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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/12/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3617/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 30.10.2025, lette le note depositate dalle parti costituite. richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3617 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa DA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Claudia Bonaduce, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via A. Gramsci n. 14 Attore CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Coaccioli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario Del Principe sito in Pineto, Viale G. D'Annunzio n. 207 Convenuto OGGETTO: Contratti bancari MOTIVI DELLA DECISIONE Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale affinché accertasse, per le ragioni che saranno esaminate, l'invalidità delle pattuizioni contrattuali relative al contratto di conto corrente n. 1330 (aperto in data 2.10.1995 presso la
[...]
filiale di Giulianova) e degli strumentali conti Controparte_1 Controparte_2 anticipi salvo buon fine n. 280510 (acceso in data anteriore al 30.09.1997) e n. 281086 (acceso in data 13.10.1989) e, per l'effetto, rideterminasse il saldo dei conti correnti in oggetto con condanna della banca al pagamento delle somme indebitamente addebitate sui predetti conti.
2. Si è costituita in giudizio la la quale, dopo aver Controparte_1 pagina 1 di 16 tempestivamente eccepito l'inammissibilità della domanda in ragione della pendenza dei rapporti in essere nonché l'intervenuta prescrizione, ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., e CTU contabile, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 10.11.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 20.02.2025 con concessione alle parti del termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Con ordinanza del 23.04.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per un supplemento istruttorio e viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c. L'eccezione di inammissibilità della domanda
4. Preliminarmente occorre chiarire che, come condivisibilmente rilevato dal CTU e come pacificamente ammesso dalle parti, il conto corrente ordinario n. 1330 ed il conto anticipi n. 281086 risultano aperti al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio mentre il conto anticipi n. 280510 è stato estinto in data 5.10.2017. Con riferimento ai rapporti bancari ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio si è posto il problema relativo all'ammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, problema in relazione al quale occorre partire dalla distinzione – consolidata nella giurisprudenza di legittimità – tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie, costituendo pagamento in senso tecnico le sole cd. rimesse solutorie (ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi è stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso con contratto di apertura di credito in conto corrente oppure su un conto corrente ab origine non affidato) e non le rimesse c.d. ripristinatorie, le quali affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – di talché con tali versamenti il correntista si limita a ripristinare la provvista e non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino all' eventuale revoca dell'affidamento (cfr. Cass. civ., sez. U., 2 dicembre 2010, n. 24418). Alla luce di ciò se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), “di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (cfr. Cass. civ., sez. U., n. 24418/2010 cit). In quest'ottica, poiché i “pagamenti” – così intesi – possono avvenire anche in costanza di rapporto, “l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria” in quanto “in caso contrario non è pagina 2 di 16 configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ. in capo al correntista, il quale potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 15 febbraio 2024, n. 4214). Come chiarito dalla successiva giurisprudenza di legittimità “nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza” “sono esigibili solo i saldi reciproci”, di talché “se non è dubitabile che in considerazione della natura solutoria che la rimessa può assumere affluendo su un conto scoperto possa essere esercitata l'azione dell'art. 2033 cod. civ. quando ne sia illegittima la causa giustificativa anche a rapporto aperto, configurandosi in essa un pagamento indebito, ciò non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette”. Questo “perché, in vigenza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, cc
- su cui non è influente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 cod. civ. ed è effetto riflesso semmai del saldo - il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate”. In quest'ottica l'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista quando il conto corrente non è stato ancora chiuso “si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca”. Infatti “solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente addebitate” (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 16 maggio 2024, n. 13586). Nel caso di specie, pertanto, verrà esaminata la domanda di accertamento dell'illegittimità delle clausole inserite nel contratto di conto corrente, di accertamento dell'esistenza o meno degli addebiti illegittimi operati in proprio danno e, dunque, di ricalcolo dell'entità del saldo (parziale) depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Ciò vale – a parere del Tribunale – non solo con riferimento al conto corrente ordinario n. 1330 e al conto anticipi n. 281086, ma anche con riferimento al conto anticipi n. 280510 nonostante la sua chiusura in data 5.10.2017 in quanto poiché le relative competenze sono state addebitate sul conto corrente ordinario ancora aperto al momento della proposizione della domanda, anche gli illegittimi addebiti relativi a tale conto non rendono possibile una pronuncia di condanna della banca alla restituzione degli stessi, potendo solo addivenirsi ad un ricalcolo del saldo depurato dagli stessi.
4.1. Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, infatti, la pronuncia di accertamento dell'illegittimità delle clausole oggetto dei contratti bancari è ammissibile anche prima della chiusura dei relativi rapporti, sussistendo l'interesse del correntista ad una simile pronuncia. Tale interesse rileva, sul piano pratico, in tre direzioni: i) quella dell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
ii) quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; iii) quella della riduzione pagina 3 di 16 dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili, dunque, la domanda di accertamento in esame prospetta per il soggetto che la propone un sicuro interesse, essendo volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (cfr. Cass. Civ., Sez. U., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. Civ., sez. 6, ordinanza 5 settembre 2018, n. 21646; Tribunale Torino 2 luglio 2015, n. 4789; Tribunale Padova, 23 gennaio 2018; Tribunale Siena, 18 gennaio 2020, n. 49; Corte d'Appello di Firenze, 28 gennaio 2020, n. 226). Pertanto, è possibile procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente intestato al correntista in conseguenza delle accertate nullità contrattuali ma, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non è possibile condannare la convenuta al pagamento di quanto risultante a seguito CP_1 della differenza dei saldi (vd. punto 9 delle conclusioni di parte attrice di cui all'atto di citazione), trattandosi di inammissibile domanda di ripetizione. L'eccezione di prescrizione
5. Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca convenuta non può essere accolta in quanto ai sensi dell'art. 1422 c.c. «l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione». Ritiene, pertanto, il Tribunale che l'eccezione di prescrizione non può essere esaminata ove, come nel caso di specie, in ragione dell'apertura del conto, la banca convenuta non può, per le ragioni sopra esplicitate, essere condannata alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. A ciò si aggiunga la considerazione per cui “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole” viziate “preliminarmente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento”, di talché
“l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse indebitamente pagate ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione dei pagamenti coperti da prescrizione” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, ordinanza 19 maggio 2020, n. 9141). La rideterminazione del saldo del conto corrente, quindi, stante l'impossibilità di condannare la banca al pagamento dell'indebito ex art. 2033 c.c., prescinde del tutto dall'eventuale maturazione del termine prescrizionale, fermo restando che una volta chiuso il conto si dovrà – fermo l'accertamento del saldo in questa sede – provvedere a ricostruire l'intero rapporto e verificare se un versamento effettuato dal correntista integri una rimessa solutoria ovvero ripristinatoria. Ne deriva che la CTU integrativa correttamente ha proceduto al ricalcolo secondo i criteri che saranno esaminati senza tener conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta (vd. CTU depositata in data 29.10.2025). La documentazione in atti e i criteri di ricalcolo del saldo del conto corrente pagina 4 di 16 6. Quanto alla documentazione depositata in atti:
- in relazione al conto corrente ordinario n. 1330 risulta in atti il contratto sottoscritto in data 2.10.1995 corredato delle condizioni economiche e gli estratti conto dall'apertura del rapporto al 28.10.2019 con saldo pari ad € 405.567,72 a credito del correntista;
- in relazione al conto anticipi n. 280510 manca in atti il contratto mentre risultano depositati gli estratti conto dal 29.09.1995 al 5.10.2017, data di estinzione del conto, con saldo pari a zero;
- in relazione al conto anticipi n. 281086 manca in atti il contratto mentre risultano depositati gli estratti conto dal 13.10.1998 al 30.09.2005 con saldo pari a zero, risalendo l'ultima operazione al 7.10.2002. Tali carenze documentali non sono state sanate neanche a seguito dell'ordinanza ex art. 210 del 12.04.2021 (cui si rinvia per relationem) dove l'istanza ex art. 210 c.p.c. era stata preceduta dalla richiesta ex art. 119 Tub (vd. doc. 20-23 allegati alla citazione) e dalle ingiunzioni n. 2746/16 (vd. doc. 24-27 allegati alla citazione) e n. 3143/17 (vd. doc. 30-34 allegati alla citazione). Con particolare riferimento al diritto per il cliente di ottenere ai sensi dell'art. 119 co. 4 Tub copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, occorre – innanzitutto – precisare che il tenore testuale della disposizione che fa riferimento alla «documentazione inerente a singole operazioni» induce a concludere che per il tramite di tale disposizione il cliente possa ottenere solo gli estratti conto e la documentazione contabile. Ciò non toglie, tuttavia, che la banca sia esentata dalla consegna dei contratti, consegna che deve avvenire non in forza della disposizione in esame ma sulla base del generale obbligo di buona fede e correttezza cui è tenuto l'istituto di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2001, n. 12093). Con riferimento all'arco temporale di riferimento, la disposizione in esame sembra limitare il diritto alla consegna alla documentazione inerente alle singole operazioni «degli ultimi dieci anni». Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – tale limite di dieci anni riguarda solo l'obbligo della banca nei confronti del cliente ma non esonera la banca dal conservare tale documentazione laddove voglia far valere in giudizio diritti nascenti dagli stessi. In altri termini, nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dalla prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2016, n. 7972). Quanto alla decorrenza di tale termine esso decorre, stante la ratio di bilanciare l'interesse del cliente ad avere il documento con quello della banca di distruggere i documenti risalenti nel tempo, dal momento di formazione degli estratti conto, anche se il diritto del cliente la cui prova si fonda sul documento richiesto non si è prescritto perché medio tempore si è verificato un atto interruttivo della prescrizione e ciò anche se si tratta di documentazione relativa ad un rapporto concluso dal quale nascono situazioni soggettive che non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti (cfr. Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2006, n. 11004).
