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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/01/2024, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4657/2022 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv.ti TEDESCHI FRANCESCO e NATILLA TAMARA Parte_1
Ricorrente nei confronti di avv.ti BOCCARDI PIETRO, NERO NICOLA e RONCONI GIOVANNI Controparte_1
Resistente Oggetto: retribuzione
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI L'udienza di discussione del 09/01/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note nel termine stabilito, coincidente con il giorno di udienza. La parte ricorrente ha chiesto: A. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa ed esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione. Il tutto previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi aziendali nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo;
B. Conseguentemente, condannare l' convenuta all'inclusione degli emolumenti illegittimamente omessi dalla base di CP_2 calcolo della retribuzione feriale del ricorrente così come istituiti e disciplinati dagli accordi aziendali richiamati in narrativa ed al pagamento degli arretrati maturati dal ricorrente a titolo di differenze retributive.
La resistente ha contestato gli avversi assunti, chiedendo: - dichiarare improponibile e/o infondata la domanda per le ragioni esposte in atti;
- disporre l'integrale rigetto del ricorso per tutte le ragioni esposte in atti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui ritenesse di interpretare la giurisprudenza comunitaria per come prospettata dall'istante, pur con i temperamenti rappresentati dalla deducente, limitare la applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea nei termini innanzi esplicitati;
- in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali invocate da controparte, si chiede che sia dichiarata la nullità delle clausole contemplative delle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, esclusa ogni incidenza di queste sulla retribuzione feriale con conseguente rigetto della domanda avversaria;
- in ogni caso, per la ipotesi denegata di accoglimento della domanda, accogliere la eccezione di prescrizione nei termini formulati.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti indicati nelle sentenze nn. 2559-2560- 2561/2023 emesse da questo Tribunale in data 12.09.2023 nei giudizi paralleli n. 3938-4438-3918/2022 RG, che sono state allegate alle note scritte della resistente e che vengono qui espressamente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., essendo sostanzialmente identico l'oggetto del presente giudizio. 1 In via preliminare, come correttamente evidenziato in tali sentenze, si deve rilevare che “la richiesta di condanna è generica in quanto quelli che vengono definiti conteggi altro non sono che un'esemplificazione volta a provare la sussistenza di una differenza economica tale da determinare la dissuasività della percentuale di decremento stipendiale (ma cfr. infra circa la sua inidoneità). La condanna generica è teoricamente ammissibile nel rito del lavoro (è ammissibile, anche nel rito del lavoro, una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del "quantum" alla prosecuzione del giudizio), ben potendo la domanda essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell' con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del "quantum"; Cass. n. 4587 del 26 febbraio 2014; Cass. n. 8576 del 5 maggio 2004). Cfr. inoltre, sempre con riferimento alla Sezione Lavoro, Cass., n. 2262 del 16.2.2012; Cass., n. 15154 del 5.7.2007. Parte resistente cita a favore della propria tesi Cass. 17984/2022. Tuttavia, tale impostazione – oltre ad apparire minoritaria ed in contrasto con la sopra esposta giurisprudenza – risulta successivamente ed espressamente contraddetta da SU 29862/2022 (cfr. anche SU 12103/1995)”. La domanda è quindi ammissibile, ma deve essere intesa come domanda di condanna generica, posto che al punto A) delle conclusioni viene chiesto l'accertamento del diritto del ricorrente “all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa ed esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione” e al punto B) viene chiesta la condanna della resistente a tale inclusione e al pagamento degli arretrati maturati a titolo di differenze retributive, senza quantificare gli importi dovuti. Quanto all'eccezione di nullità, nel ricorso sono indicate in modo dettagliato le singole voci retributive di cui si chiede l'inclusione e il periodo di richiesta si deduce dalle buste paga prodotte. Sempre in via preliminare, come correttamente evidenziato nelle suddette sentenze, Rispetto all'eccezione di prescrizione, la più recente giurisprudenza in materia di prescrizione (Cass. 24246/22, qui richiamata ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc) fa ritenere che la stessa non sia maturata per i periodi oggetto di domanda, come sopra ricostruiti.
