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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARGENTINO PIETRO, Presidente e Relatore
MONTANARO PINA, Giudice
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1046/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagianello - Via Massimo D'Azeglio 1 74019 Palagianello TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INGIUNZIONE n. 0101424 I.C.I. 2006
- INGIUNZIONE n. 0101424 I.C.I. 2007
- INGIUNZIONE n. 0101424 I.C.I. 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17000926 I.C.I. 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16000923 I.C.I. 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15001052 I.C.I. 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 20/06/2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0101424 del 15/04/2025, notificatale il 23/04/2025, mediante la quale la s. p. a. Resistente1, quale concessionaria del servizio di riscossione delle entrate per conto del comune di Palagianello, le intimava il versamento della complessiva somma di euro 10.859,25 (comprensiva di interessi di mora, di spese di riscossione e di notifica), a titolo di recupero dell'ICI relativa agli anni d'imposta 2005, 2006 e
2007 dovuta al predetto comune dal suo defunto genitore e già oggetto di richieste avanzate con avvisi di accertamento n. 17000926, n. 16000923 e n. 15001052 del 06/09/2010, notificati il
22/09/2010, ma rimasti inevasi.
Eccepiva la ricorrente la illegittimità del provvedimento per: a) carenza di legittimazione passiva difettando, nella fattispecie, la sua qualifica di erede;
b) difetto di motivazione non risultando indicate, nel contenuto di esso, le ragioni sottese alla pretesa;
le modalità di calcolo degli interessi e la loro decorrenza;
c) omessa notifica degli avvisi suddetti;
d) decadenza della potestà impositiva e prescrizione quinquennale del credito, e) parziale insussistenza del presupposto impositivo non trovando applicazione alcun vincolo di solidarietà tra gli eredi essendo, invece, obbligati pro-quota; concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecutorietà, in via principale o per la riduzione della pretesa in via subordinata, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Allegava al ricorso copia dell'ingiunzione suindicata e di visure catastali riferibili alle possidenze del “de cuius”.
Il 29/07/2025 si costituiva il comune di Palagianello mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava l'avvenuta regolare notifica degli avvisi prodromici e la legittimità delle sue richieste ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973, precisando di non essere a conoscenza dell'esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione da parte della società concessionaria della riscossione essendosi limitato alla tempestiva consegna della lista di carico a quest'ultima per il recupero coattivo del suo credito e concludendo per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite in suo favore, da porre a carico di chi di dovere.
Allegava all'atto di costituzione copia degli avvisi di accertamento unitamente alla documentazione attestante la loro notifica.
Il 09/09/2025 si costituiva la società Resistente1 mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali sosteneva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la titolarità del credito apparteneva all'ente impositore e che l'ingiunzione impugnata rinveniva da altro atto analogo n. 0286225/2011, notificato il 17/10/2012, concludendo per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Allegava all'atto di costituzione copia di tale ultima ingiunzione, unitamente alla documentazione relativa alla sua notifica.
In data 24/10/2025, la predetta ricorrente provvedeva al deposito di memoria con la quale, ribadendo la fondatezza delle sue ragioni, eccepiva l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dalle controparti perché priva dell'attestazione di conformità e, comunque, ininfluente a fini probatori.
Con ordinanza n. 770 del 19/11/2025, l'adita Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta.
Anche l'ente impositore, in data 05/01/2026, provvedeva all'invio di memoria con la quale ribadiva quanto già dedotto nell'atto di costituzione.
Allegava, al fine di dimostrare la titolarità degli immobili tassati, cinque visure catastali storiche.
In data 23/01/2026 lo stesso ente provvedeva al deposito di ulteriore memoria/nota inutilizzabile a fini decisori in quanto prodotta in violazione del termine di cui all'art. 32 – comma 2 – del D. L. vo n. 546/1992.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione è fondata. Il termine di prescrizione per l'I.C.I. (come anche per tutti i tributi locali) è quello quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c. c. in quanto trattasi di obbligazione periodica o di durata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sezione tributaria, sentenza n.
9076/2017 e ordinanza n. 31260 del 09/11/2023).
Tale termine decorre dalla data di definitività dell'avviso di accertamento o dalla notifica di un atto interruttivo.
Nella fattispecie, l'unico atto interruttivo documentato dalla società resistente, è stato notificato nell'ottobre 2012. Da tale data e sino a quella di notifica dell'ingiunzione impugnata, è ampiamente decorso il termine innanzi indicato.
L'accoglimento del suesposto motivo, esime il Collegio dal valutare e decidere quelli ulteriori proposti dalla ricorrente.
Alla soccombenza della società Resistente1, consegue la condanna della stessa al pagamento, in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratasi antistataria, delle spese e dei compensi di lite. Le spese giustificate vanno liquidate in euro 150,00; tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, i compensi possono determinarsi in euro 1.050,00.