Con riferimento, invece, ai contratti, considerata la loro diversa funzione di disciplina dei rapporti in corso, il dovere di correttezza e buona fede impone in capo alla banca un obbligo di loro pagina 5 di 16 conservazione finché non sono prescritte le azioni dallo stesso derivanti e, quindi, l'obbligo di conservazione si estende fino al decennio successivo alla chiusura del rapporto (cfr. Corte d'Appello Milano n. 1796/2012). Nonostante la previsione dell'obbligo di conservazione decennale, il giudice può pronunciare l'ordine di esibizione degli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto ma nessun addebito di negligenza può essere mosso alla banca che ha esibito unicamente gli estratti conto degli ultimi 10 anni (resta fermo che se la banca è in possesso di documenti anche più risalenti, è tenuta alla loro consegna in applicazione dei principi di buona fede). L'inottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. può essere valutata ex art. 116 c.p.c., ossia come argomento di prova.
7. Ciò posto, occorre – altresì – chiarire che trattandosi di azione di accertamento del saldo e di (inammissibile) ripetizione di indebito, spetta al correntista che agisce in giudizio, in conformità alle regole di riparto dell'onere della prova, fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, producendo in giudizio i contratti che vengono in rilievo e la serie completa degli estratti conto (cfr. Cass. civ., sez. 1, 14 aprile 2023, n. 10025 secondo cui “la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, ripetutamente, che, nell'ipotesi in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relativa alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta, nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo;
con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca per effetto di addebiti da questa operati nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati”).
7.1. Con riferimento all'assenza dei contratti di conto anticipi n. 280510 e n. 281086, sebbene anch'essi dovevano essere depositati dall'odierno attore, deve rilevarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nelle azioni di ripetizione di indebito, colui che agisce allega la dazione senza causa della somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa e può, conseguentemente, assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo all'esecuzione di uno specifico rapporto giuridico”. È vero che “il correntista attore deve produrre in giudizio, unitamente agli estratti conto, il contratto di cui sono contestate le pattuizioni” ma se il correntista deduce “che non è stato stipulato alcun contratto scritto, l'onere di produzione del contratto di apertura del conto corrente grava sulla banca, pagina 6 di 16 che ha percepito interessi ultralegali […], commissioni, spese e simili”. In altri termini, “il correntista assume l'inadempimento della banca (mancanza del contratto in forma scritta) che è, dunque, onerata dell'obbligo di provare il proprio adempimento producendo copia del contratto.
[…]; in mancanza, ben può il giudice del merito, in applicazione del principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., ritenere provato l'assunto di parte attorea circa l'insussistenza di un contratto scritto regolante il rapporto di conto corrente, con la conseguenza che, nella ricostruzione del saldo contabile del conto, gli interessi passivi andranno ricalcolati nei limiti del tasso legale fino all'8/7/1992 e, da tale data, secondo i criteri di cui all'art. 117, punto 7, del d.lgs. n. 385/93 e le altre commissioni e spese espunte” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 3 aprile 2023, n. 9213). Nel caso di specie parte attrice ha dedotto la nullità dei suddetti contratti non essendo stati redatti in forma scritta chiedendo l'applicazione dell'art. 117 co. 1 e 3 Tub (vd. pag. 18 della citazione e pag.
9-10 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), eccependo – come si vedrà – l'illegittima applicazione di interessi e altre spese non validamente pattuite.
7.2. Con riferimento agli estratti conto non prodotti neanche all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ritiene il Tribunale che, nonostante l'inadempienza della banca, poiché sono decorsi più di dieci anni (essendo, pertanto, plausibile la difficoltà del loro rintraccio - vd. verbale di udienza del 15.07.2021 e del 23.09.2021) e poiché parte attrice era comunque tenuta alla loro conservazione (essendo pacifico il loro invio periodico ed essendo la stessa una società e, in quanto tale, un soggetto qualificato), i conteggi devono essere effettuati secondo i seguenti criteri:
- ove manchino gli estratti conto inziali, occorre partire dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista;
- ove la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi occorre partire dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati. Le eccezioni sollevate da parte attrice in relazione al conto corrente n. 1330
8. In relazione al conto corrente ordinario n. 1330 parte attrice ha, innanzitutto, eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici. Come noto, gli interessi anatocistici identificano il fenomeno giuridico-contabile della produzione di interessi su interessi già scaduti per effetto del quale gli interessi maturati vengono automaticamente imputati a capitale, con l'ulteriore conseguenza che nel successivo periodo gli interessi si computano su un importo capitale maggiore (cd. capitalizzazione). L'art. 1283 c.c. prevede che «in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi», dove gli usi cui si riferisce tale norma sono gli usi normativi di cui agli artt. 1,4,8 disp. prel. c.c. i quali, secondo consolidata nozione, consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un pagina 7 di 16 determinato comportamento (cd. usus) accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligato e, cioè, conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (cd. opinio juris ac necessitatis). Mentre in un primo momento la giurisprudenza qualificava l'uso bancario come un uso normativo, a partire dal 1999 la giurisprudenza ha più volte affermato che gli usi bancari sull'anatocismo, in quanto aventi esclusivo carattere negoziale, non costituiscono usi idonei a derogare all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. 1, 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. Civ., sez. 1, 4 maggio 2001, n. 6263; Cass. Civ., sez. U., 4 novembre 2004, n. 21095; Cass. Civ., sez. 1, 19 maggio 2005, n. 10599) con conseguente nullità dei contratti che prevedono interessi anatocistici in deroga all'art. 1283 c.c. Detto mutamento giurisprudenziale non può, tuttavia, consentire alla banca di invocare l'istituto dell'overruling – e, dunque, di salvare i suddetti contratti in quanto stipulati in un momento in cui l'anatocismo era, come visto, riconosciuto come legittimo dalla giurisprudenza – trattandosi di un mutamento giurisprudenziale riguardante la materia sostanziale e non processuale (cfr. Cass. Civ., sez. 6, 3 settembre 2013, n. 20172). Sul punto è intervenuto il legislatore che con il d.lgs. n. 342/1999, modificando l'art. 120 d.lgs. n. 385/1993, ha demandato al CICR di stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, fermo restando che in ogni caso nelle operazioni in conto corrente deve essere “assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori» (art. 25 co. 2). Con delibera CICR 9.02.2000, entrata in vigore il 22.04.2000, il CICR ha riconosciuto di fatto agli istituti bancari la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale nell'ambito dei rapporti di conto corrente, a condizione che venisse stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito. L'art. 2 co. 1 prevede infatti che «nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, il salvo periodico produce interessi secondo le medesime modalità» e il co. 2 prevede che «nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori». Per i contratti che – come nel caso di specie – sono stati stipulati prima del 2000, l'art. art. 25 co. 3 d.lgs n. 342/1999 ha previsto che «le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore di cui alla delibera del CICR» - ossia la delibera prevista dall'art. 120 co. 2 Tub – «sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, devono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilità altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente». L'art. 7 delibera CICR 9.02.2000 ha previsto il procedimento di adeguamento – da completare entro il 30/06/2000 con effetti con decorrenza dal 1/07/2000 – distinguendo a seconda che l'adeguamento determini o meno per il cliente un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. pagina 8 di 16 In caso di adeguamento non peggiorativo per la clientela delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/06/2000, possono limitarsi a provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermo che di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31/12/2000 (co. 2). In caso di adeguamento peggiorativo per la clientela delle condizioni precedentemente applicate, invece, queste devono essere espressamente approvate dalla clientela (co. 3). La Corte Costituzionale, tuttavia, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 25 co. 3 d.lgs. n. 342/1999 riconoscendo il vizio di eccesso di delega, non rientrando la fattispecie nell'ambito dei principi e criteri della legge di delegazione (cfr. Corte Cost. n. 425 del 2000). A fronte di tale pronuncia si sono sviluppati due diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento, la declaratoria di incostituzionalità ha riguardato solo quella parte dell'art. 25 co. 3 che prevedeva che le clausole anatocistiche in precedenza stipulate rimanessero valide ed efficaci fino all'entrata in vigore della delibera del CICR («le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore di cui alla delibera del CICR sono valide ed efficaci fino a tale data»). Se si segue tale orientamento, discusso è se la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi con pari periodicità costituisce o meno una condizione peggiorativa per la clientela: secondo parte della giurisprudenza a seguito della delibera del CICR che non si è verificato alcun peggioramento per la clientela in quanto se il conto è attivo si passa da una periodicizzazione trimestrale passiva ed annuale attiva ad una periodicizzazione, sia attiva che passiva, trimestrale mentre secondo altra parte della giurisprudenza si è verificato un peggioramento per la clientela in quanto il raffronto va fatto tra una clausola antocistica passiva nulla (e, dunque, inefficace) ed una clausola trimestrale, con la conseguenza che in difetto di nuovo accordo al cliente non si applicano interessi anatocistici (cfr. Corte Appello Ancona 23 gennaio 2018, n. 88; Cass. civ., sez. I, 21 ottobre 2019, n. 26769). Secondo un diverso orientamento, invece, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'intero art. 25 co. 3 nella parte, cioè, in cui dispone che successivamente a tale delibera CICR le clausole anatocistiche devono essere adeguate a quanto stabilito nella medesima delibera. Conseguentemente, per i contratti stipulati prima del 22.4.2000 le clausola anatocistiche sono nulle ed inefficaci in quanto la disciplina transitoria di cui all'art. 7 della delibera CICR – che prevedeva il meccanismo di adeguamento – non trova più una copertura normativa primaria (essendo venuto meno l'art. 25 co. 3), sicché tale delibera CICR non può derogare la norma primaria di cui all'art. 1283 c.c. che vieta l'anatocismo. Ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui
“sebbene il potere regolamentare del CICR di cui al secondo comma dell'art. 25 d.lgs. n. 342 del 1999 non sia stato messo in discussione dalla nominata pronuncia di incostituzionalità ciò non implica” “che quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio pagina 9 di 16 2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione”, avuto riguardo al fatto che “tale delibera, in quanto anteriore alla sentenza di incostituzionalità, si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone” con la conseguenza che è “alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 19 maggio 2020, n. 9140). Pertanto, con riferimento specifico alle condizioni in presenza delle quali l'adeguamento delle condizioni dei contratti di conto corrente in essere alle disposizioni della delibera medesima può validamente realizzarsi mediante relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente alla opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000, “l'operazione di raffronto tra le condizioni anteriori e quelle nuove, imposta dalla delibera ai fini della valutazione del carattere peggiorativo delle seconde, ostativo della possibilità di provvedere all'adeguamento contrattuale mediante tale forma, è inattuabile” in quanto “le condizioni indicate dalla disposizione della delibera CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset” di talché “l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità, da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro, ma la delibera CICR non prende però in considerazione una tale giustapposizione, alludendo a vere e proprie «condizioni», e dunque a quanto le parti avessero puntualmente stabilito in punto di capitalizzazione, sul presupposto della precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche” (cfr. Cass. civ., n. 9140/2020 cit.). Ne deriva che “stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima” (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 9140/2020 cit.; Cass. civ., sez. 1, 12 marzo 2020, n. 7105; Cass. civ., sez. 1, 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. civ., sez. 1, 10 settembre 2020, n. 23852; Cass. civ., sez. 1, 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. civ., sez. 1, 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. civ., sez. 1, 1 marzo 2023, n. 19396; Cass. civ., sez. 1, 18 ottobre 2023, n. 35210; Cass. civ., sez. 1, 4 novembre 2024, n. 28215). L' art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 (cd. Legge di stabilità 2014) modificato l' art. 120 co. 2 T.U.B. demandando al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo, in ogni caso che: i) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (la pari periodicità viene, quindi, riferita non più alla capitalizzazione, ma alla liquidazione degli interessi); ii) «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». pagina 10 di 16 Sebbene a fronte di tale intervento normativo non sia stata emanata alcuna delibera da parte del CICR, ritiene il Tribunale che detta disposizione ha immediata efficacia precettiva, di guisa che non occorre attendere alcun intervento di adeguamento da parte del CICR, il quale, se intervenisse, non farebbe altro che recepire il divieto già espresso chiaramente dalla norma (diversamente opinando, infatti, si consentirebbe ad una norma secondaria di derogare una norma primaria). Inoltre, una norma regolamentare – quale è la delibera del CICR – non può procrastinare l'entrata in vigore di una simile disposizione di legge, la quale è, pertanto, destinata ad eliminare l'anatocismo nelle operazioni bancarie in corso e, quindi, a vantaggio del correntista (cfr. Tribunale Milano, ord. 23 marzo 2015, Tribunale Milano, ord. 3 aprile 2015). Ne deriva che essendo l'art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 di immediata applicazione, gli interessi anatocistici vanno espunti anche nel periodo successivo al 1.01.2014, verificandosi una sorta di invalidità successiva secondo cui il contratto deve sottostare alle sopravvenute regole normative (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2002, n. 8442). L' art. 17 bis l. n. 49/2016 ha nuovamente modificato l'art. 120 co. 2 Tub – con norma entrata in vigore il 15.04.2016 – il quale demanda al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a- con riferimento ai soli rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, sia assicurata, nei confronti della clientela: i) la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori;
ii) tale periodicità non deve essere inferiore ad 1 anno;
iii) gli interessi devono essere conteggiati il 31.12 di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b- con riferimento a tutti i rapporti bancari in genere gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorta capitale;
c- per le aperture di credito regolate in c/c e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 e divengono esigibili il 1.03 dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (nel caso di chiusura definitiva del rapporto sono immediatamente esigibili). Resta fermo che «il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo». Il CICR è intervenuto con delibera CICR 3 agosto 2016 prevedendo che tale adeguamento deve avvenire entro il 1.10.2016 (art. 5 co. 1) e che per i contratti in corso l'adeguamento può avvenire ex artt. 118 e 126 sexies T.U.B. fermo restando che l'autorizzazione del cliente deve avvenire in forma espressa (art. 5 co. 2).
8.1. In applicazione di tali principi dagli atti di causa emerge che in relazione al contratto di conto corrente n. 1330:
- nel contratto di apertura dello stesso non risulta rispettato il principio di pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi (vd. doc. 3 allegato alla citazione);
- con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28.06.2000 risulta che la CP_1 pagina 11 di 16 si è adeguata a quanto previsto nella delibera CICR prevedendo la pari Controparte_1 periodicità nella capitalizzazione degli interessi (vd. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) ma, come sopraesposto, ciò non è sufficiente, occorrendo una successiva valida pattuizione che prevede la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi;
- dal 1.10.2016 non risulta che la banca si sia adeguata alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 3 agosto 2016 con conseguente autorizzazione da parte del cliente. Ne deriva che correttamente il CTU ha provveduto al ricalcolo del conto escludendo ogni forma di capitalizzazione per tutta la durata del rapporto (vd. pag. 15 e pag. 32-33 della CTU depositata in data 29.10.2025) 9. In secondo luogo dev'essere esaminata la domanda di parte attrice con la quale ha contestato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto. Prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008 la commissione di massimo scoperto era definita come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 18 gennaio 2006, n. 870) e, per essere valida, doveva rivestire i caratteri della determinatezza o determinabilità, dovendo indicare sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo sia la periodicità di tale calcolo. L'art. 2bis d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, ha espressamente disciplinato per la prima volta la commissione di massimo scoperto, sancendo la nullità di quelle clausole contrattuali che prevedevano le commissioni prive dei requisiti ivi previsti, disciplina che è stata modificata dall'art. 6bis d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011 (il quale ha introdotto l'art. 117bis d.lgs. n. 385/1993). Il d.l. n. 1/2002 ha abrogato l'art. 2 bis co. 1 e 3 del d.l. n. 185/2008 ed ha previsto, all'art. 27bis, che «sono nulle tutte le clausole, comunque denominate, che prevedono commissioni a favore della banca a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido». Da ultimo sulla materia è intervenuto il d.l. n. 29/2012, il quale ha riformato l'art. 117bis d.lgs. n. 385/1993, prevedendo – in sintesi – che nei contratti di apertura di credito con utilizzo entro il fido, può essere applicata una commissione omnicomprensiva (CMDF) calcolata in maniera proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, il cui importo massimo non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente e che in ipotesi di sconfinamenti è possibile applicare una commissione di istruttoria veloce, determinata in misura fissa, commisurata ai costi.
