Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/03/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n° 12/2011 ex Trib. Mistretta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
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Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 12/2011
TRA
(C.F. ) – Avv. Antonio Mario Di Parte_1 C.F._1
Francesco e PI PI;
attore
E
(C.F. ) – Avv. Anna Aversa Controparte_1 C.F._2
convenuta
Conclusioni di parte attrice:
-ordinare la divisione dei cespiti con attribuzione e assegnazione all'attore della quota di ½ ad esso spettante, adeguando la pars quota alla pars quanta;
-rigettare le domande della convenuta.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimb. forf. spese gen., IVA e CPA come per legge.
Conclusioni di parte convenuta: non depositate
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore chiedeva la divisione degli immobili siti in Tusa (ME), c.d. Santa Maria delle Palate, catastalmente identificati al fg.
7, partt. 31 e 424 (terreno agricolo) e part. 425, sub 2 e sub 4 (fabbricato), in comproprietà al 50% con la convenuta giuste, rispettivamente, quanto all'attore donazione da parte
1
testamentaria del sig. a seguito del decesso del medesimo, avvenuto il Persona_1
15/06/2010.
La convenuta si costituiva eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Mistretta in favore del Tribunale di Messina, essendo quest'ultimo sia il formun hereditatis ex art. 22 c.p.c., sia il domicilio della convenuta ex art. 18 c.p.c., non opponendosi nel merito alla divisione e chiedendo in riconvenzionale il rimborso dei lavori eseguiti per la copertura del tetto dell'immobile, necessari al fine di evitarne il decadimento.
Con ordinanza 18-22/06/2011, il giudice rigettava le eccezioni di incompetenza sollevate dalla convenuta, richiamando il disposto dell'art. 23 c.p.c.
Con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore contestava la domanda di rimborso, osservando come i lavori in questione risalissero al 2002 e fossero perciò stati eseguiti dai danti causa, all'epoca ancora comproprietari per il 50% ciascuno, e non dalla convenuta.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda di divisione è fondata.
La ctu espletata in corso di giudizio, congruamente motivata ed immune da vizi logici, ha stimato i terreni in complessivi € 15.906,00 ed il fabbricato in € 65.86,50, per complessivi € 81.772,50. Ha quindi formulato il progetto divisionale di cui al par.
2.4 dell'elaborato peritale depositato il 03/04/2013 ed agli elaborati grafici di cui all'all. 5, prevedendo la formazione dei Lotti A e B, ciascuno comprendente porzioni di terreno e fabbricato, con conguaglio in favore del Lotto A di € 1.099,14.
Poiché su tali lotti non sono sorte contestazioni, sebbene la parti non siano riuscite ad addivenire ad una divisione bonaria, il progetto esecutivo può essere senz'altro approvato, dovendosi disporre con separata ordinanza per il sorteggio dei lotti.
La somma prevista a titolo di conguaglio dovrà essere rivalutate all'attualità, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalla data di deposito dell'elaborato peritale (03/04/2013) a quella di pubblicazione della sentenza, in quanto “la somma dovuta dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile a titolo di conguaglio in favore di quello non assegnatario ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all'atto dell'assegnazione del bene, va rivalutata, anche d'ufficio, al momento della decisione della causa di divisione, senza che, peraltro,
2 da ciò ne derivi l'alterazione del "petitum" della controversia, poiché la rivalutazione incide esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari”
(Cass. 6931/2016).
Inoltre, poiché “In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, gli interessi sul conguaglio dovuto agli altri comunisti, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, la cui efficacia retroattiva - anche ove si attribuisca natura dichiarativa allo stesso - è limitata, ai sensi dell'art. 757
c.c., ai beni assegnati in proporzione del valore delle relative quote” (Cass. 20457/2016), la convenuta sarà tenuta a corrispondere gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Quanto alla domanda riconvenzionale, a seguito dell'implicito rigetto, all'udienza del 07/04/2014, delle prove per testi da essa dedotte nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la convenuta ha omesso di depositare nel termine assegnato il foglio di precisazione delle conclusioni, con il quale avrebbe dovuto insistere espressamente per l'assunzione delle prova e la revoca del provvedimento impliciti di rigetto, atteso che “Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate” (Cass.
10767/2022).
Non essendosi la convenuta opposta alla divisione, e non avendo coltivato la domanda riconvenzionale, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 12/2011 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di divisione e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione sugli immobili siti in Tusa (ME), c.d. Santa Maria delle Palate, catastalmente identificati al fg. 7, partt. 31 e 424 (terreno agricolo) e part. 425, sub 2 e sub 4 (fabbricato), in favore dell'attore e della convenuta per il 50% ciascuno;
3 2) dispone la formazione di due lotti, denominati Lotto A e Lotto B, come da progetto divisionale di cui al par.
2.4 dell'elaborato peritale depositato il
03/04/2013, inclusi gli elaborati grafici di cui all'all. 5, con addebito di conguaglio di € 1.099,14 in favore del Lotto A ed a carico del Lotto B, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 03/04/2013 alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale sulla predetta somma da quest'ultima data fino al soddisfo;
3) compensa interamente le spese di giudizio;
4) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna;
5) dispone per l'estrazione a sorte dei lotti come da separata ordinanza.
Patti, 13/03/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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