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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6885/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Grazia Longo Presidente
dott. Gaetano Cataldo Giudice
dott. Angelo Pappalardo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6885/2019
PROMOSSA DA
, (C.F. , domiciliata come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti LUIGI BONANNO FELDMANN, RITA GRISAFI e RITA
D'AMICO giusta procura in atti.
ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. ), in proprio, (C.F. P_ C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 P_
(C.F. ), quali eredi di (C.F.
[...] C.F._2 Persona_1
), domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. PATRIZIO C.F._5
RENATO TOGNONI giusta procura in atti.
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'attrice ha premesso che in data 29.9.2018 è deceduto il coniuge, Parte_1
, a suo dire senza lasciare testamento. In assenza di figli, sono stati quindi Persona_2
chiamati all'eredità, oltre alla moglie odierna attrice, i quattro fratelli.
Parte attrice ha altresì precisato che il de cuius non ha lasciato attivo ereditario, disponendo poco prima della morte del suo unico bene immobile. Più in particolare ha esposto, a tale ultimo proposito,
che il de cuius , con atto pubblico del 29.8.2018 in Notar Avv. (n. Persona_2 Persona_3
613 Repertorio e 535 di Raccolta), ha simulatamente venduto alla PO , figlia del CP_4
fratello , riservandosi l'usufrutto, la nuda proprietà dell'appartamento descritto in atti. Controparte_5
Ritenendo la donazione in parola lesiva dei suoi diritti di legittimaria, l'attrice ha quindi chiesto,
in via principale, l'accertamento dell'avvenuta lesione della quota di riserva (pari a un mezzo ex art. 540 c.c.), l'accertamento della simulazione dell'atto pubblico di compravendita, dissimulando lo stesso una donazione, la dichiarazione della nullità della suddetta donazione, per mancanza dei testimoni, la condanna della convenuta alla restituzione alla massa dell'appartamento donato, censito P_
al Catasto Fabbricati di Lurate Caccivio al foglio 2, particella 251 sub 3.
Parte attrice ha infine proposto le domande subordinate e accessorie di cui alla citazione,
pagina 2 di 13 chiedendo in particolare la riduzione della donazione, se ritenuta valida, e, in ogni caso, la condanna di al pagamento dei frutti, da maggio 2019 al rilascio. P_
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti e . P_ Persona_1
Quest'ultimo, tuttavia, è deceduto in corso di causa, per cui il giudizio è stato riassunto nei confronti degli eredi oggi costituiti (ossia la stessa , nella qualità, nonché e P_ Controparte_2
). I convenuti hanno eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Controparte_3
Catania, essendo competente il Tribunale di Monza;
nel merito, rilevando che in realtà
[...]
ha dettato le sue ultime volontà con testamento olografo del 27 agosto 2018, Persona_2
pubblicato il 29.07.2019 per atto a rogito del notaio registrato il giorno 30.07.2019 Persona_4
(istituendo erede universale ), hanno chiesto il rigetto delle domande, argomentando in P_
merito alla validità e alla natura non simulata della donazione, e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma dovuta a per avere accudito il de cuius. Persona_1
Sempre in via riconvenzionale, ma in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande delle odierne parti convenute, le stesse hanno chiesto di accertare e dichiarare che la Pt_1
è tenuta a conferire nella massa ereditaria la complessiva somma di € 39.200,00 e che, per effetto della collazione alla massa ereditaria di detta somma, la quota della legittima spettante all'attrice non è stata lesa.
Orbene, in via preliminare ritiene il Collegio di dover rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, confermando l'ordinanza del giudice istruttore.
E invero, in tema di competenza per territorio ex art. 22 c.p.c. (la necessità di applicare tale disposizione non è contestata), se l'attore introduce una causa fra coeredi, competente ratione loci è il giudice del luogo dell'aperta successione;
la suddetta competenza, come in ogni caso di competenza territoriale, non può che essere valutata preliminarmente sulla base delle allegazioni attoree, senza che pagina 3 di 13 rilevi se all'esito del giudizio emerga una realtà di fatto differente o che il convenuto contesti le circostanze evidenziate dalla controparte.
Appare quindi sufficiente, al fine di radicate la competenza territoriale, che secondo quanto dedotto da parte attrice il de cuius avesse il centro principale dei propri interessi (economici, morali,
sociali e familiari), a Catania, dove aveva da anni la residenza anagrafica, dove viveva e lavorava il coniuge non separato, dove intratteneva rapporti con banche o uffici postali, dove si trovava il suo medico di famiglia (dott.ssa , di cui era paziente sin dal 14.9.2009 e sino al decesso, come da Per_5
documentazione prodotta dall'attrice senza avversa contestazione). Al contempo, secondo la ricostruzione della parte attrice, la dimora del de cuius in provincia di Monza Brianza era ricollegabile soltanto a necessità terapeutiche, restando irrilevante la scelta del luogo dove essere sepolto e dove redigere il testamento olografo poco prima del decesso.
Ciò posto, giova subito osservare, ai fini della delimitazione dell'oggetto del giudizio secondo le allegazioni e deduzioni probatorie tempestive, che la prima udienza innanzi al giudice istruttore è stata celebrata in data 2.10.2019. Nell'occasione le parti hanno insistito sui propri atti, discutendo in particolare sulla questione relativa alla competenza, e hanno contestato le avverse difese. Nessuna delle parti ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
I suddetti termini sono stati invece successivamente richiesti in data 12 febbraio 2020, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle relative memorie.
Ritiene allora il Collegio che le memorie ex art. 183 c.p.c. depositate da entrambe le parti siano tardive.
I termini ex art. 183 c.p.c. previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis, infatti, devono essere chiesti all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione, non successivamente. La
violazione del regime di preclusioni delineato dal codice di rito, ispirata ad esigenze di ordine pubblico pagina 4 di 13 processuale, deve essere rilevata d'ufficio e non rilevano nè l'atteggiamento processuale dell'altra parte
(nella fattispecie entrambe le parti hanno chiesto i termini ex art. 183 c.p.c.), né i provvedimenti del giudice istruttore, perché non sussiste al riguardo alcuna discrezionalità del giudicante.
Ancora, sul piano dell'oggetto del giudizio, ritiene il Collegio cha la domanda di riduzione possa essere esaminata anche al fine di dichiarare inefficaci le disposizioni mortis causa, sebbene parte attrice in citazione, sul piano letterale, affermi di essere stata lesa soltanto dalla donazione, ossia dall'atto di compravendita simulato.
E' infatti condivisibile il principio di diritto invocato da parte attrice, alla luce della citata giurisprudenza della Cassazione, secondo cui la domanda proposta dall'erede per la riduzione di donazione lesiva di legittima si estende - attesa l'unicità dell'azione ex artt. 554 e 555 c.c. - alla disposizione testamentaria prodotta in corso di causa e prima ignota all'attore, ove dal tenore della domanda risulti che questi vuole comunque conseguire la quota di riserva (cfr. Cassazione civile sez. II,
02/12/2015, n.24521; Cassazione civile sez. II - 01/12/1993, n. 118739).
Il principio di diritto appare vieppiù applicabile nel caso di specie, laddove l'allegazione iniziale non oggetto di successivo recesso, se intesa letteralmente – lesione della quota di riserva per effetto di una donazione già di per sé inefficace perché nulla – è imprecisa, assumendo invece pieno significato proprio dopo la produzione del testamento in favore unicamente della convenuta, perché alla nullità
della donazione non conseguono il rientro del bene nell'asse e la successione ex lege, anche in favore dell'attrice, bensì l'attribuzione in via esclusiva all'erede testamentario. La fattispecie in parola dimostra inoltre concretamente l'infondatezza della tesi, sostenuta da parte attrice, della implicita revoca dell'istituzione di erede universale sol perché l'unico bene del de cuius sia stato anche donato in vita allo stesso erede universale. La disposizione mortis causa ha infatti comunque un contenuto più
ampio della donazione ed esplica piena efficacia proprio nel caso in cui, come nella vicenda in esame,
pagina 5 di 13 sia accertata l'appartenenza all'asse relitto anche di beni non espressamente indicati in testamento.
Ciò posto, agendo in riduzione anche per la dichiarazione di inefficacia della disposizione testamentaria, parte attrice conserva altresì l'interesse all'accertamento della simulazione e alla dichiarazione di nullità della donazione simulata.
Nel merito, non vi è innanzitutto dubbio che l'attrice sia la moglie superstite di Persona_2
in assenza di figli e, come tale, erede necessario ex art. 540, primo comma, c.c., secondo cui a
[...]
favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge.
L'attrice è inoltre da considerarsi totalmente pretermessa.
Il de cuius ha infatti dettato le sue ultime volontà con testamento olografo del 27 agosto 2018,
pubblicato il 29.07.2019 per atto a rogito del notaio registrato il giorno 30.07.2019, Persona_4
istituendo erede universale . P_
Al contempo non vi è né sufficiente allegazione né prova di donazioni in favore di parte attrice.
Secondo parte convenuta, difatti, avrebbe in primo luogo dato a Persona_2
la somma di € 27.000,00, per l'acquisto dell'immobile sito nel Comune di Parte_1
Catania e meglio identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 67, particella 718,
zona cens. 1, classe 3, 5 vani, avvenuto in data 16.03.2009. In tal caso difetta, oltre alla prova del pagamento da fornire entro i termini di rito, anche l'allegazione che tale trasferimento di denaro abbia implicato una liberalità avente ad oggetto il denaro o l'immobile.