9.1. In applicazione di tali principi, come correttamente evidenziato dal CTU:
- è stata espunta la commissione di massimo scoperto fino al 30.06.2009 in quanto la stessa non risulta correttamente pattuita essendo indicata l'aliquota percentuale applicata ma non le modalità di calcolo;
- dal 1.07.2009 sono state espunte le commissioni sull'affidamento in assenza di specifica pattuizione tra le parti (vd. pag. 14 e pag. 32 della CTU del 29.10.2025). pagina 12 di 16 10. In terzo luogo parte attrice ha eccepito l'illegittima applicazione di interessi usurari in violazione della l. n. 108/1996. Al riguardo occorre preliminarmente chiarire che la verifica in ordine al superamento del tasso soglia usurario deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- occorre prendere come riferimento il t.e.g., ossia il tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39898);
- ai fini della verifica dell'usura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori trattandosi di tassi alternativi tra loro (se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, mentre quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori), i quali attengono a basi di calcolo diverse, in quanto il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo mentre il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta, anche se è stato predisposto un piano di ammortamento (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 28 giugno 2019, n. 17447);
- irrilevante è l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto essendo irrilevante la cd. usura sopravvenuta (cfr. Cass. Civ., sez. U., 19 ottobre 2017, n. 24675 secondo cui in caso di superamento, nel corso del rapporto, della soglia usuraria come determinata in base alle disposizioni di cui alla l. n. 108/1996, non si ha nullità della clausola di determinazione del tasso di interessi per un tasso non eccedente a tale soglia quale risultante al momento della stipulazione del contratto) con la precisazione, tuttavia, che ove la modifica intervenuta in corso di rapporto discende dalla variazione delle condizioni contrattuali ex art. 118 Tub essa deve essere considerata nuova pattuizione, rilevante ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario (cfr. Tribunale di Padova, 12 agosto 2014; Tribunale di Padova, 29.11.2019, Tribunale di Roma, 23.10.2019; Tribunale di Torino, 20.04.2017; Tribunale di Lanciano 09.06.2016; Cass. civ., sez. 1, ordinanza 3 luglio 2024, n. 18227 secondo cui “poiché a norma dell'art. 118, comma 2, t.u.b., la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata espressamente al cliente si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto nel termine a tal fine previsto, è da ritenere che la norma in questione configuri un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l'inerzia del cliente, dall'altro), avente per l'appunto ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale” con la conseguenza che “in presenza dell'esercizio dello ius variandi non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata”);
- anche gli interessi moratori rientrano nella disciplina antiusura e in caso di superamento del tasso soglia usuario – da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite del 2020 – sono dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi, purché questi non siano usurari (cfr. Cass. civ., sez. U., 18 settembre 2020, n. 19597);
- come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione anche la commissione di massimo scoperto deve essere inclusa nel calcolo del TEG essendo un corrispettivo della prestazione creditizia con la precisazione che, se vengono in rilievo rapporti svoltisi, in tutto o in parte, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185/2008, ai fini della pagina 13 di 16 verifica del superamento del tasso soglia dell'usura come determinato in virtù della l. n. 108/1996 occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2 co. 1 della l. n. 108/1996, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass. civ., sez. U., 20 giugno 2018, n. 16303).
10.1. In applicazione di tali criteri e condividendo quanto affermato dal CTU nella risposta alle osservazioni formulate da parte attrice (vd. pag. 18 della CTU depositata in data 29.10.2025), il CTU ha evidenziato che, in seguito alle modifiche contrattuali ex art. 118 Tub operate dalla banca in relazione alla linea salvo buon fine operante sul conto corrente n. 1330 si è avuto il superamento del tasso soglia usurario nel 1°, 2° e 3° trimestre del 2002 con la conseguenza che in tali trimestri gli interessi devono essere azzerati (vd. pag. 9-10, pag. 27-28, pag. 32-33 della CTU depositata in data 29.10.2025). Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, infatti, solamente nel caso di usurarietà degli interessi moratori il tasso risultato usurario deve essere sostituito con il tasso corrispettivo legittimamente pattuito (cfr. Cass. civ., sez. U., n. 19597/2020 cit.) mentre in caso di usurarietà degli interessi corrispettivi, gli stessi devono essere azzerati ex art. 1815 c.c. Il ricalcolo dei conti anticipi n. 280510 e n. 281086
11. In applicazione dei principi sopraesposti (vd. par.
7.1. della motivazione), alla luce della nullità per difetto di forma scritta di tali contratti occorre procedere al ricalcolo del saldo di tali conti correnti in applicazione dei seguenti criteri. In primo luogo, tenuto conto dell'eccepita applicazione di interessi ultralegali in assenza di espressa pattuizione per iscritto in conformità al disposto di cui all'art. 1284 c.c., il CTU ha correttamente proceduto al ricalcolo applicando agli scoperti di conto il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B., nel testo antecedente il d.lgs. n. 141/2010 (vd. pag. 13 e pag. 31-32 della CTU depositata in data 29.10.2025). In secondo luogo, quanto all'eccepita illegittima applicazione di interessi anatocistici, in applicazione dei criteri di cui al par. 8 della motivazione, il CTU ha dato atto che gli interessi maturati in tali conti non sono mai stati capitalizzati (vd. pag. 13-14 e pag. 31-32 della CTU depositata in data 29.10.2025). In terzo luogo, quanto all'eccepita applicazione della commissione di massimo scoperto, in applicazione dei criteri di cui al par. 9 della motivazione, il CTU ha correttamente espunto le commissioni di massimo scoperto dal conto anticipi n. 280510 in quanto non validamente pattuite (vd. pag. 13 e pag. 31 della CTU depositata in data 29.10.2025) mentre le stesse non risultano essere state addebitate dalla banca nel conto anticipi n. 281086 (vd. pag. 14 e pag. 32 della CTU pagina 14 di 16 depositata in data 29.10.2025). In quarto luogo, quanto all'eccepita applicazione di interessi usurari in violazione della l. n. 108/1996, in applicazione dei criteri di cui al par. 10 della motivazione, il CTU ha evidenziato che:
- con riferimento al conto anticipi n. 280510, in seguito alle modifiche contrattuali ex art. 118 Tub operate dalla banca si è avuto il superamento del tasso soglia usurario nel 3° e 4° trimestre del 2010 e nel 1° e 2° trimestre del 2011 con la conseguenza che in tali trimestri gli interessi devono essere azzerati (vd. pag. 11-12 e pag. 29 della CTU depositata in data 29.10.2025);
- con riferimento al conto anticipi n. 281086 non si è avuto mai alcun superamento del tasso soglia usurario (vd. pag. 12 e pag. 31 della CTU depositata in data 29.10.2025). Infine, il CTU ha correttamente provveduto all'eliminazione di tutte le spese non espressamente pattuite (vd. pag. 13-14 e pag. 30 della CTU depositata in data 29.10.2025). Conclusioni 12. Alla luce del ricalcolo effettuato, dovendo – per le ragioni sopraesposte – ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione e tenuto conto del fatto che le competenze maturate sui conti anticipi n. 280510 e n. 281086 sono state girocontate trimestralmente sul conto corrente n. 1330, il saldo finale del citato conto corrente al 23.12.2019 è di € 1.163,939,19 a credito della società correntista (con differenza di € 758.371,47 rispetto al saldo riportato nell'ultimo estratto conto in atti di € 405.567,72, vd. pag. 23 e 33-34 della CTU depositata in data 29.10.2025). Le spese di lite 12. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della banca convenuta. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità media), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta, secondo i valori medi in € 10.860,00 (€ 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.579,00 per la fase decisionale) 12.1. Le spese della CTU – come liquidate con decreto del 5.04.2023 e con decreto del 25.11.2025 – sono poste definitivamente a carico della banca convenuta. 12.2. La banca convenuta deve essere, altresì, condannata al pagamento di € 694,15 a titolo di spese sostenute per la procedura di mediazione (essendo le stesse sostanzialmente equiparabili alle spese giudiziali ed essendo la procedura di mediazione obbligatoria per la procedibilità del presente giudizio) ed € 3.550,00 a titolo di spese sostenute per la CT (vd. allegati alla citazione) A quest'ultimo riguardo le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte hanno natura di allegazione difensiva tecnica e, pertanto, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 co. 1 c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 20 febbraio 2015, n. 3380; Cass. Civ., sez. 2, 3 gennaio 2013, n. 84), ipotesi non sussistente nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 pagina 15 di 16 contro gni altra domanda e eccezione disattesa o Controparte_1 assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto e di interessi usurari nel conto corrente n. 1330 e nei conti anticipi n. 280510 e n. 281086;
2) accerta e dichiara, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali da parte della banca convenuta in assenza di valida pattuizione nei contratti di conto anticipi n. 280510 e n. 281086;
3) in conseguenza dei pt. 1,2, del dispositivo ridetermina il saldo a credito del correntista, alla data del 23.12.2019 in € 1.163.939,19 a credito del correntista;
4) dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento di quanto risultante dal ricalcolo del saldo del conto corrente formulata da parte attrice;
5) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di € 694,15 a titolo di rimborso spese sostenute per la procedura di mediazione e di € 3.550,00 a titolo di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte;
6) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 1.713,00 per anticipazioni ed € € 10.860,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge 9) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta Teramo 4.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 30.10.2025, lette le note depositate dalle parti costituite. richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3617 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa DA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 allegata all'atto introduttivo, dall'Avv. Claudia Bonaduce, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via A. Gramsci n. 14 Attore CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Coaccioli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario Del Principe sito in Pineto, Viale G. D'Annunzio n. 207 Convenuto OGGETTO: Contratti bancari MOTIVI DELLA DECISIONE Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale affinché accertasse, per le ragioni che saranno esaminate, l'invalidità delle pattuizioni contrattuali relative al contratto di conto corrente n. 1330 (aperto in data 2.10.1995 presso la
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filiale di Giulianova) e degli strumentali conti Controparte_1 Controparte_2 anticipi salvo buon fine n. 280510 (acceso in data anteriore al 30.09.1997) e n. 281086 (acceso in data 13.10.1989) e, per l'effetto, rideterminasse il saldo dei conti correnti in oggetto con condanna della banca al pagamento delle somme indebitamente addebitate sui predetti conti.
