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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati: dott. Gabriella Canto - Presidente relatore dott. Marcello Testaquatra - Giudice dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 206/2024 R.G.V.G, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa
DA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Francesca Cocca.
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
Liborio Paolo Pastorello.
Con l'intervento del PM.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui all'accordo depositato il 25 novembre 2025, come integrato con le note depositate in vista dell'udienza del 28 gennaio 2025.
Il PM nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., Parte_2
e hanno esposto: di avere contratto matrimonio concordatario a Parte_1
Caltanissetta il 21 gennaio 2012, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2012, parte II, serie A, n. 389; che dall'unione sono nati due figli, il giorno Per_1
11/7/2012 ed il 17/5/2014; che a causa di incomprensioni e divergenze caratteriali Per_2 è venuta meno tra loro la comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni pattuite.
Con il consenso delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita dal deposito di note scritte, all'esito del quale il tribunale - con ordinanza in data 12/4/2024 - ha invitato le predette a modificare l'accordo su una pluralità di punti, sì da renderlo conforme all'interesse dei figli minori, assegnando termine e fissando una nuova udienza, sostituita dal deposito di note scritte.
In data 25 novembre 2024, le parti hanno depositato le note, con allegato un nuovo accordo, chiedendo, sulla base di esso, l'omologa della separazione consensuale.
Il collegio, reputando anche il nuovo accordo non rispondente all'interesse dei figli, con ordinanza del 29 dicembre 2024 ha invitato le parti a modificarlo ulteriormente, assegnando un nuovo termine e rinviando all'udienza del 28 gennaio 2025, pure sostituita dal deposito di note scritte.
Depositate le nuove note, contenenti delle integrazioni alle precedenti condizioni, le parti hanno concluso chiedendo l'omologa dell'accordo di separazione, come integrato con le ultime note scritte.
Il PM nulla ha osservato.
Ritiene il collegio che non ricorrano i presupposti per l'omologa della separazione consensuale, non apparendo le condizioni pattuite dai coniugi conformi all'interesse dei due figli minori, di dodici e dieci anni di età, il più grande affetto da patologia (dello spettro autistico) per la quale percepisce l'indennità mensile di euro 537,00. Quanto sopra, avuto riguardo alla mancata previsione di un congruo contributo della madre al mantenimento dei predetti, affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre nella casa familiare, di sua proprietà.
Al riguardo, nel ribadire le considerazioni svolte con l'ordinanza del 29 dicembre 2024, il collegio rileva l'insufficienza del contributo previsto dalle parti a carico della madre, in quanto la predetta, trasferitasi a Terracina da qualche tempo, si limiterebbe a versare in favore dei figli la somma complessiva di euro 150,00 (euro 75,00 per ciascuno), quindi corrispondente, se non addirittura inferiore, a quella erogatale dall'INPS a titolo di AU (che la stessa percepisce nella percentuale del 50%), senza alcun effettivo contributo a suo carico, nonostante la sua idoneità lavorativa e la sua autonomia, provvedendo la predetta al proprio mantenimento a
Terracina, ove si è trasferita. Neppure, può ritenersi sufficiente la previsione aggiuntiva di un obbligo della madre di contribuire al cinquanta per cento alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, cui sono tenuti entrambi i genitori, anche considerato che alle esigenze del figlio maggiore i predetti potranno provvedere utilizzando l'indennità erogata in suo favore.
A quanto sopra, va aggiunto che non è stata documentata la situazione reddituale dell' , neppure illustrata in ricorso, non avendo il predetto ottemperato all'invito al Pt_2 deposito di idonea documentazione (v. ordinanze del 12 aprile e del 29 dicembre 2024); sicché, anche sotto tale profilo, non risultando una solida situazione reddituale del padre, non può ritenersi sufficiente l'esiguo contributo della madre al mantenimento dei figli.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere allo stato rigettata.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra composto, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c; rigetta allo stato la domanda.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto