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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5659 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8839/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8839/2020 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Daria Storia, Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, come da procura agli atti
attore
contro
P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Aliotta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gela,
come da procura agli atti;
convenuta
e contro pagina 1 di 8 C.F./P. IVA , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Orlandoni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Como, come da procura agli attiL terza chiamata in garanzia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con atto di citazione notificato in data 6.8.2020, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1
a questo Tribunale, la chiedendone la condanna al pagamento della somma di Controparte_1
euro 37.902,00 a titolo di risarcimento dei danni fisici e morali che assume di avere riportato in conseguenza di un sinistro verificatosi in data 11.6.2020 presso un cantiere di pertinenza della convenuta, sito in Catania.
L'attore ha dedotto che, transitando in prossimità del cantiere, sarebbe stato attinto dalla caduta del cancello di ingresso, improvvisamente sradicatosi dai cardini, con conseguente produzione delle lesioni descritte in atti. Ha quindi invocato la responsabilità della società convenuta, in qualità di custode del cancello e dell'area di cantiere, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.
Si è costituita in giudizio la che ha contestato integralmente la Controparte_1
domanda, deducendo, in particolare, che:
• il sinistro non si sarebbe verificato all'esterno ma all'interno del cantiere;
• l'attore, insieme ad altro soggetto, si sarebbe introdotto abusivamente nell'area di cantiere nelle prime ore del mattino, allo scopo di prelevare materiale ferroso di scarto;
• lo sradicamento del cancello di ingresso sarebbe stato determinato dall'urto violento di un furgone, condotto dal già menzionato complice in retromarcia, contro la struttura del cancello stesso.
pagina 2 di 8 La convenuta ha altresì rappresentato di avere sporto denuncia in sede penale in relazione ai fatti, qualificando l'accesso dell'attore come arbitrario ed illegittimo.
È stata quindi chiamata, su istanza di parte convenuta, in garanzia la “
[...]
., che si è costituita in giudizio eccependo, tra l'altro, Controparte_2
l'inoperatività della copertura assicurativa in relazione al sinistro oggetto di causa, in forza delle condizioni generali di polizza.
Nel corso dell'istruttoria è stato escusso il teste , dipendente della convenuta ed unico Tes_1
operaio presente sul posto nelle prime ore del mattino del giorno del sinistro.
Il teste ha riferito che, in data 11.6.2020, intorno alle ore 6:30, l'attore, insieme ad altro soggetto già presentatosi il giorno precedente, si introduceva abusivamente all'interno del cantiere per prelevare materiale ferroso di scarto;
il li invitava ad allontanarsi, ma l'attore insisteva, con modi sgarbati, Tes_1
nel voler prelevare il materiale. Nel frangente, il complice del alla guida di un furgone, nel Pt_1
tentativo di entrare in retromarcia nel cantiere, urtava violentemente il cancello d'ingresso,
sradicandolo dai cardini e provocandone la caduta sul teste medesimo e sull'attore.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come da verbale di udienza.
Le dichiarazioni rese dal teste , lineari, circostanziate e immuni da contraddizioni interne, Tes_1
non sono state adeguatamente smentite da elementi di segno contrario e consentono di ritenere accertata la dinamica del sinistro nei termini prospettati dalla convenuta.
Risulta, pertanto, dimostrato che:
• l'attore si è introdotto abusivamente all'interno del cantiere, in orario antecedente all'ordinaria apertura e in assenza di qualunque autorizzazione;
pagina 3 di 8 • l'evento lesivo è stato provocato dall'urto del complice dell'attore contro il cancello di ingresso, urto che ha determinato lo sradicamento del cancello stesso e la sua caduta.
Tale ricostruzione è incompatibile con la versione offerta dall'attore, priva di supporto probatorio, secondo cui il cancello sarebbe spontaneamente caduto su un passante estraneo all'area di cantiere. Peraltro un tale evento, non impossibile ma certamente non presumibile, avrebbe richiesto una prova rigorosa.
L'attore ha invocato, a fondamento della propria pretesa, anche l'art. 2051 c.c., deducendo la responsabilità della convenuta quale custode del cancello, inteso come “cosa in custodia”.
La domanda, sotto tale profilo, è infondata.
L'applicazione dell'art. 2051 c.c. presuppone, in capo al danneggiato, la prova dell'an debeatur,
e cioè:
• dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa che si assume avere cagionato il danno;
• dell'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nel senso di una riconducibilità oggettiva dell'evento al dinamismo proprio della cosa o alla sua particolare condizione di pericolo.
Solo a fronte di tale soglia minima probatoria opera il regime speciale di responsabilità e, con esso, l'inversione dell'onere della prova in ordine al caso fortuito, che resta a carico del custode.
Nel caso di specie, tale soglia non risulta raggiunta.
Dalle emergenze istruttorie si evince che il danno non è derivato da alcuna intrinseca pericolosità del cancello, né da un difetto di manutenzione imputabile al custode, bensì dall'urto violento di un furgone condotto da un terzo (complice dell'attore), che – in violazione delle regole di pagina 4 di 8 comune diligenza e in occasione di un accesso abusivo all'area di cantiere – ha determinato lo sradicamento del cancello.
Ne consegue che:
• il fattore causale primario dell'evento lesivo non è la “cosa in custodia” in quanto tale, ma la condotta autonoma, imprevedibile e arbitraria del terzo e dello stesso attore;
• l'evento si colloca fuori dall'area di rischio normalmente governata dal custode,
essendo scaturito da un uso del tutto anomalo, illecito ed imprevisto del bene (cancello e area di cantiere), posto in essere da soggetti che vi si erano introdotti senza titolo.
In tali condizioni difetta, in radice, la dimostrazione dell'“an” della responsabilità ex art. 2051
c.c., non essendo provato un nesso causale rilevante tra la cosa in custodia, considerata nel suo ordinario assetto funzionale, e il danno lamentato.
Al contrario, è stata piuttosto dimostrato il caso fortuito, trattandosi di sinistro determinato da cause perfettamente note al danneggiato, provocate dallo stesso e da un terzo prima del decorso del tempo minimo ragionevole per un eventuale intervento del custode.
L'inversione dell'onere probatorio prevista dall'art. 2051 c.c. non può operare in assenza di tale dimostrazione minima, né può supplire al mancato accertamento della riconducibilità dell'evento al rischio proprio della cosa.
Deve, pertanto, escludersi l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 2051 c.c. e, con essa, la responsabilità oggettiva del custode.
Esclusa la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., la domanda risarcitoria va esaminata alla luce dell'art. 2043 c.c.
Anche sotto tale profilo la pretesa dell'attore è tuttavia infondata, per analoghe ragioni.
Come accertato, il sinistro è stato determinato:
pagina 5 di 8 • dalla condotta illecita e imprudente dell'attore e del suo complice, introdottisi abusivamente nel cantiere in orario non lavorativo, allo scopo di prelevare materiale ferroso;
• dalla manovra spericolata del furgone, condotto dal complice in retromarcia, che ha urtato il cancello determinandone la caduta.
Tale condotta costituisce fattore causale esclusivo dell'evento, idoneo ad interrompere qualsiasi eventuale nesso eziologico con l'operato del custode del cantiere.
Difetta, pertanto, l'elemento della ingiustizia del danno imputabile alla convenuta, richiesto dall'art. 2043 c.c. per l'affermazione di una responsabilità aquiliana.
La domanda proposta dal sig. va, dunque, integralmente rigettata per mancata Parte_1
dimostrazione dell'“an” della responsabilità, sia sotto il profilo dell'art. 2051 c.c., sia sotto il profilo dell'art. 2043 c.c.
La condotta dell'attore, come ricostruita in atti, risulta connotata da evidente imprudenza e da violazione delle più elementari regole di comune diligenza.
Passando all'esame della posizione del terzo chiamato, va osservato che la
[...]
chiamata in garanzia dalla convenuta, ha eccepito Controparte_2
l'inoperatività della copertura assicurativa in relazione al sinistro per cui è causa, deducendo, in particolare, l'applicabilità dell'art. 9, rubricato “Delimitazione dell'assicurazione”, contenuto nella
“Sezione 2 – Danni da Responsabilità Civile Verso Terzi” delle condizioni generali di assicurazione,
che esclude dalla copertura: “i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sui Luoghi di Costruzione
delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli
CP_ effetti della legge 24.12.1969, n. 990” (cfr. doc. n. 2 fascicolo di parte .
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, l'evento lesivo è stato determinato proprio dall'urto di un veicolo (il furgone condotto dal complice dell'attore) contro il cancello di ingresso, in una situazione che non risulta collegata all'uso del veicolo ai fini dell'esecuzione delle opere in cantiere, bensì a un accesso illecito e del tutto estraneo alle lavorazioni.
In ogni caso, la mancata affermazione di responsabilità in capo alla Controparte_1
determina l'assorbimento della domanda di garanzia.
Ne deriva comunque, ai fini delle spese, che la chiamata in causa non è stata arbitraria, bensì
giustificata dalla domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore, con liquidazione in favore sia della convenuta sia della terza chiamata Controparte_1 [...]
come da dispositivo (valore come da domanda, parametro Controparte_2
medio per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
nonché sulla domanda di garanzia spiegata nei confronti di Controparte_2
così provvede:
[...]
1) rigetta integralmente la domanda proposta dall'attore nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
2) per l'effetto, dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta dalla Controparte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2
pagina 7 di 8 3) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) condanna altresì l'attore a rifondere alla terza chiamata Parte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.616,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, il 23 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8839/2020 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Daria Storia, Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, come da procura agli atti
attore
contro
P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Aliotta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gela,
come da procura agli atti;
convenuta
e contro pagina 1 di 8 C.F./P. IVA , Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Orlandoni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Como, come da procura agli attiL terza chiamata in garanzia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con atto di citazione notificato in data 6.8.2020, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1
a questo Tribunale, la chiedendone la condanna al pagamento della somma di Controparte_1
euro 37.902,00 a titolo di risarcimento dei danni fisici e morali che assume di avere riportato in conseguenza di un sinistro verificatosi in data 11.6.2020 presso un cantiere di pertinenza della convenuta, sito in Catania.
L'attore ha dedotto che, transitando in prossimità del cantiere, sarebbe stato attinto dalla caduta del cancello di ingresso, improvvisamente sradicatosi dai cardini, con conseguente produzione delle lesioni descritte in atti. Ha quindi invocato la responsabilità della società convenuta, in qualità di custode del cancello e dell'area di cantiere, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.
Si è costituita in giudizio la che ha contestato integralmente la Controparte_1
domanda, deducendo, in particolare, che:
• il sinistro non si sarebbe verificato all'esterno ma all'interno del cantiere;
• l'attore, insieme ad altro soggetto, si sarebbe introdotto abusivamente nell'area di cantiere nelle prime ore del mattino, allo scopo di prelevare materiale ferroso di scarto;
• lo sradicamento del cancello di ingresso sarebbe stato determinato dall'urto violento di un furgone, condotto dal già menzionato complice in retromarcia, contro la struttura del cancello stesso.
pagina 2 di 8 La convenuta ha altresì rappresentato di avere sporto denuncia in sede penale in relazione ai fatti, qualificando l'accesso dell'attore come arbitrario ed illegittimo.
È stata quindi chiamata, su istanza di parte convenuta, in garanzia la “
[...]
., che si è costituita in giudizio eccependo, tra l'altro, Controparte_2
l'inoperatività della copertura assicurativa in relazione al sinistro oggetto di causa, in forza delle condizioni generali di polizza.
Nel corso dell'istruttoria è stato escusso il teste , dipendente della convenuta ed unico Tes_1
operaio presente sul posto nelle prime ore del mattino del giorno del sinistro.
Il teste ha riferito che, in data 11.6.2020, intorno alle ore 6:30, l'attore, insieme ad altro soggetto già presentatosi il giorno precedente, si introduceva abusivamente all'interno del cantiere per prelevare materiale ferroso di scarto;
il li invitava ad allontanarsi, ma l'attore insisteva, con modi sgarbati, Tes_1
nel voler prelevare il materiale. Nel frangente, il complice del alla guida di un furgone, nel Pt_1
tentativo di entrare in retromarcia nel cantiere, urtava violentemente il cancello d'ingresso,
sradicandolo dai cardini e provocandone la caduta sul teste medesimo e sull'attore.
Espletata l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come da verbale di udienza.
Le dichiarazioni rese dal teste , lineari, circostanziate e immuni da contraddizioni interne, Tes_1
non sono state adeguatamente smentite da elementi di segno contrario e consentono di ritenere accertata la dinamica del sinistro nei termini prospettati dalla convenuta.
Risulta, pertanto, dimostrato che:
• l'attore si è introdotto abusivamente all'interno del cantiere, in orario antecedente all'ordinaria apertura e in assenza di qualunque autorizzazione;
pagina 3 di 8 • l'evento lesivo è stato provocato dall'urto del complice dell'attore contro il cancello di ingresso, urto che ha determinato lo sradicamento del cancello stesso e la sua caduta.
Tale ricostruzione è incompatibile con la versione offerta dall'attore, priva di supporto probatorio, secondo cui il cancello sarebbe spontaneamente caduto su un passante estraneo all'area di cantiere. Peraltro un tale evento, non impossibile ma certamente non presumibile, avrebbe richiesto una prova rigorosa.
L'attore ha invocato, a fondamento della propria pretesa, anche l'art. 2051 c.c., deducendo la responsabilità della convenuta quale custode del cancello, inteso come “cosa in custodia”.
La domanda, sotto tale profilo, è infondata.
L'applicazione dell'art. 2051 c.c. presuppone, in capo al danneggiato, la prova dell'an debeatur,
e cioè:
• dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa che si assume avere cagionato il danno;
• dell'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nel senso di una riconducibilità oggettiva dell'evento al dinamismo proprio della cosa o alla sua particolare condizione di pericolo.
Solo a fronte di tale soglia minima probatoria opera il regime speciale di responsabilità e, con esso, l'inversione dell'onere della prova in ordine al caso fortuito, che resta a carico del custode.
Nel caso di specie, tale soglia non risulta raggiunta.
Dalle emergenze istruttorie si evince che il danno non è derivato da alcuna intrinseca pericolosità del cancello, né da un difetto di manutenzione imputabile al custode, bensì dall'urto violento di un furgone condotto da un terzo (complice dell'attore), che – in violazione delle regole di pagina 4 di 8 comune diligenza e in occasione di un accesso abusivo all'area di cantiere – ha determinato lo sradicamento del cancello.
Ne consegue che:
• il fattore causale primario dell'evento lesivo non è la “cosa in custodia” in quanto tale, ma la condotta autonoma, imprevedibile e arbitraria del terzo e dello stesso attore;
• l'evento si colloca fuori dall'area di rischio normalmente governata dal custode,
essendo scaturito da un uso del tutto anomalo, illecito ed imprevisto del bene (cancello e area di cantiere), posto in essere da soggetti che vi si erano introdotti senza titolo.
In tali condizioni difetta, in radice, la dimostrazione dell'“an” della responsabilità ex art. 2051
c.c., non essendo provato un nesso causale rilevante tra la cosa in custodia, considerata nel suo ordinario assetto funzionale, e il danno lamentato.
Al contrario, è stata piuttosto dimostrato il caso fortuito, trattandosi di sinistro determinato da cause perfettamente note al danneggiato, provocate dallo stesso e da un terzo prima del decorso del tempo minimo ragionevole per un eventuale intervento del custode.
L'inversione dell'onere probatorio prevista dall'art. 2051 c.c. non può operare in assenza di tale dimostrazione minima, né può supplire al mancato accertamento della riconducibilità dell'evento al rischio proprio della cosa.
Deve, pertanto, escludersi l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 2051 c.c. e, con essa, la responsabilità oggettiva del custode.
Esclusa la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., la domanda risarcitoria va esaminata alla luce dell'art. 2043 c.c.
Anche sotto tale profilo la pretesa dell'attore è tuttavia infondata, per analoghe ragioni.
Come accertato, il sinistro è stato determinato:
pagina 5 di 8 • dalla condotta illecita e imprudente dell'attore e del suo complice, introdottisi abusivamente nel cantiere in orario non lavorativo, allo scopo di prelevare materiale ferroso;
• dalla manovra spericolata del furgone, condotto dal complice in retromarcia, che ha urtato il cancello determinandone la caduta.
Tale condotta costituisce fattore causale esclusivo dell'evento, idoneo ad interrompere qualsiasi eventuale nesso eziologico con l'operato del custode del cantiere.
Difetta, pertanto, l'elemento della ingiustizia del danno imputabile alla convenuta, richiesto dall'art. 2043 c.c. per l'affermazione di una responsabilità aquiliana.
La domanda proposta dal sig. va, dunque, integralmente rigettata per mancata Parte_1
dimostrazione dell'“an” della responsabilità, sia sotto il profilo dell'art. 2051 c.c., sia sotto il profilo dell'art. 2043 c.c.
La condotta dell'attore, come ricostruita in atti, risulta connotata da evidente imprudenza e da violazione delle più elementari regole di comune diligenza.
Passando all'esame della posizione del terzo chiamato, va osservato che la
[...]
chiamata in garanzia dalla convenuta, ha eccepito Controparte_2
l'inoperatività della copertura assicurativa in relazione al sinistro per cui è causa, deducendo, in particolare, l'applicabilità dell'art. 9, rubricato “Delimitazione dell'assicurazione”, contenuto nella
“Sezione 2 – Danni da Responsabilità Civile Verso Terzi” delle condizioni generali di assicurazione,
che esclude dalla copertura: “i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sui Luoghi di Costruzione
delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli
CP_ effetti della legge 24.12.1969, n. 990” (cfr. doc. n. 2 fascicolo di parte .
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, l'evento lesivo è stato determinato proprio dall'urto di un veicolo (il furgone condotto dal complice dell'attore) contro il cancello di ingresso, in una situazione che non risulta collegata all'uso del veicolo ai fini dell'esecuzione delle opere in cantiere, bensì a un accesso illecito e del tutto estraneo alle lavorazioni.
In ogni caso, la mancata affermazione di responsabilità in capo alla Controparte_1
determina l'assorbimento della domanda di garanzia.
Ne deriva comunque, ai fini delle spese, che la chiamata in causa non è stata arbitraria, bensì
giustificata dalla domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore, con liquidazione in favore sia della convenuta sia della terza chiamata Controparte_1 [...]
come da dispositivo (valore come da domanda, parametro Controparte_2
medio per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
nonché sulla domanda di garanzia spiegata nei confronti di Controparte_2
così provvede:
[...]
1) rigetta integralmente la domanda proposta dall'attore nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
2) per l'effetto, dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta dalla Controparte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2
pagina 7 di 8 3) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che liquida in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) condanna altresì l'attore a rifondere alla terza chiamata Parte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.616,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Catania, il 23 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8