Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/05/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 543 / 2023 R.G. promossa da in proprio e professionale rapp. e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv.to presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con Parte_1 domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di e rapp. e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'avv.to OLIVIERI MARIO presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto appello, disattesa ogni deduzione, eccezione e richiesta avanzata dall'appellata, annullare e riformare la sentenza impugnata e così provvedere:
1. accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 972/2023 emessa dal Tribunale di Genova, Sezione Sesta Civile, Giudice
Dott.ssa Patrizia Cazzato, nell'ambito del giudizio n. R.G. 5924/2020, depositata in cancelleria in data 20.04.2023, notificata il 1.06.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e ripropongono:
“1) accertato e dichiarato l'inadempimento della Società convenuta, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente e quindi revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1595/2020 reso provvisoriamente esecutivo dal
Pag. 1 a 9
2) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la Società convenuta alla restituzione dell'importo di € 12.419,60 corrisposto dall'odierno opponente ed al risarcimento del danno causato dall'inadempimento, nella misura che si ritiene di determinare nel complessivo importo di € 35.000,00 ovvero nella maggior e/o minor somma che risulterà dovuta, oltre interessi
e svalutazione monetaria;
3) condannare la Società convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. avendo agito in mala fede onde ottenere il decreto ingiuntivo opposto e la concessione della provvisoria esecuzione per le ragioni dedotte nella narrativa del presente atto;
4) condannare in ogni caso la Società convenuta alla rivalsa di spese e compensi professionali come per legge.”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
2. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sia di merito che istruttoria, per tutti i motivi di cui in atti:
1. dichiarare inammissibile e/o infondato e rigettare l'appello proposto da
[...]
e dall'Avv. Prof. avverso la sentenza n. 972/2023 del Parte_3 Parte_1
Tribunale di Genova, Sezione VI Civile, Dott.ssa Patrizia Cazzato, emessa a definizione del giudizio R.G. n. 5924/2020 il 19.4.2023, pubblicata il 20.4.2023 e notificata l'1.6.2023; e per l'effetto confermare integralmente detta sentenza, nonché conseguentemente il decreto ingiuntivo
1 1595/2020 del 9.7.2020 (R.G. 4381/2020), ivi inclusa la condanna al pagamento delle spese di lite e accessori per la fase monitoria;
2 nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello avversario fosse accolto, in subordine: accertare e dichiarare che è creditrice di Controparte_2 [...]
e/o dell'Avv. Prof. , per tutte le ragioni esposte in atti, Parte_3 Parte_1 dell'importo di Euro 49.695,48 già oggetto di ingiunzione e per l'effetto condannare
[...]
e/o l'Avv. in via tra di loro solidale o in Parte_3 Parte_1 subordine alcuno di costoro in via esclusiva, a pagare a favore di il Controparte_2 detto importo di Euro 49.695,48, oltre interessi automatici di mora al tasso previsto dal D.Lgs.
