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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 26/02/2026, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3359/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
NO ARMANDO, EL
ASCHETTINO LUCIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15871/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80121 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 SANZIONI PECUNI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 IRPEF-ALTRO 2020 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
2023
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 BOLLO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 BOLLO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 BOLLO 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 BOLLO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190114543849000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200050505648000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210102512241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220087461483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220094948589000 SANZ.PECUNIARIE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230027803178000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230078863620000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240052178865000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240116103429000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJGM000606 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230119096834000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3329/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 8.9.2025 e costituzione in giudizio effettuata il decimo giorno successivo, impugna:
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500007302000 (Fascicolo n.
2025/28692), limitatamente a 10 delle 11 cartelle sottese (resta esclusa solamente la cartella n.
07120230119096834000 di € 112,91);
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Enti impositori: vari;
- data notifica atto: 27/8/2025;
- tributi: Irpef e addizionali locali, inoltre tasse auto;
- anni d'imposta: vari;
- importo complessivo: € 28.123,65;
la ricorrente ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-1) nullità e/o irregolarità della notifica delle cartelle prodromiche;
-2) prescrizione;
-3) omessa indicazione dei criteri di calcolo di interessi, spese ed oneri di riscossione;
-4) mancata indicazione del ruolo tributario;
-5) omessa sottoscrizione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Il 10.10.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce l'ADER che resiste con le seguenti argomentazioni:
-) inammissibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio;
-) la propria carenza di legittimazione passiva;
-) inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle cartelle;
-) contrasta le eccezioni di decadenza e prescrizione ed invoca le proroghe emergenziali;
conclude con la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso o del suo rigetto.
Con memoria del 28.1.2026 l'ADER insiste per l'accoglimento delle proprie tesi ed allega l'intimazione di pagamento n. 07120259021064981000 che, però, è irrilevante ai fini del presente giudizio poiché notificata il 3.10.2025, dunque, dopo la notifica dell'atto oggetto del presente giudizio che risale al 27.8.2025.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 20.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Preliminarmente va rilevato che l'atto impugnato è sottoscritto dal responsabile della procedura a pagina 2 con “Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs n. 39/93”.
Nel merito, l'esame della documentazione offerta dalla resistente ha fornito i seguenti risultati in ordine alle
9 cartelle ed all'accertamento impoesattivo inpugnati:
-1) 07120190114543849000 notificata 11.11.2021 a mani proprie + intimazione di pagamento n.
07120249027405275000 notificata il 12.7.2024 a mani proprie;
-2) 07120200050505648000 notificata il 21.12.2021 a mani proprie + intimazione di pagamento n.
07120249027405275000 notificata il 12.7.2024 a mani proprie;
-3) 07120210102512241000 notificata ex art. 140 con affissione e CAD spedita il 16.2.2024 e consegnata a mani proprie il 12.3.2024;
-4) 07120220087461483000 notificata il 23.12.2022 a mani proprie + intimazione di pagamento n.
07120249027405275000 notificata il 12.7.2024 a mani proprie;
-5) 07120220094948589000 notificata l'1.3.2024, ex art. 140 con affissione e CAD, restituita per compiuta giacenza;
-6) 07120230027803178000 notificata con postalizzazione diretta a mani proprie il 3.2.2024;
-7) 07120230078863620000 notificata con postalizzazione diretta a mani proprie il dì 1.9.2023;
-8) 07120240052178865000 notificata a mani proprie il dì 12.7.2024;
-9) 07120240116103429000 notificata con postalizzazione diretta a mani proprie il dì 31.10.2024;
-10) avviso di accertamento impoesattivo n. 250TJGM000606 contenuto nell'intimazione di pagamento n.
07120249027405275000 notificata il 12.7.2024 a mani proprie.
Tutti gli atti prodromici risultano, pertanto, correttamente notificati in epoca recente, tant'è che nemmeno le pretese inerenti alla tassa di circolazione risultano prescritte.
L'eccezione di omessa integrazione del contraddittorio è superata dalla circostanza che la notifica delle cartelle rende vana l'indagine sugli atti presupposti a queste, compreso l'accertamento impoesattivo n.
250TJGM000606, poiché contenuto nell'intimazione di pagamento n. 07120249027405275000 notificata il
12.7.2024 a mani proprie e non impugnato, il che ha reso anche questa partita cristallizzata.
Restano assorbite le eccezioni sulla omessa indicazione del calcolo di interessi, spese ed oneri di riscossione, nonché quella di mancata indicazione del ruolo tributario, poiché tutte afferenti alle cartelle ormai definitive.
Il ricorso va, dunque, rigettato ed il preavviso di iscrizione ipotecaria confermato.
La circostanza che la ricorrente avesse chiesto, a mezzo pec del 30.8.2025, l'accesso agli atti onde prendere visione delle cartelle sottese con le relate, senza ottenerne riscontro da parte dell'ADER, è motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI MARCELLO, Presidente
NO ARMANDO, EL
ASCHETTINO LUCIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15871/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80121 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 SANZIONI PECUNI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 IRPEF-ALTRO 2020 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
2023
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 BOLLO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 BOLLO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 BOLLO 2021
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500007302000 BOLLO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190114543849000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200050505648000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210102512241000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220087461483000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220094948589000 SANZ.PECUNIARIE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230027803178000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230078863620000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240052178865000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240116103429000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJGM000606 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230119096834000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3329/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, difesa come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 8.9.2025 e costituzione in giudizio effettuata il decimo giorno successivo, impugna:
- la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500007302000 (Fascicolo n.
2025/28692), limitatamente a 10 delle 11 cartelle sottese (resta esclusa solamente la cartella n.
07120230119096834000 di € 112,91);
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Enti impositori: vari;
- data notifica atto: 27/8/2025;
- tributi: Irpef e addizionali locali, inoltre tasse auto;
- anni d'imposta: vari;
- importo complessivo: € 28.123,65;
la ricorrente ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-1) nullità e/o irregolarità della notifica delle cartelle prodromiche;
-2) prescrizione;
-3) omessa indicazione dei criteri di calcolo di interessi, spese ed oneri di riscossione;
-4) mancata indicazione del ruolo tributario;
-5) omessa sottoscrizione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Il 10.10.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce l'ADER che resiste con le seguenti argomentazioni:
-) inammissibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio;
-) la propria carenza di legittimazione passiva;
-) inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle cartelle;
-) contrasta le eccezioni di decadenza e prescrizione ed invoca le proroghe emergenziali;
conclude con la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso o del suo rigetto.
Con memoria del 28.1.2026 l'ADER insiste per l'accoglimento delle proprie tesi ed allega l'intimazione di pagamento n. 07120259021064981000 che, però, è irrilevante ai fini del presente giudizio poiché notificata il 3.10.2025, dunque, dopo la notifica dell'atto oggetto del presente giudizio che risale al 27.8.2025.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 20.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Preliminarmente va rilevato che l'atto impugnato è sottoscritto dal responsabile della procedura a pagina 2 con “Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs n. 39/93”.
Nel merito, l'esame della documentazione offerta dalla resistente ha fornito i seguenti risultati in ordine alle
9 cartelle ed all'accertamento impoesattivo inpugnati:
-1) 07120190114543849000 notificata 11.11.2021 a mani proprie + intimazione di pagamento n.
07120249027405275000 notificata il 12.7.2024 a mani proprie;
-2) 07120200050505648000 notificata il 21.12.2021 a mani proprie + intimazione di pagamento n.
07120249027405275000 notificata il 12.7.2024 a mani proprie;
-3) 07120210102512241000 notificata ex art. 140 con affissione e CAD spedita il 16.2.2024 e consegnata a mani proprie il 12.3.2024;
-4) 07120220087461483000 notificata il 23.12.2022 a mani proprie + intimazione di pagamento n.
07120249027405275000 notificata il 12.7.2024 a mani proprie;
-5) 07120220094948589000 notificata l'1.3.2024, ex art. 140 con affissione e CAD, restituita per compiuta giacenza;
-6) 07120230027803178000 notificata con postalizzazione diretta a mani proprie il 3.2.2024;
-7) 07120230078863620000 notificata con postalizzazione diretta a mani proprie il dì 1.9.2023;
-8) 07120240052178865000 notificata a mani proprie il dì 12.7.2024;
-9) 07120240116103429000 notificata con postalizzazione diretta a mani proprie il dì 31.10.2024;
-10) avviso di accertamento impoesattivo n. 250TJGM000606 contenuto nell'intimazione di pagamento n.
07120249027405275000 notificata il 12.7.2024 a mani proprie.
Tutti gli atti prodromici risultano, pertanto, correttamente notificati in epoca recente, tant'è che nemmeno le pretese inerenti alla tassa di circolazione risultano prescritte.
L'eccezione di omessa integrazione del contraddittorio è superata dalla circostanza che la notifica delle cartelle rende vana l'indagine sugli atti presupposti a queste, compreso l'accertamento impoesattivo n.
250TJGM000606, poiché contenuto nell'intimazione di pagamento n. 07120249027405275000 notificata il
12.7.2024 a mani proprie e non impugnato, il che ha reso anche questa partita cristallizzata.
Restano assorbite le eccezioni sulla omessa indicazione del calcolo di interessi, spese ed oneri di riscossione, nonché quella di mancata indicazione del ruolo tributario, poiché tutte afferenti alle cartelle ormai definitive.
Il ricorso va, dunque, rigettato ed il preavviso di iscrizione ipotecaria confermato.
La circostanza che la ricorrente avesse chiesto, a mezzo pec del 30.8.2025, l'accesso agli atti onde prendere visione delle cartelle sottese con le relate, senza ottenerne riscontro da parte dell'ADER, è motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese.