Articolo 7 della Legge 29 settembre 1967, n. 946
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 novembre 1967
Art. 7.
Per dirigere e per insegnare negli istituti e nelle scuole statali o pareggiate per ciechi e' necessario, oltre ai titoli prescritti per gli istituti e le scuole comuni, il solo titolo di specializzazione rilasciato dall'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, gia' Scuola di metodo "Augusto Romagnoli" per gli educatori dei ciechi, mentre il requisito della cecita' da' diritto a precedenza assoluta.
Entrata in vigore il 11 novembre 1967