Articolo 1 della Legge 11 dicembre 1962, n. 1746
Versione
23 gennaio 1963
Art. 1. Articolo unico.

Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti.
Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa.

Entrata in vigore il 23 gennaio 1963
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