231/2002 a far data dalla scadenza di ciascuna fattura e sino al saldo effettivo o la diversa maggiore o minor somma meglio ritenuta;
3 in via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi non ammessi in primo grado dal Tribunale con l'ordinanza del 5.5.2021 in atti, per l'evenienza in cui i relativi profili probatori fossero rilevanti al fine del decidere e nella subordinata prospettiva, già esposta in atti, in cui gli stessi si ritenessero bisognevoli di una conferma probatoria:
cap. 1) Vero che nel periodo febbraio 2019-marzo 2020, a valle del piano di comunicazione dimesso nel 2016, tramite il Dott. e la Dott.ssa Controparte_2 Testimone_1 Tes_2
Pag. 2 a 9 ha discusso e definito con l'Avv. gli obiettivi dell'attività di comunicazione Tes_3 Pt_1 presso i media dello in occasione degli incontri e delle Controparte_3 telefonate occorse nel detto periodo (testi Dott. e Dott.ssa ; Testimone_1 Testimone_4 cap. 2) Vero che nel periodo marzo 2019-febbraio 2020 il Dott. e la Dott.ssa Testimone_1 hanno incontrato personalmente l'Avv. in più occasioni e/o hanno avuto con Testimone_4 Pt_1 lo stesso conversazioni telefoniche in cui hanno discusso e condiviso la strategia di comunicazione di per sponsorizzare l'attività dello Controparte_2 Controparte_3
(testi Dott. e Dott.ssa ; Testimone_1 Testimone_4 cap. 3) Vero che, tra gli altri incontri avuti con l'Avv. nel periodo marzo 2019-febbario Pt_1
2020, il Dott. ha incontrato l'Avv. il 10 aprile 2019 presso lo Studio Testimone_1 Pt_1 dell'Avv. per discutere degli argomenti oggetto dello scambio di email del 31.3.2019- Pt_1
1.4.2019 di cui sub doc. avv. 5 che si rammostra (teste Dott. ; Testimone_1 cap. 4) Vero che nel periodo marzo 2019-febbraio 2020 il Dott. e la Dott.ssa Testimone_1 hanno intrattenuto varie telefonate con l'Avv. in occasione delle quali Testimone_4 Pt_1 Contr hanno aggiornato l'Avv. sulle iniziative che stava attuando per lo Pt_1
[...]
(testi Dott. e Dott.ssa ; Controparte_3 Testimone_1 Testimone_4 cap. 5) Vero che il Dott. ha proposto all'Avv. di partecipare, in qualità di Testimone_1 Pt_1
Partner, all'evento organizzato da da tenersi nel mese di ottobre 2019 sul tema della CP_5 evoluzione normativa connessa alla digital transformation nei diversi settori, come da email del
31.7.2019 prodotta sub doc. 32 che si rammostra (teste Dott. ; Testimone_1 cap. 6) Vero che nel periodo marzo 2019-febbraio 2020 in qualità di coordinatore del dipartimento preposto alla comunicazione d'impresa a favore degli studi legali, notarili e di commercialisti di il Dott. ha monitorato le azioni di comunicazione dei Controparte_2 Testimone_1 principali competetitors dello attraverso l'esame delle notizie Controparte_3 stampa (teste Dott. ; Testimone_1 cap. 7) Vero che nel periodo marzo 2019-febbraio 2020 il Dott. ha intrattenuto più Testimone_1 incontri con l'Avv. in occasione dei quali ha aggiornato l'Avv. sugli esiti della Pt_1 Pt_1 attività di monitoraggio dei competitors dello svolte nel periodo Controparte_3
e ha sottoposto all'Avv. l'analisi dello scenario del mercato degli studi legali e delle Pt_1 attività dei competitors dello (teste Dott. ; Controparte_3 Testimone_1 cap. 8) Vero che ha predisposto, all'inizio del rapporto contrattuale Controparte_2 con lo (febbraio 2016) e in seguito aggiornato (per tutta la Controparte_3 durata del rapporto contrattuale marzo 2019 – febbraio 2020) il database di media target e la cartella stampa ex art.
2.2. del Contratto (doc. 2 che si rammostra), inserendovi i recapiti delle testate giornalistiche, delle agenzia di stampa e dei giornalisti ritenuti potenzialmente rilevanti per la promozione dell'attività dello (testi Dott. e Controparte_3 Testimone_1
Dott.ssa ; Testimone_4 cap. 9) Vero che ha svolto nel periodo marzo 2019-febbraio 2020 Controparte_2 attività di recall sui comunicati già diffusi presso le redazioni dei media scelti e il presidio degli speciali editoriali sul settore in cui opera il Cliente ex art.
2.2 Contratto con lo
[...]
(doc. 2 che si rammostra) mettendosi in contatto con i vari giornalisti cui erano Controparte_3 state in precedenza trasmesse note e/o comunicati stampa e/o altre informazioni relative allo e all'Avv. (testi Dott. e Dott.ssa Controparte_3 Pt_1 Testimone_1 [...]