2. Si è costituita in giudizio la la quale, dopo aver Controparte_1 pagina 1 di 16 tempestivamente eccepito l'inammissibilità della domanda in ragione della pendenza dei rapporti in essere nonché l'intervenuta prescrizione, ha chiesto il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., e CTU contabile, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 10.11.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 20.02.2025 con concessione alle parti del termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Con ordinanza del 23.04.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per un supplemento istruttorio e viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c. L'eccezione di inammissibilità della domanda
4. Preliminarmente occorre chiarire che, come condivisibilmente rilevato dal CTU e come pacificamente ammesso dalle parti, il conto corrente ordinario n. 1330 ed il conto anticipi n. 281086 risultano aperti al momento della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio mentre il conto anticipi n. 280510 è stato estinto in data 5.10.2017. Con riferimento ai rapporti bancari ancora in essere al momento dell'introduzione del giudizio si è posto il problema relativo all'ammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, problema in relazione al quale occorre partire dalla distinzione – consolidata nella giurisprudenza di legittimità – tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie, costituendo pagamento in senso tecnico le sole cd. rimesse solutorie (ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi è stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso con contratto di apertura di credito in conto corrente oppure su un conto corrente ab origine non affidato) e non le rimesse c.d. ripristinatorie, le quali affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – di talché con tali versamenti il correntista si limita a ripristinare la provvista e non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino all' eventuale revoca dell'affidamento (cfr. Cass. civ., sez. U., 2 dicembre 2010, n. 24418). Alla luce di ciò se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), “di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (cfr. Cass. civ., sez. U., n. 24418/2010 cit). In quest'ottica, poiché i “pagamenti” – così intesi – possono avvenire anche in costanza di rapporto, “l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria” in quanto “in caso contrario non è pagina 2 di 16 configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ. in capo al correntista, il quale potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 15 febbraio 2024, n. 4214). Come chiarito dalla successiva giurisprudenza di legittimità “nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza” “sono esigibili solo i saldi reciproci”, di talché “se non è dubitabile che in considerazione della natura solutoria che la rimessa può assumere affluendo su un conto scoperto possa essere esercitata l'azione dell'art. 2033 cod. civ. quando ne sia illegittima la causa giustificativa anche a rapporto aperto, configurandosi in essa un pagamento indebito, ciò non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette”. Questo “perché, in vigenza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, cc
- su cui non è influente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 cod. civ. ed è effetto riflesso semmai del saldo - il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate”. In quest'ottica l'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista quando il conto corrente non è stato ancora chiuso “si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca”. Infatti “solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente addebitate” (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 16 maggio 2024, n. 13586). Nel caso di specie, pertanto, verrà esaminata la domanda di accertamento dell'illegittimità delle clausole inserite nel contratto di conto corrente, di accertamento dell'esistenza o meno degli addebiti illegittimi operati in proprio danno e, dunque, di ricalcolo dell'entità del saldo (parziale) depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Ciò vale – a parere del Tribunale – non solo con riferimento al conto corrente ordinario n. 1330 e al conto anticipi n. 281086, ma anche con riferimento al conto anticipi n. 280510 nonostante la sua chiusura in data 5.10.2017 in quanto poiché le relative competenze sono state addebitate sul conto corrente ordinario ancora aperto al momento della proposizione della domanda, anche gli illegittimi addebiti relativi a tale conto non rendono possibile una pronuncia di condanna della banca alla restituzione degli stessi, potendo solo addivenirsi ad un ricalcolo del saldo depurato dagli stessi.
4.1. Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, infatti, la pronuncia di accertamento dell'illegittimità delle clausole oggetto dei contratti bancari è ammissibile anche prima della chiusura dei relativi rapporti, sussistendo l'interesse del correntista ad una simile pronuncia. Tale interesse rileva, sul piano pratico, in tre direzioni: i) quella dell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
ii) quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; iii) quella della riduzione pagina 3 di 16 dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili, dunque, la domanda di accertamento in esame prospetta per il soggetto che la propone un sicuro interesse, essendo volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (cfr. Cass. Civ., Sez. U., 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. Civ., sez. 6, ordinanza 5 settembre 2018, n. 21646; Tribunale Torino 2 luglio 2015, n. 4789; Tribunale Padova, 23 gennaio 2018; Tribunale Siena, 18 gennaio 2020, n. 49; Corte d'Appello di Firenze, 28 gennaio 2020, n. 226). Pertanto, è possibile procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente intestato al correntista in conseguenza delle accertate nullità contrattuali ma, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non è possibile condannare la convenuta al pagamento di quanto risultante a seguito CP_1 della differenza dei saldi (vd. punto 9 delle conclusioni di parte attrice di cui all'atto di citazione), trattandosi di inammissibile domanda di ripetizione. L'eccezione di prescrizione
5. Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca convenuta non può essere accolta in quanto ai sensi dell'art. 1422 c.c. «l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione». Ritiene, pertanto, il Tribunale che l'eccezione di prescrizione non può essere esaminata ove, come nel caso di specie, in ragione dell'apertura del conto, la banca convenuta non può, per le ragioni sopra esplicitate, essere condannata alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. A ciò si aggiunga la considerazione per cui “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole” viziate “preliminarmente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento”, di talché
“l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse indebitamente pagate ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione dei pagamenti coperti da prescrizione” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, ordinanza 19 maggio 2020, n. 9141). La rideterminazione del saldo del conto corrente, quindi, stante l'impossibilità di condannare la banca al pagamento dell'indebito ex art. 2033 c.c., prescinde del tutto dall'eventuale maturazione del termine prescrizionale, fermo restando che una volta chiuso il conto si dovrà – fermo l'accertamento del saldo in questa sede – provvedere a ricostruire l'intero rapporto e verificare se un versamento effettuato dal correntista integri una rimessa solutoria ovvero ripristinatoria. Ne deriva che la CTU integrativa correttamente ha proceduto al ricalcolo secondo i criteri che saranno esaminati senza tener conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta (vd. CTU depositata in data 29.10.2025). La documentazione in atti e i criteri di ricalcolo del saldo del conto corrente pagina 4 di 16 6. Quanto alla documentazione depositata in atti:
- in relazione al conto corrente ordinario n. 1330 risulta in atti il contratto sottoscritto in data 2.10.1995 corredato delle condizioni economiche e gli estratti conto dall'apertura del rapporto al 28.10.2019 con saldo pari ad € 405.567,72 a credito del correntista;
- in relazione al conto anticipi n. 280510 manca in atti il contratto mentre risultano depositati gli estratti conto dal 29.09.1995 al 5.10.2017, data di estinzione del conto, con saldo pari a zero;
- in relazione al conto anticipi n. 281086 manca in atti il contratto mentre risultano depositati gli estratti conto dal 13.10.1998 al 30.09.2005 con saldo pari a zero, risalendo l'ultima operazione al 7.10.2002. Tali carenze documentali non sono state sanate neanche a seguito dell'ordinanza ex art. 210 del 12.04.2021 (cui si rinvia per relationem) dove l'istanza ex art. 210 c.p.c. era stata preceduta dalla richiesta ex art. 119 Tub (vd. doc. 20-23 allegati alla citazione) e dalle ingiunzioni n. 2746/16 (vd. doc. 24-27 allegati alla citazione) e n. 3143/17 (vd. doc. 30-34 allegati alla citazione). Con particolare riferimento al diritto per il cliente di ottenere ai sensi dell'art. 119 co. 4 Tub copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, occorre – innanzitutto – precisare che il tenore testuale della disposizione che fa riferimento alla «documentazione inerente a singole operazioni» induce a concludere che per il tramite di tale disposizione il cliente possa ottenere solo gli estratti conto e la documentazione contabile. Ciò non toglie, tuttavia, che la banca sia esentata dalla consegna dei contratti, consegna che deve avvenire non in forza della disposizione in esame ma sulla base del generale obbligo di buona fede e correttezza cui è tenuto l'istituto di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2001, n. 12093). Con riferimento all'arco temporale di riferimento, la disposizione in esame sembra limitare il diritto alla consegna alla documentazione inerente alle singole operazioni «degli ultimi dieci anni». Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – tale limite di dieci anni riguarda solo l'obbligo della banca nei confronti del cliente ma non esonera la banca dal conservare tale documentazione laddove voglia far valere in giudizio diritti nascenti dagli stessi. In altri termini, nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dalla prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2016, n. 7972). Quanto alla decorrenza di tale termine esso decorre, stante la ratio di bilanciare l'interesse del cliente ad avere il documento con quello della banca di distruggere i documenti risalenti nel tempo, dal momento di formazione degli estratti conto, anche se il diritto del cliente la cui prova si fonda sul documento richiesto non si è prescritto perché medio tempore si è verificato un atto interruttivo della prescrizione e ciò anche se si tratta di documentazione relativa ad un rapporto concluso dal quale nascono situazioni soggettive che non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti (cfr. Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2006, n. 11004).
Con riferimento, invece, ai contratti, considerata la loro diversa funzione di disciplina dei rapporti in corso, il dovere di correttezza e buona fede impone in capo alla banca un obbligo di loro pagina 5 di 16 conservazione finché non sono prescritte le azioni dallo stesso derivanti e, quindi, l'obbligo di conservazione si estende fino al decennio successivo alla chiusura del rapporto (cfr. Corte d'Appello Milano n. 1796/2012). Nonostante la previsione dell'obbligo di conservazione decennale, il giudice può pronunciare l'ordine di esibizione degli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto ma nessun addebito di negligenza può essere mosso alla banca che ha esibito unicamente gli estratti conto degli ultimi 10 anni (resta fermo che se la banca è in possesso di documenti anche più risalenti, è tenuta alla loro consegna in applicazione dei principi di buona fede). L'inottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. può essere valutata ex art. 116 c.p.c., ossia come argomento di prova.
7. Ciò posto, occorre – altresì – chiarire che trattandosi di azione di accertamento del saldo e di (inammissibile) ripetizione di indebito, spetta al correntista che agisce in giudizio, in conformità alle regole di riparto dell'onere della prova, fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, producendo in giudizio i contratti che vengono in rilievo e la serie completa degli estratti conto (cfr. Cass. civ., sez. 1, 14 aprile 2023, n. 10025 secondo cui “la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, ripetutamente, che, nell'ipotesi in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relativa alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta, nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo;
con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca per effetto di addebiti da questa operati nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati”).
7.1. Con riferimento all'assenza dei contratti di conto anticipi n. 280510 e n. 281086, sebbene anch'essi dovevano essere depositati dall'odierno attore, deve rilevarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “nelle azioni di ripetizione di indebito, colui che agisce allega la dazione senza causa della somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa e può, conseguentemente, assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo all'esecuzione di uno specifico rapporto giuridico”. È vero che “il correntista attore deve produrre in giudizio, unitamente agli estratti conto, il contratto di cui sono contestate le pattuizioni” ma se il correntista deduce “che non è stato stipulato alcun contratto scritto, l'onere di produzione del contratto di apertura del conto corrente grava sulla banca, pagina 6 di 16 che ha percepito interessi ultralegali […], commissioni, spese e simili”. In altri termini, “il correntista assume l'inadempimento della banca (mancanza del contratto in forma scritta) che è, dunque, onerata dell'obbligo di provare il proprio adempimento producendo copia del contratto.
[…]; in mancanza, ben può il giudice del merito, in applicazione del principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., ritenere provato l'assunto di parte attorea circa l'insussistenza di un contratto scritto regolante il rapporto di conto corrente, con la conseguenza che, nella ricostruzione del saldo contabile del conto, gli interessi passivi andranno ricalcolati nei limiti del tasso legale fino all'8/7/1992 e, da tale data, secondo i criteri di cui all'art. 117, punto 7, del d.lgs. n. 385/93 e le altre commissioni e spese espunte” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 3 aprile 2023, n. 9213). Nel caso di specie parte attrice ha dedotto la nullità dei suddetti contratti non essendo stati redatti in forma scritta chiedendo l'applicazione dell'art. 117 co. 1 e 3 Tub (vd. pag. 18 della citazione e pag.
9-10 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), eccependo – come si vedrà – l'illegittima applicazione di interessi e altre spese non validamente pattuite.
7.2. Con riferimento agli estratti conto non prodotti neanche all'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ritiene il Tribunale che, nonostante l'inadempienza della banca, poiché sono decorsi più di dieci anni (essendo, pertanto, plausibile la difficoltà del loro rintraccio - vd. verbale di udienza del 15.07.2021 e del 23.09.2021) e poiché parte attrice era comunque tenuta alla loro conservazione (essendo pacifico il loro invio periodico ed essendo la stessa una società e, in quanto tale, un soggetto qualificato), i conteggi devono essere effettuati secondo i seguenti criteri:
- ove manchino gli estratti conto inziali, occorre partire dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista;
- ove la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi occorre partire dal saldo iniziale del primo periodo documentato, calcolando il saldo parziale finale del primo periodo documentato e detraendo la differenza fra il saldo così calcolato e quello risultante dall'ultimo estratto conto del detto primo periodo documentato dall'ammontare del saldo iniziale risultante dal primo estratto conto del secondo periodo documentato, ripetendo l'operazione per ciascuno dei successivi periodi documentati. Le eccezioni sollevate da parte attrice in relazione al conto corrente n. 1330
8. In relazione al conto corrente ordinario n. 1330 parte attrice ha, innanzitutto, eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici. Come noto, gli interessi anatocistici identificano il fenomeno giuridico-contabile della produzione di interessi su interessi già scaduti per effetto del quale gli interessi maturati vengono automaticamente imputati a capitale, con l'ulteriore conseguenza che nel successivo periodo gli interessi si computano su un importo capitale maggiore (cd. capitalizzazione). L'art. 1283 c.c. prevede che «in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi», dove gli usi cui si riferisce tale norma sono gli usi normativi di cui agli artt. 1,4,8 disp. prel. c.c. i quali, secondo consolidata nozione, consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un pagina 7 di 16 determinato comportamento (cd. usus) accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligato e, cioè, conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (cd. opinio juris ac necessitatis). Mentre in un primo momento la giurisprudenza qualificava l'uso bancario come un uso normativo, a partire dal 1999 la giurisprudenza ha più volte affermato che gli usi bancari sull'anatocismo, in quanto aventi esclusivo carattere negoziale, non costituiscono usi idonei a derogare all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. 1, 11 novembre 1999, n. 12507; Cass. Civ., sez. 1, 4 maggio 2001, n. 6263; Cass. Civ., sez. U., 4 novembre 2004, n. 21095; Cass. Civ., sez. 1, 19 maggio 2005, n. 10599) con conseguente nullità dei contratti che prevedono interessi anatocistici in deroga all'art. 1283 c.c. Detto mutamento giurisprudenziale non può, tuttavia, consentire alla banca di invocare l'istituto dell'overruling – e, dunque, di salvare i suddetti contratti in quanto stipulati in un momento in cui l'anatocismo era, come visto, riconosciuto come legittimo dalla giurisprudenza – trattandosi di un mutamento giurisprudenziale riguardante la materia sostanziale e non processuale (cfr. Cass. Civ., sez. 6, 3 settembre 2013, n. 20172). Sul punto è intervenuto il legislatore che con il d.lgs. n. 342/1999, modificando l'art. 120 d.lgs. n. 385/1993, ha demandato al CICR di stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, fermo restando che in ogni caso nelle operazioni in conto corrente deve essere “assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori» (art. 25 co. 2). Con delibera CICR 9.02.2000, entrata in vigore il 22.04.2000, il CICR ha riconosciuto di fatto agli istituti bancari la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale nell'ambito dei rapporti di conto corrente, a condizione che venisse stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito. L'art. 2 co. 1 prevede infatti che «nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, il salvo periodico produce interessi secondo le medesime modalità» e il co. 2 prevede che «nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori». Per i contratti che – come nel caso di specie – sono stati stipulati prima del 2000, l'art. art. 25 co. 3 d.lgs n. 342/1999 ha previsto che «le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore di cui alla delibera del CICR» - ossia la delibera prevista dall'art. 120 co. 2 Tub – «sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, devono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilità altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente». L'art. 7 delibera CICR 9.02.2000 ha previsto il procedimento di adeguamento – da completare entro il 30/06/2000 con effetti con decorrenza dal 1/07/2000 – distinguendo a seconda che l'adeguamento determini o meno per il cliente un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. pagina 8 di 16 In caso di adeguamento non peggiorativo per la clientela delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/06/2000, possono limitarsi a provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermo che di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31/12/2000 (co. 2). In caso di adeguamento peggiorativo per la clientela delle condizioni precedentemente applicate, invece, queste devono essere espressamente approvate dalla clientela (co. 3). La Corte Costituzionale, tuttavia, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 25 co. 3 d.lgs. n. 342/1999 riconoscendo il vizio di eccesso di delega, non rientrando la fattispecie nell'ambito dei principi e criteri della legge di delegazione (cfr. Corte Cost. n. 425 del 2000). A fronte di tale pronuncia si sono sviluppati due diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento, la declaratoria di incostituzionalità ha riguardato solo quella parte dell'art. 25 co. 3 che prevedeva che le clausole anatocistiche in precedenza stipulate rimanessero valide ed efficaci fino all'entrata in vigore della delibera del CICR («le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore di cui alla delibera del CICR sono valide ed efficaci fino a tale data»). Se si segue tale orientamento, discusso è se la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi con pari periodicità costituisce o meno una condizione peggiorativa per la clientela: secondo parte della giurisprudenza a seguito della delibera del CICR che non si è verificato alcun peggioramento per la clientela in quanto se il conto è attivo si passa da una periodicizzazione trimestrale passiva ed annuale attiva ad una periodicizzazione, sia attiva che passiva, trimestrale mentre secondo altra parte della giurisprudenza si è verificato un peggioramento per la clientela in quanto il raffronto va fatto tra una clausola antocistica passiva nulla (e, dunque, inefficace) ed una clausola trimestrale, con la conseguenza che in difetto di nuovo accordo al cliente non si applicano interessi anatocistici (cfr. Corte Appello Ancona 23 gennaio 2018, n. 88; Cass. civ., sez. I, 21 ottobre 2019, n. 26769). Secondo un diverso orientamento, invece, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'intero art. 25 co. 3 nella parte, cioè, in cui dispone che successivamente a tale delibera CICR le clausole anatocistiche devono essere adeguate a quanto stabilito nella medesima delibera. Conseguentemente, per i contratti stipulati prima del 22.4.2000 le clausola anatocistiche sono nulle ed inefficaci in quanto la disciplina transitoria di cui all'art. 7 della delibera CICR – che prevedeva il meccanismo di adeguamento – non trova più una copertura normativa primaria (essendo venuto meno l'art. 25 co. 3), sicché tale delibera CICR non può derogare la norma primaria di cui all'art. 1283 c.c. che vieta l'anatocismo. Ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui
“sebbene il potere regolamentare del CICR di cui al secondo comma dell'art. 25 d.lgs. n. 342 del 1999 non sia stato messo in discussione dalla nominata pronuncia di incostituzionalità ciò non implica” “che quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio pagina 9 di 16 2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione”, avuto riguardo al fatto che “tale delibera, in quanto anteriore alla sentenza di incostituzionalità, si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone” con la conseguenza che è “alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 19 maggio 2020, n. 9140). Pertanto, con riferimento specifico alle condizioni in presenza delle quali l'adeguamento delle condizioni dei contratti di conto corrente in essere alle disposizioni della delibera medesima può validamente realizzarsi mediante relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente alla opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000, “l'operazione di raffronto tra le condizioni anteriori e quelle nuove, imposta dalla delibera ai fini della valutazione del carattere peggiorativo delle seconde, ostativo della possibilità di provvedere all'adeguamento contrattuale mediante tale forma, è inattuabile” in quanto “le condizioni indicate dalla disposizione della delibera CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset” di talché “l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità, da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro, ma la delibera CICR non prende però in considerazione una tale giustapposizione, alludendo a vere e proprie «condizioni», e dunque a quanto le parti avessero puntualmente stabilito in punto di capitalizzazione, sul presupposto della precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche” (cfr. Cass. civ., n. 9140/2020 cit.). Ne deriva che “stante l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima” (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 9140/2020 cit.; Cass. civ., sez. 1, 12 marzo 2020, n. 7105; Cass. civ., sez. 1, 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. civ., sez. 1, 10 settembre 2020, n. 23852; Cass. civ., sez. 1, 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. civ., sez. 1, 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. civ., sez. 1, 1 marzo 2023, n. 19396; Cass. civ., sez. 1, 18 ottobre 2023, n. 35210; Cass. civ., sez. 1, 4 novembre 2024, n. 28215). L' art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 (cd. Legge di stabilità 2014) modificato l' art. 120 co. 2 T.U.B. demandando al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo, in ogni caso che: i) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (la pari periodicità viene, quindi, riferita non più alla capitalizzazione, ma alla liquidazione degli interessi); ii) «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». pagina 10 di 16 Sebbene a fronte di tale intervento normativo non sia stata emanata alcuna delibera da parte del CICR, ritiene il Tribunale che detta disposizione ha immediata efficacia precettiva, di guisa che non occorre attendere alcun intervento di adeguamento da parte del CICR, il quale, se intervenisse, non farebbe altro che recepire il divieto già espresso chiaramente dalla norma (diversamente opinando, infatti, si consentirebbe ad una norma secondaria di derogare una norma primaria). Inoltre, una norma regolamentare – quale è la delibera del CICR – non può procrastinare l'entrata in vigore di una simile disposizione di legge, la quale è, pertanto, destinata ad eliminare l'anatocismo nelle operazioni bancarie in corso e, quindi, a vantaggio del correntista (cfr. Tribunale Milano, ord. 23 marzo 2015, Tribunale Milano, ord. 3 aprile 2015). Ne deriva che essendo l'art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 di immediata applicazione, gli interessi anatocistici vanno espunti anche nel periodo successivo al 1.01.2014, verificandosi una sorta di invalidità successiva secondo cui il contratto deve sottostare alle sopravvenute regole normative (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2002, n. 8442). L' art. 17 bis l. n. 49/2016 ha nuovamente modificato l'art. 120 co. 2 Tub – con norma entrata in vigore il 15.04.2016 – il quale demanda al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a- con riferimento ai soli rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, sia assicurata, nei confronti della clientela: i) la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori;
ii) tale periodicità non deve essere inferiore ad 1 anno;
iii) gli interessi devono essere conteggiati il 31.12 di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b- con riferimento a tutti i rapporti bancari in genere gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorta capitale;
c- per le aperture di credito regolate in c/c e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12 e divengono esigibili il 1.03 dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (nel caso di chiusura definitiva del rapporto sono immediatamente esigibili). Resta fermo che «il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo». Il CICR è intervenuto con delibera CICR 3 agosto 2016 prevedendo che tale adeguamento deve avvenire entro il 1.10.2016 (art. 5 co. 1) e che per i contratti in corso l'adeguamento può avvenire ex artt. 118 e 126 sexies T.U.B. fermo restando che l'autorizzazione del cliente deve avvenire in forma espressa (art. 5 co. 2).
8.1. In applicazione di tali principi dagli atti di causa emerge che in relazione al contratto di conto corrente n. 1330:
- nel contratto di apertura dello stesso non risulta rispettato il principio di pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi (vd. doc. 3 allegato alla citazione);
- con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28.06.2000 risulta che la CP_1 pagina 11 di 16 si è adeguata a quanto previsto nella delibera CICR prevedendo la pari Controparte_1 periodicità nella capitalizzazione degli interessi (vd. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) ma, come sopraesposto, ciò non è sufficiente, occorrendo una successiva valida pattuizione che prevede la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi;
- dal 1.10.2016 non risulta che la banca si sia adeguata alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 3 agosto 2016 con conseguente autorizzazione da parte del cliente. Ne deriva che correttamente il CTU ha provveduto al ricalcolo del conto escludendo ogni forma di capitalizzazione per tutta la durata del rapporto (vd. pag. 15 e pag. 32-33 della CTU depositata in data 29.10.2025) 9. In secondo luogo dev'essere esaminata la domanda di parte attrice con la quale ha contestato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto. Prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008 la commissione di massimo scoperto era definita come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 18 gennaio 2006, n. 870) e, per essere valida, doveva rivestire i caratteri della determinatezza o determinabilità, dovendo indicare sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo sia la periodicità di tale calcolo. L'art. 2bis d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009, ha espressamente disciplinato per la prima volta la commissione di massimo scoperto, sancendo la nullità di quelle clausole contrattuali che prevedevano le commissioni prive dei requisiti ivi previsti, disciplina che è stata modificata dall'art. 6bis d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011 (il quale ha introdotto l'art. 117bis d.lgs. n. 385/1993). Il d.l. n. 1/2002 ha abrogato l'art. 2 bis co. 1 e 3 del d.l. n. 185/2008 ed ha previsto, all'art. 27bis, che «sono nulle tutte le clausole, comunque denominate, che prevedono commissioni a favore della banca a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido». Da ultimo sulla materia è intervenuto il d.l. n. 29/2012, il quale ha riformato l'art. 117bis d.lgs. n. 385/1993, prevedendo – in sintesi – che nei contratti di apertura di credito con utilizzo entro il fido, può essere applicata una commissione omnicomprensiva (CMDF) calcolata in maniera proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, il cui importo massimo non può superare lo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente e che in ipotesi di sconfinamenti è possibile applicare una commissione di istruttoria veloce, determinata in misura fissa, commisurata ai costi.
