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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/07/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RGL n. 1318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 04/07/2025 nella causa n. 1318/2025 RGL, promossa da:
c.f. , assistito Parte_1 C.F._1 dall'avv. MANGONE DOMENICO;
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. ; CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il ricorrente esponeva di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time al 51,28%, con decorrenza dal 25 gennaio 2021 e inquadramento al livello 5 del C.C.N.L.
Autotrasporto Merci.
Deduceva di avere rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 29 marzo 2024 e di non avere percepito la retribuzione del mese di febbraio
2024, i ratei di mensilità aggiuntive, le ferie e i permessi maturati e non goduti, nonché il trattamento di fine rapporto, per un importo complessivo lordo pari a € 4.988,10.
Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento delle suddette somme, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di lite.
1 RGL n. 1318/2025
2. La convenuta, regolarmente citata, non si costituiva, rimanendo contumace.
3. All'udienza fissata per la discussione, verificata la regolarità del contraddittorio, la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Le allegazioni del ricorrente trovano adeguato riscontro nelle buste paga prodotte (doc. 1), dalle quali emergono la data di inizio del rapporto (25 gennaio 2021), l'inquadramento contrattuale e la percentuale di part- time.
5. Parimenti, la cessazione del rapporto risulta comprovata dal modulo di dimissioni depositato in atti (doc. 3), che attesta la decorrenza del recesso dal 29 marzo 2024.
6. La documentazione è coerente, attendibile e sufficiente a fondare l'accertamento richiesto.
7. Il ricorrente ha richiesto il pagamento di diverse voci retributive e del trattamento di fine rapporto, istituti previsti dalla legge o dal contratto collettivo, puntualmente quantificate nei conteggi allegati.
8. Le modalità di determinazione delle singole somme appaiono congrue e rispettose dei criteri previsti dal C.C.N.L. applicabile e della proporzione dovuta per il part-time.
9. Più precisamente:
- la retribuzione di febbraio 2024 (€ 830,20) corrisponde alla base contrattuale ridotta secondo la percentuale di orario;
- i ratei di tredicesima (€ 210,93) e quattordicesima (€ 632,78), le ferie (€ 249,28) e i permessi (€ 137,19) risultano in linea con l'anzianità di servizio e con i parametri contrattuali;
- il trattamento di fine rapporto (pari a € 2.927,72) è stato determinato applicando i criteri dell'art. 2120 c.c., tenuto conto della retribuzione utile alla cessazione del rapporto.
10. In assenza di contestazioni e di elementi ostativi, le pretese del ricorrente devono ritenersi fondate e meritevoli di integrale accoglimento.
2 RGL n. 1318/2025
11. Le somme riconosciute devono essere maggiorate della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino al saldo, nonché degli interessi legali sulle somme via via rivalutate.
12. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte convenuta, nella misura indicata in dispositivo.
La liquidazione è effettuata applicando i parametri medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento, con esclusione del compenso per la fase istruttoria, trattandosi di controversia istruita unicamente in via documentale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Domenico Mangone.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna la società al pagamento, in favore del ricorrente, della CP_1 somma complessiva lorda di € 4.988,10, di cui € 2.927,72 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
2.059, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Domenico
Mangone.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Samuel Boraso
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 04/07/2025 nella causa n. 1318/2025 RGL, promossa da:
c.f. , assistito Parte_1 C.F._1 dall'avv. MANGONE DOMENICO;
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. ; CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il ricorrente esponeva di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time al 51,28%, con decorrenza dal 25 gennaio 2021 e inquadramento al livello 5 del C.C.N.L.
Autotrasporto Merci.
Deduceva di avere rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 29 marzo 2024 e di non avere percepito la retribuzione del mese di febbraio
2024, i ratei di mensilità aggiuntive, le ferie e i permessi maturati e non goduti, nonché il trattamento di fine rapporto, per un importo complessivo lordo pari a € 4.988,10.
Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento delle suddette somme, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di lite.
1 RGL n. 1318/2025
2. La convenuta, regolarmente citata, non si costituiva, rimanendo contumace.
3. All'udienza fissata per la discussione, verificata la regolarità del contraddittorio, la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Le allegazioni del ricorrente trovano adeguato riscontro nelle buste paga prodotte (doc. 1), dalle quali emergono la data di inizio del rapporto (25 gennaio 2021), l'inquadramento contrattuale e la percentuale di part- time.
5. Parimenti, la cessazione del rapporto risulta comprovata dal modulo di dimissioni depositato in atti (doc. 3), che attesta la decorrenza del recesso dal 29 marzo 2024.
6. La documentazione è coerente, attendibile e sufficiente a fondare l'accertamento richiesto.
7. Il ricorrente ha richiesto il pagamento di diverse voci retributive e del trattamento di fine rapporto, istituti previsti dalla legge o dal contratto collettivo, puntualmente quantificate nei conteggi allegati.
8. Le modalità di determinazione delle singole somme appaiono congrue e rispettose dei criteri previsti dal C.C.N.L. applicabile e della proporzione dovuta per il part-time.
9. Più precisamente:
- la retribuzione di febbraio 2024 (€ 830,20) corrisponde alla base contrattuale ridotta secondo la percentuale di orario;
- i ratei di tredicesima (€ 210,93) e quattordicesima (€ 632,78), le ferie (€ 249,28) e i permessi (€ 137,19) risultano in linea con l'anzianità di servizio e con i parametri contrattuali;
- il trattamento di fine rapporto (pari a € 2.927,72) è stato determinato applicando i criteri dell'art. 2120 c.c., tenuto conto della retribuzione utile alla cessazione del rapporto.
10. In assenza di contestazioni e di elementi ostativi, le pretese del ricorrente devono ritenersi fondate e meritevoli di integrale accoglimento.
2 RGL n. 1318/2025
11. Le somme riconosciute devono essere maggiorate della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino al saldo, nonché degli interessi legali sulle somme via via rivalutate.
12. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte convenuta, nella misura indicata in dispositivo.
La liquidazione è effettuata applicando i parametri medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento, con esclusione del compenso per la fase istruttoria, trattandosi di controversia istruita unicamente in via documentale, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Domenico Mangone.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna la società al pagamento, in favore del ricorrente, della CP_1 somma complessiva lorda di € 4.988,10, di cui € 2.927,72 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
2.059, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Domenico
Mangone.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Samuel Boraso
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