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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/11/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4875/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.11.2025; esaminate le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate da parte ricorrente 19.11.2025; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4875/2024 promossa da:
AVV. RENATO D'ERASMO, difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c.;
RICORRENTE contro
, in in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia;
CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso denominato “IN OPPOSIZIONE A DECRETO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI
GIUSTIZIA EX ART.170 D.P.R. 30/05/2002 N.115” depositato il 22.10.2024, il ricorrente in epigrafe ha chiesto che il Tribunale adìto annullasse il decreto del 25/9/2024 del Tribunale di
Foggia, di rigetto dell'istanza di liquidazione dallo stesso presentata, e, per l'effetto, procedesse alla liquidazione del compenso del difensore, ex art. 82 D.P.R. 115/2002, per l'attività espletata in favore di nel giudizio per usucapione dinanzi al Tribunale di Foggia e rubricato al Parte_1 numero 2826/17 Rg.
Il , costituitosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione e Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, con conferma del decreto opposto e vittoria di spese di lite.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, ha rinviato, ex artt. 281 terdecies e sexies c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e discussione, all'udienza del 24.11.2025, assegnando alle parti termine per note di discussione sino a cinque giorni prima e disponendo che, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte.
Il ricorrente ha depositato memorie di discussione il 17.11.2025 e precisato le proprie conclusioni con note scritte in data 19.11.2025.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
*****
Nel merito, l'opposizione va rigettata, atteso che, ai sensi dell'art. 83 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, comma 3-bis., “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, e perciò, al fine di consentire al giudice di provvedere, la richiedente avrebbe dovuto articolare la domanda di liquidazione, completa di tutta la documentazione necessaria, nel termine di chiusura del procedimento.
Invero, il comma 3 bis citato trova la sua ratio nell'esigenza di controllare e prevedere la spesa pubblica, e non ammette dunque più alcuna cesura tra la conclusione del giudizio e il provvedimento giudiziale che liquida i compensi, con conseguente impossibilità per il difensore della parte beneficiata di richiedere la liquidazione degli onorari a processo già definito;
in virtù di tale previsione, con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione, avendo perso il relativo potere. Si rileva, inoltre, per le ragioni esposte, che non risultano convincenti e condivisibili - né
d'altronde vincolanti - in senso contrario sia il parere espresso dal Ministero Giustizia CP_1 con nota del 10.1.2018 che la sentenza della Corte di Cassazione n. 22448/2019, anche in considerazione del fatto che omettono di considerare che il giudice di merito è chiamato, alla conclusione del processo, a regolamentare le spese di lite, assumendo determinazioni che devono tenere conto, sotto vari profili, della sorte definitiva dell'istanza di ammissione al patrocinio;
basti citare l'art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002, che impone la dimidiazione degli importi spettanti al difensore, al c.t.u. ed al c.t.p., laddove la parte sia ammessa al beneficio, essendo evidente, dunque, l'esigenza del giudice di merito di adottare la decisione definitiva in ordine all'ammissione al patrocinio prima o, quantomeno, contestualmente alla definizione del processo, al fine di provvedere ad un corretto e consapevole governo delle spese di lite.
Diversamente, ritenendo che il giudice possa pronunciare sull'istanza di liquidazione depositata tardivamente, per un verso si finirebbe per rendere non vincolante (e quindi disapplicare) la norma dell'art. 83 comma 3 bis d.p.r. 115/2002; per altro verso, si finirebbe con il dare applicazione analogica ad una norma attributiva di potere, avente carattere eccezionale.
Orbene, nel caso in esame, l'istanza del difensore non può che essere rigettata perché avanzata successivamente all'adozione del provvedimento che ha definito il giudizio, concludendo la fase cui si riferisce la relativa richiesta di liquidazione del compenso, con ciò condividendosi pienamente quanto rilevato dal Collegio con il provvedimento impugnato.
L'opposizione deve, conseguentemente, essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria, nella specie mancante;
operata la riduzione delle voci al 30% in considerazione della non particolare difficoltà dell'affare ex art. 4, comma).