; Tes_4
Pag. 3 a 9 cap. 15) Vero che nel periodo marzo 2019-febbraio 2020 i servizi prestati da Controparte_2
a favore dello in virtù del Contratto sub doc. 2 che si rammostra Controparte_3 furono analoghi ai medesimi servizi svolti nelle precedenti annualità contrattuali (i periodi marzo
2016-febbraio 2017; marzo 2017-febbraio 2018; marzo 2018-febbraio 2019) (testi Dott. Tes_1
e Dott.ssa ;
[...] Testimone_4 cap. 17) Vero che durante le riunioni e telefonate intercorse con l'Avv. nel periodo marzo Pt_1
2019-febbraio 2020 il Dott. e la Dott.ssa hanno chiesto in più Testimone_1 Testimone_4 occasioni all'Avv. se vi fossero novità, aggiornamenti, iniziative, progetti dello Pt_1 [...] da poter sponsorizzare sui media ma l'Avv. mai ha fornito tali Controparte_3 Pt_1 spunti o trasmesso propri studi o ricerche da diffondere sui media (testi Dott. e Testimone_1
Dott.ssa ; Testimone_4 cap. 18) Vero che durante le riunioni e telefonate intercorse con l'Avv. nel periodo marzo Pt_1
2019-febbraio 2020 il Dott. e la Dott.ssa chiesero all'Avv. Testimone_1 Testimone_4 Pt_1 se avesse aggiornamenti relativamente ad attività professionali in corso da poter valorizzare sulla stampa e l'Avv. rispose sempre che, per la tipologia di temi trattati dallo Pt_1 [...]
gli era precluso rivelare particolari relativi alle attività professionali in corso Controparte_3
(testi Dott. e Dott.ssa ; Testimone_1 Testimone_4 cap. 20) Vero che le email riepilogate nel documento prodotto in giudizio sub doc. 42 che si rammostra sono state tutte inviate nelle date ivi indicate allo Controparte_3 agli indirizzi email e Email_1 Email_2 tramite una piattaforma informatica gestita da Mimesi S.r.l. (testi Dott.ssa Testimone_5
Dott.ssa e Dott.ssa – quest'ultima dipendente di Mimesi S.r.l.); Controparte_6 Persona_1 cap. 21) Vero che ha organizzato l'incontro tra l'Avv. e la Controparte_2 Pt_1 giornalista de tenutosi presso la redazione de il 15 Controparte_7 CP_8 CP_8 maggio 2019, come da scambi di email prodotti sub doc. 44 che si rammostra (testi Dott. Tes_1
e Dott.ssa ;
[...] Testimone_4 cap. 22) Vero che ha organizzato il contatto telefonico tra l'Avv. e il Controparte_2 Pt_1 giornalista Luigi Dell'Olio di Repubblica Affari e Finanza tenutosi il 21 ottobre 2019 come da scambi di email prodotti sub doc. 13 che si rammostra nonché una intervista, sempre con il giornalista Luigi Dell'Olio, tenutasi il 29 marzo 2019 (testi Dott. e Dott.ssa Testimone_1 [...]
; Tes_4 cap. 23) Vero che ha organizzato l'intervista dell'Avv. da parte della Controparte_2 Pt_1 giornalista de tenutasi telefonicamente il 5 novembre 2019, Controparte_9 CP_8 CP_10 come da scambi di email prodotti sub doc. 17 si rammostra (testi Dott. e Dott.ssa Testimone_1
; Testimone_4 cap. 24) Vero che ha organizzato l'intervista dell'Avv. da parte del Controparte_2 Pt_1 giornalista di Monitor Immobiliare tenutasi il 18 ottobre 2019 presso gli studi Controparte_11 di Monitor Immobiliare in Milano, Piazza Santa Maria Beltrade, come da scambi di email prodotti sub doc. 34 che si rammostra (testi Dott. e Dott.ssa ; Testimone_1 Testimone_4 cap. 25) Vero che ha organizzato il contatto telefonico tra l'Avv. e il Controparte_2 Pt_1 giornalista de Il Corriere della Sera - L'Economia tenutosi martedì 8 ottobre Testimone_6
2019 come da scambi di email prodotti in giudizio dall'Avv. sub doc. 35 che si rammostra Pt_1
(testi Dott. e Dott.ssa ; Testimone_1 Testimone_4
Pag. 4 a 9 cap. 26) Vero che ha organizzato l'intervista dell'Avv. da parte della Controparte_2 Pt_1 giornalista di Forbes tenutasi telefonicamente nel mese di ottobre 2019 (testi Dott. Testimone_7
e Dott.ssa ; Testimone_1 Testimone_4 cap. 27) Vero che nel corso del periodo marzo 2019-febbraio 2020, Controparte_2 ha organizzato nell'interesse dello e dell'Avv. contatti Controparte_3 Pt_1 telefonici e/o per scambio di corrispondenza finalizzati alla realizzazione di interviste e articoli dell'Avv. con i seguenti giornalisti (in aggiunta a quelli già indicati ai precedenti capitoli Pt_1 di prova nn. 21, 22, 23, 24, 25, 26): (Advisor AP); Testimone_8 Controparte_12 C (We Wealth); ( ; (circuito Finegil - Messaggero CP_13 CP_8 CP_14
Veneto, Gazzetta di Modena, Il Piccolo di Trieste, Gazzetta di Mantova, La Nuova Ferrara,
Gazzetta di Reggio, La Provincia Pavese, La Nuova Venezia); (CityWire) Testimone_9
(testi Dott. e Dott.ssa ; Testimone_1 Testimone_4 cap. 28) Vero che ha organizzato, in data 6.6.2018, un incontro tra Controparte_2
l'Avv. e il Direttore Generale della rivista Private Dott. (testi Dott. Pt_1 Controparte_15
e Dott.ssa ; Testimone_1 Testimone_4 cap. 30) Vero che, allorché fu contattato l'Avv. per proporgli la opportunità di intervento Pt_1 sulla testata ItaliaOggi7, come da email in data 1 luglio 2019 prodotta sub doc. 12 che si rammostra, si attivò per verificare con il giornalista di ItaliaOggi7 Controparte_2 che la testata ItaliaOggi7 non avesse già contattato direttamente l'Avv. Persona_2 Pt_1 per la medesima opportunità, come da doc. 59 che si rammostra (teste Dott.ssa . Testimone_4
Senza accettazione del contraddittorio su ogni nuova domanda, deduzione, produzione o istanza istruttoria che fosse eventualmente ex adverso formulata in atti.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.
Con vittoria di spese e compensi, oltre ad IVA e CPA come per legge anche in appello”.
Fatto e diritto
Le attuali parti appellate ottenevano decreto ingiuntivo nei confronti delle parti appellanti per il pagamento del corrispettivo di cui al contratto di promozione sottoscritto in data 29.02.2016 e dell'accordo integrativo del 30.01.2017.
Gli ingiunti proponevano opposizione deducendo la cessazione del rapporto contrattuale a far data dal 01.3.2019, avendo comunicato la volontà di non rinnovare il contratto con e.mail del
26.04.2018.
Si costituivano le parti ingiungenti contestando la disdetta. Il Tribunale respingeva l'opposizione.
Avverso tale sentenza proponevano appello gli ingiunti. Si costituivano le parti appellate eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.. Nel merito chiedevano il rigetto dello stesso e dell'opposizione. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 22.01.2025 e depositavano tempestivamente le note conclusive. Il Ci tratteneva la causa in decisione e ne riferiva al Collegio nella camera di consiglio del 15.05.2025.
1. sull'eccezione ex art. 342 c.p.c.
I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto ampiamente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi.
Inoltre gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di
Pag. 5 a 9 inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
1. sui motivi di appello principale
1.1 : errato accertamento dell'intervenuta disdetta ai sensi dell'art. 5 delle CP_16 condizioni contrattuali;
violazione e falsa interpretazione dell'art. 1373 c.c..
Gli appellanti impugnano la sentenza del Tribunale di Genova nella parte in cui ha così statuito:
“… occorre evidenziare come non vi sia mai stata alcuna (neppure parziale) valida disdetta per il periodo marzo 2019 – febbraio 2020”.
L'appellante lamenta l'erronea interpretazione da parte del Tribunale del significato del messaggio e.mail del 26.04.2018 con cui la parte appellante aveva comunicato direttamente a
[...]
(legale rappresentante delle società appellate) la volontà di non rinnovare il contratto con ER
, manifestando espressamente la propria intenzione di recedere dal contratto (cfr. doc. 7 CP_17 fascicolo opponente).
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Il contratto all'articolo 5 prevede il rinnovo automatico salvo “almeno 90 giorni prima della successiva scadenza contrattuale una delle parti comunichi per iscritto all'altra la volontà di non rinnovarlo”; la scadenza naturale del contratto era il 28 febbraio di ogni anno, quindi la disdetta del
26.04.2018 avrebbe risolto il contratto dal 01.03.2019.
Deve essere quindi esaminato il contenuto del messaggio e.mail, che deve essere ritenuta comunicazione scritta, in assenza di ogni specifica contestazione al riguardo, non essendo contestata la ricezione né la conformità di quello prodotto con quello ricevuto.
Il tenore del messaggio è il seguente: “….Le anticipo la mia intenzione di non rinnovare il rapporto di collaborazione con la sede di Londra, pur essendosi rinnovato da poco, e che non escludo una sostituzione in corso d'opera con altra struttura in corso di valutazione”.
L'interpretazione del predetto testo deve essere effettuata secondo le usuali regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale che è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del dichiarante, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci della dichiarazione, sulla base dell'esame globale dell'atto. Si deve inoltre fare ricorso ad elementi estrinseci alla dichiarazione , ma pur sempre riferibili alla parte, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita (Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n. 10882, in tema di testamento).
Ciò premesso nel caso in esame, in applicazione dei predetti strumenti ermeneutici, si deve ritenere che la parte appellante , abbia chiaramente indicato la volontà di non rinnovare il contratto come evincibile dall'intero messaggio e precisamente:
-dalla consapevolezza espressa che lo stesso si era “appena rinnovato” e quindi esprimeva la volontà contraria ad un successivo rinnovato;
-dall'aver comunicato la necessità di rivolgersi ad un'”altra struttura”;
Pag. 6 a 9 Alla luce del chiaro tenore letterale della comunicazione non è consentita alcuna “interpretazione alternativa” essendo l'intenzione rafforzata dalla decisione di rivolgersi ad altra struttura.
I termini utilizzati sono propri del contraente qualificato così come indicato dal Tribunale che si rivolgeva a sua volta ad altra persona altamente competente, atteso che la parte consapevole del rinnovo ha comunicato la sua intenzione di non rinnovare il contratto alla prossima scadenza : così deve essere letta la parola “intenzione” ( ovvero per il futuro) in luogo di volontà ( attuale).
Il Tribunale ha ritenuto che nel caso in esame fosse in essere un unico contratto e che tale
“disdetta” fosse parziale e pertanto inefficace, ma tali considerazioni sono irrilevanti in quanto proprio l'unicità del contratto determina la risoluzione dell'intero rapporto seppure determinato dall'insoddisfazione della collaborazione della sede di Londra. Nel contratto non è pattuita la “disdetta parziale” e quindi, a prescindere dalle ragioni sottese nell'ambito dalla reciproca autonomia e libertà contrattuale, la volontà di non rinnovare il rapporto deve intendersi estesa all'intero rapporto.
Risulta altresì tempestiva la successiva disdetta del 12.07.2018 effettuata dal “nuncius”
[...] alla persona preposta ad intrattenere i rapporti con lo . Persona_4 CP_3
“Le norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., in ragione del rinvio ad esse operato dall'art. 1324 cod. civ., si applicano anche ai negozi unilaterali, nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi, sicché, mentre non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma solo all'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, resta fermo il criterio dell'interpretazione complessiva dell'atto.
(Cass. Sez. 1, 06/05/2015, n. 9127, Rv. 635358 - 01)
“ Nell'interpretazione dell'atto deve essere valutato l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c., il quale costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale (cfr. Cass. 31 maggio 2010 n. 13208; Cass. 18 settembre 2009 n.
20106; Cass. 5 marzo 2009 n. 5348), applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, sia in ambito contrattuale che nei rapporti comuni della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso), nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (v. Cass. 15 febbraio 2007 n.
3462);già la Relazione ministeriale al codice civile (ove si sottolinea come esso richiami "nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore") indica doversi intendere in senso oggettivo, enunziando un dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost. che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. Sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sè, un danno risarcibile (v. Cass. 10 novembre 2010 n. 22819), in quanto vale ad individuare i referenti normativi da utilizzare quale criterio per l'interpretazione del contratto (fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietà contrattuale"). Esso si specifica, in particolare, nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass. 25 maggio 2007 n. 12235; Cass. 20 maggio 2004 n. 9628). A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass. 23 maggio 2011 n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la
Pag. 7 a 9 ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale” (Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010 n.
3947).
Alla luce dei predetti principi non si può pervenire ad un'interpretazione della comunicazione in esame contraria alla esplicita volontà della parte di risolvere il contratto, anche se espressa in maniera più che cortese, avuto riguardo proprio alla professionalità delle parti, dovendosi escludere una interpretazione meramente formalistica della dichiarazione, trascurando del tutto di intenderlo anche in senso funzionale.
In particolare là dove in luogo della parola “volontà” è stata usato il sostantivo “intenzione” esso deve essere inteso come sinomino avuto riguardo all'intero contesto della dichiarazione ove si da rilievo alla non soddisfazione delle prestazioni rese ed alla circostanza dell'avvenuto rinnovo, che si voleva evitare per il futuro.
In definitiva l'appello deve essere accolto, così assorbiti gli ulteriori motivi.
Conseguentemente le parti appellate, in solido tra loro, sono tenute a restituire quanto ricevuto a titolo di pagamento per il decreto ingiuntivo, attualmente revocato.
Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dall'avvenuto pagamento alla restituzione.
Infatti “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento. ( Cass., Sentenza n. 34011 del 12/11/2021).
Risultano assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti
2. sulle spese di giudizio
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione ( Cass.
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel caso in esame le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellata.
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e succ. mod, nei valori medi secondo il valore di causa. E in particolare:valore inferiore ad € 52.000,01.
a. Davanti al Tribunale
1.Studio controversia: € 919,00=
2. Fase introduttiva : € 777,00=
3. fase istruttoria: € 1.680,00=
4. Fase decisionale: € 1.701,00=totale per compensi avvocato: € 5.077,00=
b. davanti alla Corte
1.Studio controversia: € 2.058,00=
2.Fase introduttiva : € 1.418,00=
Pag. 8 a 9
3. Fase istruttoria : € 3.045,00=
4. Fase decisionale: € 3.470,00=totale per compensi avvocato :€ 9.991,00=
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza revoca il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Genova nr. 1469/2020 del 17.06.2020;
2) Dichiara tenute e condanna le parti appellate, in solido tra loro, alla restituzione alle parti appellanti di quanto ricevuto in pagamento in esecuzione del decreto revocato, oltre interessi legali dalla data del pagamento alla data della restituzione;
3) dichiara tenute e condanna le parti appellate, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite dell'intero giudizio sostenute dalle parti appellanti che liquida in:
a. € 5.077,00 per compensi di avvocato, per il primo grado di giudizio;
b. € 9.991,00 per compensi di avvocato, per il presente grado di giudizio;
oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per entrambi i gradi;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 15.05.2025
La Presidente
Dott. ssa Rosella Silvestri
Pag. 9 a 9