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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/12/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. VA La LE, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 2310/2024
R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Locri, via Stenida n.8, presso lo studio dell'avvocato Meri PIZZATA che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, pec: Email_1
- Ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
RO il Grande, elettivamente domiciliato in Locri, alla via Matteotti n. 48, con gli avv.ti
SS UC e DA BE IM ADORNATO, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024,
a rogito del notaio in Fiumicino, rep. 37875, pec: Per_1
t; Email_2
- Convenuto -
Oggetto: riconoscimento del rapporto di lavoro- iscrizione elenchi lavoratori agricoli- indennità di disoccupazione
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.08.2024, ha esposto che ha lavorato come Parte_1
bracciante agricolo assunto a tempo determinato presso l'azienda , con Controparte_2 sede legale ad RE in c.da Avolio;
che ha lavorato nell'anno 2020 dal 01.08.2020 al Pag. 1 a 11 21.12.2020 e nell'anno 2021 dal 21.06.2021 al 30.11.2021, sempre per 102 giornate lavorative;
che i terreni su cui ha prestato attività lavorativa si trovano nei comuni di OV
e RE;
che nei terreni siti ad RE l'indirizzo produttivo è olivicolo mentre negli altri orticolo;
che ha lavorato dal lunedì al sabato, per circa 7 ore al giorno, dalle 7.00 alle
15.00,con pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00; che in estate invece ha prestato attività lavorativa dalle 05.00 alle 12.30, con pausa verso le ore 10.00; che ha guadagnato circa 40 euro al giorno;
che si è occupato delle mansioni di volta in volta indicate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze aziendali e delle fasi della produzione;
che dunque si è occupato della pulizia delle piante di ulivo, della raccolta delle olive, della messa a dimora degli ortaggi, della raccolta e dell'incassamento degli stessi, della pulizia dei terreni e della coltivazione delle piante aromatiche;
che in data 22.03.2024 ha ricevuto la notifica di due provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura degli anni 2020 e 2021; che ha regolarmente prestato attività lavorativa e dunque ha diritto all'iscrizione negli elenchi del comune di RE per 102 giornate lavorative. Ha così concluso: ”Nel merito: 1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di
nel 2020 e nel 2021 per un totale di 102 giornate lavorative annue o Controparte_2 in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, il ricorrente ha diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni 2020 e 2021 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione di legge;
4) condannare CP_1
l , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e CP_1 compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'
Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instaurato il contradditorio, si è costituito l' che ha evidenziato la CP_1 sproporzione della manodopera denunciata dal titolare rispetto alle reali condizioni ed esigenze dell'azienda, ha dedotto che al momento dell'accesso ispettivo era presente un solo dipendente e si è riportato agli esiti del verbale emesso nei confronti dell'azienda agricola
. Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_2
Pag. 2 a 11 La causa è stata istruita documentalmente e mediante la prova per testi, escussi alle udienze del 16.5.2025 e 7.11.2025, ed oggi è decisa con sentenza con motivazione contestuale.
RAGIONI DELLE DECISIONI
Parte ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2020 e 2021, a seguito dell'avvenuta cancellazione.
In via generale non è inutile premettere che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinata od autonoma svolta da un determinato soggetto.
Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene, ad esempio, quando è richiesta l'iscrizione dell'interessato in determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale, costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche di altri elementi, ugualmente necessari, e l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto, è condizionato dall'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Nello specifico, secondo quanto dispone il R.D. 24 settembre 1940 n.1949 per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei braccianti agricoli, con conseguente diritto alle prestazioni dell'assicurazione ed iscrizione nei relativi elenchi anagrafici, è necessario che il lavoratore dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno
(art.3, comma 4). Pertanto, in virtù di tali disposizioni, il diritto all'iscrizione negli elenchi può essere rivendicato soltanto da coloro che abbiano svolto nell'anno un'attività di lavoro per il numero di giorni previsto dalla legge.
Appare, inoltre, opportuno delineare il percorso amministrativo che conduce alla compilazione degli elenchi.
Ebbene, qui va chiarito che le iscrizioni, per previsione normativa (l. n. 608/996), avvengono in base alle denunce trimestrali con cui il datore di lavoro denuncia all le CP_1 giornate effettivamente lavorate dal bracciante alle proprie dipendenze. Dunque, in difetto di meccanismi di controllo (che possono peraltro attivarsi anche successivamente), l'iscrizione avviene semplicemente in base al contenuto della dichiarazione del terzo datore di lavoro.
Pag. 3 a 11 Rilevante, dunque è l'attività di accertamento degli operai agricoli e delle categorie assimilate, le cui modalità, ai fini della loro iscrizione negli elenchi nominativi, hanno subito nel tempo una notevole evoluzione.
Presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi resta pronunciato nel d.lgs. lgt. n. 212 del 1946, che richiede, per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, pari a 51 (come già indicato nel R.D. 24 settembre 1940 n.1949).
Da ultimo, con la legge 28 novembre 1996, n. 608 recante “Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Se. per i contributi agricoli unificati (SC.), nonché di promozione dell'occupazione” si è venuto a delineare l'attuale sistema relativo al complesso procedimento che porta all'iscrizione negli elenchi la cui caratteristica principale è sicuramente la presenza ed il controllo costante ad opera dell . Si tratta, infatti, di un sistema (artt.
9-ter, 9-quater CP_1
e 9-quinques) in cui se da un lato è vero che gli elenchi vengono compilati sulla base delle dichiarazioni trimestrali inviate all' , dall'altro è vero che l stesso, CP_1 CP_3 nell'assolvimento dei suoi compiti, è tenuto ad un continuo controllo della procedura.
Innanzitutto, è lo stesso che concede il registro d'impresa all'imprenditore agricolo e CP_3 fa ciò sulla base di una verifica preventiva della documentazione prodotta (relativa ai terreni, al tipo di coltura); in tale fase l'istituto è già in grado di operare una verifica previsionale sul numero di giornate necessarie. A titolo esemplificativo basterà notare come l'art 9-ter della citata legge stabilisce che “qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l diffida il datore di lavoro a fornirne CP_1
motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l' procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle CP_1 retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, e successive, modificazioni ed integrazioni”.
Pag. 4 a 11 I poteri d'intervento dell'istituto sono notevoli e, se ben esercitati, consentono di tenere costantemente sotto controllo l'operato dei datori di lavoro, intervenendo laddove vengano rilevate disfunzioni.
Anche all'interno di questo sottosistema spetta dunque al lavoratore agricole di provare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto.
Il rapporto di lavoro subordinato, per quanto connotato dalle peculiarità di settore, trova il suo riferimento normativo nell'articolo 2094 c.c. per il quale “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. In ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. sul punto Cassazione n. 3975/2001).
Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento (v. Cassazione n. 13677/2018).
In particolare, l'articolo 2697 c.c. ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Pertanto, la norma in esame pone un criterio di riparto dell'onere probatorio di natura processuale, nella misura in cui fa riferimento ai fatti giuridici che ciascuna parte, l'attore ed il convenuto, hanno allegato, con la conseguenza che l'oggetto dell'onere probatorio di ciascuna parte discende dalle specifiche allegazioni poste in essere dalle stesse.
Dalla norma in esame si ricava una regola formale di giudizio, in forza della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Applicando le predette coordinate alla materia de qua ne deriva che spetta al ricorrente la formazione di una prova positiva in ordine all'espletamento del rapporto di lavoro
Pag. 5 a 11 subordinato, sia pure particolarmente atteggiato in relazione alle mansioni agricole rivendicate.
Questi ha dunque l'onere di far emergere elementi tipici, o quantomeno sintomatici, del lavoro subordinato, ed è altresì necessario che la consistenza delle prove prodotte sia tale da superare le risultanze del verbale ispettivo.
La domanda è fondata.
Nel caso in esame la cancellazione delle giornate agricole del ricorrente è scaturita dal verbale ispettivo n. 2023001359/DDL del 20.12.2023, redatto nei confronti dell'azienda
. Dalla consultazione di detto verbale emerge che le 102 giornate a Controparte_2 carico del ricorrente per gli anni 2020 e 2021 sono state interamente cancellate. Gli ispettori hanno individuato come arco temporale oggetto di accertamento il periodo dal 2018 al 2023
e hanno onerato l'azienda, al fine di poter proseguire l'attività lavorativa, a richiedere un nuovo CIDA, previa presentazione di nuova denuncia aziendale, oltre ad assolvere ulteriori adempimenti specificamente indicati (cfr. pag. 13 del verbale).