Si rileva, altresì, che per effetto dell'accertata infondatezza e, quindi, del rigetto dell'opposizione, parte opponente va condannata al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta l'interposta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del
, in persona del Ministro pro tempore, liquidate in Controparte_1 complessivi € 1.190,70 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, C.P.A e
I.V.A.;
- condanna parte opponente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Foggia, in data 26.11.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.11.2025; esaminate le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate da parte ricorrente 19.11.2025; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4875/2024 promossa da:
AVV. RENATO D'ERASMO, difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c.;
RICORRENTE contro
, in in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia;
CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso denominato “IN OPPOSIZIONE A DECRETO DI LIQUIDAZIONE SPESE DI
GIUSTIZIA EX ART.170 D.P.R. 30/05/2002 N.115” depositato il 22.10.2024, il ricorrente in epigrafe ha chiesto che il Tribunale adìto annullasse il decreto del 25/9/2024 del Tribunale di
Foggia, di rigetto dell'istanza di liquidazione dallo stesso presentata, e, per l'effetto, procedesse alla liquidazione del compenso del difensore, ex art. 82 D.P.R. 115/2002, per l'attività espletata in favore di nel giudizio per usucapione dinanzi al Tribunale di Foggia e rubricato al Parte_1 numero 2826/17 Rg.
Il , costituitosi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione e Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, con conferma del decreto opposto e vittoria di spese di lite.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, ha rinviato, ex artt. 281 terdecies e sexies c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e discussione, all'udienza del 24.11.2025, assegnando alle parti termine per note di discussione sino a cinque giorni prima e disponendo che, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte.
Il ricorrente ha depositato memorie di discussione il 17.11.2025 e precisato le proprie conclusioni con note scritte in data 19.11.2025.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
*****
Nel merito, l'opposizione va rigettata, atteso che, ai sensi dell'art. 83 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, comma 3-bis., “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, e perciò, al fine di consentire al giudice di provvedere, la richiedente avrebbe dovuto articolare la domanda di liquidazione, completa di tutta la documentazione necessaria, nel termine di chiusura del procedimento.
Invero, il comma 3 bis citato trova la sua ratio nell'esigenza di controllare e prevedere la spesa pubblica, e non ammette dunque più alcuna cesura tra la conclusione del giudizio e il provvedimento giudiziale che liquida i compensi, con conseguente impossibilità per il difensore della parte beneficiata di richiedere la liquidazione degli onorari a processo già definito;
in virtù di tale previsione, con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione, avendo perso il relativo potere. Si rileva, inoltre, per le ragioni esposte, che non risultano convincenti e condivisibili - né
d'altronde vincolanti - in senso contrario sia il parere espresso dal Ministero Giustizia CP_1 con nota del 10.1.2018 che la sentenza della Corte di Cassazione n. 22448/2019, anche in considerazione del fatto che omettono di considerare che il giudice di merito è chiamato, alla conclusione del processo, a regolamentare le spese di lite, assumendo determinazioni che devono tenere conto, sotto vari profili, della sorte definitiva dell'istanza di ammissione al patrocinio;
basti citare l'art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002, che impone la dimidiazione degli importi spettanti al difensore, al c.t.u. ed al c.t.p., laddove la parte sia ammessa al beneficio, essendo evidente, dunque, l'esigenza del giudice di merito di adottare la decisione definitiva in ordine all'ammissione al patrocinio prima o, quantomeno, contestualmente alla definizione del processo, al fine di provvedere ad un corretto e consapevole governo delle spese di lite.
Diversamente, ritenendo che il giudice possa pronunciare sull'istanza di liquidazione depositata tardivamente, per un verso si finirebbe per rendere non vincolante (e quindi disapplicare) la norma dell'art. 83 comma 3 bis d.p.r. 115/2002; per altro verso, si finirebbe con il dare applicazione analogica ad una norma attributiva di potere, avente carattere eccezionale.
Orbene, nel caso in esame, l'istanza del difensore non può che essere rigettata perché avanzata successivamente all'adozione del provvedimento che ha definito il giudizio, concludendo la fase cui si riferisce la relativa richiesta di liquidazione del compenso, con ciò condividendosi pienamente quanto rilevato dal Collegio con il provvedimento impugnato.
L'opposizione deve, conseguentemente, essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria, nella specie mancante;
operata la riduzione delle voci al 30% in considerazione della non particolare difficoltà dell'affare ex art. 4, comma).
Si rileva, altresì, che per effetto dell'accertata infondatezza e, quindi, del rigetto dell'opposizione, parte opponente va condannata al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta l'interposta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del
, in persona del Ministro pro tempore, liquidate in Controparte_1 complessivi € 1.190,70 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, C.P.A e
I.V.A.;
- condanna parte opponente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Foggia, in data 26.11.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura