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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 02/10/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1469 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023, posta in deliberazione all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Francesco D'Amico, in virtù C.F._2 di delega posta in calce all'atto di citazione, attori opponenti;
e
(numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Controparte_1
, REA 1260400), in persona del legale rappresentante pro tempore, non in P.IVA_1 proprio ma nella sua qualità di procuratrice di (codice fiscale e numero di CP_2 iscrizione nel registro Imprese di Milano REA 2657480), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zeroli, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta opposta;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del
17 settembre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 426/2023, emesso dal Parte_2
Tribunale di Chieti in data 16 agosto 2023, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento di €
20.159,10, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno ricostruito i rapporti sottostanti. Hanno esposto che in data 21 settembre 1994 la società Fercom S.r.l. stipulò con il NC di Napoli
S.p.A. un contratto di conto corrente, sul quale fu poi concesso un affidamento mediante separato contratto in data 8 marzo 2007. Il debito della Fercom S.r.l. venne garantito dagli odierni opponenti: il rilasciò fideiussione in data 1° febbraio 1995 in favore del Parte_2
NC di Napoli S.p.A., mentre la prestò fideiussione in data 1° marzo 2007 in favore Pt_1 della Banca dell'Adriatico S.p.A. Successivamente, il 16 novembre 2012 la Banca Pt_3 dell'Adriatico revocò gli affidamenti concessi alla debitrice principale a seguito della dichiarazione di fallimento di quest'ultima (pronunciata dal Tribunale di Chieti il 16 ottobre
2012), comunicando la revoca anche ai fideiussori, che ricevettero la missiva in data 21 novembre 2012.
Gli opponenti hanno poi riferito della catena di successioni e cessioni del credito: Banca dell'Adriatico S.p.A. fu incorporata in la quale cedette a Controparte_3 [...] il credito verso Fercom S.r.l. e verso i garanti;
quindi, con atto di scissione Controparte_1 parziale del 21 dicembre 2022 (efficace dal 31 dicembre 2022 alle ore 23:59), i crediti rientranti nel c.d. “ramo NPL” furono assegnati a che assunse i diritti e gli CP_2 obblighi già facenti capo a quest'ultima ha agito in monitorio e, Controparte_1 nel giudizio di opposizione, viene indicata quale procuratrice di CP_2
Quanto alle ragioni di opposizione, gli attori hanno in primo luogo dedotto la nullità, quantomeno parziale, delle fideiussioni da loro sottoscritte, assumendo che esse riproducono lo schema-tipo predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003 (prot. n. 003532 del
4 luglio 2003). Hanno richiamato i provvedimenti della Banca d'Italia del 2005 e la giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. n. 29810/2017; Cass., sent. n. 13846/2019; Cass., Sez.
Un., n. 41994/2021), sostenendo che la conformità alle clausole censurate integra violazione
2 della normativa antitrust e comporta la nullità delle clausole riproduttive dell'intesa vietata. In particolare, hanno contestato la validità della clausola che deroga all'art. 1957 c.c., affermando che, caducata tale deroga, trova applicazione il termine semestrale per la proposizione delle istanze del creditore verso il debitore principale, con conseguente liberazione dei garanti per asserito mancato tempestivo attivarsi della banca. Hanno inoltre precisato che, per il Colasante, la sottoscrizione del 1995, antecedente al modello ABI, non esclude la dedotta nullità, purché il contratto “a valle” sia stato posto in essere dopo l'intesa e ne abbia costituito attuazione.
In via ulteriormente assorbente, gli opponenti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione decennale dell'intero credito azionato in monitorio. A tal fine hanno individuato, quale dies a quo, la comunicazione di revoca degli affidamenti del 19/21 novembre 2012 e hanno allegato che, da tale data fino al deposito del ricorso monitorio del 21 giugno 2023, non sarebbe intervenuto alcun atto interruttivo;
hanno escluso, in difetto di prova dell'insinuazione al passivo della Fercom S.r.l., effetti interruttivi derivanti dalla procedura concorsuale del debitore principale.
In subordine, hanno dedotto la prescrizione quinquennale degli interessi moratori, assumendo che, anche nell'ipotesi in cui fosse provata un'interruzione connessa alla procedura concorsuale, la chiusura del fallimento Fercom S.r.l. intervenuta il 12 dicembre 2017 avrebbe comunque fatto decorrere un nuovo termine di cinque anni, spirato prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
hanno inoltre sostenuto l'irrilevanza, ai fini interruttivi, delle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale relative alle cessioni del credito.