Orbene, appare opportuno evidenziare sin da ora che, per come emerge dal contenuto del verbale ispettivo, gli accertamenti hanno avuto inizio in data 06.03.2023 e il primo sopralluogo è avvenuto il 11.07.2023, dunque in epoca postuma rispetto agli anni per i quali
è stato denunciato il rapporto di lavoro in favore del ricorrente. In tal senso, gli ispettori hanno evidenziato anomalie sulla reale consistenza dell'attività lavorativa svolta dall'azienda
, hanno denunciato la sproporzione tra l'attività in essa realizzata ed il Controparte_2 fabbisogno di manodopera denunciato, ed hanno proceduto a disconoscere le giornate lavorative degli operai indicati dal 2018 a settembre 2023.
A fronte di tale determinazione il lavoratore rivendica di aver prestato attività lavorativa nei termini indicati ed ha prodotto la documentazione relativa agli anni di causa.
Al riguardo, va ricordato che la documentazione prodotta (contratto di lavoro, buste paga dei relativi pagamenti e comunicazione Unilav 2020) non è da sola sufficiente a supportare le richieste della parte ricorrente.
È noto, infatti, che nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
Pag. 6 a 11 In tema di prova, è bene premettere che la cancellazione delle giornate agricole è stata disposta a distanza di circa due anni dall'esaurimento del dedotto rapporto di lavoro, e che tale determinazione è stata assunta dall'Ente convenuto in ragione della mancata presentazione del ricorrente alla convocazione disposta per l'assunzione di dichiarazioni.
Quanto evidenziato anticipa invero la fragilità degli accertamenti ispettivi, che paiono contraddistinguersi per una valutazione meramente numerica del fabbisogno lavorativo e risultano, in ultimo, superficiali nella motivazione dei provvedimenti assunti.
Questi ultimi, poi, non si contraddistinguono per la valutazione singola e specifica dei singoli rapporti denunciati. Ciò, ad esempio, avrebbe potuto compiersi incrociando il tipo di culture realizzate dalla ditta con il tempo ed il periodo di assunzione a tempo determinato dei singoli operai.
Tale operazione, invero, risulta essere stata condotta solo parzialmente ed ad ogni modo risulta inficiata dalla distanza intercorrente tra il tempo dell'accesso ispettivo ed i periodi d lavoro dei singoli lavoratori. In questo senso, anche le risultanze sullo stato dei luoghi non possono essere utilmente invocate per argomentare sull'inesistenza di rapporti di lavoro esauritisi oltre due anni addietro.
A fronte di tali elementi è bene ricordare che il quadro probatorio in tema di iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi nominativi, ai fini della prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa a favore di un'azienda agricola necessita dell'assunzione di prove testimoniali che possano consentire di affermare, in forza di affermazioni coerenti e puntuali,
l'esistenza del rapporto di lavoro, e ciò anche al fine di superare gli elementi raccolti in fase ispettiva, che si contraddistinguono per la scarsa consistenza anzidetta.
In questo senso, le testimonianze possono essere valutate, unitariamente con altro materiale probatorio, in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa.
Ciò premesso, occorre dare conto delle risultanze testimoniali.
Pare opportuno iniziare dalla deposizione del teste , il quale ha Controparte_2 dichiarato:” (…) Conosco il ricorrente perché ha lavorato nella mia azienda nel 2020 e nel
2021. Lui ha lavorato nel periodo estivo, da luglio agosto in poi, intendo fino a fine anno.
AD Lui ha fatto 102 giornate lavorative. AD Io l'ho pagato circa 40 euro al giorno. AD
Lui lavorava dalle 5.30 sino alle 12, negli altri periodi dalle 7 alle 15 con una pausa pranzo
Pag. 7 a 11 per sei giorni la settimana. AD i miei terreni sono tra RE e OV. I terreni sono due
o tre ettari, tra serra e terreni ad ulivo o comunque terreni scoperti. Io coltivo ortaggi ed ulivi. AD Io vendo in luogo i prodotti agricoli, o ai mercati generali e faccio anche qualche volta vendita ambulante. AD La mia azienda è sorta nel 2017, negli anni 2020 e 2021 ho avuto tra i 7 e i 10 dipendenti, sempre assunti da luglio agosto in poi. AD Lui si occupava di trapianto di piantine e loro pulizia e degli ortaggi in generale. AD Si è occupato anche di ulive, io circa 300 piante quasi tutte produttive. AD L'olio è destinato ad uso familiare il resto è destinato alla vendita ma in ambito ristretto, familiare. AD. Non ho impugnato il verbale ispettivo. AD Ho avuto qualche difficoltà nella gestione e nel mantenere Contr l'economicità dell'azienda, ho avuto delle difficoltà che mi sto portando ancora dietro.
L'azienda è ancora attiva. AD Con molti sacrifici sto andando avanti, gli introiti sono derivati dalla vendita dei prodotti, da miei sacrifici personali, inclusi i finanziamenti. AD
l'azienda non ha subito sanzioni dopo il verbale ispettivo”.
Il teste tanto ha deposto: “(…) Conosco il ricorrente perché ha Testimone_1 lavorato nella azienda di mio cognato, lui è venuto a lavorare lì nel 2020 e nel 2021. Anche io ho lavorato dal 2017 fino al 2023. Noi apriamo la posizione lavorativa da marzo aprile fino a fine anno per 102 giornate. AD Lui mi pare ha lavorato sempre da fine estate a dicembre. Lui ha fatto 102 giornate lavorative. AD Lui lavorava dalle 7 alle 12 e poi un paio d'ore dopo la pausa pranzo. AD La paga era per tutti di 40 euro al giorno, credo sia stato pagato sempre. AD i terreni sono tra RE e OV. I terreni di OV sono a Contr serra, quelli di RE sono non coperti. l'azienda coltiva ortaggi e olive. Facciamo piantine, produciamo e vendiamo. AD i prodotti agricoli sono venduti al mercato generale, tra cui quelli Reggio, Taurianova, Catanzaro. AD L'azienda è sorta credo nel 2017, non ricordo di preciso, prima c'era mio padre, senza azienda, poi li ha presi mio cognato. AD
Negli anni 2020 e 2021 hanno lavorato meno di 10 persone. AD Lui si occupava di trapianto di piantine, pulizia e degli ortaggi in generale. AD Si è occupato anche di ulive, ci sono poco meno di 400 piante. AD L'olio è destinato ad uso familiare il resto è destinato alla vendita. AD. Le mie giornate agricole sono state confermate. AD L'azienda è di alcuni ettari”.
In ultimo, vanno riportato le dichiarazioni rilasciate da : Testimone_2
“(…) Conosco il ricorrente per motivi lavorativi, io sono un agronomo e vengo chiamato per
Pag. 8 a 11 fornire consigli ed indicazioni per la coltivazione di alberi ed ortaggi. AD L'ho conosciuto nell'azienda di al fine di migliorare le conoscenze di potatura degli ulivi ed anche CP_2 per migliorare il raccolto. Gli operai di solito fanno di testa loro, io sono stato chiamato per dare buone indicazioni. AD Io l'ho conosciuto nell'azienda di nell'anno 2018 CP_2
o 2019 e lui si occupava prevalentemente della raccolta delle ulive, lui poi si occupava anche degli ortaggi. AD Io sono andato in quella azienda anche nel 2020, poi non sono stato più chiamato. So che lui lì faceva l'operaio, non so dire se ha lavorato anche nel 2021, anche perché poi non sono stato più chiamato dalla ditta . AD. Lui lavorava dalle 7 CP_2
alle 16, mentre in inverno dalle 5 o le 6 sino a mezzogiorno. AD. Non so dire quante giornate lavorative possa aver fatto. AD L'azienda è a OV, ed i suoi terreni sono a cavallo tra
OV ed RE. ho frequentato l'azienda sino al 2024, quindi anche nel 2020 e nel 2021 seppure saltuariamente, sono stato nell'azienda di . AD. Posso quindi dire di CP_2
averlo visto a lavoro in quegli anni. AD. Era il titolare che gestiva gli operai. AD. Posso dire di aver frequentato questa azienda come media negli anni circa una volta al mese. AD
Specifico che spesso ho trovato il lì a lavorare, ma non sempre, a volte non l'ho Parte_1
visto, ma questo dipende da cosa mi chiedeva il titolare, se ad esempio io ero in uliveto e gli operai nelle serre era normale che non lo vedessi. AD E' una azienda di media grandezza, aveva 350-400 piante di ulive ed ha anche serre molto estese. AD. L'azienda aveva 8 o 9 dipendenti”.
All'esito di tale disamina va dunque dato atto che le dichiarazioni esaminate collimano con quanto allegato dalla parte ricorrente in ordine al periodo lavorativo. I testi hanno infatti riferito circostanze dalle quali consegue la conferma degli anni di lavoro rivendicati, delle mansioni svolte, della località di esecuzione della prestazione, ed anche della retribuzione percepita.
In particolare, il teste , datore di lavoro e titolare dell'azienda Controparte_2 agricola, già in sede di audizione ispettiva, avvenuta in data 29.06.2023, nell'indicare i dipendenti assunti nel corso degli anni ha fatto menzione del ricorrente precisando a tal proposito che “gli altri dipendenti che ho assunto in passato sono la signora (…) Per_2
(…) qualcuno ha lavorato più anni, altri vengono un solo anno (…)” Parte_1
(cfr. pag 3 del verbale ispettivo).
Pag. 9 a 11 Di indubbia attendibilità appaiono inoltre le dichiarazioni rilasciate dal teste Tes_1
altro dipendente dell'azienda, al quale non è stato disconosciuto il rapporto di
[...] lavoro in agricoltura per nessuno anno di quelli denunciati. Questi ha esattamente descritto le mansioni del ricorrente ed ha collocato correttamente nel tempo il rapporto di lavoro subordinato.
Tale già robusto esito della prova testimoniale è poi definitivamente corroborato dalle dichiarazioni rilasciate da , agronomo, soggetto estraneo al Testimone_2 complesso aziendale. Il testimone, premesso di aver collaborato saltuariamente con l'azienda in qualità di consulente, ha riferito di aver visto il ricorrente lavorare, negli anni per cui è causa, specificando che “(..) spesso ho trovato il lì a lavorare, ma non sempre, a Parte_1
volte non l'ho visto, ma questo dipende da cosa mi chiedeva il titolare, se ad esempio io ero in uliveto e gli operai nelle serre era normale che non lo vedessi”.
Ebbene, nel caso di specie, l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti sono state in grado di superare quanto concluso in sede ispettiva con riferimento all'odierno ricorrente, in quanto quest'ultimo ha ottemperato all'onere della prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro.
Dunque, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi sono emersi la tipologia delle mansioni svolte dal ricorrente, l'orario di lavoro, la retribuzione, il vincolo di subordinazione, ovvero tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.
Deve, pertanto, ritenersi raggiunta la prova dell'espletamento da parte ricorrente dell'attività lavorativa di bracciante agricolo svolta per il numero di giornate e per gli anni indicati in ricorso, con conseguente dichiarazione del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2020 e 2021, per 102 giornate lavorative annue, con ogni conseguenza di legge, anche di natura previdenziale, ed obbligo per l' di provvedere ai CP_1 relativi adempimenti.
Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e visto il D.M. 147/2022, considerata la natura previdenziale della materia trattata, visto lo scaglione indeterminabile secondo i valori minimi, attesa l'assenza di questioni in fatto ed in diritto connotate di particolare complessità, esse sono liquidate in complessivi €3.734,00, di cui €3.246,60 per compensi ed €487,00 per
Pag. 10 a 11 spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di Parte_1
all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del comune di RE per gli anni
[...]
2020 e 2021 e per 102 giornate lavorative annue;
2.- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite che liquida in complessivi €3.734,60, di cui €3.246,60 per compensi ed
€487,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 12 dicembre 2025
Il Giudice
VA La LE
Pag. 11 a 11