Nel merito, si deve rilevare che il ricorso, pur non essendo nullo, è molto generico, non solo perché non è indicato il periodo oggetto di domanda (che, come detto, si ricava solo dalle buste paga allegate e dai riferimenti ai contratti collettivi e aziendali richiamati in ricorso), ma anche perché nei riferimenti a tali voci retributive appaiono ravvisabili diversi profili di incertezza. In aderenza alle conclusioni cui pervengono le citate sentenze nn. 2559-2560-2561/2023, ciò induce al rigetto delle richieste di inclusione nella retribuzione feriale di IUP, indennità per lavoro domenicale, indennità per lavoro notturno, indennità per lavoro domenicale e indennità di turno B. Al riguardo, si deve fare l'applicazione dei principi di diritto enunciati da Cass. 18160/2023, secondo cui: … la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del Persona_1
2006, ha precisato che con l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una CP_3 situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C- Per_2
155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
2 Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589). Con tale orientamento, che deve intendersi ormai consolidato, la S.C. – pur affermando in via generale ed astratta il diritto del lavoratore a conservare nel periodo feriale la retribuzione ordinaria cui avrebbe avuto diritto se avesse lavorato (anche al fine di evitare effetti dissuasivi rispetto all'esercizio in concreto del diritto alle ferie – ha comunque stabilito che devono essere incluse solo le voci retributive indicate ai punti 7.2-7.3 della sentenza, con onere della prova a carico del lavoratore quanto al collegamento di tali importi all'esecuzione delle mansioni e allo "status" personale e professionale del lavoratore. Tanto premesso, nel caso di specie la ricorrente non ha fornito tale prova per le voci innanzi indicate. Con riferimento alla indennità di utilizzazione IUP, a pag. 5 del ricorso viene così descritta: Trattasi di indennità che ha sostituito la ex indennità di utilizzazione istituita con all. 7) al CCNL del 1990/1992. Essa è commisurata alla professionalità dei singoli profili professionali. Viene erogata mensilmente unitamente allo stipendio… Come correttamente dedotto dalla resistente, tale IUP si compone di diverse quote, la quota fissa, che è confluita nel salario di produttività, e la quota variabile, che è stata inclusa nella nuova “IUP giornaliera” (art.31 CA 2012 e 2016); orbene, nel ricorso non viene specificato quale quota sia stata rivendicata;
a ciò si aggiunga che la resistente ha dedotto a pag. 31 della memoria che “nelle giornate di ferie, ove non è svolta alcuna prestazione, a seguito della valutazione compiuta dalle parti contrattuali, al fine di riconoscere al dipendente condizioni economiche “paragonabili” alle giornate lavorative, viene erogata comunque l'indennità ex art. 31, punto 5 cit. (IUP ad importo fisso - € 4,50), indennità incompatibile con il contestuale pagamento della IUP ad importo variabile”. Ciò risulta anche dalle buste paga in atti (si veda, ad esempio, la busta paga di agosto 2020, nella quale sono indicati 2 gg. di ferie e 6 gg. di assenze retribuite e risulta corrisposta la Organizzazione_1 per 8 gg.) ed è conforme anche alle stesse allegazioni della ricorrente, che al punto 5) di pag. 4 dell'atto introduttivo ha dedotto che, ai sensi del CIA 2016, nelle giornate di ferie è corrisposta anche l'indennità di utilizzazione professionale (lettera e); ne consegue che, data anche la genericità della domanda, non vi è prova che l'indennità richiesta non sia corrisposta nel periodo di godimento delle ferie. Come evidenziato nelle sentenze nn. 2559-2560-2561/2023, “Lo stesso vale anche per le quattro ulteriori voci di seguito riportate. - Indennità per lavoro domenicale: Come già ritenuto da questo Tribunale per lo straordinario (nelle Org cause relative a e note al ricorrente, evidentemente), la voce lavoro domenicale è connessa all'occasionale modalità di svolgimento della prestazione e pertanto trattasi di voce che non può includersi nel calcolo della retribuzione in periodo di ferie. - Indennità per lavoro notturno Non possono che valere le conclusioni sopra esposte circa la natura del compenso. …
3 - Indennità di turno B: La stessa è contrattualmente inclusa (l'indennità di turno risulta anche dalla normativa riportata in ricorso) nelle voci per la retribuzione feriale. Risulta anche dalle buste paga in atti che la voce non sia sottratta in caso di giorni di ferie. La allegazione del ricorrente è quindi non provata e anche la fonte contrattuale contrasta con il ricorso. Non sono allegate circostanze ulteriori che consentano di ipotizzare una questione giuridica di tipo diverso”. Con riferimento alla indennità per scorta vetture eccedenti, “si tratta di un emolumento solo eventuale, perché legato alla composizione del convoglio scortato”, che “non viene, cioè, necessariamente attribuito per il solo svolgimento delle mansioni e non costituisce, quindi, componente della retribuzione intrinsecamente collegata a queste ultime”, con la conseguenza che “la sua esclusione dalla retribuzione del giorno di ferie è, dunque, legittima”, come stabilito nella sentenza n. 506/2022 del Tribunale di Milano richiamata a pag. 44 della memoria di parte resistente. Per tutte le voci innanzi indicate, la domanda deve essere quindi rigettata. La domanda deve essere invece accolta in relazione alle ultime due voci retributive rivendicate, ovvero Indennità di assenza alla residenza. - Assenza dalla residenza (Si riposo fuori residenza), per i motivi esposti nelle sentenze nn. 2559-2560-2561/2023, che vengono di seguito riportati: “Va premesso che pur essendo divisa in due paragrafi del ricorso si tratta della medesima voce che varia per l'importo (entrambe quindi fanno riferimento alla Indennità di assenza dalla residenza, con e senza riposo fuori residenza). Ciò detto, così viene descritta in ricorso: E' attribuita al personale di bordo e di macchina, per ogni ora di assenza dalla residenza di lavoro, come compenso orario, purché l'assenza non sia inferiore alle 3 ore ed è distinta in: - - Per servizi senza riposo fuori residenza - - Per servizi con riposo fuori residenza - - Per servizi notturni cuccette. La difesa di parte resistente – richiamando giurisprudenza di merito - così argomenta, tra l'altro: il compenso “per assenza dalla residenza” “…ha natura indennitaria essendo finalizzato a tenere il lavoratore indenne dalle spese che egli potrebbe sopportare in virtù della prestazione lavorativa in luogo distante dalla sede di assegnazione, ed è peraltro subordinato alla durata dell'assenza che deve superare le tre ore…” La giurisprudenza richiamata dal resistente (CdA Torino) così ulteriormente fa presente: il “compenso per assenza dalla residenza” (attribuito al personale di condotta in sostituzione dell'indennità di trasferta - art. 2, Allegato 7 CCNL 1990-91) a ha natura indennitaria;
- detto compenso, come l'indennità di trasferta in sostituzione della quale è stato introdotto, è infatti finalizzato a tenere il lavoratore indenne dalle spese che egli potrebbe sopportare in virtù della prestazione lavorativa in luogo distante dalla sede di assegnazione, ed è peraltro subordinato alla durata dell'assenza che deve superare le tre ore;
… Orbene, la voce (nelle due articolazioni indicate in ricorso) si ritiene vada inclusa in quanto basterebbe far notare che la stessa sentenza Williams della CGUE ha fatto rientrare nell'ambito delle voci da retribuire le ore di volo o passate fuori dalla base. L'analogia con la descrizione del presente istituto pattizio appare tale da ritenere fondata la porzione di domanda. Analizzando le buste paga in atti, si ritiene che le due voci di indennità di assenza abbiano una incidenza media pari o superiore al 10% e pertanto sia connotato da dissuasività il loro mancato computo. Inoltre, esse sono collegate al proprium della mansione (la condotta) e sono compatibili con le indicazioni della sentenza Williams. Irrilevante è il trattamento fiscale di tali voci in quanto la materia