Decreto cautelare 4 marzo 2026
Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 17/04/2026, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01110/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00481/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Muzzicato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-"-OMISSIS-", non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, Questura di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 05.12.2025, notificato all’odierno ricorrente in pari data di cessazione delle misure di accoglienza ex art. 14, comma 4°, del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa e della Questura di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa SE NN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso ha ad oggetto il provvedimento di cessazione delle misure di protezione adottato dall’Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, ai sensi degli artt. 14, comma 4°del D.lgs. n. 142/2015 e 35bis comma 4° del D.lgs. n.25/2008.
Da quanto esposto in ricorso e versato in atti risulta che:
- con ricorso depositato dinanzi al Tribunale Civile di Catania Sez. Specializzata in materia di Immigrazione il 20 dicembre 2023 (R.g.n. 13945/2023), il ricorrente impugnava il provvedimento di diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale di Siracusa per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 28ter comma 1°, lett. a) del D.lgs. n. 25/2008, chiedendo contestualmente la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento;
- il Tribunale, con decreto del 9 febbraio 2024, rigettava l’istanza cautelare ritenendo insussistenti “ gravi e circostanziate ragioni per sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato atteso che non sono stati dedotti elementi nuovi rispetto a quelli valutati dalla commissione territoriale ” e fissava l'udienza di merito al 10 giugno 2026;
- con provvedimento del 5 dicembre 2025, l’U.T.G. di Ragusa - richiamato l’art. 14, comma 4°, ultimo cpv, del D.lgs. n. 25/2008 in base al quale “ Nei casi di cui all’art. 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fino alla decisione sull’istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova ” e ritenuto il venir meno dei presupposti per l’accesso alle misure di accoglienza - disponeva la cessazione delle misure di accoglienza nei confronti dell’interessato.
- con istanza del 12 gennaio 2026, ancora sub iudice alla data di notifica del ricorso in esame, la difesa del ricorrente chiedeva al Tribunale di Catania la modifica del precedente decreto di rigetto sostenendo che non si fosse tenuto “ conto della circostanza per cui nel caso di specie non sono stati rispettati i termini della procedura accelerata con conseguente ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento ”.
Con il ricorso in esame, notificato il 2 febbraio 2026 e depositato il successivo 2 marzo 2026, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza deducendo, in unico motivo, censure di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 28 bis e 35bis, comma 4° del D.lgs. n. 25/2008 e art. 14, comma 4°bis del D.lgs. n. 142/2015), eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, invocando la sussistenza della sospensione automatica del provvedimento negativo della Commissione Territoriale di Siracusa e la conseguente permanenza delle misure di accoglienza. In particolare, parte ricorrente, afferma che:
a) la Commissione Territoriale di Siracusa non avrebbe “ rigorosamente osservato ” i termini della procedura accelerata ex art 28bis del D.lgs. n. 25/2028;
b) sulla base del principio di diritto affermato dalle SS.UU della Cassazione con la sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024, qualora la procedura accelerata non venga osservata (anche se originariamente adottata), il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compreso l’effetto sospensivo ex lege del provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale;
c) pertanto l’UTG di Ragusa avrebbe dovuto “ prendere atto del mancato rispetto dei termini previsti dalla procedura accelerata con il conseguente ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale e per l’effetto riconoscere il diritto del ricorrente di continuare a usufruire delle misure di accoglienza sino alla decisione definitiva sulla sua richiesta di protezione ”.
2. Con decreto n. 81/2026 è stata respinta la domanda di misure cautelari monocratiche.
3. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha depositato documenti. Con successiva memoria del 17 marzo 2026, la difesa erariale ha contestato l’esistenza di esigenze cautelari e ha puntualmente controdedotto ai motivi di ricorso evidenziando, in sintesi, che:
- il provvedimento di cessazione dell’accoglienza è stato adottato, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 142/2015 a seguito della trasmissione del decreto giudiziale di mancato accoglimento della richiesta di sospensione degli effetti del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale e ha natura meramente dichiarativa e vincolata;
- le doglianze di parte ricorrente circa la ritenuta operatività della sospensione automatica sono estranee alla controversia in esame e dovevano eventualmente fatte valere in sede di impugnazione del provvedimento di rigetto della commissione territoriale;
- la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente non sarebbe pertinente al caso in esame poiché relativa a controversie nelle quali la sospensione del provvedimento di rigetto della richiesta di asilo era direttamente prevista dalla legge (e non disposta dal provvedimento del giudice ordinario).
4. Con memoria depositata il 23 marzo 2026 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso rappresentando che con decreto del 20 febbraio 2026, già depositato in atti, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell’istanza del 12 gennaio 2026, ha dichiarato “ automaticamente sospeso ” il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale.
5. All’udienza cautelare del 14 aprile 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a, previo avviso alle parti.
6. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 14, comma 4°, del D.lgs. n. 142/2015 disciplina le modalità di accesso al sistema di accoglienza da parte del richiedente protezione internazionale privo di mezzi sufficienti e prevede che “ Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti, usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente decreto per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Nei casi di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fino alla decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova ”.
L’art. 35-bis, comma 3° del D.lgs. n. 25/2008 dispone che “ La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto: a)[…]; b) […]; c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis)”; il successivo comma 4° dispone che “ Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. (…)”.
In virtù delle riportate disposizioni, l’operatività delle misure di accoglienza è strettamente connessa:
- alla pendenza del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale all’interessato;
- in caso di rigetto da parte della Commissione territoriale, alla natura del provvedimento di diniego adottato dalla competente Commissione territoriale e al conseguente giudizio di impugnazione promosso dall’interessato;
- quest’ultimo assume generalmente carattere “sospensivo” della efficacia del diniego e consente allo straniero la permanenza nel territorio nazionale e la fruizione delle misure di accoglienza sino alla definizione del ricorso, ad eccezione delle particolari ipotesi indicate alle lett. a) e segg. dell’art. 35-bis, comma 3° cit., in cui tale sospensione automatica non opera ed è condizionata all’espresso provvedimento cautelare del giudice, ai sensi dell’art. 35-bis.
Quindi, il meccanismo legale di raccordo tra il procedimento (amministrativo ed eventualmente giurisdizionale) sullo status e quello (amministrativo) sul riconoscimento (o cessazione) delle misure d’accoglienza è di sostanziale presupposizione per cui le misure di accoglienza sono riconosciute:
a) sino alla definizione del procedimento amministrativo da parte della Commissione Territoriale;
b) in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione;
c) in caso di ricorso giurisdizionale sino alla definizione del giudizio, se opera la sospensione ex lege del provvedimento negativo;
d) nei casi di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fino alla decisione sull'istanza di sospensione.
6.1 Orbene, nel caso in esame, all’epoca di adozione del provvedimento da parte dell’U.T.G. di Ragusa (5 dicembre 2025, quindi oltre due mesi antecedenti rispetto al decreto modificativo adottato dal Tribunale di Catania il 20 febbraio 2026) ricorreva proprio la fattispecie indicata sub d) poiché, al diniego della Commissione territoriale per manifesta infondatezza (art. 28 ter e art 32, comma 1, lettera b-bis del D.lgs. n. 25/2008) aveva fatto seguito il decreto del Tribunale di Catania di reiezione della istanza di sospensione, non ritualmente reclamato, sicché la cessazione delle misure di accoglienza rappresentava una conseguenza rigidamente vincolata rispetto alla decisione del giudice che definisce il procedimento riguardante la protezione richiesta dallo straniero e, pertanto, sull'amministrazione non incombeva, nel caso specifico, alcun puntuale onere valutativo in ordine alla regolarità del procedimento amministrativo.
6.2 Né si può affermare che un tale onere sia sorto per effetto dell’asserito omesso rispetto dei termini del procedimento disciplinato dall’art. 28-bis del D.lgs. n. 25/2008 (rimesso, peraltro, alla giurisdizione del giudice ordinario) poiché, a fronte del decreto di rigetto della misura cautelare da parte del giudice ordinario (unico atto a corredo dell’istruttoria da parte dell’U.T.G. dato che l’istanza di modifica del decreto di rigetto è stata presentata solo il 12 gennaio 2026, un mese dopo l’adozione del provvedimento in questa sede impugnato), la cessazione delle misure di accoglienza rappresentava una conseguenza vincolata (cfr., in termini, T.A.R. Marche, sez. II, 31 luglio 2025, n. 632; T.A.R. Campania -Napoli, sez. VI, 15 settembre 2020, n. 3805 e 3799).
Solo per completezza va, inoltre, va rilevato come i precedenti giurisprudenziali citati da parte ricorrente non siano pertinenti alla fattispecie in esame, vertendo su ipotesi radicalmente diverse, nelle quali l’effetto sospensivo era già stato accertato con provvedimento del giudice ordinario (T.A.R. Venezia, n. 1270/2023), ovvero era connesso all’impugnazione del provvedimento di rigetto del giudice ordinario (Cons. Stato, n. 5037/2018 e T.A.R. Calabria- Catanzaro, n. 1929/2019).
6.3 Con riferimento, infine, al contenuto della memoria del 23 marzo 2026 e all’adozione, nelle more di questo giudizio, del decreto del Tribunale di Catania del 20 febbraio 2026, si tratta di provvedimento giurisdizionale intervenuto successivamente all’adozione del provvedimento impugnato (nonché alla stessa notificazione del ricorso in esame), ragion per cui non può assumere rilievo in questa sede, posto che, secondo la regola tempus regit actum, la legittimità del provvedimento amministrativo va apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione (giurisprudenza consolidata, cfr. tra le tante: C.G.A. 11 luglio 2022, n. 814 ove si afferma che “ Il giudice chiamato a valutare la legittimità del provvedimento impugnato non può, in particolare, che decidere la controversia valutando l’avvenuto rispetto dei suddetti canoni procedimentali. Sicché, in presenza di una sopravvenienza intervenuta dopo il termine di conclusione del procedimento, non può decretare l’illegittimità del provvedimento non essendo stata violata la legge che disciplina il medesimo: la legittimità di un atto amministrativo deve essere infatti esaminata in virtù del principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione (Corte cost., 28 ottobre 2021 n. 202 )”; v. anche, Cons. Stato, Sez. III, 16 maggio 2022, n. 3829; T.A.R. Toscana, sez. II, 3 febbraio 2026, n. 276; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, 1 dicembre 2025, n. 3445; 12 settembre 2025, n. 2627; 7 aprile 2025, n. 1170; 21 febbraio 2025, n. 696; 19 dicembre 2024, n. 4132; T.A.R. Campania – Napoli, sez. II, 31 marzo 2025, n 2682; T.A.R. Lazio - Roma, sez. I stralcio, 24 febbraio 2025, n. 4042; 14 novembre 2024, n. 20261).
Pertanto, il decreto del Tribunale di Catania del 20 febbraio 2026, in quanto sopravvenuto all’adozione del provvedimento impugnato (emanato il 5 dicembre 2025), non può costituire un valido parametro di valutazione dell’atto, conformemente al principio tempus regit actum.
6.4 Per quanto precede, in conclusione, il ricorso nel suo complesso è infondato e deve essere respinto, fatta salva la possibilità per il ricorrente di sollecitare nuovamente l’esercizio dei poteri valutativi dell’Amministrazione alla luce delle circostanze e dei documenti sopravvenuti allegati in giudizio.
7. Le spese possono essere compensate in ragione dei peculiari fatti di causa.
8. Infine, la sfavorevole definizione del giudizio - necessitata, alla luce delle coordinate normative sopra ricostruite e della sopravvenienza favorevole posteriore non solo all’adozione del provvedimento impugnato ma alla stessa notificazione del ricorso introduttivo, nonché della consolidata giurisprudenza in punto di rilevanza dei nuovi e sopraggiunti elementi favorevoli allo straniero (che non può che riferirsi a quelli in essere nel momento in cui si esercita la potestà amministrativa ) - impone il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 74, comma 2° D.P.R. 115/ 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Respinge la domanda del ricorrente di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE NN AR, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SE NN AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.