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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini – Presidente dott.ssa Giovanna Mullig – Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1504/2024 di Ruolo Generale il 06/06/2024 vertente t r a
( ) – parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FIORE PATRIZIA ( ), con domicilio eletto in via C.F._2
Raimondo d'Aronco 34 in Udine;
- parte attrice -
e
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Udine;
- parte convenuta –
Oggetto: Mutamento di sesso
Causa assunta in decisione all'udienza del 17.3.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- per l'attore: “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertata la definitiva assunzione del genere maschile dell'ricorrente e il conseguente diritto dello stesso ad ottenere la rettificazione del sesso negli atti di stato civile da “femminile” a
“maschile”:
❖ ORDINARE agli uffici di stato civile e anagrafici del Comune di San Daniele del
Friuli (UD) la rettifica del sesso e del nome dell'ricorrente, , nato a [...] San Daniele del Friuli (UD) il 7 settembre 1994 e residente a [...], C.F. , disponendo che gli uffici C.F._1 competenti rettifichino l'atto di nascita e tutti i documenti di stato civile e anagrafici riferiti a nel senso che ove sia scritto “femminile” risulti Parte_1
“maschile” e quale prenome, ove sia scritto “ ” sia scritto “ e Pt_1 Per_1
contestualmente
❖ AUTORIZZARE il medesimo a sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici di riassegnazione del genere da femminile a maschile.”;
Per parte convenuta
“il PM esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice presentava ricorso ex art. 473-bis e ss. c.p.c. esponendo Parte_1
che, oltre che essere senza figli e non coniugato, si era da sempre identificato e riconosciuto in una persona di sesso maschile, maturando così nel corso degli anni la volontà di adeguare la propria anagrafica e il proprio corpo all'identità di genere percepita. specificava che sin dall'infanzia aveva presentato tendenze di genere Parte_1 maschile e che, nell'età dello sviluppo, lo stridente contrasto tra il proprio aspetto fisico femminile e l'identità personale tipicamente maschile gli aveva creato notevoli disagi e forti crisi di identità.
Risulta anche che, non appena gli è stato possibile, dopo aver superato dei seri problemi di salute che l'avevano afflitto, si sottoponeva al vaglio clinico e psico- Parte_1
sessuologico per la sua sintomatologia. A parte attrice quindi veniva rilasciato un referto con la conferma della diagnosi di disforia di genere a firma della dott.ssa medico psichiatra presso il Dipartimento di Salute Mentale di Persona_2
ASUGI a Trieste (cfr. doc. 2 ricorso). Successivamente intraprendeva la Parte_1
terapia ormonale mascolinizzante che veniva prescritta dal dott. Persona_3
endocrinologo in Udine (cfr. doc. 4,5,7 ricorso) con visita specialistica anche presso il servizio pubblico (cfr. doc. 9).
Chiedeva quindi il cambiamento anagrafico della indicazione di genere, ivi compreso il prenome, nonché l'autorizzazione ai trattamenti medico – chirurgici di riassegnazione
2 del genere da femminile a maschile.
La causa veniva istruita mediante c.t.u. affidata al dottor al quale veniva Persona_4 sottoposto il seguente quesito:” Il CTU, esaminati gli atti di causa e la documentazione prodotta, assunte le informazioni che si riterranno necessarie dai sanitari che hanno avuto in cura la parte perizianda ed esaminate le cartelle cliniche esistenti presso strutture pubbliche e/o private con facoltà di estrarre ed acquisire copia di quanto ritenuto utile, visitata parte ricorrente, dica quale sia l'identità psicosessuale della parte perizianda, accertando altresì la serietà, l'irreversibilità e l'univocità delle sue determinazioni anche con riferimento, sempre ai fini della tutela della salute e del benessere psicofisico della stessa parte, alla sua preannunciata volontà di adeguamento dei caratteri sessuale da realizzare mediante trattamenti medico- chirurgici nei termini richiesti in ricorso”.
La domanda è fondata e pertanto va accolta.
Con la recente sentenza n. 180/17 la Corte Costituzionale ha ribadito che la legge n. 164 del 1982 va interpretata in senso rispettoso dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana.
L'interpretazione conforme a tali principi fondamentali è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale.
In particolare va osservato che la legge n. 164 del 1982 “si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”.
In questo ordine di idee si è posta la Corte di Cassazione, sezione prima civile, nella sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, nella quale è stata condivisa un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011.
In questa pronuncia, la Corte nomofilattica ha ritenuto che, per ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, si è riconosciuto che l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale, che non postula la necessità di tale intervento,
3 purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale.
Con la sentenza n. 221 del 2015 la Corte Costituzionale ha riconosciuto che la disposizione censurata costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU).
Alla luce di tale evoluzione, che è al tempo stesso culturale e ordinamentale, la Corte
Cost. anche con la recente sentenza n. 180/17 ha, quindi, affermato che “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. [...] Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Più di recente, a mezzo della sentenza n. 143/2024 pubblicata in data 23/7/2024, la
Corte Costituzionale, ritenuta fondata la questione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali, già intervenute, siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico.
4 La Corte costituzionale, dando seguito al suo precedente orientamento, ha osservato che
“il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”. Invero, secondo la Consulta, l'“evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015)” atteso che “… agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente
l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Ne consegue, considerata l'affermata illegittimità costituzionale del predetto art. 31 co.
4, che l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia, non corrispondendo la prescritta autorizzazione giudiziale alla ratio legis.
La rettificazione dell'attribuzione di sesso può, pertanto, essere disposta indipendentemente dall'intervento chirurgico, superfluo ai fini della rettifica.
Le considerazioni sopra svolte, unitamente agli accertamenti psicologici e medici svolti, confortano la decisione di ritenere già avvenuto il cambiamento di genere di modo che con scelta giudicata “irreversibile”, può Parte_2 considerarsi, allo stato degli atti e indipendentemente dall'intervento chirurgico, avere completato il serio ed univoco percorso teso ad ottenere il mutamento di sesso.
Militano a favore della definitività e completamento del percorso anche gli esiti della c.t.u. cui si è dato ingresso.
Il c.t.u. dott. infatti, dopo incontro con la parte e attento esame della Persona_4
5 documentazione prodotta, fra cui, in particolare, l'autorelazione offerta da e Parte_1 riprodotta nella relazione, ha così concluso: “L'identità psicosessuale del periziando è maschile. Sono garantite serietà, irreversibilità e univocità delle sue determinazioni, considerato anche il percorso, già ampiamente avviato, delle sue trasformazioni corporee (eseguita la mastectomia, in attesa di isterectomia).”.
Ne consegue che deve essere dichiarato il non luogo a provvedere quanto alla autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
Deve essere, invece, riconosciuto all'istante il diritto alla rettifica anagrafica (anche in difetto della previa riattribuzione chirurgica del sesso giusta sentenza della Corte di
Cassazione, Sez. 1, n. 15138/2015) tenuto conto della consolidata e irreversibile convinzione della persona di appartenenza al genere nel quale chiede giudizialmente la rettificazione. Al riconoscimento del genere maschile al ricorrente consegue necessariamente il riconoscimento del suo nome, al fine di evitare una discrepanza inammissibile come, peraltro, si evince sia dall'art. 5 l. cit.: “Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”, sia dalla normativa in materia di stato civile, art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396, che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso, senza necessariamente convertire il prenome nel genere scaturente dalla rettificazione, “dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente” (cfr.
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3877 del 17/02/2020).
Le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa, vanno, in via definitiva, poste a carico della parte attrice dando atto che le stesse sono anticipate dall'Erario stante l'ammissione della parte al P.S.S.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
1) Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di riassegnazione di genere;
2) dispone la rettificazione - a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
S. Daniele del Friuli (nascita) e di quello del Comune di Castions di Strada
(residenza) - degli atti dello stato civile ed anagrafici relativi a Parte_1
nato a [...] il [...], nel senso che alla indicazione
[...]
6 del sesso “femminile” ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso
“maschile”, con indicazione, altresì, del prenome ” in luogo di Per_1
; Pt_1
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone in via definitiva la spesa della C.T.U. a carico di parte attrice dando atto che la stessa viene anticipata dall'Erario.
Si attesta, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo numero 196 del
2003, che la presente sentenza contiene "dati sensibili" e si dispone che venga notato, a cura della cancelleria, che in caso di riproduzione o diffusione della sentenza in qualsiasi forma, non potranno essere indicate le generalità o altri dati identificativi di parte attrice.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio dell'8.4.2025.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Presidente
(dott.ssa Annamaria Antonini)
Il Giudice estensore
(dott.ssa Giovanna Mullig)
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