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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/11/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 26/03/2024 al n. 723/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 26/03/2024
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. CASALE Parte_1 C.F._1
GIANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CASALE GIANNI ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. DI OL, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
DI OL convenuto
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 21/10/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “Piaccia all'ill.mo Tribunale, pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i Sig. Pt_1
e la Sig. ra avvenuto in data 04/07/2005 in
[...] Controparte_1
Bitonto (BA) e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
Bitonto (BA) al n. 97 parte 2 serie A per essere trascorso il tempo previsto dall'art. 1, comma 24, della l. n. 76/2016; alle condizioni da subito espresse in ricorso introduttivo, ovvero RAPPORTI FUTURI TRA LE PARTI: Venga disposto che le parti debbano impegnarsi ad intrattenere rapporti civili e corretti finalizzati alla migliore gestione della quotidianità delle tre figlie attraverso principalmente un confronto verbale e solo coadiuvato dallo scambio di messaggistica nell'impossibilità del primo che deve rimanere strumento di confronto privilegiato nell'ottica di mantenere un rapporto che tenga ben presente il ruolo altrui, le necessità e le difficoltà. Che venga inserito e dato atto nelle statuizioni tra le parti l'eventuale adesione di entrambe all'accettazione del Patto di Lealtà Genitoriale e delle buone prassi proposte dal sig. Pt_1
o, al contrario, in caso di rifiuto di una delle parti che il Giudice
[...]
imponga la parte a motivarne compiutamente l'omessa adesione da cui trarne adeguata valutazione. CASA FAMIGLIARE: Dare atto che la sig.ra
[...]
ha da tempo già abbandonato spontaneamente l'abitazione Controparte_1 pagina 2 di 14 famigliare sita in Goito (MN) in Strada Marengo n.73 trasferendosi in Goito
(MN) in Strada Levata n.1 e che trattasi di bene in concesso in uso al sig. unicamente per motivi di incarico militare e che da tale Parte_1
incarico dipende nel perdurare della concessione. AFFIDAMENTO DEI FIGLI:
Disporre che le figlie minori , nata a [...] il Persona_1
10/02/2007, , nata a [...] il [...] e Persona_2 Pt_2
, nata a [...] il [...], vengano affidate in modo
[...]
condiviso ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso
l'abitazione principale presso il padre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenuto conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Nelle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore, nel tempo in cui avrà le figlie con sé, potrà esercitare spontaneamente la responsabilità genitoriale. FREQUENTAZIONE GENITORIALE: Disporre che le minori possano trascorrere tempi paritetici con entrambi i genitori attraverso un calendario, da costruire in sede di confronto giudiziale, con tempi sostanzialmente paritetici e che tengano conto delle esigenze dettate dagli impegni scolastici, sportivi e sociali delle ragazze. Già in questa sede si fa istanza a questo giudice della nomina di un Coordinatore Genitoriale che possa aiutare le parti a redigere un Piano Genitoriale condiviso e non frutto di una elaborazione individuale, come previsto dalla norma, dal momento che occorre verificare, nonché tenere in considerazione, le attuali aspirazioni delle minori.
MANTENIMENTO DEI FIGLI E SPESE: Disporre il mantenimento delle minori pagina 3 di 14 in base ai tempi di reale frequentazione con ogni genitore sulla scorta del Piano
Genitoriale condiviso tra le parti o, al limite, individuato al Tribunale, potendo ipotizzare anche un mantenimento diretto da parte di ogni genitore in presenza di tempi verosimilmente equivalenti. Prevedere che le spese straordinarie vengano sostenute in parti uguali secondo il protocollo in essere presso questo
Tribunale. SCELTE DI NATURA STRATEGICA PER LA VITA DELLE MINORI:
Disporre che le scelte di natura strategica e ritenute esorbitanti l'ordinaria amministrazione dovranno essere prese di comune accordo dai genitori con consistente preavviso rispetto al termine ultimo di scadenza ed entrambi dovranno essere parte diligente reciproca rispetto all'altro genitore. Che le parti siano onerate di dovere comunicare tempestivamente all'altro genitore di ogni informazione acquisita che riguardi le tre minori al fine di condividere ogni informazione. Le scelte di natura scolastica, soprattutto l'indirizzo scolastico, dovranno essere discusse in modo condiviso dai genitori ascoltato il desiderio delle figlie che dovrà rappresentare l'indicazione principale per la scelta definitiva. NC NATATALIZIE, AP, SQ ED
ESTIVE: Disporre un calendario di frequentazione paritario in punto alle vacanze Natalizie e Pasquali nonché quelle estive con pari alternanza negli anni
e prevedendo un periodo di vacanze estive di almeno 15 giorni continui con ogni genitore. COMUNICAZIONI TRA I GENITORI: Disporre che le comunicazioni tra i genitori avvengano in modo verbale, continuo e costruttivo per la gestione di ogni aspetto importante dello sviluppo psico-fisico delle minori demandando
a comunicazioni con mezzi alternativi solo gli aspetti puramente organizzativi e, comunque, complementari al confronto diretto per permettere un confronto pagina 4 di 14 completo ed immediato. DIVISIONE DEI BENI DEI GENITORI: Dare atto che il patrimonio comune è già stato oggetto di divisione a seguito di prelievo forzoso della parte di pertinenza della sig.ra come Controparte_1
illustrato in modo dettagliato nel corpo della narrazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
- per : “a) Dichiararsi la separazione tra i Controparte_1
coniugi (C.F.: , residente in [...]C.F._3
Goito (MN), strada Marengo n.73 e (C.F.:) nato a [...], di Parte_1
cittadinanza italiana, residente in [...], strada Marengo n.73, coniugatisi in Bitonto (BA) il 04/07/2005, in regime di comunione dei beni, con matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune al n.97, p. 2, s. A anno 2005, ordinandosi al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza, ed autorizzandoli a vivere separati;
Per_ b) Disporsi l'affido in via condivisa delle figlie minore , ed Per_2 Pt_2
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza delle
[...]
stesse presso la madre, Signora;
Controparte_1
c) Disporsi che il padre possa vedere e tenere presso di sé le figlie, previo accordo con la madre, e comunque, a settimane alterne, una settimana dal giovedì alle ore 21.00 sino al lunedì mattina quando le riporterà a scuola e nella settimana successiva, in cui non ha il fine settimana, dal martedì alle ore 21.00 al giovedì alle ore 21.00;
d) Disporsi che durante le vacanze natalizie, i genitori tengano con sé le figlie dal 25 al 31 dicembre ore 12.00 o dal 31 dicembre ore 12.00 al 6 gennaio ore
19, con il criterio dell'alternanza annuale, prevedendo che il genitore che pagina 5 di 14 trascorrerà con le figlie il giorno di Natale non le terrà la Vigilia;
alterneranno altresì il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Nel periodo delle vacanze estive le minori potranno trascorrere tre settimane anche non consecutive con i genitori, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Disporsi che le minori trascorrano il giorno del compleanno dei genitori con il festeggiato/a;
e) Disporsi che il Signor versi alla Signora Parte_1 Controparte_1
, sul conto corrente intestato alla stessa, a titolo di concorso nel
[...]
mantenimento delle figlie, la somma mensile di €900,00 entro il giorno 20 di ogni mese decorrente dal deposito del ricorso, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
f) Disporsi che i genitori contribuiscano al pagamento, nella misura del 40% in capo alla Signora ed 60% in capo al Signor senza necessità di CP_1 Pt_1
previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che
l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie delle figlie: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione alla scuola elementare, media di primo e secondo grado, all'università pubblica (ivi comprese eventuali assicurazioni pagina 6 di 14 obbligatorie richieste dall'istituto); acquisto dei libri di testo;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); saranno altresì suddivise nella misura del 40% in capo alla Signora e 60% in capo al Signor CP_1
le spese di seguito elencate purché previamente concordate: c) spese Pt_1
extrascolastiche: un'attività sportiva per figlio e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
d) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive ad esclusione di quelle già concordate al punto c), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc.). A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata
e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 7 di 14 ha proposto ricorso volto ad ottenere la separazione (anche se Parte_1
nelle conclusioni del 28/07/2025 si fa riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ma è un evidente refuso visto che in ricorso si chiedeva correttamente una pronuncia sulla separazione personale) dalla moglie
[...]
chiedendo l'affido condiviso (anche se nella parte narrativa Controparte_1
della comparsa conclusionale si chiede l'affido esclusivo mentre nelle conclusioni del 28/07/2025 veniva chiesto l'affido condiviso poi ribadito nella memoria di replica).
Il ricorrente chiedeva un collocamento paritetico quanto ai tempi di permanenza delle figlie e quindi senza la previsione di un assegno di mantenimento.
Si costituiva la convenuta non opponendosi alla domanda di separazione ed all'affido condiviso, ma chiedendo un collocamento prevalente presso di lei delle figlie ed infine chiedeva un assegno di mantenimento di euro 900 (300 euro per ciascuna figlia) oltre ad una ripartizione delle spese straordinarie al 60-40% tra padre e madre.
La causa è stata istruita mediante prova orale e con l'ascolto delle due figlie ultra-dodicenni, mentre non è stata audita la minore infra-dodicenne.
Sulla separazione
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata tra le parti e provata dal fallimento del tentativo di conciliazione, dalle conclusioni formulate dalle parti nonché dal consolidamento della situazione obiettiva e giuridica conseguente ai provvedimenti adottati in sede di comparizione personale delle parti per il pagina 8 di 14 tentativo di conciliazione sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Sul collocamento e mantenimento delle figlie minorenni e maggiorenne non autosufficiente
Nonostante in comparsa conclusionale il ricorrente chieda l'affido esclusivo delle minori, si prende atto come in realtà in memoria di replica egli affermi che
“Nulla quaestio sulla richiesta di affido condiviso, mentre qualcosa da dire c'è sulla giustificazione della collocazione delle figlie presso la residenza della madre”.
Per_ L'affido delle figlie minori e e della figlia maggiorenne ma Per_2 Pt_2
non economicamente autosufficiente, va quindi disposto in via condivisa ad entrambi i genitori così come da loro concordemente richiesto.
Quanto al collocamento, le stesse vanno prevalentemente collocate presso la residenza della madre con la quale attualmente convivono.
Sul punto, peraltro, osserva il Collegio come sia pacifico che la figlia
Per_ maggiorenne non ha attualmente alcun rapporto con il padre ed un tanto è
Per_ stato ribadito anche durante la sua audizione. è apparsa molto determinata in questa sua scelta, anche se non sono emerse in sede di audizione quali potrebbero essere le ragioni di una tale scelta così radicale (minuto 1'20'' e seguenti).
In ogni caso, forzare la frequenza tra padre e figlia in questo attuale quadro di tensione nei rapporti, non appare una soluzione percorribile anche per gli evidenti riflessi ulteriormente negativi che una tale posizione potrebbe avere. pagina 9 di 14 Per_ Quanto al diritto di visita del padre con la figlia va quindi rimessa alla loro libera volontà la possibilità di frequentazione, frequentazione per cui non si vede alcuna controindicazione.
Gli attuali rapporti (o meglio non rapporti), tuttavia comportano che nei fatti la figlia permanga sempre con la madre e questo ha un evidente riflesso economico nei costi di mantenimento che non potrà che essere sopportato da entrambi i genitori con la corresponsione da parte del padre di un contributo che tenga
Per_ appunto conto del fatto che la figlia resta a casa dalla madre per tutta la settimana.
Andrà quindi modificato l'importo previsto in sede di comparizione dei coniugi vista l'assenza di rapporti.
Alla luce dei redditi documentati in atti dalle parti (la convenuta dal settembre
2024, allorquando è scaduto il contratto a tempo determinato prodotto in atti, non ne ha prodotti altri sicché il Collegio non può che ritenere che quel contratto sia stato prorogato alle medesime condizioni o che ne sia stato trovato un altro alle medesime condizioni, altrimenti la parte avrebbe certamente prodotto il nuovo contratto nel corso dell'ultimo anno invece di accennare solo in memoria conclusionale di replica ad un peggioramento delle condizioni economiche che allo stato sono indimostrate) circa 2.100 euro per il ricorrente e circa 1.350 euro al mese per la convenuta, l'importo che il Tribunale ritiene equo è quello di euro
Per_ 300 mensili in considerazione della età della figlia
Per le figlie ed in considerazione dei tempi di permanenza delle Per_2 Pt_2
figlie in misura quasi paritaria (si tratta di una distribuzione di 12 giorni a 18 su base 30) e valorizzando però la disparità di redditi tra i coniugi, il contributo al pagina 10 di 14 mantenimento va individuato in euro 150 per ciascuna figlia per complessi 300 euro mensili.
Quanto al diritto di visita del padre con le due figlie minori, preso atto che il ricorrente concorda nella richiesta svolta dalla convenuta di un ampliamento dell'orario settimanale, il Collegio provvede in conformità come da dispositivo.
Attribuzione dell'SE NI
L'assegno unico va percepito al 50% a favore di entrambi i genitori atteso il tempo quasi paritetico che le figlie e trascorrono con loro. Per_2 Pt_2
Spese straordinarie
Le spese straordinarie come disciplinate nel protocollo del 2024, in considerazione della differenza dei redditi tra i genitori, vanno suddivise al 60%
a carico del padre ed al 40% a carico della madre.
Più in particolare, quanto all'attività sportiva, si deve rilevare come sia non solo condivisibile, ma altresì auspicabile, che tutte le figlie pratichino attività sportiva, non ci si può tuttavia esimere dall'osservare che, se i genitori hanno difficoltà a sostenere le spese ordinarie per le figlie, la scelta di far svolgere la pratica sportiva dell'equitazione alle due figlie minori ed pratica Per_2 Pt_2
certamente bellissima, appare difficilmente compatibile con le difficoltà economiche che continuamente le parti hanno rappresentato in atti lungo tutto il processo sicché non si può che sollecitare i genitori a rivalutare la compatibilità di tale pratica sportiva con il loro reale tenore di vita poiché ovviamente non è immaginabile che per poter sostenere il costo di frequenza a tale disciplina si pagina 11 di 14 possa poi lesinare sulle cure ortodontiche o su altre spese certamente più necessarie che non svolgere l'attività ippica piuttosto che qualsiasi altra attività
Per_ sportiva meno dispendiosa. Significativo sul punto è che la figlia abbia riferito di non poter praticare lo sport della danza a causa dei costi elevati laddove invece non pare sussistere alcun impedimento a far frequentare due corsi di equitazione alle altre due figlie così creando disparità tra le figlie e quindi un senso di gelosia potenziale che non appare proprio il caso di alimentare.
L'incarico ai Servizi Sociali
Poiché nel corso del giudizio è emerso che le parti hanno un evidente difficoltà di comunicazione e che questo si ripercuote anche sulla cura personale e ricordato che non può essere imposto alle parti un patto genitoriale o una mediazione familiare e neppure una coordinazione genitoriale (tutti strumenti che peraltro potrebbero nel caso avere una qualche utilità visto che i genitori devono imparare a comunicare in modo corretto), ritiene il Collegio che l'unico modo per assicurare il benessere delle figlie sia quello di incaricare i Servizi
Sociali competenti per il territorio di Goito di vigilare per i prossimi due anni sulle figlie ed avendo in particolare premura di sollecitare i Per_2 Pt_2
genitori ad una maggiore attenzione alla loro comunicazione ed alla cura della salute delle figlie segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni laddove dovessero emergere situazioni di incuria e la necessità di provvedimenti limitativi o sostitutivi della responsabilità genitoriale.
pagina 12 di 14 Le spese del presente procedimento vanno compensate in ragione della reciproca parziale soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
Per_ 2) Dispone l'affido in via condiviso delle figlie ed Per_2 Pt_2
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza delle
[...]
stesse presso la madre, (C.F. Controparte_1
); C.F._2
3) Dispone che il padre possa vedere e tenere presso di sé le figlie ed Per_2
a settimane alterne, una settimana dal giovedì alle ore 21.00 sino al Pt_2
lunedì mattina quando le riporterà a scuola (o presso la casa materna nel periodo non scolastico se non impegnate presso centri estivi) e nella settimana successiva, in cui non ha il fine settimana, dal martedì alle ore 21.00 al giovedì alle ore 21.00 allorquando le riporterà a casa con la cena già consumata;
4) Durante le vacanze natalizie, i genitori terranno con sé le figlie e Per_2
dal 25 al 31 dicembre ore 12.00 o dal 31 dicembre ore 12.00 al 6 Pt_2
gennaio ore 19, con il criterio dell'alternanza annuale, il genitore che trascorrerà con le figlie il giorno di Natale non le terrà la Vigilia;
alterneranno altresì il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Nel periodo delle vacanze estive le minori potranno trascorrere tre settimane anche non consecutive con i genitori, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Le minori trascorrano il giorno del compleanno dei genitori con il festeggiato/a; pagina 13 di 14 5) Pone a carico di (C.F. ) la Parte_1 C.F._1
corresponsione a (C.F. Controparte_1
) l'importo mensile di euro 600,00 a far tempo dalla C.F._2
presente decisione con rivalutazione annuale agli indici ISTAT;
6) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre, alle spese straordinarie come da Protocollo 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova, mentre l'assegno unico sarà percepito al 50% a favore di ciascun genitore;
7) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BITONTO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. n. 97 parte 2 serie A anno 2005);
8) Incarica i Servizi Sociali competenti per il territorio di Goito di vigilare per i prossimi due anni sulle figlie ed avendo in particolare Per_2 Pt_2
premura di sollecitare i genitori ad una maggiore attenzione alla loro comunicazione ed alla cura della salute delle figlie segnalando alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni laddove dovessero emergere situazioni di incuria e la necessità di provvedimenti limitativi o sostitutivi della responsabilità genitoriale
9) Spese compensate;
Così deciso in Mantova, il 06/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 26/03/2024 al n. 723/2024
R.G., promossa con ricorso depositato in data 26/03/2024
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. CASALE Parte_1 C.F._1
GIANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CASALE GIANNI ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. DI OL, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
DI OL convenuto
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 21/10/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per “Piaccia all'ill.mo Tribunale, pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i Sig. Pt_1
e la Sig. ra avvenuto in data 04/07/2005 in
[...] Controparte_1
Bitonto (BA) e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
Bitonto (BA) al n. 97 parte 2 serie A per essere trascorso il tempo previsto dall'art. 1, comma 24, della l. n. 76/2016; alle condizioni da subito espresse in ricorso introduttivo, ovvero RAPPORTI FUTURI TRA LE PARTI: Venga disposto che le parti debbano impegnarsi ad intrattenere rapporti civili e corretti finalizzati alla migliore gestione della quotidianità delle tre figlie attraverso principalmente un confronto verbale e solo coadiuvato dallo scambio di messaggistica nell'impossibilità del primo che deve rimanere strumento di confronto privilegiato nell'ottica di mantenere un rapporto che tenga ben presente il ruolo altrui, le necessità e le difficoltà. Che venga inserito e dato atto nelle statuizioni tra le parti l'eventuale adesione di entrambe all'accettazione del Patto di Lealtà Genitoriale e delle buone prassi proposte dal sig. Pt_1
o, al contrario, in caso di rifiuto di una delle parti che il Giudice
[...]
imponga la parte a motivarne compiutamente l'omessa adesione da cui trarne adeguata valutazione. CASA FAMIGLIARE: Dare atto che la sig.ra
[...]
ha da tempo già abbandonato spontaneamente l'abitazione Controparte_1 pagina 2 di 14 famigliare sita in Goito (MN) in Strada Marengo n.73 trasferendosi in Goito
(MN) in Strada Levata n.1 e che trattasi di bene in concesso in uso al sig. unicamente per motivi di incarico militare e che da tale Parte_1
incarico dipende nel perdurare della concessione. AFFIDAMENTO DEI FIGLI:
Disporre che le figlie minori , nata a [...] il Persona_1
10/02/2007, , nata a [...] il [...] e Persona_2 Pt_2
, nata a [...] il [...], vengano affidate in modo
[...]
condiviso ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso
l'abitazione principale presso il padre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenuto conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Nelle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore, nel tempo in cui avrà le figlie con sé, potrà esercitare spontaneamente la responsabilità genitoriale. FREQUENTAZIONE GENITORIALE: Disporre che le minori possano trascorrere tempi paritetici con entrambi i genitori attraverso un calendario, da costruire in sede di confronto giudiziale, con tempi sostanzialmente paritetici e che tengano conto delle esigenze dettate dagli impegni scolastici, sportivi e sociali delle ragazze. Già in questa sede si fa istanza a questo giudice della nomina di un Coordinatore Genitoriale che possa aiutare le parti a redigere un Piano Genitoriale condiviso e non frutto di una elaborazione individuale, come previsto dalla norma, dal momento che occorre verificare, nonché tenere in considerazione, le attuali aspirazioni delle minori.
MANTENIMENTO DEI FIGLI E SPESE: Disporre il mantenimento delle minori pagina 3 di 14 in base ai tempi di reale frequentazione con ogni genitore sulla scorta del Piano
Genitoriale condiviso tra le parti o, al limite, individuato al Tribunale, potendo ipotizzare anche un mantenimento diretto da parte di ogni genitore in presenza di tempi verosimilmente equivalenti. Prevedere che le spese straordinarie vengano sostenute in parti uguali secondo il protocollo in essere presso questo
Tribunale. SCELTE DI NATURA STRATEGICA PER LA VITA DELLE MINORI:
Disporre che le scelte di natura strategica e ritenute esorbitanti l'ordinaria amministrazione dovranno essere prese di comune accordo dai genitori con consistente preavviso rispetto al termine ultimo di scadenza ed entrambi dovranno essere parte diligente reciproca rispetto all'altro genitore. Che le parti siano onerate di dovere comunicare tempestivamente all'altro genitore di ogni informazione acquisita che riguardi le tre minori al fine di condividere ogni informazione. Le scelte di natura scolastica, soprattutto l'indirizzo scolastico, dovranno essere discusse in modo condiviso dai genitori ascoltato il desiderio delle figlie che dovrà rappresentare l'indicazione principale per la scelta definitiva. NC NATATALIZIE, AP, SQ ED
ESTIVE: Disporre un calendario di frequentazione paritario in punto alle vacanze Natalizie e Pasquali nonché quelle estive con pari alternanza negli anni
e prevedendo un periodo di vacanze estive di almeno 15 giorni continui con ogni genitore. COMUNICAZIONI TRA I GENITORI: Disporre che le comunicazioni tra i genitori avvengano in modo verbale, continuo e costruttivo per la gestione di ogni aspetto importante dello sviluppo psico-fisico delle minori demandando
a comunicazioni con mezzi alternativi solo gli aspetti puramente organizzativi e, comunque, complementari al confronto diretto per permettere un confronto pagina 4 di 14 completo ed immediato. DIVISIONE DEI BENI DEI GENITORI: Dare atto che il patrimonio comune è già stato oggetto di divisione a seguito di prelievo forzoso della parte di pertinenza della sig.ra come Controparte_1
illustrato in modo dettagliato nel corpo della narrazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
- per : “a) Dichiararsi la separazione tra i Controparte_1
coniugi (C.F.: , residente in [...]C.F._3
Goito (MN), strada Marengo n.73 e (C.F.:) nato a [...], di Parte_1
cittadinanza italiana, residente in [...], strada Marengo n.73, coniugatisi in Bitonto (BA) il 04/07/2005, in regime di comunione dei beni, con matrimonio iscritto nei Registri dello Stato Civile del predetto comune al n.97, p. 2, s. A anno 2005, ordinandosi al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza, ed autorizzandoli a vivere separati;
Per_ b) Disporsi l'affido in via condivisa delle figlie minore , ed Per_2 Pt_2
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza delle
[...]
stesse presso la madre, Signora;
Controparte_1
c) Disporsi che il padre possa vedere e tenere presso di sé le figlie, previo accordo con la madre, e comunque, a settimane alterne, una settimana dal giovedì alle ore 21.00 sino al lunedì mattina quando le riporterà a scuola e nella settimana successiva, in cui non ha il fine settimana, dal martedì alle ore 21.00 al giovedì alle ore 21.00;
d) Disporsi che durante le vacanze natalizie, i genitori tengano con sé le figlie dal 25 al 31 dicembre ore 12.00 o dal 31 dicembre ore 12.00 al 6 gennaio ore
19, con il criterio dell'alternanza annuale, prevedendo che il genitore che pagina 5 di 14 trascorrerà con le figlie il giorno di Natale non le terrà la Vigilia;
alterneranno altresì il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Nel periodo delle vacanze estive le minori potranno trascorrere tre settimane anche non consecutive con i genitori, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Disporsi che le minori trascorrano il giorno del compleanno dei genitori con il festeggiato/a;
e) Disporsi che il Signor versi alla Signora Parte_1 Controparte_1
, sul conto corrente intestato alla stessa, a titolo di concorso nel
[...]
mantenimento delle figlie, la somma mensile di €900,00 entro il giorno 20 di ogni mese decorrente dal deposito del ricorso, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
f) Disporsi che i genitori contribuiscano al pagamento, nella misura del 40% in capo alla Signora ed 60% in capo al Signor senza necessità di CP_1 Pt_1
previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che
l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie delle figlie: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione alla scuola elementare, media di primo e secondo grado, all'università pubblica (ivi comprese eventuali assicurazioni pagina 6 di 14 obbligatorie richieste dall'istituto); acquisto dei libri di testo;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); saranno altresì suddivise nella misura del 40% in capo alla Signora e 60% in capo al Signor CP_1
le spese di seguito elencate purché previamente concordate: c) spese Pt_1
extrascolastiche: un'attività sportiva per figlio e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
d) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive ad esclusione di quelle già concordate al punto c), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc.). A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata
e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 7 di 14 ha proposto ricorso volto ad ottenere la separazione (anche se Parte_1
nelle conclusioni del 28/07/2025 si fa riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ma è un evidente refuso visto che in ricorso si chiedeva correttamente una pronuncia sulla separazione personale) dalla moglie
[...]
chiedendo l'affido condiviso (anche se nella parte narrativa Controparte_1
della comparsa conclusionale si chiede l'affido esclusivo mentre nelle conclusioni del 28/07/2025 veniva chiesto l'affido condiviso poi ribadito nella memoria di replica).
Il ricorrente chiedeva un collocamento paritetico quanto ai tempi di permanenza delle figlie e quindi senza la previsione di un assegno di mantenimento.
Si costituiva la convenuta non opponendosi alla domanda di separazione ed all'affido condiviso, ma chiedendo un collocamento prevalente presso di lei delle figlie ed infine chiedeva un assegno di mantenimento di euro 900 (300 euro per ciascuna figlia) oltre ad una ripartizione delle spese straordinarie al 60-40% tra padre e madre.
La causa è stata istruita mediante prova orale e con l'ascolto delle due figlie ultra-dodicenni, mentre non è stata audita la minore infra-dodicenne.
Sulla separazione
La verificazione delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi incontestata tra le parti e provata dal fallimento del tentativo di conciliazione, dalle conclusioni formulate dalle parti nonché dal consolidamento della situazione obiettiva e giuridica conseguente ai provvedimenti adottati in sede di comparizione personale delle parti per il pagina 8 di 14 tentativo di conciliazione sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Sul collocamento e mantenimento delle figlie minorenni e maggiorenne non autosufficiente
Nonostante in comparsa conclusionale il ricorrente chieda l'affido esclusivo delle minori, si prende atto come in realtà in memoria di replica egli affermi che
“Nulla quaestio sulla richiesta di affido condiviso, mentre qualcosa da dire c'è sulla giustificazione della collocazione delle figlie presso la residenza della madre”.
Per_ L'affido delle figlie minori e e della figlia maggiorenne ma Per_2 Pt_2
non economicamente autosufficiente, va quindi disposto in via condivisa ad entrambi i genitori così come da loro concordemente richiesto.
Quanto al collocamento, le stesse vanno prevalentemente collocate presso la residenza della madre con la quale attualmente convivono.
Sul punto, peraltro, osserva il Collegio come sia pacifico che la figlia
Per_ maggiorenne non ha attualmente alcun rapporto con il padre ed un tanto è
Per_ stato ribadito anche durante la sua audizione. è apparsa molto determinata in questa sua scelta, anche se non sono emerse in sede di audizione quali potrebbero essere le ragioni di una tale scelta così radicale (minuto 1'20'' e seguenti).
In ogni caso, forzare la frequenza tra padre e figlia in questo attuale quadro di tensione nei rapporti, non appare una soluzione percorribile anche per gli evidenti riflessi ulteriormente negativi che una tale posizione potrebbe avere. pagina 9 di 14 Per_ Quanto al diritto di visita del padre con la figlia va quindi rimessa alla loro libera volontà la possibilità di frequentazione, frequentazione per cui non si vede alcuna controindicazione.
Gli attuali rapporti (o meglio non rapporti), tuttavia comportano che nei fatti la figlia permanga sempre con la madre e questo ha un evidente riflesso economico nei costi di mantenimento che non potrà che essere sopportato da entrambi i genitori con la corresponsione da parte del padre di un contributo che tenga
Per_ appunto conto del fatto che la figlia resta a casa dalla madre per tutta la settimana.
Andrà quindi modificato l'importo previsto in sede di comparizione dei coniugi vista l'assenza di rapporti.
Alla luce dei redditi documentati in atti dalle parti (la convenuta dal settembre
2024, allorquando è scaduto il contratto a tempo determinato prodotto in atti, non ne ha prodotti altri sicché il Collegio non può che ritenere che quel contratto sia stato prorogato alle medesime condizioni o che ne sia stato trovato un altro alle medesime condizioni, altrimenti la parte avrebbe certamente prodotto il nuovo contratto nel corso dell'ultimo anno invece di accennare solo in memoria conclusionale di replica ad un peggioramento delle condizioni economiche che allo stato sono indimostrate) circa 2.100 euro per il ricorrente e circa 1.350 euro al mese per la convenuta, l'importo che il Tribunale ritiene equo è quello di euro
Per_ 300 mensili in considerazione della età della figlia
Per le figlie ed in considerazione dei tempi di permanenza delle Per_2 Pt_2
figlie in misura quasi paritaria (si tratta di una distribuzione di 12 giorni a 18 su base 30) e valorizzando però la disparità di redditi tra i coniugi, il contributo al pagina 10 di 14 mantenimento va individuato in euro 150 per ciascuna figlia per complessi 300 euro mensili.
Quanto al diritto di visita del padre con le due figlie minori, preso atto che il ricorrente concorda nella richiesta svolta dalla convenuta di un ampliamento dell'orario settimanale, il Collegio provvede in conformità come da dispositivo.
Attribuzione dell'SE NI
L'assegno unico va percepito al 50% a favore di entrambi i genitori atteso il tempo quasi paritetico che le figlie e trascorrono con loro. Per_2 Pt_2
Spese straordinarie
Le spese straordinarie come disciplinate nel protocollo del 2024, in considerazione della differenza dei redditi tra i genitori, vanno suddivise al 60%
a carico del padre ed al 40% a carico della madre.
Più in particolare, quanto all'attività sportiva, si deve rilevare come sia non solo condivisibile, ma altresì auspicabile, che tutte le figlie pratichino attività sportiva, non ci si può tuttavia esimere dall'osservare che, se i genitori hanno difficoltà a sostenere le spese ordinarie per le figlie, la scelta di far svolgere la pratica sportiva dell'equitazione alle due figlie minori ed pratica Per_2 Pt_2
certamente bellissima, appare difficilmente compatibile con le difficoltà economiche che continuamente le parti hanno rappresentato in atti lungo tutto il processo sicché non si può che sollecitare i genitori a rivalutare la compatibilità di tale pratica sportiva con il loro reale tenore di vita poiché ovviamente non è immaginabile che per poter sostenere il costo di frequenza a tale disciplina si pagina 11 di 14 possa poi lesinare sulle cure ortodontiche o su altre spese certamente più necessarie che non svolgere l'attività ippica piuttosto che qualsiasi altra attività
Per_ sportiva meno dispendiosa. Significativo sul punto è che la figlia abbia riferito di non poter praticare lo sport della danza a causa dei costi elevati laddove invece non pare sussistere alcun impedimento a far frequentare due corsi di equitazione alle altre due figlie così creando disparità tra le figlie e quindi un senso di gelosia potenziale che non appare proprio il caso di alimentare.
L'incarico ai Servizi Sociali
Poiché nel corso del giudizio è emerso che le parti hanno un evidente difficoltà di comunicazione e che questo si ripercuote anche sulla cura personale e ricordato che non può essere imposto alle parti un patto genitoriale o una mediazione familiare e neppure una coordinazione genitoriale (tutti strumenti che peraltro potrebbero nel caso avere una qualche utilità visto che i genitori devono imparare a comunicare in modo corretto), ritiene il Collegio che l'unico modo per assicurare il benessere delle figlie sia quello di incaricare i Servizi
Sociali competenti per il territorio di Goito di vigilare per i prossimi due anni sulle figlie ed avendo in particolare premura di sollecitare i Per_2 Pt_2
genitori ad una maggiore attenzione alla loro comunicazione ed alla cura della salute delle figlie segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni laddove dovessero emergere situazioni di incuria e la necessità di provvedimenti limitativi o sostitutivi della responsabilità genitoriale.
pagina 12 di 14 Le spese del presente procedimento vanno compensate in ragione della reciproca parziale soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
Per_ 2) Dispone l'affido in via condiviso delle figlie ed Per_2 Pt_2
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza delle
[...]
stesse presso la madre, (C.F. Controparte_1
); C.F._2
3) Dispone che il padre possa vedere e tenere presso di sé le figlie ed Per_2
a settimane alterne, una settimana dal giovedì alle ore 21.00 sino al Pt_2
lunedì mattina quando le riporterà a scuola (o presso la casa materna nel periodo non scolastico se non impegnate presso centri estivi) e nella settimana successiva, in cui non ha il fine settimana, dal martedì alle ore 21.00 al giovedì alle ore 21.00 allorquando le riporterà a casa con la cena già consumata;
4) Durante le vacanze natalizie, i genitori terranno con sé le figlie e Per_2
dal 25 al 31 dicembre ore 12.00 o dal 31 dicembre ore 12.00 al 6 Pt_2
gennaio ore 19, con il criterio dell'alternanza annuale, il genitore che trascorrerà con le figlie il giorno di Natale non le terrà la Vigilia;
alterneranno altresì il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Nel periodo delle vacanze estive le minori potranno trascorrere tre settimane anche non consecutive con i genitori, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Le minori trascorrano il giorno del compleanno dei genitori con il festeggiato/a; pagina 13 di 14 5) Pone a carico di (C.F. ) la Parte_1 C.F._1
corresponsione a (C.F. Controparte_1
) l'importo mensile di euro 600,00 a far tempo dalla C.F._2
presente decisione con rivalutazione annuale agli indici ISTAT;
6) Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre, alle spese straordinarie come da Protocollo 2024 in vigore presso il Tribunale di Mantova, mentre l'assegno unico sarà percepito al 50% a favore di ciascun genitore;
7) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BITONTO, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. n. 97 parte 2 serie A anno 2005);
8) Incarica i Servizi Sociali competenti per il territorio di Goito di vigilare per i prossimi due anni sulle figlie ed avendo in particolare Per_2 Pt_2
premura di sollecitare i genitori ad una maggiore attenzione alla loro comunicazione ed alla cura della salute delle figlie segnalando alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni laddove dovessero emergere situazioni di incuria e la necessità di provvedimenti limitativi o sostitutivi della responsabilità genitoriale
9) Spese compensate;
Così deciso in Mantova, il 06/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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