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Articolo 4 della Legge 25 aprile 1961, n. 355
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Legge 25 aprile 1961, n. 355
Articolo 4 della Legge 25 aprile 1961, n. 355
Versione
4 giugno 1961
Art. 4.
Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dal 1 gennaio 1962.
Entrata in vigore il 4 giugno 1961
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