Decreto cautelare 1 giugno 2022
Decreto presidenziale 9 giugno 2022
Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Sentenza 27 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 22/06/2022, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2022
N. 00642/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e in qualità di titolare e affittuaria dell’azienda denominata “-OMISSIS-”, esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande con sede in Gallipoli alla Via Riviera N. Sauro n. 7, rappresentate e difese dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zaca', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare della Ditta individuale -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Ferilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza dirigenziale di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi del Comune di Gallipoli n. -OMISSIS-, dell'ordinanza dirigenziale di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi del Comune di Gallipoli n. -OMISSIS- della determinazione dirigenziale del Comune di Gallipoli n. -OMISSIS- di sospensione temporanea, ex art. 21 - quater Legge n. 241/1990, dell'esecuzione dell'ordinanza n. -OMISSIS-;
di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo ivi incluso, ove occorra, il verbale della Polizia Municipale n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visto l’atto di intervento ad opponendum;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalle ricorrenti anche con i motivi aggiunti proposti in data 9 Giugno 2022;
Visti i decreti presidenziali cautelare e di abbreviazione dei termini processuali n. 259/2022 e n. 75/2022;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 21 giugno 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to O. Calsolaro, avv.to V. Mele, avv.to F. Zacà, e avv.to F. Ferilli;
Il Collegio ritiene necessario, ai fini della decisione sull’istanza cautelare proposta dalle ricorrenti, disporre incombenti istruttori urgenti a carico del Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , ordinando l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, che, in particolare, chiarisca e documenti se/quando la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Gallipoli n. 83 del 17 marzo 2022 - che (in tesi di parte resistente) “ ha eliminato il silenzio-assenso dalla regolamentazione relativa agli aspetti procedurali per il trattamento delle pratiche per l’occupazione di suolo pubblico ad utilizzazione commerciale ” - è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Gallipoli, poiché, come rilevato in udienza dalla difesa di parte ricorrente, la copia della suddetta deliberazione giuntale versata in atti dal Comune di Gallipoli il 18/06/2022, nella parte relativa al Certificato di Pubblicazione, recita “ Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal al 01/01/0001 all'albo pretorio del Comune ” (peraltro, non recando né data né firma del Messo Comunale).
Al predetto adempimento il Comune di Gallipoli dovrà provvedere entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
Ritenuto giusto ed opportuno - nelle more del disposto incombente istruttorio - sussistendone i presupposti di legge, accogliere ad tempus l’istanza cautelare formulata dalle ricorrenti anche con i motivi aggiunti proposti in data 9 Giugno 2022 avverso i provvedimenti comunali già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, e, per l’effetto, di sospendere ad tempus l’efficacia degli impugnati provvedimenti comunali di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi, limitatamente all’area pubblica occupata dalle ricorrenti corrispondente a quella in precedenza assentita in concessione nel 2021 dal Comune di Gallipoli, fino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione del 13 Luglio 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ordina al Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere agli adempimenti istruttori indicati motivazione, nel termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria e, nelle more, accoglie ad tempus l’istanza cautelare formulata dalle ricorrenti anche con i motivi aggiunti proposti in data 9 Giugno 2022 avverso i provvedimenti comunali già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia degli impugnati provvedimenti comunali di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi, limitatamente all’area pubblica occupata dalle ricorrenti corrispondente a quella in precedenza assentita in concessione nel 2021 dal Comune di Gallipoli fino alla data della prossima Camera di Consiglio della Sezione del 13 Luglio 2022.
Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 13 Luglio 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.