Per il resto parte convenuta ha più propriamente evidenziato inadempimenti o prelievi di denaro senza titolo, non donazioni, allegando (anche in tal caso senza prova nei termini di rito) che, nel periodo delle festività pasquali 2018, ha fatto un bonifico della somma di € Persona_2
11.000,00 alla attrice , per il pagamento di n. 2 loculi nel cimitero di Verano Parte_1
Brianza per sé e per la moglie (per un costo di € 4.810,00), oltre per il pagamento delle spese funerarie pagina 6 di 13 e che i loculi, in realtà, non sono mai stati acquistati dall'odierna attrice. Parte convenuta ha inoltre aggiunto che nei giorni del 19, 20 e 21 agosto 2018, ha prelevato con il Parte_1
bancomat del marito, dal c/c postale di quest'ultimo, senza alcuna specifica disposizione da parte del in tal senso, la somma complessiva di € 1.200,00. Persona_2
Trova quindi applicazione il principio secondo cui il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest'ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione. Di conseguenza il pretermesso non subisce nemmeno le limitazioni probatorie connesse alla qualità di parte di un atto negoziale. L'erede legittimario il quale chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius", diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga, come nella fattispecie,
contestualmente all'azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata,
diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso (Cfr. Cass. Sentenza n. 19912 del 22/09/2014).
Nel caso di specie la domanda di accertamento della simulazione è fondata e deve trovare accoglimento.
Appare di rilievo assorbente osservare che, a fronte dell'apparente pagamento del prezzo del bene oggetto di compravendita, mediante bonifico disposto dalla convenuta di € 35.000,00 P_
con valuta 29.08.2018, lo stesso giorno il de cuius abbia sostanzialmente ritrasferito la somma di denaro in favore del padre dell'acquirente, sottoscrivendo l'assegno Posteitaliane n.7207355387-11 di pagina 7 di 13 € 35.000,00 (quindi pari al medesimo importo asseritamente pagato a titolo di prezzo), intestato al padre di (fratello del de cuius), e da questi negoziato pochi giorni dopo, mediante P_
versamento su conto cointestato fra il fratello e il de cuius ormai in fin di vita.
La tesi della effettiva conclusione dell'operazione economica documentata dall'atto di compravendita, peraltro realizzata fra soggetti legati da un rapporto di stretta parentela e poco dopo che il de cuius aveva già manifestato la volontà di beneficiare la convenuta istituendola erede universale,
risulta ancor più inverosimile alla luce della indicazione di un prezzo anch'esso fittizio, in quanto,
anche considerando la riserva di usufrutto in favore dell'alienante gravemente malato, molto inferiore rispetto a quello effettivo, per come stimato in sede di c.t.u. E' stato più in particolare accertato (si veda in proposito la relazione di c.t.u. a firma dell'Ing. , congruamente motivata in Persona_6
ordine ai criteri di stima e pienamente condivisibile) che, a fronte di un prezzo indicato in contratto di
€ 35.000,00, il valore di mercato dell'immobile era, all'epoca del trasferimento dallo zio alla PO,
pari ad € 68.127,50.
Non significativa è, pertanto, la sola circostanza della stipula della compravendita senza la presenza di testimoni,
In conclusione la sussistenza di un rapporto di stretta parentela fra parte venditrice e parte acquirente, l'assenza di una giustificazione economica del trasferimento, l'intento verosimilmente perseguito dal donante, l'entità irrisoria del prezzo pattuito e, infine, la prova del rimborso indiretto del prezzo, costituiscono tutte circostanze utili (ossia indizi gravi precisi e concordanti) ai fini della valutazione circa la conclusione di un accordo simulatorio relativo, appunto, alla compravendita.
La suddetta donazione, quale ulteriore conseguenza, è inoltre nulla, perché redatta con le forme dell'atto pubblico ma senza la presenza di testimoni, in violazione dell'art. 48 L.16 febbraio 1913 n. 89
(cd. Legge Notarile).
pagina 8 di 13 Tuttavia, pur accertata la simulazione dell'atto di compravendita e la nullità della donazione dissimulata, per violazione di norme imperative, e ritenuto che il bene debba essere ricompreso nell'asse ereditario, non è fondata la pretesa attorea avente a oggetto la condanna della convenuta P_
alla restituzione del cespite alla massa ereditaria. Il bene difatti, al pari di tutto il patrimonio
[...]
ereditario (non vi è tuttavia prova dell'esistenza di altri beni), è stato comunque attribuito all'erede universale . P_
È piuttosto chiaramente fondata l'azione di riduzione, in quanto, lo si ripete, l'attrice è stata totalmente pretermessa, non ricevendo nulla e a nessun titolo. In particolare, con testamento olografo del 27 agosto 2018, pubblicato il 29.07.2019 per atto a rogito del notaio , la convenuta Persona_4
è stata istituita erede universale e non vi è prova di valide donazioni. P_
Per altro verso il legittimario pretermesso, ottenendo la reintegrazione della quota di legittima,
acquista la qualità di erede pro quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria nella misura della frazione prevista dagli articoli 537 e ss. c.c.
Nella fattispecie l'attrice legittimaria pretermessa, ottenendo la reintegrazione della quota di legittima, diviene in particolare erede partecipe della comunione ereditaria nella misura della metà.
Occorre però a questo punto considerare che l'attrice non ha chiesto lo scioglimento della comunione.
L'azione di riduzione si configura come azione di natura personale, diretta non a rivendicare specifici beni, ma ad ottenere una declaratoria di inefficacia delle donazioni e/o disposizioni testamentarie lesive della quota astratta normativamente riservata ai successori necessari, consentendo a quest'ultimi di far valere sul valore dei beni donati o lasciati a terzi le proprie ragioni successorie.
Per altro verso la partecipazione alla comunione ereditaria da parte del legittimario è limitata alla quota astratta o frazione prevista dalla legge, in particolare dagli artt. 537 c.c. e segg. Diversa e pagina 9 di 13 distinta dall'azione di riduzione è l'azione di divisione ereditaria. Ed infatti, mentre l'azione di riduzione tende, indipendentemente dalla divisione dell'asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimari nei limiti in cui tali diritti siano stati lesi dalle disposizioni testamentarie, l'azione di divisione tende allo scioglimento della comunione ereditaria già esistente (cfr. Cass. 24755/15).
Dall'autonomia e dalla diversità delle due azioni deriva che le stesse possono essere esercitate sia cumulativamente nello stesso processo sia separatamente l'una dall'altra; senza che, in ogni caso, la domanda di riduzione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisione nè che la domanda di divisione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di riduzione (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 20143 del 03/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 1408 del 23/01/2007; Sez. 2, Sentenza n.
866 del 12/02/1981; Sez. 2, Sentenza n. 3500 del 22/10/1975).
L'unico modo per procedere quindi alla chiesta reintegrazione nella quota di legittima è, nei limiti della domanda, quella di assegnare all'attrice la quota indivisa alla stessa spettante sui beni in oggetto e dunque complessivamente 1/2 del patrimonio relitto (pur a quanto consta costituito da un solo bene).
Quale ulteriore conseguenza, visto l'art. 561, comma 2, c.c., e per espressa previsione normativa, all'attrice sono dovuti i frutti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.
Il c.t.u. ha in proposito accertato che il canole locatizio attuale mensile dell'intero immobile
(appartamento con box auto) oggetto della donazione dissimulata è stimabile in circa € 470,00,
determinando inoltre un valore complessivo di € 19.919,00 da maggio 2019 a marzo 2023.
Aggiungendo, per aggiornare la stima ad oggi, ulteriori 470 mensili per 27 mensilità (€ 12.690,00), si arriva all'importo complessivo di € 32.609,00, la cui metà deve essere versata in favore dell'attrice.
Il valore della fruttificazione dovuta dalla convenuta , limitatamente alla quota P_
dell'attrice, è dunque pari ad € 16.206,50.
pagina 10 di 13 Devono essere infine dichiarate inammissibili o rigettate le domande riconvenzionali dei convenuti.
Difatti, in primo luogo, la collazione è istituto esclusivamente endodivisionale e non trova applicazione allorquando, come nella fattispecie, non sia proposta domanda di scioglimento della comunione.
Quanto alla domanda riconvenzionale di , avente ad oggetto un corrispettivo Persona_1
per aver accudito il fratello, va osservato che lo stesso non ha allegato di avere pattuito ed eseguito prestazioni a titolo oneroso, specificando anzi di avere accudito il congiunto in fin di vita mosso dal profondo affetto che aveva per il fratello;
non può quindi, non mutando il titolo sol perché il fratello è
successivamente deceduto, chiedere un corrispettivo agli eredi del fratello.
Le spese processuali, liquidate come da congrua nota spese e da dispositivo, e di c.t.u., già
liquidate in atti, seguono la soccombenza dei convenuti nei confronti sia dell'attrice (valore da € 52.001
a € 260.000, parametro medio per valore in relazione a tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 6885/2019, così
dispone:
1) dichiara la simulazione relativa dell'atto pubblico di compravendita del 29.8.2018 in Notar
Avv. (n. 613 Repertorio e 535 di Raccolta), dissimulando tale atto una donazione in favore Persona_3
della convenuta;
P_
2) dichiara la nullità, per difetto di forma, della suddetta donazione in favore della convenuta
; P_
3) in accoglimento della domanda di riduzione di parte attrice , Parte_1
dichiara che le disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo di Persona_2
pagina 11 di 13 del 27 agosto 2018, pubblicato il 29.07.2019 sono lesive della quota di riserva alla stessa spettante e dunque che l'attrice ha diritto alla reintegrazione della sua quota pari a 1/2 dell'asse;
4) assegna all'attrice la quota indivisa alla stessa spettante sui beni Parte_1
facenti parte dell'asse e specificamente 1/2;
5) condanna, a titolo di fruttificazione, al pagamento della somma di € 16.206,50, P_
oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, in favore di;
Parte_1
6) dichiara inammissibile la domanda di collazione proposta da parte convenuta e rigetta la domanda riconvenzionale proposta dagli eredi di avente ad oggetto un corrispettivo Persona_1
per aver accudito il fratello;
7) condanna i convenuti ed eredi di , in solido, al pagamento delle P_ Persona_1
spese processuali sostenute dalla parte attrice , che liquida nella Parte_1
complessiva somma di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre € 1.149,48 per spese vive, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
8) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti ed eredi di P_
, in solido. Persona_1
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della III Sez. Civ. del Tribunale di Catania, il
15.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Angelo Pappalardo dott.ssa Grazia Longo
pagina 12 di 13 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Grazia Longo Presidente
dott. Gaetano Cataldo Giudice
dott. Angelo Pappalardo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6885/2019
PROMOSSA DA
, (C.F. , domiciliata come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti LUIGI BONANNO FELDMANN, RITA GRISAFI e RITA
D'AMICO giusta procura in atti.
ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. ), in proprio, (C.F. P_ C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 P_
(C.F. ), quali eredi di (C.F.
[...] C.F._2 Persona_1
), domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. PATRIZIO C.F._5
RENATO TOGNONI giusta procura in atti.
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'attrice ha premesso che in data 29.9.2018 è deceduto il coniuge, Parte_1
, a suo dire senza lasciare testamento. In assenza di figli, sono stati quindi Persona_2
chiamati all'eredità, oltre alla moglie odierna attrice, i quattro fratelli.
Parte attrice ha altresì precisato che il de cuius non ha lasciato attivo ereditario, disponendo poco prima della morte del suo unico bene immobile. Più in particolare ha esposto, a tale ultimo proposito,
che il de cuius , con atto pubblico del 29.8.2018 in Notar Avv. (n. Persona_2 Persona_3
613 Repertorio e 535 di Raccolta), ha simulatamente venduto alla PO , figlia del CP_4
fratello , riservandosi l'usufrutto, la nuda proprietà dell'appartamento descritto in atti. Controparte_5
Ritenendo la donazione in parola lesiva dei suoi diritti di legittimaria, l'attrice ha quindi chiesto,
in via principale, l'accertamento dell'avvenuta lesione della quota di riserva (pari a un mezzo ex art. 540 c.c.), l'accertamento della simulazione dell'atto pubblico di compravendita, dissimulando lo stesso una donazione, la dichiarazione della nullità della suddetta donazione, per mancanza dei testimoni, la condanna della convenuta alla restituzione alla massa dell'appartamento donato, censito P_
al Catasto Fabbricati di Lurate Caccivio al foglio 2, particella 251 sub 3.
Parte attrice ha infine proposto le domande subordinate e accessorie di cui alla citazione,
pagina 2 di 13 chiedendo in particolare la riduzione della donazione, se ritenuta valida, e, in ogni caso, la condanna di al pagamento dei frutti, da maggio 2019 al rilascio. P_
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti e . P_ Persona_1
Quest'ultimo, tuttavia, è deceduto in corso di causa, per cui il giudizio è stato riassunto nei confronti degli eredi oggi costituiti (ossia la stessa , nella qualità, nonché e P_ Controparte_2
). I convenuti hanno eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Controparte_3
Catania, essendo competente il Tribunale di Monza;
nel merito, rilevando che in realtà
[...]
ha dettato le sue ultime volontà con testamento olografo del 27 agosto 2018, Persona_2
pubblicato il 29.07.2019 per atto a rogito del notaio registrato il giorno 30.07.2019 Persona_4
(istituendo erede universale ), hanno chiesto il rigetto delle domande, argomentando in P_
merito alla validità e alla natura non simulata della donazione, e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma dovuta a per avere accudito il de cuius. Persona_1
Sempre in via riconvenzionale, ma in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande delle odierne parti convenute, le stesse hanno chiesto di accertare e dichiarare che la Pt_1
è tenuta a conferire nella massa ereditaria la complessiva somma di € 39.200,00 e che, per effetto della collazione alla massa ereditaria di detta somma, la quota della legittima spettante all'attrice non è stata lesa.
Orbene, in via preliminare ritiene il Collegio di dover rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, confermando l'ordinanza del giudice istruttore.
E invero, in tema di competenza per territorio ex art. 22 c.p.c. (la necessità di applicare tale disposizione non è contestata), se l'attore introduce una causa fra coeredi, competente ratione loci è il giudice del luogo dell'aperta successione;
la suddetta competenza, come in ogni caso di competenza territoriale, non può che essere valutata preliminarmente sulla base delle allegazioni attoree, senza che pagina 3 di 13 rilevi se all'esito del giudizio emerga una realtà di fatto differente o che il convenuto contesti le circostanze evidenziate dalla controparte.
Appare quindi sufficiente, al fine di radicate la competenza territoriale, che secondo quanto dedotto da parte attrice il de cuius avesse il centro principale dei propri interessi (economici, morali,
sociali e familiari), a Catania, dove aveva da anni la residenza anagrafica, dove viveva e lavorava il coniuge non separato, dove intratteneva rapporti con banche o uffici postali, dove si trovava il suo medico di famiglia (dott.ssa , di cui era paziente sin dal 14.9.2009 e sino al decesso, come da Per_5
documentazione prodotta dall'attrice senza avversa contestazione). Al contempo, secondo la ricostruzione della parte attrice, la dimora del de cuius in provincia di Monza Brianza era ricollegabile soltanto a necessità terapeutiche, restando irrilevante la scelta del luogo dove essere sepolto e dove redigere il testamento olografo poco prima del decesso.
Ciò posto, giova subito osservare, ai fini della delimitazione dell'oggetto del giudizio secondo le allegazioni e deduzioni probatorie tempestive, che la prima udienza innanzi al giudice istruttore è stata celebrata in data 2.10.2019. Nell'occasione le parti hanno insistito sui propri atti, discutendo in particolare sulla questione relativa alla competenza, e hanno contestato le avverse difese. Nessuna delle parti ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
I suddetti termini sono stati invece successivamente richiesti in data 12 febbraio 2020, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle relative memorie.
Ritiene allora il Collegio che le memorie ex art. 183 c.p.c. depositate da entrambe le parti siano tardive.
I termini ex art. 183 c.p.c. previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis, infatti, devono essere chiesti all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione, non successivamente. La
violazione del regime di preclusioni delineato dal codice di rito, ispirata ad esigenze di ordine pubblico pagina 4 di 13 processuale, deve essere rilevata d'ufficio e non rilevano nè l'atteggiamento processuale dell'altra parte
(nella fattispecie entrambe le parti hanno chiesto i termini ex art. 183 c.p.c.), né i provvedimenti del giudice istruttore, perché non sussiste al riguardo alcuna discrezionalità del giudicante.
Ancora, sul piano dell'oggetto del giudizio, ritiene il Collegio cha la domanda di riduzione possa essere esaminata anche al fine di dichiarare inefficaci le disposizioni mortis causa, sebbene parte attrice in citazione, sul piano letterale, affermi di essere stata lesa soltanto dalla donazione, ossia dall'atto di compravendita simulato.
E' infatti condivisibile il principio di diritto invocato da parte attrice, alla luce della citata giurisprudenza della Cassazione, secondo cui la domanda proposta dall'erede per la riduzione di donazione lesiva di legittima si estende - attesa l'unicità dell'azione ex artt. 554 e 555 c.c. - alla disposizione testamentaria prodotta in corso di causa e prima ignota all'attore, ove dal tenore della domanda risulti che questi vuole comunque conseguire la quota di riserva (cfr. Cassazione civile sez. II,
02/12/2015, n.24521; Cassazione civile sez. II - 01/12/1993, n. 118739).
Il principio di diritto appare vieppiù applicabile nel caso di specie, laddove l'allegazione iniziale non oggetto di successivo recesso, se intesa letteralmente – lesione della quota di riserva per effetto di una donazione già di per sé inefficace perché nulla – è imprecisa, assumendo invece pieno significato proprio dopo la produzione del testamento in favore unicamente della convenuta, perché alla nullità
della donazione non conseguono il rientro del bene nell'asse e la successione ex lege, anche in favore dell'attrice, bensì l'attribuzione in via esclusiva all'erede testamentario. La fattispecie in parola dimostra inoltre concretamente l'infondatezza della tesi, sostenuta da parte attrice, della implicita revoca dell'istituzione di erede universale sol perché l'unico bene del de cuius sia stato anche donato in vita allo stesso erede universale. La disposizione mortis causa ha infatti comunque un contenuto più
ampio della donazione ed esplica piena efficacia proprio nel caso in cui, come nella vicenda in esame,
pagina 5 di 13 sia accertata l'appartenenza all'asse relitto anche di beni non espressamente indicati in testamento.
Ciò posto, agendo in riduzione anche per la dichiarazione di inefficacia della disposizione testamentaria, parte attrice conserva altresì l'interesse all'accertamento della simulazione e alla dichiarazione di nullità della donazione simulata.
Nel merito, non vi è innanzitutto dubbio che l'attrice sia la moglie superstite di Persona_2
in assenza di figli e, come tale, erede necessario ex art. 540, primo comma, c.c., secondo cui a
[...]
favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge.
L'attrice è inoltre da considerarsi totalmente pretermessa.
Il de cuius ha infatti dettato le sue ultime volontà con testamento olografo del 27 agosto 2018,
pubblicato il 29.07.2019 per atto a rogito del notaio registrato il giorno 30.07.2019, Persona_4
istituendo erede universale . P_
Al contempo non vi è né sufficiente allegazione né prova di donazioni in favore di parte attrice.
Secondo parte convenuta, difatti, avrebbe in primo luogo dato a Persona_2
la somma di € 27.000,00, per l'acquisto dell'immobile sito nel Comune di Parte_1
Catania e meglio identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 67, particella 718,
zona cens. 1, classe 3, 5 vani, avvenuto in data 16.03.2009. In tal caso difetta, oltre alla prova del pagamento da fornire entro i termini di rito, anche l'allegazione che tale trasferimento di denaro abbia implicato una liberalità avente ad oggetto il denaro o l'immobile.
Per il resto parte convenuta ha più propriamente evidenziato inadempimenti o prelievi di denaro senza titolo, non donazioni, allegando (anche in tal caso senza prova nei termini di rito) che, nel periodo delle festività pasquali 2018, ha fatto un bonifico della somma di € Persona_2
11.000,00 alla attrice , per il pagamento di n. 2 loculi nel cimitero di Verano Parte_1
Brianza per sé e per la moglie (per un costo di € 4.810,00), oltre per il pagamento delle spese funerarie pagina 6 di 13 e che i loculi, in realtà, non sono mai stati acquistati dall'odierna attrice. Parte convenuta ha inoltre aggiunto che nei giorni del 19, 20 e 21 agosto 2018, ha prelevato con il Parte_1
bancomat del marito, dal c/c postale di quest'ultimo, senza alcuna specifica disposizione da parte del in tal senso, la somma complessiva di € 1.200,00. Persona_2
Trova quindi applicazione il principio secondo cui il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal "de cuius", a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella "ab intestato", in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest'ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione. Di conseguenza il pretermesso non subisce nemmeno le limitazioni probatorie connesse alla qualità di parte di un atto negoziale. L'erede legittimario il quale chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius", diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga, come nella fattispecie,
contestualmente all'azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata,
diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso (Cfr. Cass. Sentenza n. 19912 del 22/09/2014).
Nel caso di specie la domanda di accertamento della simulazione è fondata e deve trovare accoglimento.
Appare di rilievo assorbente osservare che, a fronte dell'apparente pagamento del prezzo del bene oggetto di compravendita, mediante bonifico disposto dalla convenuta di € 35.000,00 P_
con valuta 29.08.2018, lo stesso giorno il de cuius abbia sostanzialmente ritrasferito la somma di denaro in favore del padre dell'acquirente, sottoscrivendo l'assegno Posteitaliane n.7207355387-11 di pagina 7 di 13 € 35.000,00 (quindi pari al medesimo importo asseritamente pagato a titolo di prezzo), intestato al padre di (fratello del de cuius), e da questi negoziato pochi giorni dopo, mediante P_
versamento su conto cointestato fra il fratello e il de cuius ormai in fin di vita.
La tesi della effettiva conclusione dell'operazione economica documentata dall'atto di compravendita, peraltro realizzata fra soggetti legati da un rapporto di stretta parentela e poco dopo che il de cuius aveva già manifestato la volontà di beneficiare la convenuta istituendola erede universale,
risulta ancor più inverosimile alla luce della indicazione di un prezzo anch'esso fittizio, in quanto,
anche considerando la riserva di usufrutto in favore dell'alienante gravemente malato, molto inferiore rispetto a quello effettivo, per come stimato in sede di c.t.u. E' stato più in particolare accertato (si veda in proposito la relazione di c.t.u. a firma dell'Ing. , congruamente motivata in Persona_6
ordine ai criteri di stima e pienamente condivisibile) che, a fronte di un prezzo indicato in contratto di
€ 35.000,00, il valore di mercato dell'immobile era, all'epoca del trasferimento dallo zio alla PO,
pari ad € 68.127,50.
Non significativa è, pertanto, la sola circostanza della stipula della compravendita senza la presenza di testimoni,
In conclusione la sussistenza di un rapporto di stretta parentela fra parte venditrice e parte acquirente, l'assenza di una giustificazione economica del trasferimento, l'intento verosimilmente perseguito dal donante, l'entità irrisoria del prezzo pattuito e, infine, la prova del rimborso indiretto del prezzo, costituiscono tutte circostanze utili (ossia indizi gravi precisi e concordanti) ai fini della valutazione circa la conclusione di un accordo simulatorio relativo, appunto, alla compravendita.
La suddetta donazione, quale ulteriore conseguenza, è inoltre nulla, perché redatta con le forme dell'atto pubblico ma senza la presenza di testimoni, in violazione dell'art. 48 L.16 febbraio 1913 n. 89
(cd. Legge Notarile).
pagina 8 di 13 Tuttavia, pur accertata la simulazione dell'atto di compravendita e la nullità della donazione dissimulata, per violazione di norme imperative, e ritenuto che il bene debba essere ricompreso nell'asse ereditario, non è fondata la pretesa attorea avente a oggetto la condanna della convenuta P_
alla restituzione del cespite alla massa ereditaria. Il bene difatti, al pari di tutto il patrimonio
[...]
ereditario (non vi è tuttavia prova dell'esistenza di altri beni), è stato comunque attribuito all'erede universale . P_
È piuttosto chiaramente fondata l'azione di riduzione, in quanto, lo si ripete, l'attrice è stata totalmente pretermessa, non ricevendo nulla e a nessun titolo. In particolare, con testamento olografo del 27 agosto 2018, pubblicato il 29.07.2019 per atto a rogito del notaio , la convenuta Persona_4
è stata istituita erede universale e non vi è prova di valide donazioni. P_
Per altro verso il legittimario pretermesso, ottenendo la reintegrazione della quota di legittima,
acquista la qualità di erede pro quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria nella misura della frazione prevista dagli articoli 537 e ss. c.c.
Nella fattispecie l'attrice legittimaria pretermessa, ottenendo la reintegrazione della quota di legittima, diviene in particolare erede partecipe della comunione ereditaria nella misura della metà.
Occorre però a questo punto considerare che l'attrice non ha chiesto lo scioglimento della comunione.
L'azione di riduzione si configura come azione di natura personale, diretta non a rivendicare specifici beni, ma ad ottenere una declaratoria di inefficacia delle donazioni e/o disposizioni testamentarie lesive della quota astratta normativamente riservata ai successori necessari, consentendo a quest'ultimi di far valere sul valore dei beni donati o lasciati a terzi le proprie ragioni successorie.
Per altro verso la partecipazione alla comunione ereditaria da parte del legittimario è limitata alla quota astratta o frazione prevista dalla legge, in particolare dagli artt. 537 c.c. e segg. Diversa e pagina 9 di 13 distinta dall'azione di riduzione è l'azione di divisione ereditaria. Ed infatti, mentre l'azione di riduzione tende, indipendentemente dalla divisione dell'asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimari nei limiti in cui tali diritti siano stati lesi dalle disposizioni testamentarie, l'azione di divisione tende allo scioglimento della comunione ereditaria già esistente (cfr. Cass. 24755/15).
Dall'autonomia e dalla diversità delle due azioni deriva che le stesse possono essere esercitate sia cumulativamente nello stesso processo sia separatamente l'una dall'altra; senza che, in ogni caso, la domanda di riduzione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisione nè che la domanda di divisione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di riduzione (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 20143 del 03/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 1408 del 23/01/2007; Sez. 2, Sentenza n.
866 del 12/02/1981; Sez. 2, Sentenza n. 3500 del 22/10/1975).
L'unico modo per procedere quindi alla chiesta reintegrazione nella quota di legittima è, nei limiti della domanda, quella di assegnare all'attrice la quota indivisa alla stessa spettante sui beni in oggetto e dunque complessivamente 1/2 del patrimonio relitto (pur a quanto consta costituito da un solo bene).
Quale ulteriore conseguenza, visto l'art. 561, comma 2, c.c., e per espressa previsione normativa, all'attrice sono dovuti i frutti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.
Il c.t.u. ha in proposito accertato che il canole locatizio attuale mensile dell'intero immobile
(appartamento con box auto) oggetto della donazione dissimulata è stimabile in circa € 470,00,
determinando inoltre un valore complessivo di € 19.919,00 da maggio 2019 a marzo 2023.
Aggiungendo, per aggiornare la stima ad oggi, ulteriori 470 mensili per 27 mensilità (€ 12.690,00), si arriva all'importo complessivo di € 32.609,00, la cui metà deve essere versata in favore dell'attrice.
Il valore della fruttificazione dovuta dalla convenuta , limitatamente alla quota P_
dell'attrice, è dunque pari ad € 16.206,50.
pagina 10 di 13 Devono essere infine dichiarate inammissibili o rigettate le domande riconvenzionali dei convenuti.
Difatti, in primo luogo, la collazione è istituto esclusivamente endodivisionale e non trova applicazione allorquando, come nella fattispecie, non sia proposta domanda di scioglimento della comunione.
Quanto alla domanda riconvenzionale di , avente ad oggetto un corrispettivo Persona_1
per aver accudito il fratello, va osservato che lo stesso non ha allegato di avere pattuito ed eseguito prestazioni a titolo oneroso, specificando anzi di avere accudito il congiunto in fin di vita mosso dal profondo affetto che aveva per il fratello;
non può quindi, non mutando il titolo sol perché il fratello è
successivamente deceduto, chiedere un corrispettivo agli eredi del fratello.
Le spese processuali, liquidate come da congrua nota spese e da dispositivo, e di c.t.u., già
liquidate in atti, seguono la soccombenza dei convenuti nei confronti sia dell'attrice (valore da € 52.001
a € 260.000, parametro medio per valore in relazione a tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 6885/2019, così
dispone:
1) dichiara la simulazione relativa dell'atto pubblico di compravendita del 29.8.2018 in Notar
Avv. (n. 613 Repertorio e 535 di Raccolta), dissimulando tale atto una donazione in favore Persona_3
della convenuta;
P_
2) dichiara la nullità, per difetto di forma, della suddetta donazione in favore della convenuta
; P_
3) in accoglimento della domanda di riduzione di parte attrice , Parte_1
dichiara che le disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo di Persona_2
pagina 11 di 13 del 27 agosto 2018, pubblicato il 29.07.2019 sono lesive della quota di riserva alla stessa spettante e dunque che l'attrice ha diritto alla reintegrazione della sua quota pari a 1/2 dell'asse;
4) assegna all'attrice la quota indivisa alla stessa spettante sui beni Parte_1
facenti parte dell'asse e specificamente 1/2;
5) condanna, a titolo di fruttificazione, al pagamento della somma di € 16.206,50, P_
oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, in favore di;
Parte_1
6) dichiara inammissibile la domanda di collazione proposta da parte convenuta e rigetta la domanda riconvenzionale proposta dagli eredi di avente ad oggetto un corrispettivo Persona_1
per aver accudito il fratello;
7) condanna i convenuti ed eredi di , in solido, al pagamento delle P_ Persona_1
spese processuali sostenute dalla parte attrice , che liquida nella Parte_1
complessiva somma di € 14.103,00 per compensi professionali, oltre € 1.149,48 per spese vive, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
8) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei convenuti ed eredi di P_
, in solido. Persona_1
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della III Sez. Civ. del Tribunale di Catania, il
15.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Angelo Pappalardo dott.ssa Grazia Longo
pagina 12 di 13 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13