 della L. 160/2019 In caso di riscossione diretta dell'ente ovvero mediante iscritto all'albo o società pubblica, si applica l'interesse legale maggiorabile fino a 2 punti, nonchè gli oneri di riscossione pari al 3 per cento fino a un massimo di 300 euro, se il debitore versa entro 60 giorni successivi all'esecutività, che raggiungono il 6 per cento fino a un massimo di 600 euro se il pagamento avviene oltre questo termine. In riferimento a tutti e tre gli avvisi di accertamento, parte attrice contesta poi l'applicazione delle spese di notifica trattandosi di notifiche eseguite via PEC. Sul punto ci si limita a ri- portare quanto previsto dal D.M. del 14.04.2023. Ai sensi dell'art. 1 del D.M del 14.04.2023 “Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in ap- plicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione de- gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'art. 1, commi 792 e se- guenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché' le spese derivanti dall'applica-
- 13 - zione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative”. Ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. “L'ammontare delle spese cui all'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di eu- ro 7,83 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di rice- vimento, di euro 6,51 per le raccomandate semplici, di euro 2 per le notifiche effet- tuate mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata, di euro 11,55 per le noti- fiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set- tembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e di euro 1,33 per i solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 795 del- la legge n. 160 del 2019”. Per l'annualità 2023, l'attrice era stata formalmente e tem- pestivamente messa a conoscenza del corretto importo dovuto con la comunicazione del 25/09/2023. Il mancato versamento entro la scadenza indicata ha quindi legitti- mamente comportato l'applicazione della sanzione per omesso/tardivo versamento, in conformità al Regolamento comunale. La contestazione sulla debenza delle spese di notifica in quanto avvenuta via PEC è infondata. La notifica a mezzo PEC, pur es- sendo dematerializzata, comporta comunque costi amministrativi per l'Ente e per il suo concessionario (gestione dei sistemi, conservazione a norma, personale addetto, valore legale della trasmissione). Tali costi sono legittimamente posti a carico del debitore, in applicazione del principio per cui i costi della riscossione gravano su chi vi ha dato causa con il proprio inadempimento.
Va ritenuta l'inammissibilità, in quanto tardiva, della nuova domanda formulata da controparte per la prima volta nella comparsa conclusionale. A pagina 10 del proprio scritto, la società attrice introduce una nuova prospettazione giuridica, affermando che: “Che il CUP, quale entrata a carattere omnicomprensivo, abbia assorbito il pre- cedente canone pagato dall'TT non può essere messo in discussione, salvo ritene- re che il rapporto intercorso tra l'TT ed il abbia rilievo esclusivamente CP_1 sul piano del diritto civile, quale contratto di locazione, da accertarsi incidentalmente in questa sede, cui seguiva il pagamento di un canone da parte di ”. Tale Parte_1 richiesta di accertamento incidentale della natura privatistica del rapporto, qualifi- candolo come "contratto di locazione", costituisce una palese e inammissibile muta- tio libelli. La domanda introduce un tema di indagine e una causa petendi completa- mente nuovi rispetto a quelli delineati nell'atto di citazione, che si concentravano sul- la presunta illegittimità del Regolamento CUP, sulla violazione del principio di inva- rianza di gettito e sul legittimo affidamento. La formulazione di una domanda nuova in sede di scritti conclusionali è proceduralmente preclusa. In ogni caso, non si è mai trattato di una locazione vera e propria, non essendovi alcun contratto tra le parti. Nel caso in oggetto rileva un solo dato di fatto, ovvero che la ricorrente occupa un'area pubblica e che, con l'entrata in vigore del canone unico, il era tenuto ad ap- CP_1 plicarne le tariffe.
Ne consegue che, previa conferma del Regolamento Comunale del Comune di Fon- taniva per l'applicazione del canone di concessione va dichiarata la validità ed effi-
- 14 - cacia degli avvisi di accertamento impugnati, condannando per l'effetto l'attrice al pagamento delle somme ivi calcolate ( defalcando quanto già corrisposto).
Tale statuizione, per quanto evidenziato, non comporta alcuna responsabilità risarci- toria del convenuto nei confronti dell'attrice con conseguente rigetto di ogni CP_1 domanda attorea sia principale che subordinata.
In considerazione dell'esito della lite le spese di causa gravano su parte soccombente venendo liquidate come da dispositivo
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
previa conferma del Regolamento Comunale del per Controparte_1
l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mer- cati approvato con delibera del Consiglio Comunale del 30 marzo 2021 n. 5 e succes- sive modificazioni e integrazioni e le delibere di Giunta del n. Controparte_1
46 del 30.03.2021, n. 2 del 18.01.2022 e n. 149 del 20.12.2022 con cui sono state stabilite le tariffe per il C.U.P per gli anni 2021, 2022 e 2023, dichiara l'efficacia, la validità e la fondatezza degli avvisi di accertamento indicati in epigrafe e segnata- mente:
- l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e con- testuale intimazione di pagamento nr. 4 del 08/04/2024 per l'anno 2021 relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico, oltre oneri di riscossione e spese di notifica per com- plessivi € 11.873,00 notificato, a mezzo PEC, da , quale concessionario CP_2 della riscossione del in data 11 aprile 2024; Controparte_1
- l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e con- testuale intimazione di pagamento nr. 23 del 08/04/2024 per l'anno 2022 relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico, oltre oneri di riscossione e spese di notifica per com- plessivi € 11.169,00 notificato, a mezzo PEC, da , quale concessionario CP_2 della riscossione del in data 11 aprile 2024; Controparte_1
- l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e con- testuale intimazione di pagamento nr. 1 del 08/04/2024 per l'anno 2023 relativo al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazione di suolo pubblico, oltre sanzioni, interessi oneri di riscossione e spese di notifica per complessivi € 28.657,00 notificato, a mezzo PEC, da , qua- CP_2 le concessionario della riscossione del in data 11 aprile 2024; Controparte_1
- 15 - - per l'effetto respinge le domande attoree formulate in via principale e subordinata in quanto infondate e illegittime e condanna parte attrice al pagamento delle somme di cui agli avvisi di accertamento sopra indicati dedotto per la sola l'annualità 2023 il parziale pagamento dell'importo di € 17.166,53 corrisposto da a titolo Parte_1 di canone in data 13.03.2025.
Condanna l'attrice alla rifusione in favore delle parti convenute delle spese di lite li- quidate per ciascuna posizione in euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori di leg- ge.
Padova,16-12-2025 Il Giudice
dott. Elisa Rubbis
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