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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 2459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2459 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere il giorno 10 marzo 2025, riunita in camera di consiglio all'esito della trattazione scritta del procedimento, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 2225 del registro generale degli affari contenziosi relativo all'anno 2023, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] – c. f. – Parte_1 CodiceFiscale_1 quale coniuge di deceduto il 17.06.2018, rappresentata e difesa in virtù Persona_1 di mandato a margine del presente atto dall'Avv. Maurizio Albachiara con il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale, Isola G8, piano 11, presso e nello studio dell'avv. Massimo Ferraro
Appellante
E
contumace Controparte_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
668/2023 pubblicata il 27.03.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.09.2020 chiedeva condannarsi il Parte_1 Controparte_1
al pagamento in suo favore della somma di euro 77.468,53 a titolo di indennizzo ex
[...] lege n. 210/1992, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A sostegno della
1 domanda deduceva di essere coniuge, erede di (id est , cfr. certificato di Per_1 Pt_2 morte allegato al fascicolo di prime cure) , deceduto il 17.06.2018 a causa di Per_1 epatocarcinoma conseguito al contagio da HCV subito nel corso della sua attività di operatore sanitario;
lamentava di avere inoltrato la domanda al per il CP_1 riconoscimento dell'assegno “una tantum” ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n.
210/1992 e che la stessa era stata ritenuta erroneamente intempestiva del . CP_1
Con memoria depositata il 22.06.2021 si costituiva in giudizio il che, con CP_1 articolata motivazione, eccepiva la decadenza della ricorrente dal diritto di ottenere le prestazioni richieste, tenuto conto del tempo trascorso tra il manifestarsi della patologia,
l'acquisizione della consapevolezza del nesso eziologico da parte del dante causa e la successiva proposizione dell'azione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice del lavoro, rigettava la domanda sul rilievo del decorso del termine decadenziale e compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato il 13.09.2023 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza lamentando l'erronea applicazione del termine triennale di decadenza, applicato
-a suo dire- dal primo giudice senza tenere conto del fatto che la prestazione richiesta era rappresentata dall'indennizzo post mortem, con conseguente decorrenza dalla data del decesso. Invocava, inoltre, l'applicazione della decadenza mobile con conseguente accoglimento della domanda proposta in prime cure.
La parte appellata, evocata in giudizio, non si costituiva.
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare, con sostituzione dell'udienza del 10.03.2025 mercè lo scambio delle note di trattazione.
Acquisite le note depositate dalla sola appellante, riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio la Corte decideva nei termini di seguito esposti.
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente deve essere disattesa ogni questione afferente la tempestività dell'eccezione di decadenza, in assenza della prova della data della notificazione del ricorso di primo grado e del pedissequo decreto. Manca, infatti, sia nel fascicolo di primo
2 grado che nel fascicolo del presente grado di giudizio, la prova della data di avvenuta notificazione deòricorso e del pedissequo decreto.
Giungendo all'esame del merito, la Corte rileva che correttamente il primo giudice ha dichiarato la parte appellante decaduta dal diritto di percepire la prestazione rivendicata ai sensi della legge n. 210/1992.ù
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte in merito alla natura della titolarità del diritto all'assegno una tantum in capo al coniuge di un soggetto deceduto a causa di emotrasfusioni, detto assegno “previsto dall'art. 2, comma 3, della L. n.210 del1992 in favore dei superstiti qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie indicate dalla legge sia derivata la morte del soggetto danneggiato, ha come fatto costitutivo del diritto azionato iure proprio la presenza dell'evento morte, ma presuppone necessariamente anche il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo ex art. 1, comma 1, della medesima legge, che il giudicato formatosi sulla mancanza dei presupposti dell'indennizzo in favore del soggetto danneggiato spiega efficacia anche nei confronti dell'avente diritto superstite”
(cfr. Cass.civ., Ord. 17 aprile 2018 n. 9415).
Diversamente opinando, peraltro, si otterrebbe l'irragionevole risultato di assicurare all'erede una prestazione che il dante causa non avrebbe potuto rivendicare con successo.
Alla luce di tali principi, deve essere pienamente condivisa la declaratoria di decadenza pronunciata dal primo giudice.
Il contagio da virus HCV di , dante causa dell'appellante, è imputabile Persona_2 ad una puntura con ago infetto avvenuta mentre veniva svolta l'attività lavorativa di caposala.
Con verbale Modello ML/AB n. 567 datato 16/06/1997, la C.M.O. dell'Ospedale Militare di
Caserta ha posto diagnosi di epatopatia cronica.
Il 25/09/1998, risulta un attestato di infortunio sul luogo di lavoro (prot. 5966/D.S.), riportato a pagina 2 del verbale Modello ML/V n. A61901432 del 3 settembre 2009.
Il sig. ha ottenuto il riconoscimento per la pensione privilegiata ordinaria, Pt_2 correlata a menomazione dell'attività fisica ascrivibile alla 7^ categoria (Verbale n. 193 del
19/11/1998 del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie).
3 In altre parole, il dante causa dell'istante sapeva perfettamente di aver contratto l'epatite in virtù della puntura di ago infetto al punto di ottenere e richiedere, sin dal lontano 1994, che gli venisse riconosciuto l'infortunio sul lavoro. Era, quindi, anche consapevole dell'eziologia della patologia chhe ne ha determinato la morte.
L'introduzione del termine di decadenza derivante dalla modifica normativa si applica anche a chi si trovava nella situazione richiesta dalla legge con l'unica conseguenza che il termine naturalmente decorre dal momento della entrata in vigore della legge che lo ha introdotto.
Il riferimento normativo attraverso il quale la Giurisprudenza di legittimità applica tale termine decadenziale è quello dell'art. 252 disp. att. cod. civ., pur dettato in materia di prescrizione ed usucapione, ma affermante un principio di ampia portata. Con la norma citata il legislatore ha sancito che quando per l'esercizio di un diritto (ovvero per la prescrizione o per l'usucapione) il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma con decorrenza dalla entrata in vigore della nuova disciplina.
La valenza generale del principio espresso in tale norma, pur evincibile dalla sua formulazione generica ed omnicomprensiva, è confermata ed espressa pienamente dal secondo comma del predetto articolo che espressamente statuisce che “la stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori” (nel senso della validità generale della norma di sono espresse Corte Cost. nn. 20 del 1994 e 128 del
1996, Cass. 9 aprile 2003 n. 5522, Cass. Sez. Un. 7 marzo 2008 n. 6173).
La decadenza è una forma di sottoposizione dell'esercizio di un diritto ad un termine.
Quindi sicuramente il principio vale anche con riferimento a questo istituto. Così come non vi sono ragioni per distinguere il caso in cui la nuova legge riduca il termine per l'esercizio di un diritto, rispetto al caso in cui lo introduca laddove prima non vi era (nel caso in esame si riteneva che operasse la prescrizione ordinaria, mentre la modifica normativa ha previsto la decadenza triennale). In conclusione, se una legge introduce o riduce la durata di un termine per far valere un diritto, la nuova normativa si applica anche a chi era già titolare del diritto, con la sola particolarità che in quel caso la decorrenza opera dal momento della entrata in vigore della modifica legislativa.
4 Alla stregua di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Nulla sulle spese in ragione della contumacia della parte vittoriosa.
Deve, invece, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'esazione dell'importo supplementare a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto,conferma la sentenza impugnata;
- nulla sulle spese del grado;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 11, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, ove dovuto.
Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 10 marzo 2025.
Il Cosigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere il giorno 10 marzo 2025, riunita in camera di consiglio all'esito della trattazione scritta del procedimento, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 2225 del registro generale degli affari contenziosi relativo all'anno 2023, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] – c. f. – Parte_1 CodiceFiscale_1 quale coniuge di deceduto il 17.06.2018, rappresentata e difesa in virtù Persona_1 di mandato a margine del presente atto dall'Avv. Maurizio Albachiara con il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale, Isola G8, piano 11, presso e nello studio dell'avv. Massimo Ferraro
Appellante
E
contumace Controparte_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
668/2023 pubblicata il 27.03.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.09.2020 chiedeva condannarsi il Parte_1 Controparte_1
al pagamento in suo favore della somma di euro 77.468,53 a titolo di indennizzo ex
[...] lege n. 210/1992, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A sostegno della
1 domanda deduceva di essere coniuge, erede di (id est , cfr. certificato di Per_1 Pt_2 morte allegato al fascicolo di prime cure) , deceduto il 17.06.2018 a causa di Per_1 epatocarcinoma conseguito al contagio da HCV subito nel corso della sua attività di operatore sanitario;
lamentava di avere inoltrato la domanda al per il CP_1 riconoscimento dell'assegno “una tantum” ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n.
210/1992 e che la stessa era stata ritenuta erroneamente intempestiva del . CP_1
Con memoria depositata il 22.06.2021 si costituiva in giudizio il che, con CP_1 articolata motivazione, eccepiva la decadenza della ricorrente dal diritto di ottenere le prestazioni richieste, tenuto conto del tempo trascorso tra il manifestarsi della patologia,
l'acquisizione della consapevolezza del nesso eziologico da parte del dante causa e la successiva proposizione dell'azione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice del lavoro, rigettava la domanda sul rilievo del decorso del termine decadenziale e compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato il 13.09.2023 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza lamentando l'erronea applicazione del termine triennale di decadenza, applicato
-a suo dire- dal primo giudice senza tenere conto del fatto che la prestazione richiesta era rappresentata dall'indennizzo post mortem, con conseguente decorrenza dalla data del decesso. Invocava, inoltre, l'applicazione della decadenza mobile con conseguente accoglimento della domanda proposta in prime cure.
La parte appellata, evocata in giudizio, non si costituiva.
Nelle more del procedimento era disposta la trattazione cartolare, con sostituzione dell'udienza del 10.03.2025 mercè lo scambio delle note di trattazione.
Acquisite le note depositate dalla sola appellante, riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio la Corte decideva nei termini di seguito esposti.
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente deve essere disattesa ogni questione afferente la tempestività dell'eccezione di decadenza, in assenza della prova della data della notificazione del ricorso di primo grado e del pedissequo decreto. Manca, infatti, sia nel fascicolo di primo
2 grado che nel fascicolo del presente grado di giudizio, la prova della data di avvenuta notificazione deòricorso e del pedissequo decreto.
Giungendo all'esame del merito, la Corte rileva che correttamente il primo giudice ha dichiarato la parte appellante decaduta dal diritto di percepire la prestazione rivendicata ai sensi della legge n. 210/1992.ù
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte in merito alla natura della titolarità del diritto all'assegno una tantum in capo al coniuge di un soggetto deceduto a causa di emotrasfusioni, detto assegno “previsto dall'art. 2, comma 3, della L. n.210 del1992 in favore dei superstiti qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie indicate dalla legge sia derivata la morte del soggetto danneggiato, ha come fatto costitutivo del diritto azionato iure proprio la presenza dell'evento morte, ma presuppone necessariamente anche il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo ex art. 1, comma 1, della medesima legge, che il giudicato formatosi sulla mancanza dei presupposti dell'indennizzo in favore del soggetto danneggiato spiega efficacia anche nei confronti dell'avente diritto superstite”
(cfr. Cass.civ., Ord. 17 aprile 2018 n. 9415).
Diversamente opinando, peraltro, si otterrebbe l'irragionevole risultato di assicurare all'erede una prestazione che il dante causa non avrebbe potuto rivendicare con successo.
Alla luce di tali principi, deve essere pienamente condivisa la declaratoria di decadenza pronunciata dal primo giudice.
Il contagio da virus HCV di , dante causa dell'appellante, è imputabile Persona_2 ad una puntura con ago infetto avvenuta mentre veniva svolta l'attività lavorativa di caposala.
Con verbale Modello ML/AB n. 567 datato 16/06/1997, la C.M.O. dell'Ospedale Militare di
Caserta ha posto diagnosi di epatopatia cronica.
Il 25/09/1998, risulta un attestato di infortunio sul luogo di lavoro (prot. 5966/D.S.), riportato a pagina 2 del verbale Modello ML/V n. A61901432 del 3 settembre 2009.
Il sig. ha ottenuto il riconoscimento per la pensione privilegiata ordinaria, Pt_2 correlata a menomazione dell'attività fisica ascrivibile alla 7^ categoria (Verbale n. 193 del
19/11/1998 del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie).
3 In altre parole, il dante causa dell'istante sapeva perfettamente di aver contratto l'epatite in virtù della puntura di ago infetto al punto di ottenere e richiedere, sin dal lontano 1994, che gli venisse riconosciuto l'infortunio sul lavoro. Era, quindi, anche consapevole dell'eziologia della patologia chhe ne ha determinato la morte.
L'introduzione del termine di decadenza derivante dalla modifica normativa si applica anche a chi si trovava nella situazione richiesta dalla legge con l'unica conseguenza che il termine naturalmente decorre dal momento della entrata in vigore della legge che lo ha introdotto.
Il riferimento normativo attraverso il quale la Giurisprudenza di legittimità applica tale termine decadenziale è quello dell'art. 252 disp. att. cod. civ., pur dettato in materia di prescrizione ed usucapione, ma affermante un principio di ampia portata. Con la norma citata il legislatore ha sancito che quando per l'esercizio di un diritto (ovvero per la prescrizione o per l'usucapione) il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma con decorrenza dalla entrata in vigore della nuova disciplina.
La valenza generale del principio espresso in tale norma, pur evincibile dalla sua formulazione generica ed omnicomprensiva, è confermata ed espressa pienamente dal secondo comma del predetto articolo che espressamente statuisce che “la stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori” (nel senso della validità generale della norma di sono espresse Corte Cost. nn. 20 del 1994 e 128 del
1996, Cass. 9 aprile 2003 n. 5522, Cass. Sez. Un. 7 marzo 2008 n. 6173).
La decadenza è una forma di sottoposizione dell'esercizio di un diritto ad un termine.
Quindi sicuramente il principio vale anche con riferimento a questo istituto. Così come non vi sono ragioni per distinguere il caso in cui la nuova legge riduca il termine per l'esercizio di un diritto, rispetto al caso in cui lo introduca laddove prima non vi era (nel caso in esame si riteneva che operasse la prescrizione ordinaria, mentre la modifica normativa ha previsto la decadenza triennale). In conclusione, se una legge introduce o riduce la durata di un termine per far valere un diritto, la nuova normativa si applica anche a chi era già titolare del diritto, con la sola particolarità che in quel caso la decorrenza opera dal momento della entrata in vigore della modifica legislativa.
4 Alla stregua di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Nulla sulle spese in ragione della contumacia della parte vittoriosa.
Deve, invece, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'esazione dell'importo supplementare a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto,conferma la sentenza impugnata;
- nulla sulle spese del grado;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 11, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, ove dovuto.
Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 10 marzo 2025.
Il Cosigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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