tributaria segue parametri di imponibilità diversi. Nel determinare il perimetro di spettanza, va fatto presente che la nozione di quattro settimane non può basarsi sulla settimana di calendario (e quattro settimane è il limite entro cui è applicabile il diritto dell'Unione in questa materia) ma deve basarsi sulla settimana lavorativa (ossia sull'articolazione settimanale del lavoratore sulla base del contratto collettivo). Pertanto, i periodi di ferie rilevanti ai fini del ricalcolo sono annualmente solo quelli contenuti entro i limiti sopra indicati. Inoltre, i compensi per le ferie vanno attribuiti sulla media dei compensi percepiti nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie stesse. Per l'estensione del periodo della domanda si ribadisce ulteriormente come lo stesso si ricavi dalla lettura congiunta dell'atto introduttivo e degli atti prodotti. Per tale voce, si ritiene che la domanda sia stata proposta per le annualità relative alle buste paga prodotte nel fascicolo telematico di parte ricorrente”. Non vi sono motivi per discostarsi da tali conclusioni.
4 La novità delle questioni trattate e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione delle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 28/04/2022 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
Accoglie il ricorso limitatamente alla voce “indennità di assenza della residenza” e, per l'effetto, condanna la resistente all'inclusione di tale voce nella retribuzione del periodo di ferie e al ricalcolo delle differenze retributive spettanti, da calcolarsi sulla media dei compensi percepiti nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie stesse, per le annualità relative alle buste paga prodotte da parte ricorrente, oltre accessori. Rigetta per il resto il ricorso. Spese compensate. Lecce, lì 10/01/2024 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo
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Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4657/2022 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv.ti TEDESCHI FRANCESCO e NATILLA TAMARA Parte_1
Ricorrente nei confronti di avv.ti BOCCARDI PIETRO, NERO NICOLA e RONCONI GIOVANNI Controparte_1
Resistente Oggetto: retribuzione
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI L'udienza di discussione del 09/01/2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note nel termine stabilito, coincidente con il giorno di udienza. La parte ricorrente ha chiesto: A. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa ed esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione. Il tutto previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi aziendali nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo;
B. Conseguentemente, condannare l' convenuta all'inclusione degli emolumenti illegittimamente omessi dalla base di CP_2 calcolo della retribuzione feriale del ricorrente così come istituiti e disciplinati dagli accordi aziendali richiamati in narrativa ed al pagamento degli arretrati maturati dal ricorrente a titolo di differenze retributive.
La resistente ha contestato gli avversi assunti, chiedendo: - dichiarare improponibile e/o infondata la domanda per le ragioni esposte in atti;
- disporre l'integrale rigetto del ricorso per tutte le ragioni esposte in atti;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui ritenesse di interpretare la giurisprudenza comunitaria per come prospettata dall'istante, pur con i temperamenti rappresentati dalla deducente, limitare la applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea nei termini innanzi esplicitati;
- in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali invocate da controparte, si chiede che sia dichiarata la nullità delle clausole contemplative delle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, esclusa ogni incidenza di queste sulla retribuzione feriale con conseguente rigetto della domanda avversaria;
- in ogni caso, per la ipotesi denegata di accoglimento della domanda, accogliere la eccezione di prescrizione nei termini formulati.
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti indicati nelle sentenze nn. 2559-2560- 2561/2023 emesse da questo Tribunale in data 12.09.2023 nei giudizi paralleli n. 3938-4438-3918/2022 RG, che sono state allegate alle note scritte della resistente e che vengono qui espressamente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., essendo sostanzialmente identico l'oggetto del presente giudizio. 1 In via preliminare, come correttamente evidenziato in tali sentenze, si deve rilevare che “la richiesta di condanna è generica in quanto quelli che vengono definiti conteggi altro non sono che un'esemplificazione volta a provare la sussistenza di una differenza economica tale da determinare la dissuasività della percentuale di decremento stipendiale (ma cfr. infra circa la sua inidoneità). La condanna generica è teoricamente ammissibile nel rito del lavoro (è ammissibile, anche nel rito del lavoro, una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del "quantum" alla prosecuzione del giudizio), ben potendo la domanda essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell' con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del "quantum"; Cass. n. 4587 del 26 febbraio 2014; Cass. n. 8576 del 5 maggio 2004). Cfr. inoltre, sempre con riferimento alla Sezione Lavoro, Cass., n. 2262 del 16.2.2012; Cass., n. 15154 del 5.7.2007. Parte resistente cita a favore della propria tesi Cass. 17984/2022. Tuttavia, tale impostazione – oltre ad apparire minoritaria ed in contrasto con la sopra esposta giurisprudenza – risulta successivamente ed espressamente contraddetta da SU 29862/2022 (cfr. anche SU 12103/1995)”. La domanda è quindi ammissibile, ma deve essere intesa come domanda di condanna generica, posto che al punto A) delle conclusioni viene chiesto l'accertamento del diritto del ricorrente “all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa ed esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione” e al punto B) viene chiesta la condanna della resistente a tale inclusione e al pagamento degli arretrati maturati a titolo di differenze retributive, senza quantificare gli importi dovuti. Quanto all'eccezione di nullità, nel ricorso sono indicate in modo dettagliato le singole voci retributive di cui si chiede l'inclusione e il periodo di richiesta si deduce dalle buste paga prodotte. Sempre in via preliminare, come correttamente evidenziato nelle suddette sentenze, Rispetto all'eccezione di prescrizione, la più recente giurisprudenza in materia di prescrizione (Cass. 24246/22, qui richiamata ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc) fa ritenere che la stessa non sia maturata per i periodi oggetto di domanda, come sopra ricostruiti.
Nel merito, si deve rilevare che il ricorso, pur non essendo nullo, è molto generico, non solo perché non è indicato il periodo oggetto di domanda (che, come detto, si ricava solo dalle buste paga allegate e dai riferimenti ai contratti collettivi e aziendali richiamati in ricorso), ma anche perché nei riferimenti a tali voci retributive appaiono ravvisabili diversi profili di incertezza. In aderenza alle conclusioni cui pervengono le citate sentenze nn. 2559-2560-2561/2023, ciò induce al rigetto delle richieste di inclusione nella retribuzione feriale di IUP, indennità per lavoro domenicale, indennità per lavoro notturno, indennità per lavoro domenicale e indennità di turno B. Al riguardo, si deve fare l'applicazione dei principi di diritto enunciati da Cass. 18160/2023, secondo cui: … la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del Persona_1
2006, ha precisato che con l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una CP_3 situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C- Per_2
155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