9.1. In applicazione di tali principi, come correttamente evidenziato dal CTU:
- è stata espunta la commissione di massimo scoperto fino al 30.06.2009 in quanto la stessa non risulta correttamente pattuita essendo indicata l'aliquota percentuale applicata ma non le modalità di calcolo;
- dal 1.07.2009 sono state espunte le commissioni sull'affidamento in assenza di specifica pattuizione tra le parti (vd. pag. 14 e pag. 32 della CTU del 29.10.2025). pagina 12 di 16 10. In terzo luogo parte attrice ha eccepito l'illegittima applicazione di interessi usurari in violazione della l. n. 108/1996. Al riguardo occorre preliminarmente chiarire che la verifica in ordine al superamento del tasso soglia usurario deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- occorre prendere come riferimento il t.e.g., ossia il tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39898);
- ai fini della verifica dell'usura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori trattandosi di tassi alternativi tra loro (se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, mentre quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori), i quali attengono a basi di calcolo diverse, in quanto il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo mentre il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta, anche se è stato predisposto un piano di ammortamento (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 28 giugno 2019, n. 17447);
- irrilevante è l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto essendo irrilevante la cd. usura sopravvenuta (cfr. Cass. Civ., sez. U., 19 ottobre 2017, n. 24675 secondo cui in caso di superamento, nel corso del rapporto, della soglia usuraria come determinata in base alle disposizioni di cui alla l. n. 108/1996, non si ha nullità della clausola di determinazione del tasso di interessi per un tasso non eccedente a tale soglia quale risultante al momento della stipulazione del contratto) con la precisazione, tuttavia, che ove la modifica intervenuta in corso di rapporto discende dalla variazione delle condizioni contrattuali ex art. 118 Tub essa deve essere considerata nuova pattuizione, rilevante ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario (cfr. Tribunale di Padova, 12 agosto 2014; Tribunale di Padova, 29.11.2019, Tribunale di Roma, 23.10.2019; Tribunale di Torino, 20.04.2017; Tribunale di Lanciano 09.06.2016; Cass. civ., sez. 1, ordinanza 3 luglio 2024, n. 18227 secondo cui “poiché a norma dell'art. 118, comma 2, t.u.b., la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali comunicata espressamente al cliente si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto nel termine a tal fine previsto, è da ritenere che la norma in questione configuri un negozio concluso per fatti concludenti tipizzati legalmente (la comunicazione della banca, da un lato, l'inerzia del cliente, dall'altro), avente per l'appunto ad oggetto la modifica del preesistente assetto contrattuale” con la conseguenza che “in presenza dell'esercizio dello ius variandi non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata”);
- anche gli interessi moratori rientrano nella disciplina antiusura e in caso di superamento del tasso soglia usuario – da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite del 2020 – sono dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi, purché questi non siano usurari (cfr. Cass. civ., sez. U., 18 settembre 2020, n. 19597);
- come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione anche la commissione di massimo scoperto deve essere inclusa nel calcolo del TEG essendo un corrispettivo della prestazione creditizia con la precisazione che, se vengono in rilievo rapporti svoltisi, in tutto o in parte, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185/2008, ai fini della pagina 13 di 16 verifica del superamento del tasso soglia dell'usura come determinato in virtù della l. n. 108/1996 occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2 co. 1 della l. n. 108/1996, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass. civ., sez. U., 20 giugno 2018, n. 16303).
10.1. In applicazione di tali criteri e condividendo quanto affermato dal CTU nella risposta alle osservazioni formulate da parte attrice (vd. pag. 18 della CTU depositata in data 29.10.2025), il CTU ha evidenziato che, in seguito alle modifiche contrattuali ex art. 118 Tub operate dalla banca in relazione alla linea salvo buon fine operante sul conto corrente n. 1330 si è avuto il superamento del tasso soglia usurario nel 1°, 2° e 3° trimestre del 2002 con la conseguenza che in tali trimestri gli interessi devono essere azzerati (vd. pag. 9-10, pag. 27-28, pag. 32-33 della CTU depositata in data 29.10.2025). Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, infatti, solamente nel caso di usurarietà degli interessi moratori il tasso risultato usurario deve essere sostituito con il tasso corrispettivo legittimamente pattuito (cfr. Cass. civ., sez. U., n. 19597/2020 cit.) mentre in caso di usurarietà degli interessi corrispettivi, gli stessi devono essere azzerati ex art. 1815 c.c. Il ricalcolo dei conti anticipi n. 280510 e n. 281086
11. In applicazione dei principi sopraesposti (vd. par.
7.1. della motivazione), alla luce della nullità per difetto di forma scritta di tali contratti occorre procedere al ricalcolo del saldo di tali conti correnti in applicazione dei seguenti criteri. In primo luogo, tenuto conto dell'eccepita applicazione di interessi ultralegali in assenza di espressa pattuizione per iscritto in conformità al disposto di cui all'art. 1284 c.c., il CTU ha correttamente proceduto al ricalcolo applicando agli scoperti di conto il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B., nel testo antecedente il d.lgs. n. 141/2010 (vd. pag. 13 e pag. 31-32 della CTU depositata in data 29.10.2025). In secondo luogo, quanto all'eccepita illegittima applicazione di interessi anatocistici, in applicazione dei criteri di cui al par. 8 della motivazione, il CTU ha dato atto che gli interessi maturati in tali conti non sono mai stati capitalizzati (vd. pag. 13-14 e pag. 31-32 della CTU depositata in data 29.10.2025). In terzo luogo, quanto all'eccepita applicazione della commissione di massimo scoperto, in applicazione dei criteri di cui al par. 9 della motivazione, il CTU ha correttamente espunto le commissioni di massimo scoperto dal conto anticipi n. 280510 in quanto non validamente pattuite (vd. pag. 13 e pag. 31 della CTU depositata in data 29.10.2025) mentre le stesse non risultano essere state addebitate dalla banca nel conto anticipi n. 281086 (vd. pag. 14 e pag. 32 della CTU pagina 14 di 16 depositata in data 29.10.2025). In quarto luogo, quanto all'eccepita applicazione di interessi usurari in violazione della l. n. 108/1996, in applicazione dei criteri di cui al par. 10 della motivazione, il CTU ha evidenziato che:
- con riferimento al conto anticipi n. 280510, in seguito alle modifiche contrattuali ex art. 118 Tub operate dalla banca si è avuto il superamento del tasso soglia usurario nel 3° e 4° trimestre del 2010 e nel 1° e 2° trimestre del 2011 con la conseguenza che in tali trimestri gli interessi devono essere azzerati (vd. pag. 11-12 e pag. 29 della CTU depositata in data 29.10.2025);
- con riferimento al conto anticipi n. 281086 non si è avuto mai alcun superamento del tasso soglia usurario (vd. pag. 12 e pag. 31 della CTU depositata in data 29.10.2025). Infine, il CTU ha correttamente provveduto all'eliminazione di tutte le spese non espressamente pattuite (vd. pag. 13-14 e pag. 30 della CTU depositata in data 29.10.2025). Conclusioni 12. Alla luce del ricalcolo effettuato, dovendo – per le ragioni sopraesposte – ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione e tenuto conto del fatto che le competenze maturate sui conti anticipi n. 280510 e n. 281086 sono state girocontate trimestralmente sul conto corrente n. 1330, il saldo finale del citato conto corrente al 23.12.2019 è di € 1.163,939,19 a credito della società correntista (con differenza di € 758.371,47 rispetto al saldo riportato nell'ultimo estratto conto in atti di € 405.567,72, vd. pag. 23 e 33-34 della CTU depositata in data 29.10.2025). Le spese di lite 12. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della banca convenuta. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile – complessità media), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta, secondo i valori medi in € 10.860,00 (€ 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.579,00 per la fase decisionale) 12.1. Le spese della CTU – come liquidate con decreto del 5.04.2023 e con decreto del 25.11.2025 – sono poste definitivamente a carico della banca convenuta. 12.2. La banca convenuta deve essere, altresì, condannata al pagamento di € 694,15 a titolo di spese sostenute per la procedura di mediazione (essendo le stesse sostanzialmente equiparabili alle spese giudiziali ed essendo la procedura di mediazione obbligatoria per la procedibilità del presente giudizio) ed € 3.550,00 a titolo di spese sostenute per la CT (vd. allegati alla citazione) A quest'ultimo riguardo le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte hanno natura di allegazione difensiva tecnica e, pertanto, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 co. 1 c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 20 febbraio 2015, n. 3380; Cass. Civ., sez. 2, 3 gennaio 2013, n. 84), ipotesi non sussistente nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1 pagina 15 di 16 contro gni altra domanda e eccezione disattesa o Controparte_1 assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto e di interessi usurari nel conto corrente n. 1330 e nei conti anticipi n. 280510 e n. 281086;
2) accerta e dichiara, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali da parte della banca convenuta in assenza di valida pattuizione nei contratti di conto anticipi n. 280510 e n. 281086;
3) in conseguenza dei pt. 1,2, del dispositivo ridetermina il saldo a credito del correntista, alla data del 23.12.2019 in € 1.163.939,19 a credito del correntista;
4) dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento di quanto risultante dal ricalcolo del saldo del conto corrente formulata da parte attrice;
5) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di € 694,15 a titolo di rimborso spese sostenute per la procedura di mediazione e di € 3.550,00 a titolo di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte;
6) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in € 1.713,00 per anticipazioni ed € € 10.860,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge 9) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta Teramo 4.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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