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4 luglio 1950
4 luglio 1950
Art. 3.
Per ottenere il riconoscimento della campagna e' necessario che le persone di cui all'articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all'art. 1.
Qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, puo' essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna. In tal caso verra' riconosciuta solo questa ultima.
Per il riconoscimento della campagna di guerra ai partigiani combattenti e ai patrioti e' richiesto per ogni anno solare un periodo minimo di tre mesi di effettiva appartenenza, anche non continuativa, alle formazioni partigiane. Si applicano peraltro le norme dell'art. 4 ed il secondo comma del presente articolo.
Per ottenere il riconoscimento della campagna e' necessario che le persone di cui all'articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all'art. 1.
Qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, puo' essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna. In tal caso verra' riconosciuta solo questa ultima.
Per il riconoscimento della campagna di guerra ai partigiani combattenti e ai patrioti e' richiesto per ogni anno solare un periodo minimo di tre mesi di effettiva appartenenza, anche non continuativa, alle formazioni partigiane. Si applicano peraltro le norme dell'art. 4 ed il secondo comma del presente articolo.
Commentari • 4
- 1. Benefici combattentisticiPandolfi Francesco · https://www.diritto.it/ · 26 giugno 2014 · 5.2287145
[…] Inoltre, non si ravvisano ragioni per limitare ai soli benefici stipendiali l'estensione degli emolumenti in questione ai militari inviati in zone d'intervento ONU: la legge richiamata estende, infatti, i benefici combattentistici tout court, sicché non vi è ragione di limitarli solo a quelli stipendiali, laddove invece le norme (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall'art. 18 del t.u. 1092 del 1973) -verso le quali opera l'implicito rinvio- prevedono anche benefici pensionistici. […]
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Giurisprudenza • 170
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 04/04/2017, n. 53Provvedimento: […] M_D GPREV REG 2016 0110995 del 18/07/2016 del Ministero della difesa - PREVIMIL- Direzione Generale Della Previdenza Militare e della Leva, 1° reparto, 2^ Divisione, avente ad oggetto il diniego dei “Benefici Combattentistici” di cui all'art. 1 della legge n. 1746/1962, dell'art. 3 legge n. 390/1950 e dell'art. 18 d.P.R. n. 1092/1973. […] III e IV, da valutarsi secondo il disposto di cui all'art. 3 della legge n. 390/1950; […] Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dei predetti “Benefici Combattentistici” di cui all'art. 1 della legge n. 1746 del 1962, dell'art. 3 Legge 390/1950 e dell'art. 18 DPR 1092/1973;Leggi di più...
- benefici combattentistici·
- legge 390/1950·
- d.P.R. 1092/1973·
- missioni ONU·
- equiparazione servizio ONU a servizio di guerra·
- servizio militare·
- riliquidazione pensionistica·
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