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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/08/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1404 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maria Luisa Daidone. e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Sotgia e Alessandro Doa,
OGGETTO: pensione inabilità art.12 L.118/71– assegno invalidità art.13 L.118/71 – condizione disabilità art. 3, comma 1, L. 104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE
1 Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, considerato il tempestivo deposito di controdeduzioni alla CTU nella fase di ATP (art. 195 co. 3° cpc.) il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
All'esito, il secondo consulente ha evidenziato le seguenti conclusioni: “invalidità riconosciuta dal sottoscritto consulente: 76% settantasei per cento - per intervenuto aggravamento. (esito positivo). L'attrice presenta - i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità (ex art.13 della legge 118/71 e s.m.i) con decorrenza 1° marzo 2025 – revisione: nessuna. • Tenuto conto delle attuali performances psicofisiche, a nostro avviso, non è persona handicappata (ex articolo 3, comma 1, legge 104/1992. (esito negativo).”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto del fatto che il requisito sanitario è venuto in essere in corso di causa.
Le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto
Trapani, 27/08/25 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maria Luisa Daidone. e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Sotgia e Alessandro Doa,
OGGETTO: pensione inabilità art.12 L.118/71– assegno invalidità art.13 L.118/71 – condizione disabilità art. 3, comma 1, L. 104/92
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE
1 Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, considerato il tempestivo deposito di controdeduzioni alla CTU nella fase di ATP (art. 195 co. 3° cpc.) il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
All'esito, il secondo consulente ha evidenziato le seguenti conclusioni: “invalidità riconosciuta dal sottoscritto consulente: 76% settantasei per cento - per intervenuto aggravamento. (esito positivo). L'attrice presenta - i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità (ex art.13 della legge 118/71 e s.m.i) con decorrenza 1° marzo 2025 – revisione: nessuna. • Tenuto conto delle attuali performances psicofisiche, a nostro avviso, non è persona handicappata (ex articolo 3, comma 1, legge 104/1992. (esito negativo).”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto del fatto che il requisito sanitario è venuto in essere in corso di causa.
Le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto
Trapani, 27/08/25 Il giudice
Mauro Petrusa
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