Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1375/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1375 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, come Parte_1 P.IVA_1
da procura in atti, dall'Avv. BUIATTI CLAUDIO (c.f. ) da C.F._1
ritenersi elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo p.e.c.:
; Email_1
OPPONENTE
E
(c.f. ; p.iva. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
difesa, come da procura in atti, dall'Avv. ADRIANO PAOLO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in C.F._2
Mondovì, alla Via Matteotti n. 5;
OPPOSTA
E
(p.iva. , rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_4 come da procura in atti, dall'Avv. ALASIA ALESSANDRO (c.f.
1
indirizzo p.e.c.: Email_2
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 08/11/2022 . In particolare:
- Per parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento dei motivi su esposti:
In via principale di merito:
- ogni contraria istanza ed eccezione respinta, revocarsi il decreto ingiuntivo n.
265/2022 del 17.03.2022 – n. 672/2022 RG qui opposto e dichiararsi che
[...]
non è tenuta al pagamento delle somme indicate nel ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo, per tutti i motivi indicati in narrativa;
- accertarsi e dichiararsi, diversamente, l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing per sopravvenuta impossibilità dell'oggetto e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve a o, accertare e dichiarare il Parte_1 Controparte_1
minore importo dovuto, ritenuto di giustizia;
In via subordinata di merito:
- qualora ritenute fondate, in fatto e in diritto, le ragioni di nei CP_1 CP_1
confronti di accertata e dichiarata operativa la polizza Parte_1
DLI970000001, stipulata tra e cui Controparte_1 Controparte_2 ha prestato adesione, dichiarare l'obbligo di Parte_1 [...]
a manlevare con conseguente condanna Controparte_2 Parte_1
a corrispondere il relativo indennizzo nei confronti dell'opposta o, in subordine, nei confronti dell'opponente.
In via istruttoria:
Si chiede essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che in data 22.10.20218 il sig. quale legale rappresentante di Pt_2
ritirava il veicolo Maserati Ghibli tg EF260KZ presso la Parte_1
concessionaria Autoclass Group S.r.l. in Villafranca Padovana;
2) Vero che in data 22.10.2018 il sig. quale legale rappresentante di Pt_2 [...]
sottoscriveva alla presenza della dott.ssa , l'intera Parte_1 Parte_3
2 documentazione contrattuale finalizzata al leasing per cui è causa costituita, in particolare, da contratto di locazione finanziaria, condizioni generali del leasing, dichiarazioni e moduli di adeguata verifica della clientela, documento di sintesi finanziaria, mandato per addebito SEPA, verbale di accettazione consegna, modulo di adesione al programma assicurativo Lease & Go e relativo questionario di adeguatezza, addendum al contratto di locazione finanziaria, informative privacy,
Informativo e fideiussione;
si rammostrano i doc. nn. 1, 2 e 3 CP_3 CP_2 dell'opponente, i doc. nn. 17 e 18 di i docc. nn. 2 e 7 della terza chiamata;
CP_1
3) Vero che la documentazione di cui al punto 2) veniva esibita in data 22.10.2018 e contestualmente sottoscritta in pari data 22.10.2018 nei locali di Autoclass;
4) Vero che in data 22.10.2018, al momento del ritiro del veicolo Maserati Ghibli tg
EF260KZ,
5) il personale di Autoclass Group consegnava al sig. solo una chiave del Pt_2
veicolo;
6) Vero che il sig. chiedeva al personale di Autoclass Group la seconda chiave Pt_2
del veicolo;
7) Vero che il veicolo Maserati Ghibli tg EF260KZ è stato oggetto di furto in data
15.01.2021 in località Dolo (VE);
Si indicano a testi la dott.ssa di per i capitoli da 1) a 3) e Parte_3 CP_1
il sig. per i capitoli 1, 4, 5 e 6. Testimone_1
Si chiede sia ordinata l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.:
a) A del carteggio precontrattuale – precedente la data del 22.10.2018 – CP_1
intercorso con e/o con il sig. e finalizzato alla Parte_1 CP_4
concessione del leasing. N. n. 13010570-001-STD;
b) Ad Autoclass Group S.r.l. del carteggio e della documentazione riferiti alla consegna del veicolo tg EF260KZ a seguito concessione della Controparte_5
locazione finanziaria per cui è causa.
Con ogni più ampia riserva in via istruttoria, anche in relazione alle richieste istruttorie avversarie.
In ogni caso: Spese e competenze di lite integralmente rifusi”.
- Per parte opposta: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
3 Voglia codesto ill.mo Tribunale:
- nel merito, in via principale:
1) respingere, per le ragioni enunciate in narrativa, l'opposizione avversaria e, per
l'effetto, confermare il provvedimento monitorio opposto;
- nel merito, in via subordinata:
2) dato atto dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing ex art. 13 del contratto, condannare parte opponente al pagamento, in favore di CP_1
dell'importo € 22.470,51, ovvero della somma accertanda all'esito del
[...]
giudizio, oltre interessi moratori, dal dì del dovuto al saldo;
- in ogni caso:
3) con il favore delle spese e delle competenze della presente causa e di quelle relative alla fase monitoria, con ogni più ampia riserva di natura istruttoria.”;
- Per la terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Riservati ogni più opportuno diritto, azione, eccezione e difesa;
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
Previe le più opportune declaratorie del caso;
In via preliminare
Accertato il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, dichiarare improcedibile la domanda avanzata dalla nei Parte_1
confronti della CP_2
Nel merito
Previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi sui capitoli formulati nei termini di legge con riserva di indicare i testi anche sulle circostanze dedotte da controparte in materia contraria;
Previa ammissione degli ulteriori mezzi istruttori indicandi e precisandi nei modi e termini di legge e comunque ritenuti opportuni dall'Ecc.mo Giudicante,
Previa eventuale CTU tecnica volta ad accertare il valore del mezzo oggetto di giudizio respingere le pretese di parte attrice opponente poiché infondate per i motivi addotti
4 sub 2.1 e 2.2 della comparsa di costituzione e risposta
o eventualmente ridurle in ossequio alle risultanze dell'esperenda istruttoria, anche con riferimento a quanto argomentato sub 3) della comparsa di costituzione e risposta
In ogni caso,
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto Parte_1
in giudizio per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
265/2022 del 16/03/2022 (R.G. n. 672/2022) emesso in favore dell'opposta da codesto Tribunale in data 17/03/2022, avente ad oggetto la corresponsione di €
22.470,51 (oltre interessi moratori e spese legali), quale credito derivante da contratto di locazione finanziaria n. 13010570-001-STD, sottoscritto in data del 22/10/2018 tra la e (e garantito da fideiussione rilasciata Parte_1 Controparte_1
da , socio amministratore della società opponente) avente ad oggetto CP_4
l'autovettura V6 DS 275CV targata EF260KZ, di cui in Controparte_6
data 15/01/2021, la società utilizzatrice, in persona del sig. , ha denunciato il Pt_2
furto, non indennizzato dalla compagnia assicuratrice.
In particolare, a sostegno della spiegata opposizione, parte opponente ha evidenziato l'avvenuto furto del veicolo in data 15.1.2021, immediatamente oggetto di denuncia, ed eccependo:
- che l'unico soggetto tenuto a risarcire del prezzo di vendita CP_1 dell'autoveicolo concesso in locazione in seguito al furto è la compagnia assicuratrice (di cui ha chiesto autorizzazione alla Controparte_2
chiamata in causa, a titolo di manleva), dato che nel contratto assicurativo stipulato con quest'ultima è indicata come unica beneficiaria CP_1 dell'indennizzo in caso di furto;
5 - che la compagnia assicuratrice ha negato la copertura in ragione della mancata riconsegna del kit chiavi completo, nonostante non vi sia prova in atti della consegna di detto kit al momento della consegna del veicolo;
- l'assenza di sottoscrizione da parte della società opposta della documentazione contrattuale;
- la natura vessatoria delle clausole del contratto di locazione finanziaria sottoscritto e, in particolare, di quella di cui all'art. 13 delle Condizioni generali di contratto;
- l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto di leasing “con riferimento precipuo all'obbligazione posta in capo ad di pagamento del Parte_1 corrispettivo”, considerata la difformità tra gli importi indicati nel piano di ammortamento e le voci addebitate nei ratei mensili (“Altrimenti detto, risulterebbero l'indeterminatezza dei tassi applicati e la non conformità tra quanto dichiarato a contratto e quanto, in effetti, applicato dalla Concedente per la locazione finanziaria”).
Pertanto ha chiesto: in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa la nel merito, dichiarare che nessuna somma è dovuta Controparte_7 dall'opponente alla società opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing per sopravvenuta impossibilità dell'oggetto; in ogni caso, condannare la terza chiamata a manlevare l'opponente “con conseguente condanna a corrispondere il relativo indennizzo nei confronti dell'opposta o, in subordine, nei confronti dell'opponente”; il tutto con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.10.2022 ha CP_1
contestato i motivi di opposizione, rilevando che, a fronte della risoluzione di diritto originata dal furto del veicolo e del diniego di indennizzo da parte della compagnia assicuratrice, l'utilizzatore ha omesso di corrispondere il quantum dovuto ai sensi dell'art. 13 delle condizioni contrattuali ed evidenziando in ogni caso che, ai sensi dell'art. 12 del contratto di leasing, ogni indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa dovrà essere corrisposto direttamente alla società concedente, che avrà poi la facoltà di compensare tali somme con i debiti dell'utilizzatrice a qualunque
6 titolo derivanti dal contratto di locazione finanziaria di cui è vertenza. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto o comunque, in via subordinata, dato atto dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di leasing ex art. 13 del contratto, condannare parte opponente al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo € 22.470,51, ovvero della somma accertanda all'esito del CP_1
giudizio, oltre interessi moratori, dal dì del dovuto al saldo;
il tutto con vittoria di spese.
Alla prima udienza, dell'8.11.2022, il precedente Giudice Istruttore ha autorizzato la chiamata in causa del terzo.
La nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità Controparte_2
della domanda di manleva per mancato previo svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza, sia per l'assenza di prova del fatto storico del furto sia per la mancata consegna del doppione originale delle chiavi della vettura per cui è causa, in spregio a quanto previsto dalle condizioni generali di polizza (art. 9.5).
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie formulate, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza figurata dell'8.10.2024, ove lo scrivente magistrato (subentrato nella titolarità del fascicolo a far data dal 3.2.2023), sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha assunto la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Domanda monitoria
1. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
È noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, venendo in rilievo un rapporto processuale “a parti invertite”, l'onere di provare l'an ed il quantum della pretesa grava sulla parte opposta, essendo a carico dell'opponente quello relativo fatto modificativo/estintivo della pretesa creditoria.
Con specifico riguardo al riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, poi, rappresenta oramai ius receptum il principio a tenore del quale – in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col principio di vicinanza della prova – incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte
7 (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
2. Ebbene, nel caso di specie, la società opposta (attrice in senso sostanziale) ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale principale (doc. 12) e di garanzia (doc.
13), d'altronde non contestati e l'avvenuta denuncia di furto del veicolo noleggiato, circostanza quest'ultima che – ai sensi dell'art. 13 delle CGC – comporta la risoluzione del contratto di diritto con obbligo per l'Utilizzatore di corrispondere tutti i canoni maturati e insoluti sino alla data di risoluzione nonché tutte le altre somme dovute a qualsiasi titolo, ivi comprese le somme anticipate e le spese sostenute per conto dell'Utilizzatore, nonché un importo a titolo di penale per l'anticipata risoluzione, pari alla somma dei canoni che sarebbero maturati dalla data della risoluzione sino alla data di scadenza della locazione finanziaria e del prezzo di opzione d'acquisto.
Per vero, parte opponente non ha negato il proprio inadempimento né ha contestato la rispondenza della somma ingiunta alle previsioni contrattuali, limitandosi ad eccepire il diritto ad essere tenuta indenne dalla compagnia assicurativa, ipotizzando altresì profili di invalidità del contratto di leasing posto a fondamento della domanda monitoria.
3. Al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci è pertanto opportuno premettere che destituita di fondamento è la pretesa di parte opponente di non essere obbligata al pagamento dell'importo ingiunto in ragione della copertura assicurativa del veicolo.
Infatti nel contratto di leasing quale quello per cui è causa, benché il bene rimanga in proprietà del Concedente, ogni rischio inerente allo stesso (compreso quello da perdita per furto) è trasferito in capo all'Utilizzatore, che resta comunque obbligato verso il primo, pur potendo (e dovendo, a norma di contratto: v. art. 12) munirsi di adeguata copertura assicurativa. Quest'ultima, benché contrattualmente stipulata ed economicamente sostenuta dall'Utilizzatore, può essere attivata, in forza della clausola di vincolo, anche direttamente dal concedente-proprietario del bene, che così
8 dispone di una tutela rafforzata, fermo restando il trasferimento del rischio in capo all'Utilizzatore (al cui carico rimane comunque la differenza tra il danno subito dal concedente per la perdita del bene e l'indennizzo corrisposto dall'assicurazione).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che
“l'appendice di vincolo" apposta alla polizza assicurativa indica il creditore legittimato a ricevere la prestazione d'indennizzo (nei limiti dell'importo del credito maturato nel rapporto di leasing), ma non immuta - diversificandola - la qualità di soggetto contraente da quella di soggetto assicurato, venendo a creare piuttosto un collegamento tra contratto di assicurazione e contratto di finanziamento, di modo che, in virtù di detto istituto, il pagamento ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso il finanziato, che resta comunque obbligato per l'eccedenza, donde il suo interesse a ottenere il risarcimento nella misura più elevata possibile” (Cass. civ. n. 8472/2019).
Ne discende che, proprio a fronte del diniego di indennizzo opposto dalla compagnia
CP assicuratrice, l'opponente è tenuto nei confronti di per l'intero importo contrattualmente dovuto.
4. Tanto chiarito, nessuno dei motivi di opposizione incentrato sul contratto di leasing si reputa fondato.
4.1. Anzitutto, non può certo valere ad inficiare la validità dello stesso la circostanza che esso presenti unicamente sottoscrizione e firma riferibili all'Utilizzatore, tenuto conto dell'approccio funzionale inaugurato dalla Corte di
Cassazione nelle sentenze a Sezioni Unite n. 898/2018 e n. 1653/2018 (afferente alla nullità prevista dall'art. 23 T.U.F.) e confermata anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità, secondo cui il requisito della forma scritta del contratto prescritta dagli artt. 117 TUB e 23 TUF è rispettato ove il contratto rechi la sottoscrizione del cliente/investitore, non essendo necessaria anche la sottoscrizione della banca/intermediario, il cui consenso ben si può desumere da comportamenti concludenti, quali l'avvenuta produzione in giudizio del contratto.
4.2. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 13 delle condizioni generali di contratto ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c..
9 In particolare, il predetto articolo (rispetto al quale la compagnia assicuratrice è evidentemente estranea) espressamente qualifica l'“Utilizzatore” come soggetto tenuto a corrispondere – a fronte di “furto o di altro evento comportante la perdita totale del Bene a qualunque causa imputabile, anche per fatto di terzo, caso fortuito
o forza maggiore” (ipotesi comportante la risoluzione del contratto “di diritto”) –
“(a) tutti i canoni maturati e insoluti sino alla data di risoluzione contrattuale, nonché di tutte le altre somme dovute a qualsiasi altro titolo, ivi comprese le somme anticipate e le spese sostenute per conto dell'Utilizzatore; (b) un importo - a titolo di penale per l'anticipata risoluzione del Contratto - pari alla somma dei canoni che sarebbero maturati dalla data della risoluzione fino alla data di scadenza della locazione finanziaria e del prezzo di opzione d'acquisto dovuto dall'Utilizzatore alla fine della locazione finanzia./ Tale importo verrà attualizzato in base al tasso di attualizzazione indicato nella sezione “C-Condizioni di locazione finanziaria” delle
Condizioni Particolari...”.
Premesso che la clausola in questione, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, risulta essere stata oggetto di specifica e separata sottoscrizione ex artt.
1341, co. 2 e 1342 c.c. unitamente ad altre clausole di cui è financo sinteticamente riportato il contenuto (v. pag. 9 doc. 1 produzione opposta), in ogni caso ed in via assorbente, la stessa non riveste il carattere della vessatorietà.
Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare come, nell'ipotesi di leasing c.d. traslativo (in cui, cioè, l'eccedenza del valore residuo del bene rispetto al prezzo d'esercizio dell'opzione di acquisto assegna ai canoni la consistenza di corrispettivo del trasferimento) – qual è qualificabile quello in oggetto (considerato il prezzo di opzione d'acquisto, pari a soli Euro 868,85 + Iva, a fronte di un valore del bene originario di Euro 43.442,62 al netto dell'Iva) – la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile, in via analogica, dall'art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva della proprietà (cfr., ex multis, Cass. civ. n.
6452/2015; Cass. civ. n. 13956/2019; Corte D'Appello Firenze, n. 24/2020; Tribunale
Cuneo, n. 593/2022).
10 D'altronde, rappresenta principio pacifico quello per cui nel contratto di leasing la relazione tra concedente ed utilizzatore è caratterizzata dalla concessione del godimento del bene (che deve essere consegnato dal fornitore all'utilizzatore, in virtù della relazione costituita tra il concedente ed il fornitore) e che, in questa caratterizzazione (che assimila il leasing finanziario alla locazione, salvo altri suoi elementi specifici caratterizzanti e che lo diversificano) il concedente è tenuto a garantire all'utilizzatore il pacifico godimento del bene e, a sua volta, l'utilizzatore è tenuto ad avere cura del bene, usarlo in modo ragionevole e conservarlo nello stato in cui gli è stato consegnato, tant'è che, alla scadenza del termine pattuito per il godimento, deve restituire il bene nello stato in cui gli fu consegnato, salvo che eserciti, se pattuito, il diritto di acquistare il bene o di prorogare il rapporto di leasing per un periodo ulteriore (in questi termini, in motivazione, v. Cass. civ. n.4195/1996).
Considerato, quindi, che il fatto determinante la perdita totale del bene (quale il furto dell'autoveicolo) in ogni caso non potrebbe esimere l'utilizzatore dall'obbligo di pagare quanto dovuto a titolo di canoni alla società concedente, essendo il primo responsabile della custodia del bene locato, la clausola in commento di fatto non determina alcun aggravamento degli obblighi gravanti sull'utilizzatore (sul punto v.
Cass. civ. n. 13956/2019 cit.).
Detto altrimenti, in virtù di tale meccanismo operativo il Concedente non fa altro che recuperare un importo pari a quello che ragionevolmente si attendeva di ottenere quale guadagno, nella prospettiva di una fisiologica esecuzione del contratto.
4.3. Quanto, infine, alla asserita indeterminatezza dell'oggetto del contratto, le doglianze di parte opponente appaiono evidentemente generiche ed, in ogni caso, smentite per tabulas.
Ed infatti, tutti i costi economici dell'operazione di leasing risultano compiutamente rappresentanti nel contratto sottoscritto dall'Utilizzatore.
Inoltre, in sede di costituzione (v. pag. 17) ha compiutamente esposto le CP_1
ragioni sottese alla mancata esatta corrispondenza degli importi richiesti nelle fatture trasmesse rispetto al canone “base”, pienamente giustificate dall'addebito delle voci di costo indicate in contratto o dovute per legge (es: tassa di bollo).
11 A fronte di tali specificazioni, parte opponente ha omesso qualsivoglia replica/contestazione nei successivi scritti difensivi, limitandosi a ripetere quanto già evidenziato nell'atto di citazione.
Talché tali doglianze devono ritenersi prive di pregio.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto della proposta opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo, il quale dev'essere altresì dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c., non essendo stato munito di tale clausola né ex art. 642 né ex art. 648 c.p.c.
Domanda di garanzia
6. Passando ad esaminare la domanda di “manleva” formulata da parte opponente nei confronti della terza chiamata, in via preliminare va affrontata l'eccezione di improcedibilità dell'azione, avanzata dalla terza chiamata per il mancato esperimento, da parte del convenuto-chiamante del procedimento di mediazione, obbligatorio in materia di assicurazione.
L' eccezione va respinta.
Lo scopo del legislatore che ha introdotto la mediazione obbligatoria è quello di aumentare i casi di composizione extragiudiziale della lite ma pur sempre con una ridotta limitazione del principio della ragionevole durata del processo.
Ne discende, ad avviso di questo giudice, che debbano essere escluse dall'ambito della mediazione obbligatoria tutte le domande diverse da quella proposta dall'attore con l'atto introduttivo del giudizio, in quanto, da un lato, l'esperimento del procedimento di mediazione in questi casi non sarebbe in ogni caso idoneo a sortire l'effetto di chiudere il giudizio in corso e, dall'altro, comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con l'art. 111 della
Costituzione.
A supporto di tale conclusione milita peraltro il dato testuale dell'art. 5 D. Lgs. 28/10 prevede che l'improcedibilità vada eccepita dal “convenuto”, in tal modo evidenziando che l'improcedibilità si riferisce solo alle domande dell'attore.
Inoltre, non può farsi a meno di evidenziare che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso
12 estensivo (v. Cass. civ. n. 967/2004).
7. Venendo all'esame nel merito della domanda di garanzia svolta avverso la compagnia assicuratrice, reputa il Tribunale che la stessa non possa essere accolta.
Com'è noto, nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato proprio quel rischio coperto dalla garanzia assicurativa (ex multis, Cass. civ.
30656/2017).
Ne discende che sull'assicurato incombe non soltanto la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa, ma anche la dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'evento dedotto a rischio.
Per l'assolvimento di tale onere probatorio si è affermato che non è sufficiente la mera denuncia presentata in sede penale, trattandosi di una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo (ex multis, Cass. civ. n. 1935/2003,
Cass. civ. n. 8198/2013).
8. Tuttavia, al fine di mitigare tale rigore probatorio nelle ipotesi di difficile dimostrazione, quale il furto di autovettura (che normalmente si verifica quando il proprietario/utilizzatore del veicolo si allontana dal mezzo, lasciato in luogo pubblico ed alla pubblica fede, e di cui lo stesso si rende conto soltanto nel momento in cui, ritornato nel punto in cui il bene assicurato era stato temporaneamente lasciato, non lo ritrova), la giurisprudenza di legittimità invoca l'applicazione della norma di cui all'art. 1900 c.c., in forza della quale è compito dell'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (cfr. Civ. civ. n. 19734/2011).
Ne deriva che le dichiarazioni del danneggiato svolte in sede di denuncia del fatto di reato, tenuto conto anche delle conseguenze penali che possono derivarne a carico del denunciante in ragione della perseguibilità d'ufficio del reato previsto all'art. 367
c.p., dev'essere vagliata alla luce di ogni elemento indiziario deducibile ed eventualmente allegato dall'assicurazione convenuta allo scopo di porre in dubbio la valenza dichiarativa della denuncia, elementi che possono assurgere a prova circa la falsità ideologica della denuncia presentata dall'assicurato all'autorità giudiziaria solo
13 ove caratterizzati dai requisiti di gravità, univocità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. (v. Tribunale Torino, n. 834/2021).
9. Ebbene, nel caso di specie, la compagnia assicuratrice chiamata in manleva – pur non contestando l'esistenza della polizza e la sua efficacia temporale in relazione alla data del presunto furto – ha indicato specifici elementi presuntivi idonei a contrastare l'attendibilità della denuncia di furto del veicolo, essenzialmente fondati sulla circostanza della mancata consegna della seconda chiave di accensione (in contrasto con quanto imposto dall'art.
9.5 delle condizioni generali di polizza) e sulla contraddittorietà tra la difesa svolta nel presente giudizio (diretta a sostenere la mancata consegna, a monte, della seconda chiave di accensione) con quanto dichiarato in sede di denuncia e di relativa integrazione innanzi ai Carabinieri veneti, laddove il sig. (legale rappresentante della CP_4 Parte_1
rispettivamente ha dichiarato, in un primo momento (denuncia di furto del
15.1.2021), che “L'altra chiave di accensione è riposta nella mia abitazione di
Cittadella (Pd)” e, successivamente (interazione del 23.2.2021) di aver “smarrito la seconda chiave dell'autovettura Maserati ghibli targata EF260KZ di colore nero, nonostante abbia proceduto alla ricerca della stessa al fine di restituirla alla società assicurativa (denominata gestita dal leasing ovvero dalla compagnia CP_2
Bancaifis)”.
10. A fronte di tali specifiche contestazioni, corroborate dalle evidenze documentali, l'assicurato si è limitato ad evidenziare che la sussistenza del furto non sarebbe mai stata messo in discussione nella fase stragiudiziale e ad insistere nella propria linea difensiva, asserendo peraltro che, solo a fronte della comunicazione di diniego dell'indennizzo, “melius re perpensa, che il sig. provvedeva a Pt_2 segnalare che “non viene affatto ricordata la consegna della “seconda chiave” al momento del ritiro del veicolo” e chiedeva fosse offerta adeguata prova di avvenuta consegna del corredo indicato della del 12.05.2021” (v. pag. Parte_4
4 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), senza offrire alcun ulteriore elemento probatorio volto a supportare la prova dell'evento storico del furto.
14 10.1. A tal riguardo vale la pena precisare che l'art. 115 c.p.c. consente di attribuire rilevanza probatoria unicamente “ai fatti non contestati dalla parte costituita”, così confermando l'irrilevanza della cd. non contestazione stragiudiziale.
10.2. Inoltre, la circostanza della mancata consegna della seconda chiave – oltre a risultare intrinsecamente incoerente con le dichiarazioni circostanziate (presenza della chiave nella propria abitazione di Cittadella) rese dal sig. innanzi ai pubblici Pt_2 ufficiali – appare in contrasto con il “verbale di accettazione della consegna” sottoscritto dall'Utilizzatore contestualmente alla stipula del contratto di leasing, ovvero oltre due anni prima del presunto furto, ove l'Utilizzatore dichiara di aver ricevuto il veicolo “provvisto di tutti gli accessori ed optional...indicati nell'offerta del Fornitore” (v. pag. 14 doc. 1 . CP_1
10.3. Infine, va evidenziato come neppure l'assicurato si sia preoccupato di integrare la prova dell'avvenuto furto. Premesso che non sono state rese note le sorti delle indagini penali scaturite dalla denuncia, l'unico capitolo di prova orale articolato sul punto (“Vero che il veicolo tg EF260KZ è stato oggetto Controparte_5 di furto in data 15.01.2021 in località Dolo (VE)”) risulta evidentemente generico e come tale inammissibile ex art. 244 c.p.c., oltre ad essere indicato il nominativo, quale teste, di soggetto ), la cui presenza nel contesto spazio- Testimone_1
temporale del furto neppure emerge dalla denuncia sporta.
In definitiva, non avendo la assolto al proprio onere Parte_1
probatorio, la domanda di garanzia formulata nei confronti della CP_7
dev'essere rigettata.
Spese
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 – in favore della opposta e della terza chiamata – applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento
(determinato in base valore della causa), tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività processuale concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
15 1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 265/2022 del 16/03/2022 (R.G. n. 672/2022), che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2. rigetta la domanda di garanzia promossa da parte opponente nei confronti della terza chiamata;
3. condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
4. condanna parte opponente al pagamento in favore della terza chiamata delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in € € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 29/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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