Gli opponenti hanno altresì contestato la valenza probatoria dell'estratto conto prodotto in sede monitoria, deducendo la mancata comunicazione del documento e, per l'effetto,
l'inapplicabilità del regime probatorio privilegiato di cui all'art. 1832 c.c.
Con le conclusioni, gli attori hanno chiesto: in via preliminare, di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, di revocare e annullare il decreto ingiuntivo;
in via subordinata, di dichiarare prescritti gli interessi moratori;
in ogni caso, di condannare l'opposta alle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Controparte_1
nella qualità di mandataria di società cessionaria del credito oggetto
[...] CP_2 della procedura monitoria. Con tale atto la convenuta opposta ha chiesto la conferma del
3 decreto ingiuntivo opposto e il rigetto, perché infondata in fatto e in diritto, dell'opposizione proposta da e . Parte_1 Parte_2
La difesa della parte opposta ha premesso che il credito derivava dal contratto di conto corrente affidato n. 09397/1000/00000242, stipulato tra Fercom S.r.l. e NC di Napoli S.p.A.
(poi , e garantito dalle fideiussioni personali sottoscritte dagli Controparte_3 opponenti. aveva successivamente revocato l'affidamento, determinando Controparte_3
l'insorgenza del debito, poi ceduto prima a e quindi a la Controparte_1 CP_2 gestione era rimasta in capo a che aveva avviato la procedura monitoria. Controparte_1
Con riguardo ai motivi di opposizione, la convenuta ha articolato puntuali repliche. In primo luogo, ha contestato l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e per la conseguente asserita operatività dell'art. 1957 c.c. Ha osservato che la garanzia prestata dal risale al 1995, dunque ad epoca anteriore allo schema Parte_2
ABI del 2003: non potendo tale contratto costituire applicazione di un'intesa anticoncorrenziale, difetterebbe ogni collegamento causale con l'intesa censurata.
Quanto alla fideiussione sottoscritta dalla nel 2007, la difesa l'ha qualificata Pt_1 come fattispecie di tipo “stand alone”, per la quale l'opponente era onerato di dimostrare l'esistenza, all'epoca della stipula, di un'intesa anticoncorrenziale;
tale prova non sarebbe stata fornita. Ha inoltre sottolineato che la mera coincidenza testuale con le clausole ABI non integra di per sé la prova dell'illiceità, essendo necessaria la dimostrazione di una condotta concreta anticoncorrenziale da parte della banca.
La convenuta ha poi richiamato la presenza, in entrambe le fideiussioni, della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, la quale esonererebbe il creditore dall'onere di promuovere azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dall'inadempimento, potendo lo stesso soddisfare il requisito dell'art. 1957 c.c. mediante richiesta scritta di pagamento. Nel caso concreto, aveva provveduto entro i Controparte_3 termini ad inviare comunicazione di revoca dell'affidamento con contestuale richiesta di rientro, anche ai garanti.
Quanto all'eccezione di prescrizione decennale del credito, la difesa ha dedotto che la prescrizione era stata interrotta da diffide di pagamento notificate il 31 marzo 2022 sia al debitore principale sia ai fideiussori. Con riferimento alla prescrizione quinquennale degli
4 interessi moratori, ha sostenuto che essa non poteva operare, trattandosi di un debito unitario da scoperto di conto corrente, immediatamente esigibile nella sua interezza e non soggetto al regime prescrizionale degli interessi periodici di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.
In merito all'ultima doglianza avversaria sulla valenza probatoria dell'estratto conto ex art. 50 TUB, la convenuta ha osservato che tale documento costituisce prova scritta sufficiente in sede monitoria. Ha comunque prodotto in giudizio gli estratti conto fino alla chiusura del rapporto, dai quali emergeva che al 30 ottobre 2012 il saldo a debito era pari a € 19.486,85, importo riportato nella lettera di revoca dell'affidamento, mentre al momento della chiusura del conto (7 dicembre 2012) il debito era di € 20.159,10, coincidente con l'importo azionato in monitorio.