I predetti compensi e spese vanno, invece, dichiarati compensati fra l'ente impositore e la ricorrente atteso che la fondatezza del suddetto motivo è riferibile esclusivamente all'attività demandata alla concessionaria della riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento di cui in premessa. Condanna la società Resistente1 al pagamento, in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratasi antistataria, delle spese e dei compensi di lite, liquidati in complessivi euro 1.200,00, oltre I.V.A. e C.A.P. Compensa integralmente i predetti spese e compensi tra la ricorrente e il comune di Palagianello.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ARGENTINO PIETRO, Presidente e Relatore
MONTANARO PINA, Giudice
ISCERI LUCIA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1046/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagianello - Via Massimo D'Azeglio 1 74019 Palagianello TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INGIUNZIONE n. 0101424 I.C.I. 2006
- INGIUNZIONE n. 0101424 I.C.I. 2007
- INGIUNZIONE n. 0101424 I.C.I. 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17000926 I.C.I. 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16000923 I.C.I. 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15001052 I.C.I. 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 125/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 20/06/2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0101424 del 15/04/2025, notificatale il 23/04/2025, mediante la quale la s. p. a. Resistente1, quale concessionaria del servizio di riscossione delle entrate per conto del comune di Palagianello, le intimava il versamento della complessiva somma di euro 10.859,25 (comprensiva di interessi di mora, di spese di riscossione e di notifica), a titolo di recupero dell'ICI relativa agli anni d'imposta 2005, 2006 e
2007 dovuta al predetto comune dal suo defunto genitore e già oggetto di richieste avanzate con avvisi di accertamento n. 17000926, n. 16000923 e n. 15001052 del 06/09/2010, notificati il
22/09/2010, ma rimasti inevasi.
Eccepiva la ricorrente la illegittimità del provvedimento per: a) carenza di legittimazione passiva difettando, nella fattispecie, la sua qualifica di erede;
b) difetto di motivazione non risultando indicate, nel contenuto di esso, le ragioni sottese alla pretesa;
le modalità di calcolo degli interessi e la loro decorrenza;
c) omessa notifica degli avvisi suddetti;
d) decadenza della potestà impositiva e prescrizione quinquennale del credito, e) parziale insussistenza del presupposto impositivo non trovando applicazione alcun vincolo di solidarietà tra gli eredi essendo, invece, obbligati pro-quota; concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione della sua esecutorietà, in via principale o per la riduzione della pretesa in via subordinata, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Allegava al ricorso copia dell'ingiunzione suindicata e di visure catastali riferibili alle possidenze del “de cuius”.
Il 29/07/2025 si costituiva il comune di Palagianello mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava l'avvenuta regolare notifica degli avvisi prodromici e la legittimità delle sue richieste ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973, precisando di non essere a conoscenza dell'esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione da parte della società concessionaria della riscossione essendosi limitato alla tempestiva consegna della lista di carico a quest'ultima per il recupero coattivo del suo credito e concludendo per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite in suo favore, da porre a carico di chi di dovere.
Allegava all'atto di costituzione copia degli avvisi di accertamento unitamente alla documentazione attestante la loro notifica.
Il 09/09/2025 si costituiva la società Resistente1 mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali sosteneva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che la titolarità del credito apparteneva all'ente impositore e che l'ingiunzione impugnata rinveniva da altro atto analogo n. 0286225/2011, notificato il 17/10/2012, concludendo per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Allegava all'atto di costituzione copia di tale ultima ingiunzione, unitamente alla documentazione relativa alla sua notifica.
In data 24/10/2025, la predetta ricorrente provvedeva al deposito di memoria con la quale, ribadendo la fondatezza delle sue ragioni, eccepiva l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dalle controparti perché priva dell'attestazione di conformità e, comunque, ininfluente a fini probatori.
Con ordinanza n. 770 del 19/11/2025, l'adita Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta.
Anche l'ente impositore, in data 05/01/2026, provvedeva all'invio di memoria con la quale ribadiva quanto già dedotto nell'atto di costituzione.
Allegava, al fine di dimostrare la titolarità degli immobili tassati, cinque visure catastali storiche.
In data 23/01/2026 lo stesso ente provvedeva al deposito di ulteriore memoria/nota inutilizzabile a fini decisori in quanto prodotta in violazione del termine di cui all'art. 32 – comma 2 – del D. L. vo n. 546/1992.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione è fondata. Il termine di prescrizione per l'I.C.I. (come anche per tutti i tributi locali) è quello quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c. c. in quanto trattasi di obbligazione periodica o di durata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sezione tributaria, sentenza n.
9076/2017 e ordinanza n. 31260 del 09/11/2023).
Tale termine decorre dalla data di definitività dell'avviso di accertamento o dalla notifica di un atto interruttivo.
Nella fattispecie, l'unico atto interruttivo documentato dalla società resistente, è stato notificato nell'ottobre 2012. Da tale data e sino a quella di notifica dell'ingiunzione impugnata, è ampiamente decorso il termine innanzi indicato.
L'accoglimento del suesposto motivo, esime il Collegio dal valutare e decidere quelli ulteriori proposti dalla ricorrente.
Alla soccombenza della società Resistente1, consegue la condanna della stessa al pagamento, in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratasi antistataria, delle spese e dei compensi di lite. Le spese giustificate vanno liquidate in euro 150,00; tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, i compensi possono determinarsi in euro 1.050,00.
I predetti compensi e spese vanno, invece, dichiarati compensati fra l'ente impositore e la ricorrente atteso che la fondatezza del suddetto motivo è riferibile esclusivamente all'attività demandata alla concessionaria della riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento di cui in premessa. Condanna la società Resistente1 al pagamento, in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratasi antistataria, delle spese e dei compensi di lite, liquidati in complessivi euro 1.200,00, oltre I.V.A. e C.A.P. Compensa integralmente i predetti spese e compensi tra la ricorrente e il comune di Palagianello.