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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 9258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9258 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
In composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale n. 25342/2024 promossa
DA
C.F. ] rappresentata e difesa 'Avv. Angelo Austoni Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
[è C.F. ], rappresentata e difeso dall'Avv Attilio Belloli CP_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“In via principale nel merito: - accertare e dichiarare la nullia' della clausola contrattuale disciplinante il rinnovo automatico del contratto n. 25566.rev02 concluso tra le parti il
22.06.2020 per tutti i motivi di cui alla suesposta narrativa, in particolare, poiché non specificamente approvata per iscritto da ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Parte_1
comma 2 c.c.; - conseguentemente dichiarare che il contratto di noleggio de quo ha perso ogni efficacia tra le parti allo scadere del termine naturale del 22.06.2023 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da in favore successivamente a tale data Parte_1 CP_2 con condanna di alla restituzione della somma di € 11.756,49 versata a titolo di CP_2
canoni successivi oltre interessi sino ad oggi maturati ovvero quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
- dichiararsi non dovuto l'importo di € 1.746,00 (iva esclusa) portato della fattura n. 1981/00 del 8.04.2024 emessa da e, in ogni caso, che nulla CP_2
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
è dovuto da a titolo di canoni di locazione ovvero per qualsivoglia altro Parte_1
titolo e/o ragione;
- condannarsi alla rimozione del manufatto parete vegetale di CP_2
dimensione 303xh288,4 cm per un superficie complessiva di circa 8,70 mq, oltre che al risarcimento dei danni finora patiti da a causa dell'indebita occupazione che tale Parte_1
manufatto sta arrecando alla dislocazione dello show room da liquidarsi secondo giustizia.
In ogni caso: - spese di giudizio interamente rifuse”
Parte convenuta
“In via preliminare: accertato l' intervenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n.
1075/2024 emesso dal Tribunale di Bergamo, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare la domanda avversaria di restituzione dell' importo di € 11.756,49.
In via principale: rigettare tutte le domanda avversarie, siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti del contratto alla data del 22.6.2023, condannarsi al pagamento in favore di dell' indennita' per Parte_1 CP_1
l'utilizzo della parete vegetale, della vasca e dei vasi dal 23.6.2023 fino all' effettiva riconsegna, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali di cui all'art. 1284, comma primo, cod. civ., dal dovuto alla data di notifica del presente atto, nonche' di interessi legali di cui al' art. 1284, comma quarto, cod. civ., da tale data al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano deducendo la nullità della clausola di rinnovo tacito del Controparte_1
contratto inter partes, in quanto vessatoria.
Ciò premesso, assumendo che il contratto avesse cessato ogni effetto alla data del 30/96/2023, concludeva come in epigrafe.
La resistente si costituiva deducendo: Controparte_1
nel merito, l'infondatezza delle domande attoree;
l'intervenuto giudicato sulla validità ed efficacia del titolo contrattuale azionato, in ragione della mancata opposizione da parte della ricorrente a n. 2 decreti ingiuntivi emessi dal
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Tribunale di Bergamo, il secondo dei quali avente ad oggetto anche fatture relativa al periodo successivo al rinnovo tacito del contratto.
Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale, invitava le parti alla discussione orale della causa e tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Costituisce principio consolidato e ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 8937/2024 che in presenza di due giudizi tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico – di cui uno definito con sentenza passata in giudicato –
l'accertamento definitivo preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituivano l'oggetto di quello coperto da giudicato.
Secondo la Cassazione, pertanto, poiché il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, la sua efficacia si estende, oltre alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, anche a tutte le possibili questioni che rappresentano precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
La Suprema Corte, nell'ordinanza richiamata, ha ritenuto applicabili tali principi anche al caso in cui il giudicato si formi a seguito di un decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo che ne è posto a fondamento, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Indi, il giudicato sostanziale derivante dalla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto e del titolo su cui si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.
Ciò detto, nel caso in esame, è circostanza pacifica e non contestata che l'odierna ricorrente non ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
1075/2024, con cui il Tribunale di Bergamo le ha ingiunto, tra l'altro, il pagamento delle fatture relative al periodo di utilizzazione del bene successivo alla scadenza del marzo 2023, rispetto alla quale la ricorrente allega di aver formulato valida disdetta.
Orbene, come prima detto:
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
a) il decreto ingiuntivo non opposto di cui sopra si riferisce, tra l'altro, alle fatture insolute emesse per l'annualità successiva al rinnovo tacito ( aprile 2023/marzo 2024);
b) la mancata opposizione a tale ingiunzione, e la mancata deduzione in quella sede dell'eccezione di vessatorietà oggi sollevata, ha determinato la formazione del giudicato implicito circa la validità ed efficacia del contratto anche per tale periodo contrattuale successivo al rinnovo tacito;
c) non essendo stata dedotta, seppur deducibile, la vessatorietà della clausola di tacito rinnovo,
essa non risulta più utilmente invocabile nel presente giudizio fondato sul medesimo titolo contrattuale.
Tale conclusione può ritenersi confermata anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale che nella sentenza resa in data 17/05/2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 ha rilevato che: “ L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo è irrilevante a tale riguardo”.
Nella citata sentenza, la Corte di Giustizia Europea, precisando che il decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore non può mai produrre l'effetto di giudicato implicito sulla validità delle clausole vessatorie del contratto, ha implicitamente affermato che tale efficacia- per
contro
- si produce laddove lo stipulante non sia un consumatore.
Nello stesso senso deve cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 9479/2023, con cui le
Sezioni Unite hanno ribadito che la direttiva 93/13/CEE del Consiglio osta ad una normativa nazionale che precluda al Giudice dell'esecuzione l'accertamento dell'abusività delle clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, solo perché non è stato opposto il decreto ingiuntivo emesso in relazione a quel rapporto contrattuale e dovrebbe
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
essere, quindi, considerata implicitamente coperta dall'autorità di cosa giudicata la questione relativa alla validità delle clausole del contratto. Infatti, la rilevanza che l'istituto del giudicato ha, indubbiamente, anche nell'ordinamento europeo, non consente comunque di ritenere tollerabile che, in caso di mancata opposizione al decreto ingiuntivo da parte del consumatore, sia considerato coperto da giudicato anche il controllo che il Giudice del monitorio avrebbe dovuto effettuare circa l'abusività delle clausole contrattuali.
Anche la giurisprudenza di legittimità nazionale, pertanto, ha evidenziato che il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto non opera con riferimento ai soli consumatori, così consentendo di dedurre che detta limitazione non operi laddove lo stipulante non sia soggetto alla normativa consumeristica.
Ciò è quanto accaduto nel caso di specie, ove in capo al ricorrente manca tale requisito soggettivo, trattandosi di soggetto giuridico ( e non di persona fisica) che ha sottoscritto il contratto nell'esercizio della sua attività imprenditoriale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e delle fasi svolte, con applicazione dei parametri minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata istruita la causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, in persona della Dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 25342/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta le domande proposte da Parte_1
2. Condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA e come per legge.
Sentenza per legge esecutiva,
Milano, 01/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
In composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale n. 25342/2024 promossa
DA
C.F. ] rappresentata e difesa 'Avv. Angelo Austoni Parte_1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
[è C.F. ], rappresentata e difeso dall'Avv Attilio Belloli CP_1 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“In via principale nel merito: - accertare e dichiarare la nullia' della clausola contrattuale disciplinante il rinnovo automatico del contratto n. 25566.rev02 concluso tra le parti il
22.06.2020 per tutti i motivi di cui alla suesposta narrativa, in particolare, poiché non specificamente approvata per iscritto da ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Parte_1
comma 2 c.c.; - conseguentemente dichiarare che il contratto di noleggio de quo ha perso ogni efficacia tra le parti allo scadere del termine naturale del 22.06.2023 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto da in favore successivamente a tale data Parte_1 CP_2 con condanna di alla restituzione della somma di € 11.756,49 versata a titolo di CP_2
canoni successivi oltre interessi sino ad oggi maturati ovvero quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
- dichiararsi non dovuto l'importo di € 1.746,00 (iva esclusa) portato della fattura n. 1981/00 del 8.04.2024 emessa da e, in ogni caso, che nulla CP_2
Pagina nr. 1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
è dovuto da a titolo di canoni di locazione ovvero per qualsivoglia altro Parte_1
titolo e/o ragione;
- condannarsi alla rimozione del manufatto parete vegetale di CP_2
dimensione 303xh288,4 cm per un superficie complessiva di circa 8,70 mq, oltre che al risarcimento dei danni finora patiti da a causa dell'indebita occupazione che tale Parte_1
manufatto sta arrecando alla dislocazione dello show room da liquidarsi secondo giustizia.
In ogni caso: - spese di giudizio interamente rifuse”
Parte convenuta
“In via preliminare: accertato l' intervenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n.
1075/2024 emesso dal Tribunale di Bergamo, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare la domanda avversaria di restituzione dell' importo di € 11.756,49.
In via principale: rigettare tutte le domanda avversarie, siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti del contratto alla data del 22.6.2023, condannarsi al pagamento in favore di dell' indennita' per Parte_1 CP_1
l'utilizzo della parete vegetale, della vasca e dei vasi dal 23.6.2023 fino all' effettiva riconsegna, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali di cui all'art. 1284, comma primo, cod. civ., dal dovuto alla data di notifica del presente atto, nonche' di interessi legali di cui al' art. 1284, comma quarto, cod. civ., da tale data al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano deducendo la nullità della clausola di rinnovo tacito del Controparte_1
contratto inter partes, in quanto vessatoria.
Ciò premesso, assumendo che il contratto avesse cessato ogni effetto alla data del 30/96/2023, concludeva come in epigrafe.
La resistente si costituiva deducendo: Controparte_1
nel merito, l'infondatezza delle domande attoree;
l'intervenuto giudicato sulla validità ed efficacia del titolo contrattuale azionato, in ragione della mancata opposizione da parte della ricorrente a n. 2 decreti ingiuntivi emessi dal
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
Tribunale di Bergamo, il secondo dei quali avente ad oggetto anche fatture relativa al periodo successivo al rinnovo tacito del contratto.
Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale, invitava le parti alla discussione orale della causa e tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Costituisce principio consolidato e ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 8937/2024 che in presenza di due giudizi tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico – di cui uno definito con sentenza passata in giudicato –
l'accertamento definitivo preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituivano l'oggetto di quello coperto da giudicato.
Secondo la Cassazione, pertanto, poiché il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, la sua efficacia si estende, oltre alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, anche a tutte le possibili questioni che rappresentano precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
La Suprema Corte, nell'ordinanza richiamata, ha ritenuto applicabili tali principi anche al caso in cui il giudicato si formi a seguito di un decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo che ne è posto a fondamento, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Indi, il giudicato sostanziale derivante dalla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto e del titolo su cui si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.
Ciò detto, nel caso in esame, è circostanza pacifica e non contestata che l'odierna ricorrente non ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
1075/2024, con cui il Tribunale di Bergamo le ha ingiunto, tra l'altro, il pagamento delle fatture relative al periodo di utilizzazione del bene successivo alla scadenza del marzo 2023, rispetto alla quale la ricorrente allega di aver formulato valida disdetta.
Orbene, come prima detto:
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
a) il decreto ingiuntivo non opposto di cui sopra si riferisce, tra l'altro, alle fatture insolute emesse per l'annualità successiva al rinnovo tacito ( aprile 2023/marzo 2024);
b) la mancata opposizione a tale ingiunzione, e la mancata deduzione in quella sede dell'eccezione di vessatorietà oggi sollevata, ha determinato la formazione del giudicato implicito circa la validità ed efficacia del contratto anche per tale periodo contrattuale successivo al rinnovo tacito;
c) non essendo stata dedotta, seppur deducibile, la vessatorietà della clausola di tacito rinnovo,
essa non risulta più utilmente invocabile nel presente giudizio fondato sul medesimo titolo contrattuale.
Tale conclusione può ritenersi confermata anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale che nella sentenza resa in data 17/05/2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 ha rilevato che: “ L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo è irrilevante a tale riguardo”.
Nella citata sentenza, la Corte di Giustizia Europea, precisando che il decreto ingiuntivo non opposto dal consumatore non può mai produrre l'effetto di giudicato implicito sulla validità delle clausole vessatorie del contratto, ha implicitamente affermato che tale efficacia- per
contro
- si produce laddove lo stipulante non sia un consumatore.
Nello stesso senso deve cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 9479/2023, con cui le
Sezioni Unite hanno ribadito che la direttiva 93/13/CEE del Consiglio osta ad una normativa nazionale che precluda al Giudice dell'esecuzione l'accertamento dell'abusività delle clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, solo perché non è stato opposto il decreto ingiuntivo emesso in relazione a quel rapporto contrattuale e dovrebbe
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE XIII CIVILE
Sentenza
essere, quindi, considerata implicitamente coperta dall'autorità di cosa giudicata la questione relativa alla validità delle clausole del contratto. Infatti, la rilevanza che l'istituto del giudicato ha, indubbiamente, anche nell'ordinamento europeo, non consente comunque di ritenere tollerabile che, in caso di mancata opposizione al decreto ingiuntivo da parte del consumatore, sia considerato coperto da giudicato anche il controllo che il Giudice del monitorio avrebbe dovuto effettuare circa l'abusività delle clausole contrattuali.
Anche la giurisprudenza di legittimità nazionale, pertanto, ha evidenziato che il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto non opera con riferimento ai soli consumatori, così consentendo di dedurre che detta limitazione non operi laddove lo stipulante non sia soggetto alla normativa consumeristica.
Ciò è quanto accaduto nel caso di specie, ove in capo al ricorrente manca tale requisito soggettivo, trattandosi di soggetto giuridico ( e non di persona fisica) che ha sottoscritto il contratto nell'esercizio della sua attività imprenditoriale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e delle fasi svolte, con applicazione dei parametri minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata istruita la causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, in persona della Dott.ssa Roberta Sperati, definitivamente pronunciando nella causa RG 25342/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta le domande proposte da Parte_1
2. Condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA e come per legge.
Sentenza per legge esecutiva,
Milano, 01/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Pagina nr. 5