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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/10/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 412/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 412 R.G.A.C. per l'anno 2019, promossa da:
(P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Simonelli che la rappresentata e difende in sostituzione del precedente difensore, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tropea Via IV Novembre snc;
ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._1 presente procedimento dall'avv. Damiano Vita, ed ivi elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Tropea in Largo Antico Sedile n. 1, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
(C.F./P.IVA: , in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato per la carica in Tropea, Largo Padre di Netta, rappresentato e difeso, giusta determinazione n. 38/2020 e per procura rilasciata su foglio separato ed apposta in calce al presente atto, dall'avv. Giuseppe Pizzi, ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Calabria(RC) alla Via Possidonea n.
46/B;
CONVENUTO
Oggetto: arricchimento senza causa pagina 1 di 14 Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare il Parte_1 proprio diritto di credito nei confronti del in virtù dei lavori di Controparte_2 riparazione e manutenzione della rete idrica e fognaria, complessivamente quantificati nella somma di € 10.539,99 oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo. In via subordinata, ha ulteriormente chiesto, di condannare in solido l'Architetto al pagamento della summenzionata somma. Il tutto Controparte_1 con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
A fondamento della sua domanda ha dedotto in fatto di aver eseguito lavori di riparazione e manutenzione della rete idrica e fognaria (prot. N.1941 del 03.02.2015, prot. N. 1943 del 03.02.2015, prot. n. 1944 del 03.02.2015, Prot. n. 1945 del
03.02.2015, prot.n. 1946 del 03.02.2015, prot.n. 4014 del 10.03.2015, prot.n. 4015 del 10.03.2015) per cui emetteva regolari fatture. Ha rilevato che, tuttavia. il convenuto non effettuava alcun pagamento e che solo a seguito della diffida CP_2 del 21.12.2015, provvedeva a pagare solo la prima delle fatture emesse, rimanendo inadempiente per le restanti fatture n.2, dell'importo di € 6.038,19, n.3 dell'importo di € 4.270,00, e n.4 dell'importo di € 231,80.
Ha rilevato di aver richiesto al con richiesta prot. n. 6789 del Controparte_2
17.05.2016 il rilascio di certificazione attestante la registrazione dell'impegno contabile del costo dei lavori svolti ma non di non aver ricevuto alcun riscontro.
Ha ulteriormente dedotto di aver avuto tramite i propri legali, un incontro con i
Commissari del e di aver nuovamente inviato tutta la Controparte_2 documentazione relativa ai lavori eseguiti, sollecitando il pagamento delle relative fatture. Senonché ha dedotto che le richieste rimanevano senza riscontro e dopo aver esperito la negoziazione assistita, ha intentato l'odierno giudizio.
In diritto ha dedotto di aver eseguito tutti i lavori su richiesta verbale dell'Ufficio
Tecnico del nella persona dell'ex Responsabile Architetto Controparte_2 che in violazione degli obblighi di cui all'art. 191 commi 1,2 e 3 Controparte_1 del Dlgs 267/2000 T.U.E.L. ha omesso di avviare la procedura amministrativa per il pagina 2 di 14 relativo impegno di spesa determinando dunque la mancata liquidazione delle fatture elettroniche successivamente emesse dalla ditta. Pertanto, ha dedotto che in virtù dell'art. 194 del T.U.E.L., l'Arch. è obbligato al pagamento Controparte_1 del dovuto in quanto ha commissionato i lavori omettendo di avviare la relativa procedura per l'impegno di spesa.
Ha rilevato che tale illegittimo comportamento in ogni caso non esonera il
[...]
dalla responsabilità solidale con il proprio dipendente, deducendo sul CP_2 punto che, qualora il debito fuori bilancio sia riconoscibile, deve essere imputato all'Ente e non al dipendente, in quanto non ha mai formalmente disconosciuto o contestato i lavori eseguiti, e dunque li ha sostanzialmente accettati e pertanto entrambi devono essere condannati per ingiustificato arricchimento.
Si è costituito che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva, sul presupposto che avendo l'attore incardinato un'azione ex art. 2041 c.c., il solo legittimato passivo risulta essere l'Ente comunale, l'unico che si sarebbe potuto arricchire senza giusta causa.
In fatto ha in ogni caso smentito di aver dato incarico verbalmente alla ditta attorea di eseguire i lavori per cui è causa su beni di proprietà comunale, ed anzi ha rilevato che la circostanza per cui il abbia pagato una delle fatture alla ditta, ( la CP_2
n.1 ), conferma che l'Ente sia l'unico debitore chiamato a rispondere dei pagamenti.
Ha inoltre dedotto che le norme richiamate da parte attorea, ovvero il combinato disposto di cui agli artt. 191 e 194 T.U.E.L, prevedono obblighi solo a carico della
Giunta municipale e non del singolo responsabile, precisando che il risvolto processuale della norma de qua prevede che solo l'Ente comunale, ove ritenga operante la norma di cui all'art. 191 T.U.E.L. possa chiamare in causa quale terzo l'amministratore o responsabile che abbia consentito la fornitura.
Nel merito ha in ogni caso dedotto che il avendo eseguito il Controparte_2 pagamento di una delle fatture contestate, dimostra che ha attivato tutte le procedure per il riconoscimento del debito fuori bilancio. Per tutti questi motivi ha chiesto in via pregiudiziale di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e per l'effetto di essere estromesso dal presente giudizio, nonché nel merito di voler rigettare la domanda stante l'assenza di qualsiasi forma di responsabilità. Il
pagina 3 di 14 tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre alla condanna per lite temeraria ex. Art. 96 c.p.c.
Si è costituito tardivamente il , in persona del sindaco p.t., il quale Controparte_2 ha contestato la domanda attorea, deducendo l'inesigibilità del presunto credito attoreo al per estraneità dell'Ente al rapporto obbligatorio, Controparte_2 intercorrente esclusivamente tra il funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura ed il privato fornitore ai sensi dell'art. 191, comma 4, D.lgs n. 267/2000.
All'uopo ha dedotto che le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali prevedono al citato art. 194 che spetta al Consiglio comunale la potestà di riconoscere la legittimità dei debiti sorti a seguito della mancata osservanza delle corrette regole contabili, prevedendo la legge la massima discrezionalità dell'organo consiliare nel riconoscimento dei debiti sorti al di fuori delle corrette procedure contabili. Sul punto ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione in merito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. In particolare ha dedotto che è necessario distinguere due periodi, il primo per le obbligazioni giuridiche sorte prima del D.L. n.
66/1989 ed il secondo per quelle sorte dopo il citato Decreto. Così ha dedotto che il legislatore ha voluto introdurre con il Dlgs. 267/2000 la responsabilità giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili relative alla gestione degli Enti Locali, nel senso che, nelle ipotesi di fornitura di beni o servizi priva della deliberazione autorizzativa di spesa nelle forme normativamente previste, il rapporto obbligatorio si stabilisce, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura medesima, così da comportare, riguardo ai beni o ai servizi acquisiti, una frattura o scissione ope legis del rapporto d'immedesimazione organica tra gli anzidetti agenti e l'Amministrazione di appartenenza, in guisa che i primi sono posti in posizione di terzietà rispetto alla seconda e che a quest'ultima, la quale resta estranea agli impegni di spesa assunti, non vengono riferite le iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale delle norme a evidenza pubblica, onde, appunto, in virtù di una sorta di novazione soggettiva di fonte normativa, non sorgono obbligazioni a carico dell'Ente pubblico ma in capo all' amministratore o al pagina 4 di 14 funzionario che ha disposto o lasciato eseguire, in violazione di legge, la fornitura in questione.
Ha da ultimo sostenuto che l'asserito pagamento della fattura P.A. n. 1 effettuato dal nei confronti della società attrice non può chiaramente intendersi Controparte_2 quale pagamento parziale, dal momento che tale condotta ha dimostrato di non voler riconoscere il presunto debito fuori bilancio, peraltro neanche riconoscibile poiché commissionato non dall'Ente ma da un suo dipendente. Per tutti questi motivi ha chiesto di voler accertare e dichiarare infondate tutte le domande spiegate dalla
[...]
con vittoria di spese e competenze del giudizio. Parte_1
La causa veniva istruita solo documentalmente e con ordinanza del 27.03.2025 veniva trattenuta in decisione da codesto giudicante, divenuto medio tempore titolare del fascicolo con provvedimento del 22.01.24, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di carenza di capacità d'agire della stante l'intervenuta cancellazione della società dal registro Parte_1 delle imprese, come rilevato dal convenuto.
Orbene sul punto richiamare la consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità e di merito che su tale aspetto afferma : “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; con la precisazione che la descritta posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. ” ( sul punto recente pagina 5 di 14 Cass.civ. 11193/2022); parimenti “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata” (Corte di Cassazione, SS. UU., sen. n. 15295 del 2014). Pertanto, l'ultrattività del mandato al procuratore costituito si esplica per tutta la fase processuale in cui si verifica l'evento interruttivo.
Ebbene, il Tribunale ritiene che la sopraggiunta cancellazione dal Registro delle imprese della come ogni altro evento interruttivo del processo, ha ingresso in lite solo se dichiarato dal procuratore della parte a cui si riferisce, circostanza non avvenuta nel giudizio de quo che pertanto è continuato ritualmente fra tutte le parti originarie. La cancellazione dal Registro delle Imprese di una società la quale
è parte di un giudizio pendente, rappresenta un evento il quale comporta l'interruzione del processo, previa dichiarazione da parte del procuratore costituito.
Venendo ora al merito della controversia si rileva che parte attorea ha agito in via principale contro il per ottenerne la condanna al pagamento Controparte_2 dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. per il mancato pagamento degli interventi dalla stessa resi alla rete idraulica e fognaria del in situazione di urgenza, di CP_2 cui alle fatture n. 2, 3 e 4 del 2015 (doc 8), sul presupposto dell'intervenuto pagamento della fattura n. 1, ovvero quella n. 1941 del 03.02.2015(doc.1). Solo, in via subordinata, ha agito al fine di ottenere la condanna – anche in solido con il
- del funzionario preposto all'ufficio tecnico, il convenuto Arch. il CP_2 CP_1 quale secondo la sua prospettazione, avrebbe dato l'incarico all'attrice verbalmente per l'esecuzione dei lavori per cui è causa.
In primo luogo, dunque, va verificata l'ammissibilità della domanda ex art. 2043
c.c. spiegata in via principale nei confronti del CP_2
Come è noto, in virtù degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti dei quali una P.A. sia parte devono rivestire ad substantiam la forma scritta, necessaria al fine di accertare la concreta instaurazione del rapporto nonché le determinazioni del rapporto. La forma scritta è, infatti, strumento di garanzia del pagina 6 di 14 regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.. Da tale principio – che vale per tutti gli enti pubblici (non economici) – discende il corollario in base al quale la volontà di obbligarsi da parte della Pubblica Amministrazione non può desumersi da atti o fatti concludenti né è ammessa la proroga tacita dei contratti stipulati per iscritto e con termine di durata scaduto (Cass. Civ. n. 27910/2018; Cass. Civ.
n. 5106/2014).
Va poi aggiunto che, ai sensi dell'art. 191 TUEL, gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, TUEL. La stipulazione del contratto in forma scritta e l'assunzione del relativo impegno contabile sono, quindi, adempimenti necessari affinché l'Ente locale possa ritenersi giuridicamente vincolato al pagamento del compenso per i lavori eseguiti dal terzo.
Ai sensi dell'art. 191, comma 4, TUEL, poi, qualora le obbligazioni della P.A. non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio, non con l'Ente locale, ma direttamente con il funzionario, l'amministratore o il dipendente che abbia consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
Il successivo art. 194 TUEL, intitolato “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”, prevede poi che: “con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma
2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: ….e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
Nell'ipotesi, quindi, di prestazioni di beni o servizi, anche di somma urgenza, rese da privati in assenza delle formalità prescritte dalla legge, solo la sussistenza di una formale delibera consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori pagina 7 di 14 bilancio fa venir meno la responsabilità del funzionario che ha autorizzato irritualmente la prestazione. In tal caso, infatti, il rapporto contrattuale si instaura direttamente fra il fornitore e l'ente medesimo per effetto della procedura di acquisizione, anche se sanata ex post (cfr. Cass. Civ. 25870/2020).
In sintesi, nel caso in cui difetti l'impegno di spesa, l'Ente locale non può essere ritenuto responsabile, ma è necessario agire direttamente nei confronti del funzionario (amministratore/dipendente), salvo che l'Ente stesso non riconosca, successivamente, il debito fuori bilancio. In mancanza dell'impegno di spesa, senza che l'Ente abbia riconosciuto il debito fuori bilancio, quindi, il fornitore non può formulare domanda di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'Ente per carenza del requisito di sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c., disponendo di un'azione diretta da promuovere contro il dipendente della P.A. (cfr. ex multis,
Cass. Civ. n. 2605/2023; Cass. Civ., n. 5665/2021, Cass. Civ. n. 510/2021).
Facendo applicazione dei principi illustrati alla fattispecie per cui è causa si osserva che la società attrice deduce di aver compiuto i lavori di cui chiede il relativo compenso, ed allega a fondamento della sua pretesa le fatture emesse, corredate dalle foto dei lavori e protocollate al La circostanza CP_2 dell'esecuzione dei lavori non è stata contestata né dal né dall'Architetto CP_2
sicché è pacifica. Tuttavia, ha dedotto di aver svolto i summenzionati CP_1 lavori non solo in assenza di contratto scritto ma in difetto di delibera di conferimento dell'incarico, di impegno contabile della somma richiesta e di attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio competente. Pertanto, la domanda ex art. 2041 c.c. non sarebbe proponibile per carenza del presupposto della residualità ex art. 2042 c.c., stante la facoltà dell'attore di poter agire direttamente nei confronti degli amministratori/dipendenti/funzionari p.t. in carica, che hanno consentito la prestazione dei lavori.
Senonchè la domanda così come spiegata, in via subordinata, nei confronti del convenuto non può trovare accoglimento, in assenza di una valida prova CP_1 di conferimento dell'incarico per i lavori di cui alle fatture dalla n. 2, n.3 e n.4 del
2015.
pagina 8 di 14 Sul punto va richiamato il principio generale per cui, ai fini di poter ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 191 IV comma
TUEL deve ritenersi necessaria, oltre alla violazione dell'obbligo di cui ai commi 1,
2 e 3 dell'art. 191 predetto ossia la mancata emissione del corrispettivo impegno di spesa, la prova dell'esistenza di un valido titolo negoziale, avente forma scritta ad substatiam prevista per i contratti con la PA.
Come noto, va ricordato che è principio immanente all'ordinamento delle pubbliche amministrazioni quello posto dall'art. 16 R.D. 2440/1923 dell'obbligo della forma scritta ad substantiam dei contratti (nonché quello della relativa attestazione della copertura finanziaria ex art. 23 D.L. 66/1989 ed oggi dall'art. 191 D.Lgs. 267/2000): a tal fine, per costante orientamento della giurisprudenza, non è sufficiente la delibera dell'organo collegiale che abbia autorizzato il funzionario alla stipula del contratto laddove tale delibera non si sia tradotta in atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dal professionista.
Su tale premessa, va rilevato che la giurisprudenza più recente, che si condivide ha ritenuto che sia necessario per l'ammissibilità dell'azione del privato che abbia svolto attività e/o servizi in favore della PA nei confronti diretti ex art. 191 IV comma TUEL del funzionario/amministratore dal quale ha ricevuto l'incarico non solo la mancata osservanza degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 predetto ma anche l'esistenza di un valido contratto avente quindi forma scritta sottoscritto dal rappresentante dell'ente e il privato. In tal senso si è espressa la
Suprema Corte ritenendo che “non può profilarsi l'azione diretta nei confronti di amministratori e funzionari in caso di assenza di un valido titolo negoziale. Del resto, non può sfuggire che la disciplina relativa all'impegno di spesa viene presa in considerazione in via autonoma dalle disposizioni che regolano, all'interno del
T.U.E.L., gli effetti dell'assenza dell'impegno contabile, alla stessa agganciandosi specifiche forme rimediali che presuppongono comunque l'esistenza ab origine di un valido contratto concluso dall'ente locale” (Cass. Civ., Sez. II, n. 12164/2024).
Tale interpretazione appare conferente con il tenore letterale del disposto dell'art. 194 TUEL, disciplinante la possibilità di inserire quale debito fuori bilancio
“l'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3
pagina 9 di 14 dell'art. 191..”. per la cui operatività costituisce in ogni caso presupposto l'esistenza a monte di un valido titolo negoziale, purché privo dell'impegno contabile (cfr. sopra richiamata Cass. Civ., Sez. I ord. n. 5480/2024 e Cass. Civ.,
Sez. VI- 2, ord. n. 510/2021).
Su tali premesse di diritto, va osservato che l'azione articolata dalla società attorea ex art. 191 IV comma TUEL nei confronti dell'Architetto Controparte_1 non è fondata dal momento che lo stesso attore ha allegato la mancanza di contratto scritto tra lui ed il né risulta provata la stipula di detto CP_2 contratto tra l'attore e il funzionario.
Ne consegue la sussistenza del requisito della sussidiarietà, ex art. 2042 c.c., dell'azione di arricchimento spiegata nei confronti del Comune. Valgono, infatti, i principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di verifica della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., secondo cui “la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo”, restando esclusa nel caso (non sussistente nel caso di specie) in cui “il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità Controparte_1 [...] pagina 13 di 19 del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (così Cass., S.U., 5 dicembre 2023,
n. 33954; in senso conforme, Cass., n. 5480/2024, cit.).
Quanto all'arricchimento ingiustificato nei confronti della p.a., le Sezioni Unite
Civili della Corte di Cassazione, n. 10798 del 26/5/2015 hanno affermato il principio di diritto secondo cui: «la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato pagina 10 di 14 riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole.».
Pertanto, il riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte della p.a. non integra un elemento costitutivo della fattispecie, sicchè la p.a., al pari del privato, è tenuto all'indennizzo per il fatto oggettivo dell'arricchimento, lo abbiano riconosciuto o meno, purché non l'abbiano rifiutato o ignorato, in quest'ultimo caso trattandosi di arricchimento non imputabile perché “imposto”.
Nella specie, deve escludersi che si versi in ipotesi di arricchimento “rifiutato”, circostanza neppure allegata, né di un arricchimento “imposto” poiché ignorato;
ed invero, i lavori di riparazione e manutenzione alla rete idrica e fognaria del sono stati interamente eseguiti ed ultimati (anche tale Controparte_2 circostanza non è contestata) e pagati per una parte del corrispettivo richiesto dalla appaltatrice.
Ciò posto, va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità, che questo
Giudice ritiene di condividere integralmente, il diritto all'indennità per arricchimento senza causa riguarda le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite dal depauperato (danno emergente), ma non anche i benefici e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell'opera, della fornitura o della prestazione professionale (lucro cessante); l'art. 2041 c.c. deve essere interpretato nel senso di escludere, dal calcolo dell'indennità richiesta per la
«diminuzione patrimoniale» subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (in questo senso, cfr. Cass.,
S.U., 11 settembre 2008, n. 23385).
Pertanto, la diminuzione patrimoniale (c.d. depauperatio) subita dall'autore di una prestazione d'opera, in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, non potendo la liquidazione avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato, comprensivo del guadagno
(cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 7 ottobre 2011, n. 20648; specificamente, in pagina 11 di 14 materia di appalto, cfr. Cass., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11446: “In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., nell'ipotesi di nullità del contratto di appalto di un'opera pubblica, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'appaltatore, corrispondente, in concreto, ai costi effettivamente affrontati per la sua costruzione, non potendovi rientrare l'utile d'impresa né ogni altra posta volta a garantire quanto l'appaltatore stesso si riprometteva di ricavare dall'esecuzione di un valido contratto di appalto”). 16.2. L'indennizzo spettante ex art. 2041 c.c. alle società appellanti, pertanto, non può essere parametrato al corrispettivo pattuito e fatturato, dovendo lo stesso essere depurato dal lucro cessante. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa (così, in un caso di domanda svolta nei confronti della P.A., Cass., sez. I,
29 maggio 2019, ord. n. 14670). 16.4. In assenza di allegazioni di segno diverso,
l'utile di impresa (da detrarre dall'importo pattuito e fatturato) può essere determinato nella misura del 10% del prezzo contrattuale, mutuando il parametro legale previsto dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, all. F (sostanzialmente trasfuso nei successivi codici degli appalti), che prevede, in ipotesi di recesso dalla
P.A., oltre al pagamento dei lavori eseguiti (danno emergente), un indennizzo forfettario per il mancato guadagno (lucro cessante), calcolato nella misura, appunto, del 10% dei lavori pattuiti e non eseguiti (“È facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite”).
Orbene, tenuto conto che il corrispettivo fatturato è pari euro 10.539,99 l'importo indennizzabile può essere determinato sottraendo il 10% di tale importo ( euro
1.053, 99) ottenendosi la somma di euro 9.486, oltre rivalutazione monetaria oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del
D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato pagina 12 di 14 applicato lo scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000 nei valori minimi, con l'esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
Nei rapporti tra la società attrice e il convenuto le spese di lite sono CP_1 interamente compensate tenuto conto del recente intervento chiarificatore della giurisprudenza in tema di requisiti per l'esperibilità dell'azione in via diretta nei confronti di amministratori e funzionari in caso di assenza di un valido titolo negoziale.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie la domanda spiegata in via principale e per l'effetto condanna il
[...]
a pagare alla società attrice la somma di euro 9.486,00 oltre rivalutazione CP_2 monetaria oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2) Condanna il al pagamento in favore dell'attrice delle spese di Controparte_2 lite che liquida in complessivi € 1.700 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del legale dichiaratosi antistatario.
3) compensa interamente le spese di lite tra la società attrice e il convenuto
[...]
. CP_1
Vibo Valentia, 10 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Ida Cuffaro
1.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 412 R.G.A.C. per l'anno 2019, promossa da:
(P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Simonelli che la rappresentata e difende in sostituzione del precedente difensore, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tropea Via IV Novembre snc;
ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._1 presente procedimento dall'avv. Damiano Vita, ed ivi elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Tropea in Largo Antico Sedile n. 1, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
(C.F./P.IVA: , in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2 domiciliato per la carica in Tropea, Largo Padre di Netta, rappresentato e difeso, giusta determinazione n. 38/2020 e per procura rilasciata su foglio separato ed apposta in calce al presente atto, dall'avv. Giuseppe Pizzi, ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Calabria(RC) alla Via Possidonea n.
46/B;
CONVENUTO
Oggetto: arricchimento senza causa pagina 1 di 14 Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e dichiarare il Parte_1 proprio diritto di credito nei confronti del in virtù dei lavori di Controparte_2 riparazione e manutenzione della rete idrica e fognaria, complessivamente quantificati nella somma di € 10.539,99 oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo. In via subordinata, ha ulteriormente chiesto, di condannare in solido l'Architetto al pagamento della summenzionata somma. Il tutto Controparte_1 con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
A fondamento della sua domanda ha dedotto in fatto di aver eseguito lavori di riparazione e manutenzione della rete idrica e fognaria (prot. N.1941 del 03.02.2015, prot. N. 1943 del 03.02.2015, prot. n. 1944 del 03.02.2015, Prot. n. 1945 del
03.02.2015, prot.n. 1946 del 03.02.2015, prot.n. 4014 del 10.03.2015, prot.n. 4015 del 10.03.2015) per cui emetteva regolari fatture. Ha rilevato che, tuttavia. il convenuto non effettuava alcun pagamento e che solo a seguito della diffida CP_2 del 21.12.2015, provvedeva a pagare solo la prima delle fatture emesse, rimanendo inadempiente per le restanti fatture n.2, dell'importo di € 6.038,19, n.3 dell'importo di € 4.270,00, e n.4 dell'importo di € 231,80.
Ha rilevato di aver richiesto al con richiesta prot. n. 6789 del Controparte_2
17.05.2016 il rilascio di certificazione attestante la registrazione dell'impegno contabile del costo dei lavori svolti ma non di non aver ricevuto alcun riscontro.
Ha ulteriormente dedotto di aver avuto tramite i propri legali, un incontro con i
Commissari del e di aver nuovamente inviato tutta la Controparte_2 documentazione relativa ai lavori eseguiti, sollecitando il pagamento delle relative fatture. Senonché ha dedotto che le richieste rimanevano senza riscontro e dopo aver esperito la negoziazione assistita, ha intentato l'odierno giudizio.
In diritto ha dedotto di aver eseguito tutti i lavori su richiesta verbale dell'Ufficio
Tecnico del nella persona dell'ex Responsabile Architetto Controparte_2 che in violazione degli obblighi di cui all'art. 191 commi 1,2 e 3 Controparte_1 del Dlgs 267/2000 T.U.E.L. ha omesso di avviare la procedura amministrativa per il pagina 2 di 14 relativo impegno di spesa determinando dunque la mancata liquidazione delle fatture elettroniche successivamente emesse dalla ditta. Pertanto, ha dedotto che in virtù dell'art. 194 del T.U.E.L., l'Arch. è obbligato al pagamento Controparte_1 del dovuto in quanto ha commissionato i lavori omettendo di avviare la relativa procedura per l'impegno di spesa.
Ha rilevato che tale illegittimo comportamento in ogni caso non esonera il
[...]
dalla responsabilità solidale con il proprio dipendente, deducendo sul CP_2 punto che, qualora il debito fuori bilancio sia riconoscibile, deve essere imputato all'Ente e non al dipendente, in quanto non ha mai formalmente disconosciuto o contestato i lavori eseguiti, e dunque li ha sostanzialmente accettati e pertanto entrambi devono essere condannati per ingiustificato arricchimento.
Si è costituito che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto Controparte_1 di legittimazione passiva, sul presupposto che avendo l'attore incardinato un'azione ex art. 2041 c.c., il solo legittimato passivo risulta essere l'Ente comunale, l'unico che si sarebbe potuto arricchire senza giusta causa.
In fatto ha in ogni caso smentito di aver dato incarico verbalmente alla ditta attorea di eseguire i lavori per cui è causa su beni di proprietà comunale, ed anzi ha rilevato che la circostanza per cui il abbia pagato una delle fatture alla ditta, ( la CP_2
n.1 ), conferma che l'Ente sia l'unico debitore chiamato a rispondere dei pagamenti.
Ha inoltre dedotto che le norme richiamate da parte attorea, ovvero il combinato disposto di cui agli artt. 191 e 194 T.U.E.L, prevedono obblighi solo a carico della
Giunta municipale e non del singolo responsabile, precisando che il risvolto processuale della norma de qua prevede che solo l'Ente comunale, ove ritenga operante la norma di cui all'art. 191 T.U.E.L. possa chiamare in causa quale terzo l'amministratore o responsabile che abbia consentito la fornitura.
Nel merito ha in ogni caso dedotto che il avendo eseguito il Controparte_2 pagamento di una delle fatture contestate, dimostra che ha attivato tutte le procedure per il riconoscimento del debito fuori bilancio. Per tutti questi motivi ha chiesto in via pregiudiziale di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e per l'effetto di essere estromesso dal presente giudizio, nonché nel merito di voler rigettare la domanda stante l'assenza di qualsiasi forma di responsabilità. Il
pagina 3 di 14 tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre alla condanna per lite temeraria ex. Art. 96 c.p.c.
Si è costituito tardivamente il , in persona del sindaco p.t., il quale Controparte_2 ha contestato la domanda attorea, deducendo l'inesigibilità del presunto credito attoreo al per estraneità dell'Ente al rapporto obbligatorio, Controparte_2 intercorrente esclusivamente tra il funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura ed il privato fornitore ai sensi dell'art. 191, comma 4, D.lgs n. 267/2000.
All'uopo ha dedotto che le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali prevedono al citato art. 194 che spetta al Consiglio comunale la potestà di riconoscere la legittimità dei debiti sorti a seguito della mancata osservanza delle corrette regole contabili, prevedendo la legge la massima discrezionalità dell'organo consiliare nel riconoscimento dei debiti sorti al di fuori delle corrette procedure contabili. Sul punto ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione in merito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. In particolare ha dedotto che è necessario distinguere due periodi, il primo per le obbligazioni giuridiche sorte prima del D.L. n.
66/1989 ed il secondo per quelle sorte dopo il citato Decreto. Così ha dedotto che il legislatore ha voluto introdurre con il Dlgs. 267/2000 la responsabilità giuridica diretta e personale dell'amministratore o funzionario degli effetti dell'attività contrattuale dallo stesso condotta in violazione delle regole contabili relative alla gestione degli Enti Locali, nel senso che, nelle ipotesi di fornitura di beni o servizi priva della deliberazione autorizzativa di spesa nelle forme normativamente previste, il rapporto obbligatorio si stabilisce, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura medesima, così da comportare, riguardo ai beni o ai servizi acquisiti, una frattura o scissione ope legis del rapporto d'immedesimazione organica tra gli anzidetti agenti e l'Amministrazione di appartenenza, in guisa che i primi sono posti in posizione di terzietà rispetto alla seconda e che a quest'ultima, la quale resta estranea agli impegni di spesa assunti, non vengono riferite le iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale delle norme a evidenza pubblica, onde, appunto, in virtù di una sorta di novazione soggettiva di fonte normativa, non sorgono obbligazioni a carico dell'Ente pubblico ma in capo all' amministratore o al pagina 4 di 14 funzionario che ha disposto o lasciato eseguire, in violazione di legge, la fornitura in questione.
Ha da ultimo sostenuto che l'asserito pagamento della fattura P.A. n. 1 effettuato dal nei confronti della società attrice non può chiaramente intendersi Controparte_2 quale pagamento parziale, dal momento che tale condotta ha dimostrato di non voler riconoscere il presunto debito fuori bilancio, peraltro neanche riconoscibile poiché commissionato non dall'Ente ma da un suo dipendente. Per tutti questi motivi ha chiesto di voler accertare e dichiarare infondate tutte le domande spiegate dalla
[...]
con vittoria di spese e competenze del giudizio. Parte_1
La causa veniva istruita solo documentalmente e con ordinanza del 27.03.2025 veniva trattenuta in decisione da codesto giudicante, divenuto medio tempore titolare del fascicolo con provvedimento del 22.01.24, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di carenza di capacità d'agire della stante l'intervenuta cancellazione della società dal registro Parte_1 delle imprese, come rilevato dal convenuto.
Orbene sul punto richiamare la consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità e di merito che su tale aspetto afferma : “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato difensivo, che l'avvocato e procuratore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché, coerentemente, in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; con la precisazione che la descritta posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. ” ( sul punto recente pagina 5 di 14 Cass.civ. 11193/2022); parimenti “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata” (Corte di Cassazione, SS. UU., sen. n. 15295 del 2014). Pertanto, l'ultrattività del mandato al procuratore costituito si esplica per tutta la fase processuale in cui si verifica l'evento interruttivo.
Ebbene, il Tribunale ritiene che la sopraggiunta cancellazione dal Registro delle imprese della come ogni altro evento interruttivo del processo, ha ingresso in lite solo se dichiarato dal procuratore della parte a cui si riferisce, circostanza non avvenuta nel giudizio de quo che pertanto è continuato ritualmente fra tutte le parti originarie. La cancellazione dal Registro delle Imprese di una società la quale
è parte di un giudizio pendente, rappresenta un evento il quale comporta l'interruzione del processo, previa dichiarazione da parte del procuratore costituito.
Venendo ora al merito della controversia si rileva che parte attorea ha agito in via principale contro il per ottenerne la condanna al pagamento Controparte_2 dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. per il mancato pagamento degli interventi dalla stessa resi alla rete idraulica e fognaria del in situazione di urgenza, di CP_2 cui alle fatture n. 2, 3 e 4 del 2015 (doc 8), sul presupposto dell'intervenuto pagamento della fattura n. 1, ovvero quella n. 1941 del 03.02.2015(doc.1). Solo, in via subordinata, ha agito al fine di ottenere la condanna – anche in solido con il
- del funzionario preposto all'ufficio tecnico, il convenuto Arch. il CP_2 CP_1 quale secondo la sua prospettazione, avrebbe dato l'incarico all'attrice verbalmente per l'esecuzione dei lavori per cui è causa.
In primo luogo, dunque, va verificata l'ammissibilità della domanda ex art. 2043
c.c. spiegata in via principale nei confronti del CP_2
Come è noto, in virtù degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti dei quali una P.A. sia parte devono rivestire ad substantiam la forma scritta, necessaria al fine di accertare la concreta instaurazione del rapporto nonché le determinazioni del rapporto. La forma scritta è, infatti, strumento di garanzia del pagina 6 di 14 regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.. Da tale principio – che vale per tutti gli enti pubblici (non economici) – discende il corollario in base al quale la volontà di obbligarsi da parte della Pubblica Amministrazione non può desumersi da atti o fatti concludenti né è ammessa la proroga tacita dei contratti stipulati per iscritto e con termine di durata scaduto (Cass. Civ. n. 27910/2018; Cass. Civ.
n. 5106/2014).
Va poi aggiunto che, ai sensi dell'art. 191 TUEL, gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, TUEL. La stipulazione del contratto in forma scritta e l'assunzione del relativo impegno contabile sono, quindi, adempimenti necessari affinché l'Ente locale possa ritenersi giuridicamente vincolato al pagamento del compenso per i lavori eseguiti dal terzo.
Ai sensi dell'art. 191, comma 4, TUEL, poi, qualora le obbligazioni della P.A. non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio, non con l'Ente locale, ma direttamente con il funzionario, l'amministratore o il dipendente che abbia consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
Il successivo art. 194 TUEL, intitolato “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”, prevede poi che: “con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma
2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: ….e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
Nell'ipotesi, quindi, di prestazioni di beni o servizi, anche di somma urgenza, rese da privati in assenza delle formalità prescritte dalla legge, solo la sussistenza di una formale delibera consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori pagina 7 di 14 bilancio fa venir meno la responsabilità del funzionario che ha autorizzato irritualmente la prestazione. In tal caso, infatti, il rapporto contrattuale si instaura direttamente fra il fornitore e l'ente medesimo per effetto della procedura di acquisizione, anche se sanata ex post (cfr. Cass. Civ. 25870/2020).
In sintesi, nel caso in cui difetti l'impegno di spesa, l'Ente locale non può essere ritenuto responsabile, ma è necessario agire direttamente nei confronti del funzionario (amministratore/dipendente), salvo che l'Ente stesso non riconosca, successivamente, il debito fuori bilancio. In mancanza dell'impegno di spesa, senza che l'Ente abbia riconosciuto il debito fuori bilancio, quindi, il fornitore non può formulare domanda di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'Ente per carenza del requisito di sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c., disponendo di un'azione diretta da promuovere contro il dipendente della P.A. (cfr. ex multis,
Cass. Civ. n. 2605/2023; Cass. Civ., n. 5665/2021, Cass. Civ. n. 510/2021).
Facendo applicazione dei principi illustrati alla fattispecie per cui è causa si osserva che la società attrice deduce di aver compiuto i lavori di cui chiede il relativo compenso, ed allega a fondamento della sua pretesa le fatture emesse, corredate dalle foto dei lavori e protocollate al La circostanza CP_2 dell'esecuzione dei lavori non è stata contestata né dal né dall'Architetto CP_2
sicché è pacifica. Tuttavia, ha dedotto di aver svolto i summenzionati CP_1 lavori non solo in assenza di contratto scritto ma in difetto di delibera di conferimento dell'incarico, di impegno contabile della somma richiesta e di attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio competente. Pertanto, la domanda ex art. 2041 c.c. non sarebbe proponibile per carenza del presupposto della residualità ex art. 2042 c.c., stante la facoltà dell'attore di poter agire direttamente nei confronti degli amministratori/dipendenti/funzionari p.t. in carica, che hanno consentito la prestazione dei lavori.
Senonchè la domanda così come spiegata, in via subordinata, nei confronti del convenuto non può trovare accoglimento, in assenza di una valida prova CP_1 di conferimento dell'incarico per i lavori di cui alle fatture dalla n. 2, n.3 e n.4 del
2015.
pagina 8 di 14 Sul punto va richiamato il principio generale per cui, ai fini di poter ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 191 IV comma
TUEL deve ritenersi necessaria, oltre alla violazione dell'obbligo di cui ai commi 1,
2 e 3 dell'art. 191 predetto ossia la mancata emissione del corrispettivo impegno di spesa, la prova dell'esistenza di un valido titolo negoziale, avente forma scritta ad substatiam prevista per i contratti con la PA.
Come noto, va ricordato che è principio immanente all'ordinamento delle pubbliche amministrazioni quello posto dall'art. 16 R.D. 2440/1923 dell'obbligo della forma scritta ad substantiam dei contratti (nonché quello della relativa attestazione della copertura finanziaria ex art. 23 D.L. 66/1989 ed oggi dall'art. 191 D.Lgs. 267/2000): a tal fine, per costante orientamento della giurisprudenza, non è sufficiente la delibera dell'organo collegiale che abbia autorizzato il funzionario alla stipula del contratto laddove tale delibera non si sia tradotta in atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dal professionista.
Su tale premessa, va rilevato che la giurisprudenza più recente, che si condivide ha ritenuto che sia necessario per l'ammissibilità dell'azione del privato che abbia svolto attività e/o servizi in favore della PA nei confronti diretti ex art. 191 IV comma TUEL del funzionario/amministratore dal quale ha ricevuto l'incarico non solo la mancata osservanza degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 predetto ma anche l'esistenza di un valido contratto avente quindi forma scritta sottoscritto dal rappresentante dell'ente e il privato. In tal senso si è espressa la
Suprema Corte ritenendo che “non può profilarsi l'azione diretta nei confronti di amministratori e funzionari in caso di assenza di un valido titolo negoziale. Del resto, non può sfuggire che la disciplina relativa all'impegno di spesa viene presa in considerazione in via autonoma dalle disposizioni che regolano, all'interno del
T.U.E.L., gli effetti dell'assenza dell'impegno contabile, alla stessa agganciandosi specifiche forme rimediali che presuppongono comunque l'esistenza ab origine di un valido contratto concluso dall'ente locale” (Cass. Civ., Sez. II, n. 12164/2024).
Tale interpretazione appare conferente con il tenore letterale del disposto dell'art. 194 TUEL, disciplinante la possibilità di inserire quale debito fuori bilancio
“l'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3
pagina 9 di 14 dell'art. 191..”. per la cui operatività costituisce in ogni caso presupposto l'esistenza a monte di un valido titolo negoziale, purché privo dell'impegno contabile (cfr. sopra richiamata Cass. Civ., Sez. I ord. n. 5480/2024 e Cass. Civ.,
Sez. VI- 2, ord. n. 510/2021).
Su tali premesse di diritto, va osservato che l'azione articolata dalla società attorea ex art. 191 IV comma TUEL nei confronti dell'Architetto Controparte_1 non è fondata dal momento che lo stesso attore ha allegato la mancanza di contratto scritto tra lui ed il né risulta provata la stipula di detto CP_2 contratto tra l'attore e il funzionario.
Ne consegue la sussistenza del requisito della sussidiarietà, ex art. 2042 c.c., dell'azione di arricchimento spiegata nei confronti del Comune. Valgono, infatti, i principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di verifica della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., secondo cui “la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo”, restando esclusa nel caso (non sussistente nel caso di specie) in cui “il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità Controparte_1 [...] pagina 13 di 19 del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (così Cass., S.U., 5 dicembre 2023,
n. 33954; in senso conforme, Cass., n. 5480/2024, cit.).
Quanto all'arricchimento ingiustificato nei confronti della p.a., le Sezioni Unite
Civili della Corte di Cassazione, n. 10798 del 26/5/2015 hanno affermato il principio di diritto secondo cui: «la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato pagina 10 di 14 riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole.».
Pertanto, il riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte della p.a. non integra un elemento costitutivo della fattispecie, sicchè la p.a., al pari del privato, è tenuto all'indennizzo per il fatto oggettivo dell'arricchimento, lo abbiano riconosciuto o meno, purché non l'abbiano rifiutato o ignorato, in quest'ultimo caso trattandosi di arricchimento non imputabile perché “imposto”.
Nella specie, deve escludersi che si versi in ipotesi di arricchimento “rifiutato”, circostanza neppure allegata, né di un arricchimento “imposto” poiché ignorato;
ed invero, i lavori di riparazione e manutenzione alla rete idrica e fognaria del sono stati interamente eseguiti ed ultimati (anche tale Controparte_2 circostanza non è contestata) e pagati per una parte del corrispettivo richiesto dalla appaltatrice.
Ciò posto, va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità, che questo
Giudice ritiene di condividere integralmente, il diritto all'indennità per arricchimento senza causa riguarda le spese sostenute e le perdite patrimoniali subite dal depauperato (danno emergente), ma non anche i benefici e le aspettative connessi con il corrispettivo non percepito dell'opera, della fornitura o della prestazione professionale (lucro cessante); l'art. 2041 c.c. deve essere interpretato nel senso di escludere, dal calcolo dell'indennità richiesta per la
«diminuzione patrimoniale» subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (in questo senso, cfr. Cass.,
S.U., 11 settembre 2008, n. 23385).
Pertanto, la diminuzione patrimoniale (c.d. depauperatio) subita dall'autore di una prestazione d'opera, in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, non potendo la liquidazione avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato, comprensivo del guadagno
(cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 7 ottobre 2011, n. 20648; specificamente, in pagina 11 di 14 materia di appalto, cfr. Cass., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11446: “In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., nell'ipotesi di nullità del contratto di appalto di un'opera pubblica, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'appaltatore, corrispondente, in concreto, ai costi effettivamente affrontati per la sua costruzione, non potendovi rientrare l'utile d'impresa né ogni altra posta volta a garantire quanto l'appaltatore stesso si riprometteva di ricavare dall'esecuzione di un valido contratto di appalto”). 16.2. L'indennizzo spettante ex art. 2041 c.c. alle società appellanti, pertanto, non può essere parametrato al corrispettivo pattuito e fatturato, dovendo lo stesso essere depurato dal lucro cessante. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa (così, in un caso di domanda svolta nei confronti della P.A., Cass., sez. I,
29 maggio 2019, ord. n. 14670). 16.4. In assenza di allegazioni di segno diverso,
l'utile di impresa (da detrarre dall'importo pattuito e fatturato) può essere determinato nella misura del 10% del prezzo contrattuale, mutuando il parametro legale previsto dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, all. F (sostanzialmente trasfuso nei successivi codici degli appalti), che prevede, in ipotesi di recesso dalla
P.A., oltre al pagamento dei lavori eseguiti (danno emergente), un indennizzo forfettario per il mancato guadagno (lucro cessante), calcolato nella misura, appunto, del 10% dei lavori pattuiti e non eseguiti (“È facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite”).
Orbene, tenuto conto che il corrispettivo fatturato è pari euro 10.539,99 l'importo indennizzabile può essere determinato sottraendo il 10% di tale importo ( euro
1.053, 99) ottenendosi la somma di euro 9.486, oltre rivalutazione monetaria oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del
D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore della controversia è stato pagina 12 di 14 applicato lo scaglione compreso tra € 5.201,00 e € 26.000 nei valori minimi, con l'esclusione della fase istruttoria che non si è svolta.
Nei rapporti tra la società attrice e il convenuto le spese di lite sono CP_1 interamente compensate tenuto conto del recente intervento chiarificatore della giurisprudenza in tema di requisiti per l'esperibilità dell'azione in via diretta nei confronti di amministratori e funzionari in caso di assenza di un valido titolo negoziale.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie la domanda spiegata in via principale e per l'effetto condanna il
[...]
a pagare alla società attrice la somma di euro 9.486,00 oltre rivalutazione CP_2 monetaria oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
2) Condanna il al pagamento in favore dell'attrice delle spese di Controparte_2 lite che liquida in complessivi € 1.700 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del legale dichiaratosi antistatario.
3) compensa interamente le spese di lite tra la società attrice e il convenuto
[...]
. CP_1
Vibo Valentia, 10 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Ida Cuffaro
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