Con le conclusioni, la convenuta ha chiesto: in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta di € 20.159,10, oltre interessi convenzionali di mora;
in via ulteriormente subordinata, la condanna degli stessi al pagamento della somma che il giudice ritenesse dovuta a seguito di istruttoria;
in via interinale, la concessione della provvisoria esecutività del decreto;
in ogni caso, la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Tanto premesso circa le posizioni delle parti, il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vede contrapposti e , quali opponenti, e Parte_1 Parte_2 [...]
quale procuratrice di (ora , quale Controparte_1 CP_2 Controparte_4 opposta, in relazione al decreto ingiuntivo n. 426/2023 emesso per il pagamento di €
20.159,10, derivanti da scoperto di conto corrente garantito da fideiussioni personali. Come detto, gli opponenti hanno dedotto quattro motivi di opposizione: la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, la prescrizione del credito, la prescrizione degli interessi di mora e la contestazione dell'estratto conto ex art. 50 TUB.
Quanto al primo motivo, la questione della nullità delle fideiussioni bancarie per violazione della normativa antitrust ha trovato definitiva sistemazione con la pronuncia delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, la quale ha chiarito che i contratti di fideiussione stipulati “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono soggetti a nullità meramente parziale, limitata alle sole clausole riproduttive di quelle
5 costituenti l'intesa vietata. Il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 ha accertato la contrarietà all'art. 2 comma 2 lett. a) della legge n. 287/1990 di alcune clausole dello schema contrattuale ABI del 2003, ma con efficacia limitata nel tempo e nello spazio.
Nel caso di specie, occorre distinguere tra le due fideiussioni contestate. Quella prestata dal risale al 1° febbraio 1995, quindi è antecedente sia allo schema ABI del 2003 Parte_2 sia al provvedimento del 2005. Come chiarito dalla Cassazione (Cass. ord. n. 29810/2017), la nullità può configurarsi solo per contratti stipulati dopo la stipula dell'intesa, non prima della sua esistenza, e pertanto l'anteriorità della fideiussione esclude che essa possa essere considerata frutto dell'intesa anticoncorrenziale. La giurisprudenza più recente, anche di merito, ha consolidato questo orientamento, sottolineando che il provvedimento della Banca
d'Italia non può assumere valore di prova presuntiva dell'esistenza di intesa anticoncorrenziale per contratti stipulati al di fuori del periodo indagato.
Quanto alla fideiussione prestata dalla risalente al 2007, essa è successiva al Pt_1 provvedimento della Banca d'Italia e rientra pertanto nelle c.d. cause “stand alone”, nelle quali grava sull'opponente l'onere di allegare e dimostrare che il modello concretamente utilizzato sia stato offerto in attuazione di un'intesa anticoncorrenziale. Tale prova non è stata fornita, poiché gli opponenti si sono limitati a un raffronto testuale con lo schema ABI, senza dimostrare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale al momento della stipula.
Più specificamente, nelle cause stand alone la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'onere probatorio a carico dell'opponente non può essere soddisfatto attraverso la mera dimostrazione della coincidenza formale tra le clausole del contratto e quelle censurate nel provvedimento della Banca d'Italia. È invece necessario allegare e dimostrare: a) l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli operatori bancari al momento della stipulazione del contratto;
b) la diffusione del modello contrattuale tra gli istituti di credito;
c) il nesso causale tra l'intesa e l'adozione delle specifiche clausole contestate. Nel caso di specie, gli opponenti hanno prodotto unicamente uno schema comparativo tra le clausole delle fideiussioni e il modello ABI del 2003, senza fornire alcun elemento probatorio circa l'esistenza di accordi anticoncorrenziali nel 2007, epoca di stipulazione della garanzia Tale approccio Pt_1 risulta manifestamente insufficiente rispetto agli standard probatori consolidati dalla Suprema
6 Corte, che richiedono allegazioni specifiche e circostanziate, non mere deduzioni presuntive basate sulla conformità testuale.
Va inoltre rilevato che entrambe le fideiussioni contengono la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, non oggetto di censura da parte della Banca d'Italia e pacificamente ritenuta valida dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come essa esoneri il creditore dall'onere di promuovere azione giudiziale entro sei mesi dall'inadempimento previsto dall'art. 1957 c.c., essendo sufficiente una richiesta scritta rivolta al debitore o al fideiussore.
Nel caso concreto, la banca ha provveduto a inviare la comunicazione di revoca dell'affidamento entro i termini di legge. Deve inoltre precisarsi che la clausola di pagamento
"a semplice richiesta scritta", contenuta nell'art. 7 di entrambe le fideiussioni, non è stata oggetto di censura nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, il quale ha riguardato specificamente gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI. Tale clausola mantiene pertanto piena validità ed efficacia, determinando una deroga pattizia alla modalità di adempimento dell'onere previsto dall'art. 1957 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di tale pattuizione, il creditore può soddisfare il requisito temporale della norma mediante semplice richiesta scritta, senza necessità di promuovere formale azione giudiziale entro il termine semestrale. La comunicazione di revoca dell'affidamento del 16 novembre 2012, contenente espressa richiesta di rientro immediato dal saldo passivo e inviata anche ai garanti, ha pertanto adempiuto pienamente ai requisiti dell'art. 1957 c.c., come modificato dalla clausola contrattuale.
Sulla base di quanto affermato sopra, il primo motivo di opposizione è manifestamente infondato.
Con riguardo al secondo motivo, relativo alla prescrizione del credito, va osservato che la revoca dell'affidamento è stata comunicata il 16 novembre 2012 e da tale momento è iniziato a decorrere il termine decennale ex art. 2946 c.c. La convenuta ha documentato di aver inviato diffide di pagamento alla debitrice principale e ai garanti, recapitate il 31 marzo 2022, idonee a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. Dalla revoca dell'affidamento alla diffida interruttiva sono decorsi poco più di nove anni, dunque entro il termine decennale;
il successivo ricorso monitorio, depositato nel giugno 2023, è avvenuto a sua volta entro il nuovo
7 termine decennale decorrente dall'interruzione. Di conseguenza, anche tale motivo risulta infondato.
Quanto al terzo motivo, relativo alla prescrizione degli interessi di mora, va ribadito che il debito da scoperto di conto corrente costituisce un debito unico immediatamente esigibile nella sua interezza, comprensivo di capitale e interessi, e che l'art. 2948 n. 4 c.c. si applica esclusivamente a rapporti periodici e non a tali debiti unitari. La Cassazione ha chiarito che gli interessi maturati sugli scoperti di conto non sono soggetti alla prescrizione quinquennale, seguendo invece il regime prescrizionale del credito principale. Anche questo motivo è dunque infondato.
Quanto al quarto motivo, relativo alla contestazione dell'estratto conto ex art. 50 TUB, deve osservarsi che la banca ha prodotto non solo l'estratto conto certificato, dotato di particolare efficacia probatoria, ma anche gli estratti analitici fino alla chiusura del rapporto, dai quali emerge un saldo a debito al 30 ottobre 2012 di € 19.486,85 e un saldo finale al 7 dicembre 2012 di € 20.159,10, coincidente con l'importo azionato in via monitoria. Gli opponenti non hanno formulato contestazioni specifiche, limitandosi a deduzioni generiche e prive di riscontro, e non hanno indicato singole voci ritenute non dovute. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la contestazione dell'estratto conto deve essere puntuale e circostanziata, pena l'inammissibilità. Anche tale motivo di opposizione risulta dunque privo di fondamento.
Dal canto suo, la convenuta ha assolto pienamente al proprio onere probatorio, producendo il contratto di conto corrente affidato, i contratti di affidamento, l'estratto conto ex art. 50 TUB, gli estratti conto analitici, la comunicazione di revoca dell'affidamento e le diffide interruttive della prescrizione.
In definitiva, tutti i motivi di opposizione devono essere rigettati perché infondati. La fideiussione del 1995 è anteriore all'intesa anticoncorrenziale accertata, quella del 2007 non è stata dimostrata come riconducibile ad alcun accordo illecito, la clausola a semplice richiesta scritta conserva piena efficacia, la prescrizione del credito è stata validamente interrotta, quella degli interessi non trova applicazione in relazione agli scoperti di conto, e le contestazioni all'estratto conto si rivelano generiche. L'opposizione appare, dunque, priva di sostegno
8 fattuale e probatorio, rivelandosi così infondata. Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere integralmente respinta con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (senza computo della fase istruttoria, non svoltasi), seguono la soccombenza degli opponenti.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 426/2023, emesso dal Tribunale di Chieti in data 16 agosto 2023, che conferma;
- condanna gli opponenti alla rifusione, in favore della convenuta opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 1° ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1469 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023, posta in deliberazione all'esito dell'udienza del 17 settembre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Francesco D'Amico, in virtù C.F._2 di delega posta in calce all'atto di citazione, attori opponenti;
e
(numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Controparte_1
, REA 1260400), in persona del legale rappresentante pro tempore, non in P.IVA_1 proprio ma nella sua qualità di procuratrice di (codice fiscale e numero di CP_2 iscrizione nel registro Imprese di Milano REA 2657480), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zeroli, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta opposta;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratti bancari.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del
17 settembre 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 426/2023, emesso dal Parte_2
Tribunale di Chieti in data 16 agosto 2023, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento di €
20.159,10, oltre interessi e spese, in favore di Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno ricostruito i rapporti sottostanti. Hanno esposto che in data 21 settembre 1994 la società Fercom S.r.l. stipulò con il NC di Napoli
S.p.A. un contratto di conto corrente, sul quale fu poi concesso un affidamento mediante separato contratto in data 8 marzo 2007. Il debito della Fercom S.r.l. venne garantito dagli odierni opponenti: il rilasciò fideiussione in data 1° febbraio 1995 in favore del Parte_2
NC di Napoli S.p.A., mentre la prestò fideiussione in data 1° marzo 2007 in favore Pt_1 della Banca dell'Adriatico S.p.A. Successivamente, il 16 novembre 2012 la Banca Pt_3 dell'Adriatico revocò gli affidamenti concessi alla debitrice principale a seguito della dichiarazione di fallimento di quest'ultima (pronunciata dal Tribunale di Chieti il 16 ottobre
2012), comunicando la revoca anche ai fideiussori, che ricevettero la missiva in data 21 novembre 2012.
Gli opponenti hanno poi riferito della catena di successioni e cessioni del credito: Banca dell'Adriatico S.p.A. fu incorporata in la quale cedette a Controparte_3 [...] il credito verso Fercom S.r.l. e verso i garanti;
quindi, con atto di scissione Controparte_1 parziale del 21 dicembre 2022 (efficace dal 31 dicembre 2022 alle ore 23:59), i crediti rientranti nel c.d. “ramo NPL” furono assegnati a che assunse i diritti e gli CP_2 obblighi già facenti capo a quest'ultima ha agito in monitorio e, Controparte_1 nel giudizio di opposizione, viene indicata quale procuratrice di CP_2
Quanto alle ragioni di opposizione, gli attori hanno in primo luogo dedotto la nullità, quantomeno parziale, delle fideiussioni da loro sottoscritte, assumendo che esse riproducono lo schema-tipo predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003 (prot. n. 003532 del
4 luglio 2003). Hanno richiamato i provvedimenti della Banca d'Italia del 2005 e la giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. n. 29810/2017; Cass., sent. n. 13846/2019; Cass., Sez.
Un., n. 41994/2021), sostenendo che la conformità alle clausole censurate integra violazione
2 della normativa antitrust e comporta la nullità delle clausole riproduttive dell'intesa vietata. In particolare, hanno contestato la validità della clausola che deroga all'art. 1957 c.c., affermando che, caducata tale deroga, trova applicazione il termine semestrale per la proposizione delle istanze del creditore verso il debitore principale, con conseguente liberazione dei garanti per asserito mancato tempestivo attivarsi della banca. Hanno inoltre precisato che, per il Colasante, la sottoscrizione del 1995, antecedente al modello ABI, non esclude la dedotta nullità, purché il contratto “a valle” sia stato posto in essere dopo l'intesa e ne abbia costituito attuazione.
In via ulteriormente assorbente, gli opponenti hanno eccepito l'intervenuta prescrizione decennale dell'intero credito azionato in monitorio. A tal fine hanno individuato, quale dies a quo, la comunicazione di revoca degli affidamenti del 19/21 novembre 2012 e hanno allegato che, da tale data fino al deposito del ricorso monitorio del 21 giugno 2023, non sarebbe intervenuto alcun atto interruttivo;
hanno escluso, in difetto di prova dell'insinuazione al passivo della Fercom S.r.l., effetti interruttivi derivanti dalla procedura concorsuale del debitore principale.
In subordine, hanno dedotto la prescrizione quinquennale degli interessi moratori, assumendo che, anche nell'ipotesi in cui fosse provata un'interruzione connessa alla procedura concorsuale, la chiusura del fallimento Fercom S.r.l. intervenuta il 12 dicembre 2017 avrebbe comunque fatto decorrere un nuovo termine di cinque anni, spirato prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
hanno inoltre sostenuto l'irrilevanza, ai fini interruttivi, delle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale relative alle cessioni del credito.
Gli opponenti hanno altresì contestato la valenza probatoria dell'estratto conto prodotto in sede monitoria, deducendo la mancata comunicazione del documento e, per l'effetto,
l'inapplicabilità del regime probatorio privilegiato di cui all'art. 1832 c.c.
Con le conclusioni, gli attori hanno chiesto: in via preliminare, di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, di revocare e annullare il decreto ingiuntivo;
in via subordinata, di dichiarare prescritti gli interessi moratori;
in ogni caso, di condannare l'opposta alle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Controparte_1
nella qualità di mandataria di società cessionaria del credito oggetto
[...] CP_2 della procedura monitoria. Con tale atto la convenuta opposta ha chiesto la conferma del
3 decreto ingiuntivo opposto e il rigetto, perché infondata in fatto e in diritto, dell'opposizione proposta da e . Parte_1 Parte_2
La difesa della parte opposta ha premesso che il credito derivava dal contratto di conto corrente affidato n. 09397/1000/00000242, stipulato tra Fercom S.r.l. e NC di Napoli S.p.A.
(poi , e garantito dalle fideiussioni personali sottoscritte dagli Controparte_3 opponenti. aveva successivamente revocato l'affidamento, determinando Controparte_3
l'insorgenza del debito, poi ceduto prima a e quindi a la Controparte_1 CP_2 gestione era rimasta in capo a che aveva avviato la procedura monitoria. Controparte_1
Con riguardo ai motivi di opposizione, la convenuta ha articolato puntuali repliche. In primo luogo, ha contestato l'eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e per la conseguente asserita operatività dell'art. 1957 c.c. Ha osservato che la garanzia prestata dal risale al 1995, dunque ad epoca anteriore allo schema Parte_2
ABI del 2003: non potendo tale contratto costituire applicazione di un'intesa anticoncorrenziale, difetterebbe ogni collegamento causale con l'intesa censurata.
Quanto alla fideiussione sottoscritta dalla nel 2007, la difesa l'ha qualificata Pt_1 come fattispecie di tipo “stand alone”, per la quale l'opponente era onerato di dimostrare l'esistenza, all'epoca della stipula, di un'intesa anticoncorrenziale;
tale prova non sarebbe stata fornita. Ha inoltre sottolineato che la mera coincidenza testuale con le clausole ABI non integra di per sé la prova dell'illiceità, essendo necessaria la dimostrazione di una condotta concreta anticoncorrenziale da parte della banca.
La convenuta ha poi richiamato la presenza, in entrambe le fideiussioni, della clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, la quale esonererebbe il creditore dall'onere di promuovere azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dall'inadempimento, potendo lo stesso soddisfare il requisito dell'art. 1957 c.c. mediante richiesta scritta di pagamento. Nel caso concreto, aveva provveduto entro i Controparte_3 termini ad inviare comunicazione di revoca dell'affidamento con contestuale richiesta di rientro, anche ai garanti.
Quanto all'eccezione di prescrizione decennale del credito, la difesa ha dedotto che la prescrizione era stata interrotta da diffide di pagamento notificate il 31 marzo 2022 sia al debitore principale sia ai fideiussori. Con riferimento alla prescrizione quinquennale degli
4 interessi moratori, ha sostenuto che essa non poteva operare, trattandosi di un debito unitario da scoperto di conto corrente, immediatamente esigibile nella sua interezza e non soggetto al regime prescrizionale degli interessi periodici di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.
In merito all'ultima doglianza avversaria sulla valenza probatoria dell'estratto conto ex art. 50 TUB, la convenuta ha osservato che tale documento costituisce prova scritta sufficiente in sede monitoria. Ha comunque prodotto in giudizio gli estratti conto fino alla chiusura del rapporto, dai quali emergeva che al 30 ottobre 2012 il saldo a debito era pari a € 19.486,85, importo riportato nella lettera di revoca dell'affidamento, mentre al momento della chiusura del conto (7 dicembre 2012) il debito era di € 20.159,10, coincidente con l'importo azionato in monitorio.
Con le conclusioni, la convenuta ha chiesto: in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta di € 20.159,10, oltre interessi convenzionali di mora;
in via ulteriormente subordinata, la condanna degli stessi al pagamento della somma che il giudice ritenesse dovuta a seguito di istruttoria;
in via interinale, la concessione della provvisoria esecutività del decreto;
in ogni caso, la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Tanto premesso circa le posizioni delle parti, il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vede contrapposti e , quali opponenti, e Parte_1 Parte_2 [...]
quale procuratrice di (ora , quale Controparte_1 CP_2 Controparte_4 opposta, in relazione al decreto ingiuntivo n. 426/2023 emesso per il pagamento di €
20.159,10, derivanti da scoperto di conto corrente garantito da fideiussioni personali. Come detto, gli opponenti hanno dedotto quattro motivi di opposizione: la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, la prescrizione del credito, la prescrizione degli interessi di mora e la contestazione dell'estratto conto ex art. 50 TUB.
Quanto al primo motivo, la questione della nullità delle fideiussioni bancarie per violazione della normativa antitrust ha trovato definitiva sistemazione con la pronuncia delle
Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, la quale ha chiarito che i contratti di fideiussione stipulati “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono soggetti a nullità meramente parziale, limitata alle sole clausole riproduttive di quelle
5 costituenti l'intesa vietata. Il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 ha accertato la contrarietà all'art. 2 comma 2 lett. a) della legge n. 287/1990 di alcune clausole dello schema contrattuale ABI del 2003, ma con efficacia limitata nel tempo e nello spazio.
Nel caso di specie, occorre distinguere tra le due fideiussioni contestate. Quella prestata dal risale al 1° febbraio 1995, quindi è antecedente sia allo schema ABI del 2003 Parte_2 sia al provvedimento del 2005. Come chiarito dalla Cassazione (Cass. ord. n. 29810/2017), la nullità può configurarsi solo per contratti stipulati dopo la stipula dell'intesa, non prima della sua esistenza, e pertanto l'anteriorità della fideiussione esclude che essa possa essere considerata frutto dell'intesa anticoncorrenziale. La giurisprudenza più recente, anche di merito, ha consolidato questo orientamento, sottolineando che il provvedimento della Banca
d'Italia non può assumere valore di prova presuntiva dell'esistenza di intesa anticoncorrenziale per contratti stipulati al di fuori del periodo indagato.
Quanto alla fideiussione prestata dalla risalente al 2007, essa è successiva al Pt_1 provvedimento della Banca d'Italia e rientra pertanto nelle c.d. cause “stand alone”, nelle quali grava sull'opponente l'onere di allegare e dimostrare che il modello concretamente utilizzato sia stato offerto in attuazione di un'intesa anticoncorrenziale. Tale prova non è stata fornita, poiché gli opponenti si sono limitati a un raffronto testuale con lo schema ABI, senza dimostrare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale al momento della stipula.
Più specificamente, nelle cause stand alone la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'onere probatorio a carico dell'opponente non può essere soddisfatto attraverso la mera dimostrazione della coincidenza formale tra le clausole del contratto e quelle censurate nel provvedimento della Banca d'Italia. È invece necessario allegare e dimostrare: a) l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli operatori bancari al momento della stipulazione del contratto;
b) la diffusione del modello contrattuale tra gli istituti di credito;
c) il nesso causale tra l'intesa e l'adozione delle specifiche clausole contestate. Nel caso di specie, gli opponenti hanno prodotto unicamente uno schema comparativo tra le clausole delle fideiussioni e il modello ABI del 2003, senza fornire alcun elemento probatorio circa l'esistenza di accordi anticoncorrenziali nel 2007, epoca di stipulazione della garanzia Tale approccio Pt_1 risulta manifestamente insufficiente rispetto agli standard probatori consolidati dalla Suprema
6 Corte, che richiedono allegazioni specifiche e circostanziate, non mere deduzioni presuntive basate sulla conformità testuale.
Va inoltre rilevato che entrambe le fideiussioni contengono la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, non oggetto di censura da parte della Banca d'Italia e pacificamente ritenuta valida dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come essa esoneri il creditore dall'onere di promuovere azione giudiziale entro sei mesi dall'inadempimento previsto dall'art. 1957 c.c., essendo sufficiente una richiesta scritta rivolta al debitore o al fideiussore.
Nel caso concreto, la banca ha provveduto a inviare la comunicazione di revoca dell'affidamento entro i termini di legge. Deve inoltre precisarsi che la clausola di pagamento
"a semplice richiesta scritta", contenuta nell'art. 7 di entrambe le fideiussioni, non è stata oggetto di censura nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, il quale ha riguardato specificamente gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI. Tale clausola mantiene pertanto piena validità ed efficacia, determinando una deroga pattizia alla modalità di adempimento dell'onere previsto dall'art. 1957 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di tale pattuizione, il creditore può soddisfare il requisito temporale della norma mediante semplice richiesta scritta, senza necessità di promuovere formale azione giudiziale entro il termine semestrale. La comunicazione di revoca dell'affidamento del 16 novembre 2012, contenente espressa richiesta di rientro immediato dal saldo passivo e inviata anche ai garanti, ha pertanto adempiuto pienamente ai requisiti dell'art. 1957 c.c., come modificato dalla clausola contrattuale.
Sulla base di quanto affermato sopra, il primo motivo di opposizione è manifestamente infondato.
Con riguardo al secondo motivo, relativo alla prescrizione del credito, va osservato che la revoca dell'affidamento è stata comunicata il 16 novembre 2012 e da tale momento è iniziato a decorrere il termine decennale ex art. 2946 c.c. La convenuta ha documentato di aver inviato diffide di pagamento alla debitrice principale e ai garanti, recapitate il 31 marzo 2022, idonee a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. Dalla revoca dell'affidamento alla diffida interruttiva sono decorsi poco più di nove anni, dunque entro il termine decennale;
il successivo ricorso monitorio, depositato nel giugno 2023, è avvenuto a sua volta entro il nuovo
7 termine decennale decorrente dall'interruzione. Di conseguenza, anche tale motivo risulta infondato.
Quanto al terzo motivo, relativo alla prescrizione degli interessi di mora, va ribadito che il debito da scoperto di conto corrente costituisce un debito unico immediatamente esigibile nella sua interezza, comprensivo di capitale e interessi, e che l'art. 2948 n. 4 c.c. si applica esclusivamente a rapporti periodici e non a tali debiti unitari. La Cassazione ha chiarito che gli interessi maturati sugli scoperti di conto non sono soggetti alla prescrizione quinquennale, seguendo invece il regime prescrizionale del credito principale. Anche questo motivo è dunque infondato.
Quanto al quarto motivo, relativo alla contestazione dell'estratto conto ex art. 50 TUB, deve osservarsi che la banca ha prodotto non solo l'estratto conto certificato, dotato di particolare efficacia probatoria, ma anche gli estratti analitici fino alla chiusura del rapporto, dai quali emerge un saldo a debito al 30 ottobre 2012 di € 19.486,85 e un saldo finale al 7 dicembre 2012 di € 20.159,10, coincidente con l'importo azionato in via monitoria. Gli opponenti non hanno formulato contestazioni specifiche, limitandosi a deduzioni generiche e prive di riscontro, e non hanno indicato singole voci ritenute non dovute. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la contestazione dell'estratto conto deve essere puntuale e circostanziata, pena l'inammissibilità. Anche tale motivo di opposizione risulta dunque privo di fondamento.
Dal canto suo, la convenuta ha assolto pienamente al proprio onere probatorio, producendo il contratto di conto corrente affidato, i contratti di affidamento, l'estratto conto ex art. 50 TUB, gli estratti conto analitici, la comunicazione di revoca dell'affidamento e le diffide interruttive della prescrizione.
In definitiva, tutti i motivi di opposizione devono essere rigettati perché infondati. La fideiussione del 1995 è anteriore all'intesa anticoncorrenziale accertata, quella del 2007 non è stata dimostrata come riconducibile ad alcun accordo illecito, la clausola a semplice richiesta scritta conserva piena efficacia, la prescrizione del credito è stata validamente interrotta, quella degli interessi non trova applicazione in relazione agli scoperti di conto, e le contestazioni all'estratto conto si rivelano generiche. L'opposizione appare, dunque, priva di sostegno
8 fattuale e probatorio, rivelandosi così infondata. Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere integralmente respinta con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento (senza computo della fase istruttoria, non svoltasi), seguono la soccombenza degli opponenti.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 426/2023, emesso dal Tribunale di Chieti in data 16 agosto 2023, che conferma;
- condanna gli opponenti alla rifusione, in favore della convenuta opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 1° ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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