Sentenza 28 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 28/05/2021, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2021
N. 03577/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05176/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5176 del 2016, proposto da LA AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Manfredonia, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, C. Direzionale Is.E2 - St. Capotorto;
contro
Comune di SA IU UV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Andreoli, domicilio PEC come da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione di opere edili n. 111 del 12 settembre 2016 emessa dal Comune di SA IU UV (n. ord. Reg. gen. 133 del 12 settembre 2016).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di SA IU UV;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 maggio 2021 celebrata da remoto il dott. Luca Girardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra LA AN ha impugnato l’ordinanza di demolizione di opere n. 111 del 12 settembre 2016 emessa dal Comune di SA IU UV (n. ord. Reg. gen. 133 del 12 settembre 2016).
In data 13 aprile 2021, la ricorrente ha depositato in giudizio il provvedimento n. 13914/21 del 9 aprile 2021 emesso dal Comune resistente con il quale è stata annullata l’ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria n. 26/20 prt.G. 48347 del 21 dicembre 2020 emessa ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, D.P.R. 380/01 a seguito di riscontrato inadempimento all’ordinanza di demolizione oggi gravata.
In particolare, si legge nel suddetto provvedimento di annullamento in autotutela che “presso questo U.T. con nota prot. 12185/2021 del 26 marzo 2021 è pervenuta SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 380/01 con bollettino di euro 516 oneri per l’ammenda pecuniaria in riferimento all’art. 37 D.P.R. 380/01” con conseguente annullamento dell’ordinanza d’ingiunzione al pagamento citata.
Risulta costituito il Comune resistente con memoria a difesa depositata in giudizio in data antecedente all’emissione del provvedimento in autotutela citato.
All’udienza pubblica di smaltimento del 25 maggio 2021 il ricorso è stato posto in decisione.
Per come precisato, parte ricorrente ha depositato documentazione atta a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente giudizio. Orbene, è stata di fatto superata l’ordinanza di demolizione originariamente impugnata prima da un’ordinanza di pagamento ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, D.P.R. 380/01 e poi da un decreto di annullamento in autotutela a seguito di presentazione, e pagamento dei relativi oneri, di SCIA in sanatoria da parte della Sig.ra LA AN.
Per quanto detto, il Collegio ne desume la sopravvenuta carenza d’interesse alla coltivazione del presente giudizio.
Le spese possono essere compensate attesa la definizione in rito della vicenda e la scarsa attività defensionale svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successive modifiche di cui al d.l. n. 183/2020, convertito con legge n. 21/2021, con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente FF
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Luca Girardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO