TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/11/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
5598/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5598/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2174/2023, pubblicata in data 10.07.2023, non notificata, vertente
TRA
nato in data [...] a [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Sicignano, sito in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 59, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presenta causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione prot. n. M IT PR NAUTG 018816420171005, emessa dalla Prefettura di in data CP_1
30.08.2022 e notificata all'ingiunto in data 13.09.2022.
Con il detto provvedimento, la ha ingiunto al Polito di pagare euro 516,00 a titolo di CP_1 sanzione amministrativa, per aver emesso in data 26.05.2017 un assegno senza provvista, con conseguente violazione dell'art. 2 della legge n. 386 del 1990 (la sanzione si riferisce all'assegno n.
7154451525, Poste Italiane s.p.a. Napoli V.R., CC 9728528).
Il giudice di pace di Torre Annunziata, con sentenza n. 2174/2023, pubblicata in data 10.07.2023 ha respinto l'opposizione, ritenendo non fondati il motivo di opposizione relativo alla violazione dei termini di durata del procedimento, nonché l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Avverso la suddetta sentenza, il ha proposto appello per i seguenti motivi: - violazione dei Pt_1
1 termini di durata del procedimento amministrativo, ordinanza di ingiunzione nulla ed inefficace, in quanto l'assegno è stato emesso il 26.05.2017 mentre il verbale è del 5.10.2017 e la notifica dell'ordinanza risale al 13.9.2022; - prescrizione del credito vantato per decorso del termine quinquennale dal fatto ovvero dall'emissione dell'assegno.
In via preliminare, va evidenziata la tempestività dell'appello in quanto il ricorso risulta depositato in data 28.11.2023 rispetto alla pubblicazione della sentenza, non notificata, avvenuta in data
10.07.2023.
L'appello è infondato.
Con riguardo al primo motivo, l'appellante ha dedotto una violazione dei termini di durata del procedimento amministrativo allegando che è stato violato il termine perentorio di 90 giorni previsto nel caso di sanzioni per emissioni di assegni senza autorizzazioni o provvista, in quanto l'assegno è stato emesso in data 26.05.2017, il verbale è del 5.10.2017 e la notifica dell'ordinanza risale al
13.09.2022.
In via preliminare, si osserva che l'atto di appello presenta profili di inammissibilità in quanto non contiene alcuna specifica censura contro la decisione del giudice di pace, ma si limita a riproporre i motivi di opposizione disattesi in primo grado. Infatti, l'appello proposto non solo non individua i capi della decisione sottoposti a critica, ma è altresì privo di qualsivoglia censura e argomentazione rispetto ai passaggi motivazionali della sentenza gravata, con la quale il giudice di pace ha dedotto che, per il procedimento relativo all'irrogazione di una sanzione amministrativa, la legge non prevede alcun termine di durata e che la ordinanza ingiunzione può essere emessa in qualunque momento, sino al termine di prescrizione quinquennale del credito fissato dall'art. 28 della L. n. 689 del 1981.
Tanto premesso e volendo, comunque, entrare nel merito del motivo proposto, è opportuno evidenziare che in base all'art. 8 bis comma 3 della legge n. 386 del 1990 il termine di 90 giorni non si riferisce alla emissione dell'ordinanza ingiunzione, come sembra erroneamente argomentare l'appellante, ma alla contestazione: “Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica
è di trecentosessanta giorni”. Inoltre, è chiaro che il termine di 90 giorni - previsto per la sola contestazione - non decorre dal momento dell'emissione dell'assegno (26.05.2017), ma dal momento della ricezione del rapporto o dell'informativa, da intendere come momento in cui l'autorità ha acquisito e valutato tutti i dati necessari per accertare l'esistenza della violazione.
Infatti, la norma richiama espressamente l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 e sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia
2 avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del
1981, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il «fatto» nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 06/02/2009, n.3043).
Nella fattispecie in esame, invece, l'opponente non ha mosso alcuna specifica censura in ordine al momento in cui l'autorità ha acquisito e valutato tutti i dati necessari per la verifica dell'esistenza della violazione segnalata, limitandosi a dedurre che l'assegno è stato emesso in data 26.05.2017 e che la contestazione è del 5.10.2017 – ma, come detto, il momento dell'emissione dell'assegno è irrilevante rispetto al momento in cui interviene la contestazione - per poi argomentare circa la tardività dell'ordinanza ingiunzione in quanto notificata in data 13.09.2022.
I medesimi profili di inammissibilità presenta il motivo relativo alla prescrizione.
In ogni caso, come correttamente motivato dal giudice di pace, il verbale del 5.10.2017 (sulla cui notifica non è stata mossa alcuna contestazione) ha interrotto la prescrizione, rendendo quindi tempestiva la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 13.09.2022 (il nuovo termine di prescrizione scadeva, infatti, nel mese di ottobre 2022).
D'altra parte, la giurisprudenza pacifica e consolidata della Corte di Cassazione ha affermato che
“in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per
l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. Ne consegue che tale idoneità va riconosciuta alla notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione” (cfr. Cass. n. 4088 del 2005; in senso conforme, ex multis, cfr. Cass. n. 9492 del 2000, Cass. n. 9520 del 2001, Cass. n. 3124 del 2005, Cass. n. 1393 del 2007,
Cass. n. 14886 del 2016).
Alla luce di quanto precede, l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese stante la contumacia della . CP_1
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni
3 contraria istanza e conclusione così provvede:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 2174/2023, pubblicata in data 10.07.2023;
2) nulla sulle spese;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 06.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5598/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2174/2023, pubblicata in data 10.07.2023, non notificata, vertente
TRA
nato in data [...] a [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Sicignano, sito in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 59, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 5.11.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presenta causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione prot. n. M IT PR NAUTG 018816420171005, emessa dalla Prefettura di in data CP_1
30.08.2022 e notificata all'ingiunto in data 13.09.2022.
Con il detto provvedimento, la ha ingiunto al Polito di pagare euro 516,00 a titolo di CP_1 sanzione amministrativa, per aver emesso in data 26.05.2017 un assegno senza provvista, con conseguente violazione dell'art. 2 della legge n. 386 del 1990 (la sanzione si riferisce all'assegno n.
7154451525, Poste Italiane s.p.a. Napoli V.R., CC 9728528).
Il giudice di pace di Torre Annunziata, con sentenza n. 2174/2023, pubblicata in data 10.07.2023 ha respinto l'opposizione, ritenendo non fondati il motivo di opposizione relativo alla violazione dei termini di durata del procedimento, nonché l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Avverso la suddetta sentenza, il ha proposto appello per i seguenti motivi: - violazione dei Pt_1
1 termini di durata del procedimento amministrativo, ordinanza di ingiunzione nulla ed inefficace, in quanto l'assegno è stato emesso il 26.05.2017 mentre il verbale è del 5.10.2017 e la notifica dell'ordinanza risale al 13.9.2022; - prescrizione del credito vantato per decorso del termine quinquennale dal fatto ovvero dall'emissione dell'assegno.
In via preliminare, va evidenziata la tempestività dell'appello in quanto il ricorso risulta depositato in data 28.11.2023 rispetto alla pubblicazione della sentenza, non notificata, avvenuta in data
10.07.2023.
L'appello è infondato.
Con riguardo al primo motivo, l'appellante ha dedotto una violazione dei termini di durata del procedimento amministrativo allegando che è stato violato il termine perentorio di 90 giorni previsto nel caso di sanzioni per emissioni di assegni senza autorizzazioni o provvista, in quanto l'assegno è stato emesso in data 26.05.2017, il verbale è del 5.10.2017 e la notifica dell'ordinanza risale al
13.09.2022.
In via preliminare, si osserva che l'atto di appello presenta profili di inammissibilità in quanto non contiene alcuna specifica censura contro la decisione del giudice di pace, ma si limita a riproporre i motivi di opposizione disattesi in primo grado. Infatti, l'appello proposto non solo non individua i capi della decisione sottoposti a critica, ma è altresì privo di qualsivoglia censura e argomentazione rispetto ai passaggi motivazionali della sentenza gravata, con la quale il giudice di pace ha dedotto che, per il procedimento relativo all'irrogazione di una sanzione amministrativa, la legge non prevede alcun termine di durata e che la ordinanza ingiunzione può essere emessa in qualunque momento, sino al termine di prescrizione quinquennale del credito fissato dall'art. 28 della L. n. 689 del 1981.
Tanto premesso e volendo, comunque, entrare nel merito del motivo proposto, è opportuno evidenziare che in base all'art. 8 bis comma 3 della legge n. 386 del 1990 il termine di 90 giorni non si riferisce alla emissione dell'ordinanza ingiunzione, come sembra erroneamente argomentare l'appellante, ma alla contestazione: “Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica
è di trecentosessanta giorni”. Inoltre, è chiaro che il termine di 90 giorni - previsto per la sola contestazione - non decorre dal momento dell'emissione dell'assegno (26.05.2017), ma dal momento della ricezione del rapporto o dell'informativa, da intendere come momento in cui l'autorità ha acquisito e valutato tutti i dati necessari per accertare l'esistenza della violazione.
Infatti, la norma richiama espressamente l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 e sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia
2 avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del
1981, per la notifica degli estremi di tale violazione non coincide con quello in cui viene acquisito il «fatto» nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 06/02/2009, n.3043).
Nella fattispecie in esame, invece, l'opponente non ha mosso alcuna specifica censura in ordine al momento in cui l'autorità ha acquisito e valutato tutti i dati necessari per la verifica dell'esistenza della violazione segnalata, limitandosi a dedurre che l'assegno è stato emesso in data 26.05.2017 e che la contestazione è del 5.10.2017 – ma, come detto, il momento dell'emissione dell'assegno è irrilevante rispetto al momento in cui interviene la contestazione - per poi argomentare circa la tardività dell'ordinanza ingiunzione in quanto notificata in data 13.09.2022.
I medesimi profili di inammissibilità presenta il motivo relativo alla prescrizione.
In ogni caso, come correttamente motivato dal giudice di pace, il verbale del 5.10.2017 (sulla cui notifica non è stata mossa alcuna contestazione) ha interrotto la prescrizione, rendendo quindi tempestiva la notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 13.09.2022 (il nuovo termine di prescrizione scadeva, infatti, nel mese di ottobre 2022).
D'altra parte, la giurisprudenza pacifica e consolidata della Corte di Cassazione ha affermato che
“in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per
l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. Ne consegue che tale idoneità va riconosciuta alla notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione” (cfr. Cass. n. 4088 del 2005; in senso conforme, ex multis, cfr. Cass. n. 9492 del 2000, Cass. n. 9520 del 2001, Cass. n. 3124 del 2005, Cass. n. 1393 del 2007,
Cass. n. 14886 del 2016).
Alla luce di quanto precede, l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese stante la contumacia della . CP_1
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni
3 contraria istanza e conclusione così provvede:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 2174/2023, pubblicata in data 10.07.2023;
2) nulla sulle spese;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 06.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
4