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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/11/2025, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott UN PE Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6508 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato PELLONI ANDREA
parte resistente
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data
F A T T O E DI R I T T O
pagina 1 di 7 ha chiesto la modifica, sotto il profilo della residenza del minore, della sentenza Parte_1 del 2023 emessa dal tribunale di Bologna, con la quale è stato recepito l'accordo tra i genitori, prima conviventi more uxorio, in ordine alla regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e del diritto di visita del minore.
La ricorrente ha avanzato, in particolare, domanda di autorizzazione a trasferire la residenza del minore a LL CC, Comune della Città metropolitana di NA. Ha chiesto, inoltre, la modifica in aumento del quantum dell'assegno di mantenimento.
Si è costituito che si è opposto al trasferimento del figlio. Controparte_1
Nel corso del giudizio è stata assunta con contratto a tempo determinato presso Parte_1 una scuola della città metropolitana di NA e si è trasferita nel Comune di LL CC presso la casa dei suoi genitori portando con sé il figlio minore. Successivamente è stata assunta con contratto a tempo indeterminato.
Dato il repentino cambio del luogo di vita di – lontano dal padre, invece rimasto Per_1 nel Comune di Valsamoggia (BO) che costituiva la residenza del minore nella precedente sentenza che lo collocava presso la madre in affidamento condiviso – si è ritenuto opportuno svolgere apposita ctu tesa a valutare il migliore interesse per il minore, sopratutto quanto al collocamento.
Depositata la relazione del ctu, le parti hanno concluso congiuntamente e la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è accolta.
Invero, il collocamento principale del minore è stato da sempre con la madre. Per_1
Prima del trasferimento della ricorrente presso la casa dei suoi genitori in Campania, il padre vedeva il figlio il lunedì ed il giovedì pomeriggio, oltre un giorno tra sabato e Per_1 domenica in accordo con la ricorrente. Nella stagione estiva il minore ha anche pernottato presso il padre.
Dalla relazione del ctu si evince come entrambi i genitori siano idonei all'esercizio della responsabilità genitoriale. Tuttavia, data l'età e le esigenze di il consulente ha Per_1 ritenuto più opportuno il collocamento presso la madre, pur mantenendo inalterato l'affido condiviso.
pagina 2 di 7 Le parti hanno presentato conclusioni congiunte in cui concordano, in particolare, sull'affidamento condiviso con collocamento del minore presso la madre in LL CC
(NA).
Osserva il Collegio, quanto alla possibilità del traferimento del genitore collocatario che intenda portare con sè il minore, che la Suprema Corte, in più occasioni, ha sottolineato che il trasferimento avvenuto senza consenso dell'altro genitore non è di per sé causa di modifica del regime di affidamento o del diritto di visita.
Infatti (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 01/07/2022, n. 21054 ) “in tema di esercizio della responsabilità genitoriale, il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde, per ciò solo, l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne il collocatario, dovendo il giudice esclusivamente valutare se sia più funzionale all' interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò, ineluttabilmente, incida, in negativo, sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario” (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto coerente con il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre del minore, il trasferimento del piccolo insieme alla madre in altra città, nella prospettiva di miglioramento della condizione economica materna, escludendo che tale scelta si atteggiasse ad ostacolo al rapporto padre- figlio, ovvero che pregiudicasse il preminente interesse del minore).
Quindi, il genitore collocatario non perde, per il solo fatto che intenda trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge, l'idoneità ad essere collocatario dei figli minori.
Posto che ciascun coniuge separato ha il diritto, di rango costituzionale, di trasferire liberamente la propria residenza e luogo lavorativo, anche lontano da quella dell'altro coniuge, senza che ciò ne comporti di per sé l' inidoneità all'affidamento e al collocamento dei figli minori, il giudice provvede su tale collocamento tenendo solo conto dell'interesse del figlio, prescindendo dall'incidenza negativa della decisione sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario se comunque risulta preservato l'interesse al benessere del minore.
Nel caso di specie, tenuto conto delle valutazioni del ctu, non è in discussione l'idoneità del genitore collocatario. Nè è in discussione tra le parti, in esito al giudizio e preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, il trasferimento del minore presso la madre.
Ciò premesso, questo Collegio è comunque chiamato a valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse del minore il mantenimento del collocamento presso il genitore che si pagina 3 di 7 è trasferito, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con l'altro genitore (cfr.anche Cass. civ., Sez. I, 14/09/2016, n. 18087).
Considerate le risultanze dell'espletata ctu, il Tribunale ritiene conforme all'interesse del minore il collocamento presso la madre, e dunque il trasferimento della sua Per_1 residenza presso IA CC (Na).
ha appena compiuto quattro anni, quanto ai bisogni quotidiani cerca la figura Per_1 materna, della quale non è discussa l'idoneità genitoriale. La tenera età del minore consente senza particolari sconvolgimenti il trasferimento della sua residenza, considerate altresì che questa coinciderà con il luogo di villegiatura estiva del minore nel quale vivono anche i nonni e gli zii materni.
Il rapporto con il padre tuttavia può e deve essere preservato.
Il Collegio ritiene accoglibile la proposta delle parti relativamente alla frequentazione padre figlio con alcuni correttivi per evitare troppo frequenti spostamenti del minore e per rendere possibile la frequenza scolastica, invero la proposta delle padrti di far partire il fine Settimana dal gioveì fino al lunedì nel period scolastico è inaccoglibile. Piuttosto si può precedere un ampliamento delle vacanze pasquali che il minore trascorrerà integralmente con il padre.
Pertanto : fino al compimento del sesto anno di età (quindi, nel periodo della scuola materna), il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alternati , con accompagnamento del minore a cura e spese della madre, fino alla stazione ferroviaria di Bologna (in cui il padre lo preleverà), nella giornata del sabato tra le ore 14.00 e le ore 15.00 (compatibilmente con gli orari dei mezzi di trasporto) e rientro dalla madre, con accompagnamento a cura e spese del padre, fino alla stazione ferrovia di NA (in cui la madre lo preleverà), la domenica pomeriggio del fine settimana successivo, entro le ore 17.30 (anche in tal caso, compatibilmente con gli orari dei mezzi di trasporto); dal compimento del sesto anno di età (quindi, nel periodo successivo alla scuola materna), il padre terrà con sé il figlio un fine settimana al mese, con accompagnamento del minore a cura e spese della madre, fino alla stazione ferroviaria di
Bologna (in cui il padre lo preleverà), nella giornata del venerdì entro le ore 19.00
(compatibilmente con gli orari dei mezzi di trasporto) e rientro dalla madre, con accompagnamento a cura e spese del padre, fino alla stazione ferrovia di NA (in cui la madre lo preleverà), la domenica pomeriggio entro le ore 19.00 (anche in tal caso, compatibilmente con gli orari dei mezzi di trasporto). È inoltre riconosciuta al padre la facoltà di trascorrere con il bambino un ulteriore fine settimana al mese, nel territorio di residenza pagina 4 di 7 della madre;
per il periodo estiv o (coincidente con le vacanze scolastiche) , il minore trascorrerà, presso ciascun genitore , tre settimane consecutive in alternanza tra i due genitori , di cui tre (anche non consecutive) da indicare come periodo di ferie. La scelta del periodo di ferie è rimessa al padre, negli anni pari, ed alla madre in quelli dispari. Questo, ad eccezione del primo anno (estate 2026) in cui l'alternanza sarà di due settimane per ogni genitore;
durante le vacanze natalizie, il bambino trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il periodo dal
22 dicembre, con rientro dalla madre entro le ore 17.00 del 30 dicembre e dal 27 dicembre, con rientro dalla madre entro le ore 17.00 del 6 gennaio. Per il 2025 il padre starà con dal 27 dicembre al 6 gennaio 2025. Per le vacanze pasquali, il padre terrà con sé il Per_1 figlio per tutto il periodo di vacanza. Per il ponte di Ognissanti, terrà con sé il bambino per quattro giorni. Anche in tali periodi, l'accompagnamento del bambino dal padre avverrà a cura della madre, presso la stazione ferroviaria di Bologna, mentre quello de bambino dalla madre, avverrà a cura del padre, presso la stazione ferroviaria di NA;
si dispone per un periodo di ventiquattro mesi, il monitoraggio da parte del Servizio
Sociale di LL CC (NA), affinché segnali al Tribunale di Nola (territorialmente competente), l'eventuale persistenza della situazione di precarietà della madre, ovvero di incompatibilità con le esigenze di stabilità del bambino, affinché possano essere predisposti gli opportuni interventi, oltre che in ordine ad eventuali criticità inerenti il regime di affido, in relazione alla direzione evolutiva del rapporto intra -genitoriale (con le modalità indicate dalla
CTU a pag. 14 dell'elaborato peritale depositato) .
Il contributo di mantenimento del padre deve essere risotto a causa delle spese che affronterà per il riaccompagnamento del minore a 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna.
Le spese legali sono compensate.
Le spese del ctu sono poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P . Q . M .
definitivamente decidendo sulla causa N.R.G. 6508/2024, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Bologna resa nel procedimento n. r.g. 10636/2010:
pagina 5 di 7 - Autorizza la ricorrente collocataria a trasferire la residenza del figlio presso Per_1
IA CC (Na);
- Dispone che il padre tenga con sé il figlio, fino al compimento del sesto anno di età
(quindi, nel periodo della scuola materna), a fine settimana alternati , con accompagnamento del minore a cura e spese della madre, fino alla stazione ferroviaria di Bologna (in cui il padre lo preleverà), nella giornata del sabato tra le ore 14.00 e le ore 15.00 (compatibilmente con gli orari dei mezzi di trasporto) e rientro dalla madre, con accompagnamento a cura e spese del padre, fino alla stazione ferrovia di NA (in cui la madre lo preleverà), la domenica pomeriggio del fine settimana successivo, entro le ore 17.30 (anche in tal caso, compatibilmente con gli orari dei mezzi di trasporto); dal compimento del sesto anno di età
(quindi, nel periodo successivo alla scuola materna), il padre terrà con sé il figlio un fine settimana al mese, con accompagnamento del minore a cura e spese della madre, fino alla stazione ferroviaria di Bologna (in cui il padre lo preleverà), nella giornata del venerdì entro le ore 19.00 (compatibilmente con gli orari dei mezzi di trasporto) e rientro dalla madre, con accompagnamento a cura e spese del padre, fino alla stazione ferrovia di NA (in cui la madre lo preleverà), la domenica pomeriggio entro le ore 19.00 (anche in tal caso, compatibilmente con gli orari dei mezzi di trasporto). È inoltre riconosciuta al padre la facoltà di trascorrere con il bambino un ulteriore fine settimana al mese, nel territorio di residenza della madre;
per il periodo estiv o (coincidente con le vacanze scolastiche) , il minore trascorrerà, presso ciascun genitore , tre settimane consecutive in alternanza tra i due genitori , di cui tre (anche non consecutive) da indicare come periodo di ferie. La scelta del periodo di ferie è rimessa al padre, negli anni pari, ed alla madre in quelli dispari. Questo, ad eccezione del primo anno (estate 2026) in cui l'alternanza sarà di due settimane per ogni genitore;
durante le vacanze natalizie, il bambino trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il periodo dal
22 dicembre, con rientro dalla madre entro le ore 17.00 del 30 dicembre e dal 27 dicembre, con rientro dalla madre entro le ore 17.00 del 6 gennaio. Per il 2025 il padre starà con dal 27 dicembre al 6 gennaio 2025. Per le vacanze pasquali, il padre terrà con sé il Per_1 figlio, per tutto il periodo pasquale. Per il ponte di Ognissanti, terrà con sé il bambino per quattro giorni. Anche in tali periodi, l'accompagnamento del bambino dal padre avverrà a cura della madre, presso la stazione ferroviaria di Bologna, mentre quello de bambino dalla madre, avverrà a cura del padre, presso la stazione ferroviaria di NA;
pagina 6 di 7 - Dispone che il padre sia tenuto a corrispondere per il mantenimento del figlio 200,00 euro da corrispondere entro il giorno 5 del mese, rivalutabili oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna;
- Compensa tra le parti le spese legali;
Pone le spese di Ctu a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2025
GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
TT UN PE
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