2 Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589). Con tale orientamento, che deve intendersi ormai consolidato, la S.C. – pur affermando in via generale ed astratta il diritto del lavoratore a conservare nel periodo feriale la retribuzione ordinaria cui avrebbe avuto diritto se avesse lavorato (anche al fine di evitare effetti dissuasivi rispetto all'esercizio in concreto del diritto alle ferie – ha comunque stabilito che devono essere incluse solo le voci retributive indicate ai punti 7.2-7.3 della sentenza, con onere della prova a carico del lavoratore quanto al collegamento di tali importi all'esecuzione delle mansioni e allo "status" personale e professionale del lavoratore. Tanto premesso, nel caso di specie la ricorrente non ha fornito tale prova per le voci innanzi indicate. Con riferimento alla indennità di utilizzazione IUP, a pag. 5 del ricorso viene così descritta: Trattasi di indennità che ha sostituito la ex indennità di utilizzazione istituita con all. 7) al CCNL del 1990/1992. Essa è commisurata alla professionalità dei singoli profili professionali. Viene erogata mensilmente unitamente allo stipendio… Come correttamente dedotto dalla resistente, tale IUP si compone di diverse quote, la quota fissa, che è confluita nel salario di produttività, e la quota variabile, che è stata inclusa nella nuova “IUP giornaliera” (art.31 CA 2012 e 2016); orbene, nel ricorso non viene specificato quale quota sia stata rivendicata;
a ciò si aggiunga che la resistente ha dedotto a pag. 31 della memoria che “nelle giornate di ferie, ove non è svolta alcuna prestazione, a seguito della valutazione compiuta dalle parti contrattuali, al fine di riconoscere al dipendente condizioni economiche “paragonabili” alle giornate lavorative, viene erogata comunque l'indennità ex art. 31, punto 5 cit. (IUP ad importo fisso - € 4,50), indennità incompatibile con il contestuale pagamento della IUP ad importo variabile”. Ciò risulta anche dalle buste paga in atti (si veda, ad esempio, la busta paga di agosto 2020, nella quale sono indicati 2 gg. di ferie e 6 gg. di assenze retribuite e risulta corrisposta la Organizzazione_1 per 8 gg.) ed è conforme anche alle stesse allegazioni della ricorrente, che al punto 5) di pag. 4 dell'atto introduttivo ha dedotto che, ai sensi del CIA 2016, nelle giornate di ferie è corrisposta anche l'indennità di utilizzazione professionale (lettera e); ne consegue che, data anche la genericità della domanda, non vi è prova che l'indennità richiesta non sia corrisposta nel periodo di godimento delle ferie. Come evidenziato nelle sentenze nn. 2559-2560-2561/2023, “Lo stesso vale anche per le quattro ulteriori voci di seguito riportate. - Indennità per lavoro domenicale: Come già ritenuto da questo Tribunale per lo straordinario (nelle Org cause relative a e note al ricorrente, evidentemente), la voce lavoro domenicale è connessa all'occasionale modalità di svolgimento della prestazione e pertanto trattasi di voce che non può includersi nel calcolo della retribuzione in periodo di ferie. - Indennità per lavoro notturno Non possono che valere le conclusioni sopra esposte circa la natura del compenso. …
3 - Indennità di turno B: La stessa è contrattualmente inclusa (l'indennità di turno risulta anche dalla normativa riportata in ricorso) nelle voci per la retribuzione feriale. Risulta anche dalle buste paga in atti che la voce non sia sottratta in caso di giorni di ferie. La allegazione del ricorrente è quindi non provata e anche la fonte contrattuale contrasta con il ricorso. Non sono allegate circostanze ulteriori che consentano di ipotizzare una questione giuridica di tipo diverso”. Con riferimento alla indennità per scorta vetture eccedenti, “si tratta di un emolumento solo eventuale, perché legato alla composizione del convoglio scortato”, che “non viene, cioè, necessariamente attribuito per il solo svolgimento delle mansioni e non costituisce, quindi, componente della retribuzione intrinsecamente collegata a queste ultime”, con la conseguenza che “la sua esclusione dalla retribuzione del giorno di ferie è, dunque, legittima”, come stabilito nella sentenza n. 506/2022 del Tribunale di Milano richiamata a pag. 44 della memoria di parte resistente. Per tutte le voci innanzi indicate, la domanda deve essere quindi rigettata. La domanda deve essere invece accolta in relazione alle ultime due voci retributive rivendicate, ovvero Indennità di assenza alla residenza. - Assenza dalla residenza (Si riposo fuori residenza), per i motivi esposti nelle sentenze nn. 2559-2560-2561/2023, che vengono di seguito riportati: “Va premesso che pur essendo divisa in due paragrafi del ricorso si tratta della medesima voce che varia per l'importo (entrambe quindi fanno riferimento alla Indennità di assenza dalla residenza, con e senza riposo fuori residenza). Ciò detto, così viene descritta in ricorso: E' attribuita al personale di bordo e di macchina, per ogni ora di assenza dalla residenza di lavoro, come compenso orario, purché l'assenza non sia inferiore alle 3 ore ed è distinta in: - - Per servizi senza riposo fuori residenza - - Per servizi con riposo fuori residenza - - Per servizi notturni cuccette. La difesa di parte resistente – richiamando giurisprudenza di merito - così argomenta, tra l'altro: il compenso “per assenza dalla residenza” “…ha natura indennitaria essendo finalizzato a tenere il lavoratore indenne dalle spese che egli potrebbe sopportare in virtù della prestazione lavorativa in luogo distante dalla sede di assegnazione, ed è peraltro subordinato alla durata dell'assenza che deve superare le tre ore…” La giurisprudenza richiamata dal resistente (CdA Torino) così ulteriormente fa presente: il “compenso per assenza dalla residenza” (attribuito al personale di condotta in sostituzione dell'indennità di trasferta - art. 2, Allegato 7 CCNL 1990-91) a ha natura indennitaria;
- detto compenso, come l'indennità di trasferta in sostituzione della quale è stato introdotto, è infatti finalizzato a tenere il lavoratore indenne dalle spese che egli potrebbe sopportare in virtù della prestazione lavorativa in luogo distante dalla sede di assegnazione, ed è peraltro subordinato alla durata dell'assenza che deve superare le tre ore;
… Orbene, la voce (nelle due articolazioni indicate in ricorso) si ritiene vada inclusa in quanto basterebbe far notare che la stessa sentenza Williams della CGUE ha fatto rientrare nell'ambito delle voci da retribuire le ore di volo o passate fuori dalla base. L'analogia con la descrizione del presente istituto pattizio appare tale da ritenere fondata la porzione di domanda. Analizzando le buste paga in atti, si ritiene che le due voci di indennità di assenza abbiano una incidenza media pari o superiore al 10% e pertanto sia connotato da dissuasività il loro mancato computo. Inoltre, esse sono collegate al proprium della mansione (la condotta) e sono compatibili con le indicazioni della sentenza Williams. Irrilevante è il trattamento fiscale di tali voci in quanto la materia tributaria segue parametri di imponibilità diversi. Nel determinare il perimetro di spettanza, va fatto presente che la nozione di quattro settimane non può basarsi sulla settimana di calendario (e quattro settimane è il limite entro cui è applicabile il diritto dell'Unione in questa materia) ma deve basarsi sulla settimana lavorativa (ossia sull'articolazione settimanale del lavoratore sulla base del contratto collettivo). Pertanto, i periodi di ferie rilevanti ai fini del ricalcolo sono annualmente solo quelli contenuti entro i limiti sopra indicati. Inoltre, i compensi per le ferie vanno attribuiti sulla media dei compensi percepiti nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie stesse. Per l'estensione del periodo della domanda si ribadisce ulteriormente come lo stesso si ricavi dalla lettura congiunta dell'atto introduttivo e degli atti prodotti. Per tale voce, si ritiene che la domanda sia stata proposta per le annualità relative alle buste paga prodotte nel fascicolo telematico di parte ricorrente”. Non vi sono motivi per discostarsi da tali conclusioni.
4 La novità delle questioni trattate e la soccombenza reciproca giustificano la compensazione delle spese.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 28/04/2022 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
Accoglie il ricorso limitatamente alla voce “indennità di assenza della residenza” e, per l'effetto, condanna la resistente all'inclusione di tale voce nella retribuzione del periodo di ferie e al ricalcolo delle differenze retributive spettanti, da calcolarsi sulla media dei compensi percepiti nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie stesse, per le annualità relative alle buste paga prodotte da parte ricorrente, oltre accessori. Rigetta per il resto il ricorso. Spese compensate. Lecce, lì 10/01/2024 Il Giudice Dr. Luca Notarangelo
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