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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/12/2025, n. 5849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5849 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9254/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del giudice applicato LE
GO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9254/2023 promossa da:
(avv.to Spiaggiari Andrea) Parte_1
ATTORE/I contro
(avv. Mattinzoli Corrado) Controparte_1
CONVENUTO/I
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in persona del legale rappresentate pt, conveniva in giudizio Parte_1
, quale titolare della AUTOFFICINA PICCINELLI di e Controparte_1 Controparte_1
chiedeva accertarsi:
l'inadempimento del contratto di riparazione del veicolo Dodge Trg. ZB 889 AH con condanna alla riduzione proporzionale del prezzo ex art. 1495 c.c. e/o dell'art. 2226 c.c. e/o dell'art. 1667 c.c. e 1668
c.c., nella misura di € 6.000,00 ovvero nella diversa misura che, eventualmente anche in via equitativa risulterà dovuta ad istruttoria conclusa, oltre al risarcimento del danno nella misura di € 4.500,00 ed al danno da inutilizzo e da svalutazione commerciale nella misura che, eventualmente in via equitativa, risulterà dovuta oltre rivalutazione e interessi nella misura legale
Esponeva che: aveva consegnato l'autovettura per riparazioni al cambio, non funzionante, all'autofficiana del
CP_1
pagina 1 di 3 quest'ultimo, smontato il motore, aveva riferito la necessità di sostituire il cambio che doveva essere ordinate negli USA;
in data 13.09.2018 il inviava alla società attrice le coordinate bancarie ove effettuare il CP_1 pagamento del cambio (cfr. mail 13.09.18 ed “estimate 1623 del 09.06.2018 doc.5) per $ 8.231,23 e lo stesso pagava infine i dazi doganali doc.6. CP_1
la società attrice, ricevute le coordinate bancarie (doc.5), pagava come richiesto in data 14.09.2018 a mezzo bonifico di € 7.097,12 provvededo a rimborsare anche I dazi doganali;
il cambio veniva consegnato nel febbraio 2019 e solo a settembre 2019, dopo numerosi solleciti, il veniva convocato dal per la consegna a fine riparazioni;
Parte_2 CP_1
riscontrava, con l'ausilio di un tecnico di fiducia, che il cambio non funzionava e l'autovettura era inutilizzabile;
aveva fatto portare il veicolo presso altra autofficina che aveva riscontrato che le riparazioni non erano state eseguite a regola d'arte.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Deduceva che, l'autovettura, all'arrivo presso l'autofficina presentava delle modifiche CP_1
rispetto alla sua condizione originale, essendo stato installato un compressore volumetrico, che aumentava la potenza di molti cavalli rispetto a quella di fabbrica;
circostanza, questa, taciuta dall'attore.
Aggiungeva che l'attore aveva personalmente scelto i pezzi che erano stati ordinati dagli USA e nessuna responsabilità poteva ascriversi ad esso convenuto che, in qualità di meccanico, si era limitato a montarli.
Instava per il rigetto della domanda.
Rigettate tutte le richieste di ammissione dei mezzi istruttori e non essendo state avanzate dalle parti, pur invitate dal tribunale (vd. ordinanza 23.01.2024) proposte conciliative, al causa è stata riservata in decisione.
La domanda non può essere accolta.
Parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto alla riduzione del prezzo ex art. 1495 c.c. e/o dell'art. 2226 c.c. e/o dell'art. 1667 c.c. e 1668 c.c., nella misura di € 6.000,00 (o in diversa misura), al risarcimento del danno emergente quantificato in € 4.500,00 e del lucro cessante (per inutilizzo del veicolo e da svalutazione commerciale).
Ha inquadrato il petitum nell'ambito della responsabilità contrattuale ricomprendendo, tuttavia, varie ipotesi (vendita, contratto d'opera, appalto) senza allegare fatti specifici al riguardo pagina 2 di 3 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (cfr
S.U. n. 11748/2019), mentre “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” (cfr Cass. n. 7267/2023).
Orbene, nel caso di specie, non si comprende con chiarezza se l'inadempimento derivi dall'utilizzo di un componente non idoneo (“il cambio in realtà era usato”, “aggiunto componenti non originali”) o dalla sua errata installazione (“lo stato delle riparazioni non eseguite a regola d'arte”), non essendo stato ascritto alla parte convenuta alcuno specifico inadempimento.
Dalla relazione redatta dal titolare dell'Autofficina Ghidetti emerge che il “cambio” dell'autovettura non era nuovo ma non è stata allegata nè provata la riconducibilità di detta situazione a vizi del pezzo ordinate dagli USA ovvero ad una condotta dell'Officina (che avrebbe dovuto appropriarsi del pezzo
“nuovo” acquistato dagli USA per inserire nell'autovettura dell'attore un pezzo usato).
In questo contesto la nomina di CTU finalizzata ad accertare – secondo il criterio del più probabile che non- le cause del malfunzionamento, e in particolare se derivi da un difetto del componente e/o da altra causa imputabile al convenuto – peraltro nemmeno specificatamente allegata - implica aspetti esplorativi e non meramente valutativi.
La domanda si ritiene, pertanto, non sufficientemente provata e va, dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e soo liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 ( valore indeterminato, complessità bassa, parametri minimi)-
PQM
Il giudice rigetta le domande e condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese che liquida in € 3.809,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 28.12.2025
Il giudice
LE GO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona del giudice applicato LE
GO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9254/2023 promossa da:
(avv.to Spiaggiari Andrea) Parte_1
ATTORE/I contro
(avv. Mattinzoli Corrado) Controparte_1
CONVENUTO/I
All'udienza del 18.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in persona del legale rappresentate pt, conveniva in giudizio Parte_1
, quale titolare della AUTOFFICINA PICCINELLI di e Controparte_1 Controparte_1
chiedeva accertarsi:
l'inadempimento del contratto di riparazione del veicolo Dodge Trg. ZB 889 AH con condanna alla riduzione proporzionale del prezzo ex art. 1495 c.c. e/o dell'art. 2226 c.c. e/o dell'art. 1667 c.c. e 1668
c.c., nella misura di € 6.000,00 ovvero nella diversa misura che, eventualmente anche in via equitativa risulterà dovuta ad istruttoria conclusa, oltre al risarcimento del danno nella misura di € 4.500,00 ed al danno da inutilizzo e da svalutazione commerciale nella misura che, eventualmente in via equitativa, risulterà dovuta oltre rivalutazione e interessi nella misura legale
Esponeva che: aveva consegnato l'autovettura per riparazioni al cambio, non funzionante, all'autofficiana del
CP_1
pagina 1 di 3 quest'ultimo, smontato il motore, aveva riferito la necessità di sostituire il cambio che doveva essere ordinate negli USA;
in data 13.09.2018 il inviava alla società attrice le coordinate bancarie ove effettuare il CP_1 pagamento del cambio (cfr. mail 13.09.18 ed “estimate 1623 del 09.06.2018 doc.5) per $ 8.231,23 e lo stesso pagava infine i dazi doganali doc.6. CP_1
la società attrice, ricevute le coordinate bancarie (doc.5), pagava come richiesto in data 14.09.2018 a mezzo bonifico di € 7.097,12 provvededo a rimborsare anche I dazi doganali;
il cambio veniva consegnato nel febbraio 2019 e solo a settembre 2019, dopo numerosi solleciti, il veniva convocato dal per la consegna a fine riparazioni;
Parte_2 CP_1
riscontrava, con l'ausilio di un tecnico di fiducia, che il cambio non funzionava e l'autovettura era inutilizzabile;
aveva fatto portare il veicolo presso altra autofficina che aveva riscontrato che le riparazioni non erano state eseguite a regola d'arte.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Deduceva che, l'autovettura, all'arrivo presso l'autofficina presentava delle modifiche CP_1
rispetto alla sua condizione originale, essendo stato installato un compressore volumetrico, che aumentava la potenza di molti cavalli rispetto a quella di fabbrica;
circostanza, questa, taciuta dall'attore.
Aggiungeva che l'attore aveva personalmente scelto i pezzi che erano stati ordinati dagli USA e nessuna responsabilità poteva ascriversi ad esso convenuto che, in qualità di meccanico, si era limitato a montarli.
Instava per il rigetto della domanda.
Rigettate tutte le richieste di ammissione dei mezzi istruttori e non essendo state avanzate dalle parti, pur invitate dal tribunale (vd. ordinanza 23.01.2024) proposte conciliative, al causa è stata riservata in decisione.
La domanda non può essere accolta.
Parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto alla riduzione del prezzo ex art. 1495 c.c. e/o dell'art. 2226 c.c. e/o dell'art. 1667 c.c. e 1668 c.c., nella misura di € 6.000,00 (o in diversa misura), al risarcimento del danno emergente quantificato in € 4.500,00 e del lucro cessante (per inutilizzo del veicolo e da svalutazione commerciale).
Ha inquadrato il petitum nell'ambito della responsabilità contrattuale ricomprendendo, tuttavia, varie ipotesi (vendita, contratto d'opera, appalto) senza allegare fatti specifici al riguardo pagina 2 di 3 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi” (cfr
S.U. n. 11748/2019), mentre “in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” (cfr Cass. n. 7267/2023).
Orbene, nel caso di specie, non si comprende con chiarezza se l'inadempimento derivi dall'utilizzo di un componente non idoneo (“il cambio in realtà era usato”, “aggiunto componenti non originali”) o dalla sua errata installazione (“lo stato delle riparazioni non eseguite a regola d'arte”), non essendo stato ascritto alla parte convenuta alcuno specifico inadempimento.
Dalla relazione redatta dal titolare dell'Autofficina Ghidetti emerge che il “cambio” dell'autovettura non era nuovo ma non è stata allegata nè provata la riconducibilità di detta situazione a vizi del pezzo ordinate dagli USA ovvero ad una condotta dell'Officina (che avrebbe dovuto appropriarsi del pezzo
“nuovo” acquistato dagli USA per inserire nell'autovettura dell'attore un pezzo usato).
In questo contesto la nomina di CTU finalizzata ad accertare – secondo il criterio del più probabile che non- le cause del malfunzionamento, e in particolare se derivi da un difetto del componente e/o da altra causa imputabile al convenuto – peraltro nemmeno specificatamente allegata - implica aspetti esplorativi e non meramente valutativi.
La domanda si ritiene, pertanto, non sufficientemente provata e va, dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e soo liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014 ( valore indeterminato, complessità bassa, parametri minimi)-
PQM
Il giudice rigetta le domande e condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
delle spese che liquida in € 3.809,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 28.12.2025
Il giudice
LE GO
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