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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/07/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il giudice, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2391 dell'anno 2022, avente per oggetto: risarcimento danni, TRA
(p.i. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Danilo Lorenzo e Giovanni Antonazzo, Parte_2 attrice E (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Arcangelo Controparte_1 C.F._1 Maurizio Passiatore, convenuto All'udienza del 21.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che titolare della concessione demaniale marittima n. 1/2015 rilasciata Parte_1 dal Comune di Manduria ed avente ad oggetto un'area demaniale sita in località San Pietro in Bevagna, sulla quale l'attrice svolgeva attività di stabilimento balneare, conveniva davanti a questo Tribunale (dirigente del Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio Controparte_1 del Comune di Manduria), al fine di vedere risarciti i danni dalla stessa assertivamente subiti in conseguenza del mancato accoglimento da parte del convenuto delle richieste di anticipata occupazione, per le stagioni estive degli anni 2019 e 2020 e nelle more della conclusione del procedimento amministrativo teso al rilascio della licenza suppletiva in ampliamento alla concessione demaniale innanzi indicata, dell'area demaniale oggetto della richiesta di ampliamento;
rilevato che il convenuto, costituitosi, contestava la fondatezza dell'avversa domanda e chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento di una somma in via equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.; ritenuto che la domanda attorea non possa trovare accoglimento, in quanto l'art. 38 cod. nav., in forza del quale (unitamente all'art. 35 reg. es. al c.n.) la stessa ha avanzato le richieste di anticipata occupazione del 24.05.2009 e del 18.03.2020, indicate in citazione, dispone quanto segue: “Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima può, su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione. Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato”; orbene, parte attrice, entro la scadenza dei termini previsti per le preclusioni assertive ed istruttorie, nulla ha specificamente dedotto ed adeguatamente provato in ordine al requisito dell'urgenza espressamente richiesto dalla citata disposizione normativa ai fini dell'accoglimento della richiesta di anticipata esecuzione nelle more del rilascio del provvedimento concessione;
e, poiché parte attrice lamenta, quale pregiudizio conseguente all'ingiusto rigetto delle richieste di anticipata occupazione, il mancato guadagno dovuto all'impossibilità di utilizzare l'ulteriore area da occupare in ampliamento sempre per l'esercizio dell'attività di gestione di uno stabilimento balneare con altre 36 postazioni di ombrelloni e lettini, appare evidente che la specifica allegazione ed adeguata dimostrazione dell'esistenza di tutti i presupposti normativamente richiesti per il rilascio del provvedimento di occupazione in anticipazione rilevi ai fini della valutazione di sussistenza del nesso causale fra l'attività amministrativa che si assume illegittimamente esercitata ed il preteso danno subito;
ma, quand'anche si ritenesse possibile soprassedere sul citato difetto di specifica allegazione del requisito dell'urgenza, e si intenda sostenere che possa essere rimessa al giudice la selezione delle circostanze utili a valutare la sussistenza del citato presupposto sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, deve rilevarsi che, ad avviso di questo Tribunale, dalla documentazione esibita non appare ravvisabile un'urgenza dell'occupazione dell'area demaniale nelle more della conclusione del procedimento teso al rilascio della concessione in ampliamento;
né è possibile ritenere che l'urgenza fosse insita nell'imminenza della stagione estiva al momento della presentazione (nel maggio 2019 e nel marzo 2020) della richiesta di occupazione anticipata;
infatti, ad avviso del Tribunale, l'urgenza richiesta dal citato art. 38 non può che essere intesa nel senso di una situazione nella quale l'anticipata occupazione si imponga come necessaria a prevenire un pericolo di imminente e sostanziale pregiudizio, che non consenta di attendere la conclusione del procedimento di rilascio della concessione demaniale;
nel caso di specie, invece, parte attrice intendeva sostanzialmente occupare in via anticipata l'area demaniale oggetto della richiesta di concessione non al fine di prevenire un pericolo di pregiudizio imminente e sostanziale, ma al fine di anticipare gli effetti della concessione ordinaria richiesta, realizzando il conseguente previsto guadagno;
va considerato, però, che, ad avviso di questo Tribunale, se si interpretasse la disposizione contenuta nel citato art. 38 nel senso che l'urgenza dallo stesso richiesta possa essere ritenuta integrata anche in casi di tal fatta, l'effetto evidentemente limitativo del requisito dell'urgenza (in attesa delle valutazioni e dei tempi necessari per la conclusione del procedimento ordinario teso al rilascio della concessione ordinaria) verrebbe sostanzialmente frustrato (con una sostanziale interpretatio abrogans dello stesso), dovendo giungersi alla conclusione che le richieste di occupazione anticipata dovrebbero essere comunque accolte, sostanzialmente riducendosi ad una anticipazione sempre e comunque degli effetti dell'eventuale provvedimento di accoglimento della richiesta di concessione ordinaria, sol che il richiedente ritenga di accollarsi il rischio della riduzione in pristino, qualora la concessione ordinaria non fosse poi accordata;
ad una differente conclusione non si giungerebbe nemmeno in ragione di quanto dedotto dall'attrice sul requisito dell'urgenza solo e tardivamente alle pagg. 4 e 5 della terza memoria ex art. 183 c.p.c. ed alle pagg. 11 e 12 della comparsa conclusionale (sostanzialmente rifacendosi a quanto sostenuto nelle richieste di occupazione anticipata rivolte al Comune di Manduria), secondo cui detto presupposto sarebbe integrato dalla necessità di mitigare i costi sostenuti per acquisire l'ulteriore area per il parcheggio e determinerebbe vantaggi per la collettività; infatti, anche ammesso che dette deduzioni assertive possano essere considerate tempestive, si osserva che gli esborsi assertivamente sostenuti non sono stati in questa sede adeguatamente dimostrati, così come privi di sufficiente specificazione e dimostrazione appaiono i benefici per la collettività allegati, anche ammesso che questi ultimi possano integrare il requisito dell'urgenza richiesto dal citato art. 38 per l'attribuzione al richiedente dell'occupazione anticipata;
ritenuto, pertanto, che, in assenza di specifica e tempestiva allegazione e di adeguata dimostrazione del requisito dell'urgenza normativamente previsto, non risulta nemmeno dimostrato che il provvedimento di occupazione anticipata dell'area demaniale ai sensi dell'art. 38 cod.nav. avrebbe potuto essere comunque rilasciato in favore dell'odierna attrice;
ritenuto, pertanto, che la domanda debba essere rigettata e che l'attrice debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, in applicazione del principio di soccombenza;
tenuto conto della non eccessiva durata del presente giudizio e delle ragioni della decisione, non appaiono sussistere i presupposti per la pronunzia della misura prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c.; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , la rigetta e condanna Parte_1 Controparte_1 l'attrice a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 31.07.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il giudice, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2391 dell'anno 2022, avente per oggetto: risarcimento danni, TRA
(p.i. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Danilo Lorenzo e Giovanni Antonazzo, Parte_2 attrice E (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Arcangelo Controparte_1 C.F._1 Maurizio Passiatore, convenuto All'udienza del 21.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che titolare della concessione demaniale marittima n. 1/2015 rilasciata Parte_1 dal Comune di Manduria ed avente ad oggetto un'area demaniale sita in località San Pietro in Bevagna, sulla quale l'attrice svolgeva attività di stabilimento balneare, conveniva davanti a questo Tribunale (dirigente del Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio Controparte_1 del Comune di Manduria), al fine di vedere risarciti i danni dalla stessa assertivamente subiti in conseguenza del mancato accoglimento da parte del convenuto delle richieste di anticipata occupazione, per le stagioni estive degli anni 2019 e 2020 e nelle more della conclusione del procedimento amministrativo teso al rilascio della licenza suppletiva in ampliamento alla concessione demaniale innanzi indicata, dell'area demaniale oggetto della richiesta di ampliamento;
rilevato che il convenuto, costituitosi, contestava la fondatezza dell'avversa domanda e chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento di una somma in via equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.; ritenuto che la domanda attorea non possa trovare accoglimento, in quanto l'art. 38 cod. nav., in forza del quale (unitamente all'art. 35 reg. es. al c.n.) la stessa ha avanzato le richieste di anticipata occupazione del 24.05.2009 e del 18.03.2020, indicate in citazione, dispone quanto segue: “Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima può, su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione. Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato”; orbene, parte attrice, entro la scadenza dei termini previsti per le preclusioni assertive ed istruttorie, nulla ha specificamente dedotto ed adeguatamente provato in ordine al requisito dell'urgenza espressamente richiesto dalla citata disposizione normativa ai fini dell'accoglimento della richiesta di anticipata esecuzione nelle more del rilascio del provvedimento concessione;
e, poiché parte attrice lamenta, quale pregiudizio conseguente all'ingiusto rigetto delle richieste di anticipata occupazione, il mancato guadagno dovuto all'impossibilità di utilizzare l'ulteriore area da occupare in ampliamento sempre per l'esercizio dell'attività di gestione di uno stabilimento balneare con altre 36 postazioni di ombrelloni e lettini, appare evidente che la specifica allegazione ed adeguata dimostrazione dell'esistenza di tutti i presupposti normativamente richiesti per il rilascio del provvedimento di occupazione in anticipazione rilevi ai fini della valutazione di sussistenza del nesso causale fra l'attività amministrativa che si assume illegittimamente esercitata ed il preteso danno subito;
ma, quand'anche si ritenesse possibile soprassedere sul citato difetto di specifica allegazione del requisito dell'urgenza, e si intenda sostenere che possa essere rimessa al giudice la selezione delle circostanze utili a valutare la sussistenza del citato presupposto sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, deve rilevarsi che, ad avviso di questo Tribunale, dalla documentazione esibita non appare ravvisabile un'urgenza dell'occupazione dell'area demaniale nelle more della conclusione del procedimento teso al rilascio della concessione in ampliamento;
né è possibile ritenere che l'urgenza fosse insita nell'imminenza della stagione estiva al momento della presentazione (nel maggio 2019 e nel marzo 2020) della richiesta di occupazione anticipata;
infatti, ad avviso del Tribunale, l'urgenza richiesta dal citato art. 38 non può che essere intesa nel senso di una situazione nella quale l'anticipata occupazione si imponga come necessaria a prevenire un pericolo di imminente e sostanziale pregiudizio, che non consenta di attendere la conclusione del procedimento di rilascio della concessione demaniale;
nel caso di specie, invece, parte attrice intendeva sostanzialmente occupare in via anticipata l'area demaniale oggetto della richiesta di concessione non al fine di prevenire un pericolo di pregiudizio imminente e sostanziale, ma al fine di anticipare gli effetti della concessione ordinaria richiesta, realizzando il conseguente previsto guadagno;
va considerato, però, che, ad avviso di questo Tribunale, se si interpretasse la disposizione contenuta nel citato art. 38 nel senso che l'urgenza dallo stesso richiesta possa essere ritenuta integrata anche in casi di tal fatta, l'effetto evidentemente limitativo del requisito dell'urgenza (in attesa delle valutazioni e dei tempi necessari per la conclusione del procedimento ordinario teso al rilascio della concessione ordinaria) verrebbe sostanzialmente frustrato (con una sostanziale interpretatio abrogans dello stesso), dovendo giungersi alla conclusione che le richieste di occupazione anticipata dovrebbero essere comunque accolte, sostanzialmente riducendosi ad una anticipazione sempre e comunque degli effetti dell'eventuale provvedimento di accoglimento della richiesta di concessione ordinaria, sol che il richiedente ritenga di accollarsi il rischio della riduzione in pristino, qualora la concessione ordinaria non fosse poi accordata;
ad una differente conclusione non si giungerebbe nemmeno in ragione di quanto dedotto dall'attrice sul requisito dell'urgenza solo e tardivamente alle pagg. 4 e 5 della terza memoria ex art. 183 c.p.c. ed alle pagg. 11 e 12 della comparsa conclusionale (sostanzialmente rifacendosi a quanto sostenuto nelle richieste di occupazione anticipata rivolte al Comune di Manduria), secondo cui detto presupposto sarebbe integrato dalla necessità di mitigare i costi sostenuti per acquisire l'ulteriore area per il parcheggio e determinerebbe vantaggi per la collettività; infatti, anche ammesso che dette deduzioni assertive possano essere considerate tempestive, si osserva che gli esborsi assertivamente sostenuti non sono stati in questa sede adeguatamente dimostrati, così come privi di sufficiente specificazione e dimostrazione appaiono i benefici per la collettività allegati, anche ammesso che questi ultimi possano integrare il requisito dell'urgenza richiesto dal citato art. 38 per l'attribuzione al richiedente dell'occupazione anticipata;
ritenuto, pertanto, che, in assenza di specifica e tempestiva allegazione e di adeguata dimostrazione del requisito dell'urgenza normativamente previsto, non risulta nemmeno dimostrato che il provvedimento di occupazione anticipata dell'area demaniale ai sensi dell'art. 38 cod.nav. avrebbe potuto essere comunque rilasciato in favore dell'odierna attrice;
ritenuto, pertanto, che la domanda debba essere rigettata e che l'attrice debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, in applicazione del principio di soccombenza;
tenuto conto della non eccessiva durata del presente giudizio e delle ragioni della decisione, non appaiono sussistere i presupposti per la pronunzia della misura prevista dall'art. 96, comma 3, c.p.c.; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , la rigetta e condanna Parte_1 Controparte_1 l'attrice a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Taranto, 31.07.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco