Art. 1. Articolo unico.
Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti.
Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa.
Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti.
Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa.