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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1829/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1829 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
nato a [...] il [...] e residente in [...]al Parte_1
Lago (TN), via San Paolo n. 10 (c.f. ), rappresentato e difeso – C.F._1 giusta delega in calce al ricorso - dall'avv. Paola Paolazzi (c.f. ), C.F._2
e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Trento, Galleria Tirrena n. 10, fax
0461/983881 e indirizzo e-mail Email_1
parte ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], residente a Controparte_1
Calceranica al Lago (TN), via San Paolo n. 10 (c.f. ) C.F._3 parte resistente contumace
OGGETTO: Separazione e divorzio giudiziali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09 gennaio 2025, parte ricorrente concludeva come da ricorso il cui contenuto viene di seguito riportato: “In via preliminare: Emettere sentenza non definitiva sullo status, pronunciando la separazione personale dei coniugi e per il Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in data 14 dicembre 2015 a Kampala – Uganda, iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Calceranica al Lago al n. 2, Parte 2, Serie C.
Anno 2016, con annotazione negli Uffici di Stato civile del Comune di Calceranica al
Lago. Nel merito: 1) pronunciare con sentenza definitiva la separazione personale dei coniugi e per il matrimonio contratto in data Parte_1 Controparte_1
14 dicembre 2015 a Kampala – Uganda, con annotazione negli Uffici di Stato civile del
Comune di Calceranica al Lago. 2) venga assegnata la casa coniugale sita in
Calceranica al Lago (TN) via San Paolo 10, di proprietà esclusiva del signor Pt_1
con i relativi arredi e corredi, al marito con il quale abiterà la GL , con Per_1
conseguente sua collocazione prevalente e residenza anagrafica;
3) prevedere
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della GL , con sua collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre;
4) prevedere che i tempi di permanenza della madre con la GL, considerata anche l'età della ragazza, non siano rigidamente pre fissati ma definiti di volta in volta direttamente dalla GL con la madre in ragione dei propri impegni scolastici, desideri e necessità. 5) Dare atto che il signor si dichiara disponibile a provvedere all'integrale Parte_1
mantenimento ordinario e straordinario della GL . 6) Dare atto che, in virtù Per_1
delle rispettive occupazioni lavorative, i coniugi sono da intendere economicamente autosufficienti e non risulta quindi dovuto alcun contributo nel mantenimento reciproco. 7) Prevedere che i genitori dovranno esibire personalmente agli enti
Pag. 2 di 8 preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste a per la compilazione della domanda per l'Icef, Isee, richiesta assegni familiari provinciali e nazionali, o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia. 8) Prevedere che la GL si intenderà a Per_1
carico del padre al fine della fruizione dell'assegno unico nazionale, dell'assegno unico provinciale e di ogni altro eventuali contributo e/o provvidenza erogato nell'interesse della famiglia. b) In ogni caso in caso di opposizione condanna alla rifusione delle competenze e spese processa, oltre a Iva e cnpa”, con le precisazioni formulate nella superiore udienza come di seguito indicate “……………Riguardo alla casa coniugale, chiede che nulla venga disposto, tenuto conto del trasferimento della GL in Albania e del fatto che l'immobile è di proprietà dello stesso ricorrente. Conferma, inoltre, la disponibilità a farsi carico integrale dell'assegno di mantenimento per la GL ed anche delle spese straordinarie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla moglie con la quale ha contratto matrimonio, in data 14 dicembre 2015, a Kampala, iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Calceranica al Lago al n. 2, Parte 2, Serie C., Anno 2016, alle condizioni indicate in ricorso come in epigrafe riportate.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto che, dalla unione matrimoniale, non erano nati figli e che egli aveva adottato, in seguito, la GL della moglie nata Persona_2
a RU (Uganda) il 22.11.2006, oggi di anni 17, come risultava dalla sentenza del
Tribunale per i Minorenni di Trento dd. 27.04.2021; che la GL frequentava la Per_1
classe 4 del Liceo psico-pedagogico ad indirizzo economico presso l'Istituto Marie
Curie di Pergine Valsugana;
che la famiglia aveva vissuto, prima in Uganda, e, poi, in
Etiopia, ove lo stesso lavorava come ingegnere per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – Ufficio di Cooperazione Internazionale, per poi, invece, trasferirsi in Italia, fissando la propria residenza a Calceranica al Lago
(TN), inizialmente presso un'abitazione concessa in comodato d'uso dalla madre dello
Pag. 3 di 8 stesso, e, successivamente, in una abitazione da lui acquistata e di cui egli era tutt'ora proprietario;
che, da circa tre anni, il rapporto di coppia era divenuto problematico, atteso che, dal mese di settembre 2021, la signora aveva iniziato ad intrattenere CP_1
relazioni affettive on line, immergendosi completamente nelle stesse e trascurando la vita familiare per dedicarsi tutte le ore a contatti via Web;
che, in particolare, inizialmente, venivano intrattenuti rapporti con un uomo francese ed, in seguito
(gennaio 2022), con un uomo nigeriano, che millantava essere un popolare attore di telenovele africane, ruolo che si rivelava poi del tutto falso;
che la resistente era stata anche vittima di truffa da parte di tali persone conosciute on line, al punto tale che era verosimile ipotizzare che la stessa avesse versato, in favore di Controparte_2
in Nigeria, la somma di euro 20.000,00.- /€ 30.000,00; che, a causa di tale dipendenza da chat e da relazioni virtuali, nota anche nella sua accezione anglosassone di Cyber-
Relational Addiction, o cybersex, che indica “un pattern disfunzionale di instaurazione di rapporti interpersonali unicamente attraverso il canale virtuale, ovvero tramite chat rooms, social network e app”, la resistente aveva iniziato a trascurare la famiglia e persino la GL, a tal punto che lo stesso era stato costretto, nell'estate 2022, ad avanzare una richiesta di aiuto e supporto all'associazione di Milano “ALCY – associazione lotta cybercrime truffe affettive”, la quale si occupa della dipendenza da relazioni virtuali, nonché al Consultorio di Pergine Valsugana;
che, sempre a causa della gravità della condotta come sopra indicata, egli aveva, dapprima, richiesto 4 mesi di aspettativa non retribuita dal 1 gennaio al 30 aprile 2022, e, poi, si era licenziato dall'impiego di ingegnere che aveva in Etiopia ed era ritornato in Italia il 1 luglio 2022 per poter seguire e sostenere quotidianamente la GL;
che, in Italia, aveva, poi, Per_1
lavorato, per 3 mesi circa, come docente (da gennaio ad aprile 2023), e, successivamente, da settembre 2023 a tutt'oggi; che, a dicembre 2022, il medesimo aveva intrapreso un percorso psicoterapeutico per affrontare le difficoltà familiari, come anche la GL aveva frequentato, fino al maggio 2023, un percorso psicoterapeutico ed era attualmente inserita in un percorso di supporto psicologico all'interno del progetto adolescenti del consultorio di Pergine Valsugana;
che era, dunque, sua volontà separarsi dalla moglie, essendo ormai cessata ogni comunione di vita materiale e spirituale alla base del matrimonio.
Pag. 4 di 8 All'udienza del 09.01.2025, il procuratore di parte ricorrente precisava che “la GL si è iscritta in Albania, a Tirana, presso un'Università Privata ad un corso di graphic designe che dunque ha intenzione, per il momento, di rimanere in Albania al fine di proseguire in questo percorso di studi. Rappresenta, inoltre, che lo stesso ricorrente ha intenzione di raggiungere la GL in Albania e che la madre si rifiuta di prendere qualsiasi contatto con lei. Riguardo alla casa coniugale, chiede che nulla venga disposto, tenuto conto del trasferimento della GL in Albania e del fatto che
l'immobile è di proprietà dello stesso ricorrente. Conferma, inoltre, la disponibilità a farsi carico integrale dell'assegno di mantenimento per la GL ed anche delle spese straordinarie”.
Il Giudice relatore, in via preliminare, dopo avere dichiarato la contumacia della resistente, autorizzava, ai sensi dell'articolo 473 bis. 22 c.p.c., le parti a vivere separatamente. Disponeva, inoltre, la discussione orale della causa, rimettendo la stessa al Collegio per la decisione.
……………………
Tanto premesso in fatto, è possibile passare all'esame del merito della causa.
Orbene, va, anzitutto, premessa la giurisdizione italiana in ragione del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, della Legge n. 218 del 1995 e 8, c. 1, lett. a) del
Regolamento CE n. 1259 del 2010, il quale fa rimando alla residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, trattandosi di separazione di “coppia internazionale” (cfr. Cass. Civ., SS.UU. sent. n. 15928 del 2010). In particolare, il regolamento CE n. 1259/10 ha una valenza universale, nel senso che è applicabile anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri (cfr. Corte di Giustizia
UE, sez. III, 29.11.2007, sentenze in C- 68/07 e C- 523/07). Inoltre, anche si sensi dell'art. 3 Regolamento CE 2201/2003, la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi.
Pag. 5 di 8 Nel caso di specie, è documentalmente provato che le parti, al momento della instaurazione del presente giudizio, risultavano residenti nel Comune di Trento, onde la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dei sopra citati Regolamenti.
Alla stregua, poi, delle acquisite emergenze processuali, è il Tribunale dell'avviso che la proposta di domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di positivo apprezzamento. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.
2183).
Ciò posto, si rileva che, nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerato lo stesso tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio, le dichiarazioni rese alla prima udienza da parte del ricorrente, nonché tenuto conto della mancata comparizione della resistente a tale udienza e della conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, comportamento processuale quest'ultimo denotante la presunta volontà della stessa resistente di non opporsi alla pronuncia di separazione richiesta dal ricorrente.
Pag. 6 di 8 Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dal ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
Per quanto, adesso, attiene alla domanda di affidamento condiviso della GL ad Per_1 entrambi i genitori, si evidenzia che, avendo quest'ultima raggiunto la maggiore età, in ordine a tale richiesta, è cessata la materia del contendere. Di tal che alcuna statuizione va assunta in ordine ai punti 3) e 4) del ricorso. Si prende, inoltre, atto della intervenuta rinuncia del ricorrente alla richiesta di cui al punto 2) del predetto ricorso, avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale, per essersi la GL trasferita in Per_1
Etiopia per motivi di studio ed essendo, per altro, tale abitazione di sua proprietà. Si dà, ancora, atto del fatto che alcuna richiesta di mantenimento è stata avanzata dal ricorrente nei riguardi della resistente a favore della GL , dichiarandosi lo Per_1 stesso disponibile ad occuparsi dell'integrale mantenimento di quest'ultima. Ragione per cui nessuna statuizione va adottata a riguardo nei confronti della resistente – non entrando, per altro, tale regolamentazione, in contrasto con alcuna norma di legge, vertendosi, nel caso di specie, in una ipotesi di regolazione degli aspetti economici afferenti ai figli maggiorenni e non minorenni - mentre si ritiene che, proprio in virtù degli oneri a carico del ricorrente, vada accolta la previsione di cui al punto 8) dell'atto introduttivo, con conseguente autorizzazione di quest'ultimo alla percezione integrale dell'assegno unico universale e comunque di tutti i contributi eventualmente previsti nell'interesse della GL.
Tenuto conto, da ultimo, della richiesta di divorzio, avanzata dal ricorrente nel ricorso introduttivo del presente procedimento, si ritiene che il giudizio non possa essere definito e che la causa vada rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la pronuncia di divorzio, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Si rimette, inoltre, alla sentenza definitiva del divorzio, ogni regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 7 di 8 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi, nato a Parte_1
Trento (TN) il 29.12.1975, e , nata a [...] Controparte_1
(Uganda) il 22.07.1986, i quali hanno contratto matrimonio in Kampala
(Uganda) in data 14.12.2015, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Calceranica Al Lago al n. 2, parte II, Serie C, anno 2016;
2) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di affidamento condiviso della GL Per_1
3) Autorizza il ricorrente alla percezione integrale dell'assegno unico nazionale e di ogni altro emolumento previsto a favore della GL;
4) Ordina che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
5) Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione;
Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del 09 gennaio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1829/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1829 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
nato a [...] il [...] e residente in [...]al Parte_1
Lago (TN), via San Paolo n. 10 (c.f. ), rappresentato e difeso – C.F._1 giusta delega in calce al ricorso - dall'avv. Paola Paolazzi (c.f. ), C.F._2
e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Trento, Galleria Tirrena n. 10, fax
0461/983881 e indirizzo e-mail Email_1
parte ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], residente a Controparte_1
Calceranica al Lago (TN), via San Paolo n. 10 (c.f. ) C.F._3 parte resistente contumace
OGGETTO: Separazione e divorzio giudiziali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 09 gennaio 2025, parte ricorrente concludeva come da ricorso il cui contenuto viene di seguito riportato: “In via preliminare: Emettere sentenza non definitiva sullo status, pronunciando la separazione personale dei coniugi e per il Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in data 14 dicembre 2015 a Kampala – Uganda, iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di Calceranica al Lago al n. 2, Parte 2, Serie C.
Anno 2016, con annotazione negli Uffici di Stato civile del Comune di Calceranica al
Lago. Nel merito: 1) pronunciare con sentenza definitiva la separazione personale dei coniugi e per il matrimonio contratto in data Parte_1 Controparte_1
14 dicembre 2015 a Kampala – Uganda, con annotazione negli Uffici di Stato civile del
Comune di Calceranica al Lago. 2) venga assegnata la casa coniugale sita in
Calceranica al Lago (TN) via San Paolo 10, di proprietà esclusiva del signor Pt_1
con i relativi arredi e corredi, al marito con il quale abiterà la GL , con Per_1
conseguente sua collocazione prevalente e residenza anagrafica;
3) prevedere
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della GL , con sua collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione del padre;
4) prevedere che i tempi di permanenza della madre con la GL, considerata anche l'età della ragazza, non siano rigidamente pre fissati ma definiti di volta in volta direttamente dalla GL con la madre in ragione dei propri impegni scolastici, desideri e necessità. 5) Dare atto che il signor si dichiara disponibile a provvedere all'integrale Parte_1
mantenimento ordinario e straordinario della GL . 6) Dare atto che, in virtù Per_1
delle rispettive occupazioni lavorative, i coniugi sono da intendere economicamente autosufficienti e non risulta quindi dovuto alcun contributo nel mantenimento reciproco. 7) Prevedere che i genitori dovranno esibire personalmente agli enti
Pag. 2 di 8 preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste a per la compilazione della domanda per l'Icef, Isee, richiesta assegni familiari provinciali e nazionali, o per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse della famiglia. 8) Prevedere che la GL si intenderà a Per_1
carico del padre al fine della fruizione dell'assegno unico nazionale, dell'assegno unico provinciale e di ogni altro eventuali contributo e/o provvidenza erogato nell'interesse della famiglia. b) In ogni caso in caso di opposizione condanna alla rifusione delle competenze e spese processa, oltre a Iva e cnpa”, con le precisazioni formulate nella superiore udienza come di seguito indicate “……………Riguardo alla casa coniugale, chiede che nulla venga disposto, tenuto conto del trasferimento della GL in Albania e del fatto che l'immobile è di proprietà dello stesso ricorrente. Conferma, inoltre, la disponibilità a farsi carico integrale dell'assegno di mantenimento per la GL ed anche delle spese straordinarie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla moglie con la quale ha contratto matrimonio, in data 14 dicembre 2015, a Kampala, iscritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Calceranica al Lago al n. 2, Parte 2, Serie C., Anno 2016, alle condizioni indicate in ricorso come in epigrafe riportate.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto che, dalla unione matrimoniale, non erano nati figli e che egli aveva adottato, in seguito, la GL della moglie nata Persona_2
a RU (Uganda) il 22.11.2006, oggi di anni 17, come risultava dalla sentenza del
Tribunale per i Minorenni di Trento dd. 27.04.2021; che la GL frequentava la Per_1
classe 4 del Liceo psico-pedagogico ad indirizzo economico presso l'Istituto Marie
Curie di Pergine Valsugana;
che la famiglia aveva vissuto, prima in Uganda, e, poi, in
Etiopia, ove lo stesso lavorava come ingegnere per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – Ufficio di Cooperazione Internazionale, per poi, invece, trasferirsi in Italia, fissando la propria residenza a Calceranica al Lago
(TN), inizialmente presso un'abitazione concessa in comodato d'uso dalla madre dello
Pag. 3 di 8 stesso, e, successivamente, in una abitazione da lui acquistata e di cui egli era tutt'ora proprietario;
che, da circa tre anni, il rapporto di coppia era divenuto problematico, atteso che, dal mese di settembre 2021, la signora aveva iniziato ad intrattenere CP_1
relazioni affettive on line, immergendosi completamente nelle stesse e trascurando la vita familiare per dedicarsi tutte le ore a contatti via Web;
che, in particolare, inizialmente, venivano intrattenuti rapporti con un uomo francese ed, in seguito
(gennaio 2022), con un uomo nigeriano, che millantava essere un popolare attore di telenovele africane, ruolo che si rivelava poi del tutto falso;
che la resistente era stata anche vittima di truffa da parte di tali persone conosciute on line, al punto tale che era verosimile ipotizzare che la stessa avesse versato, in favore di Controparte_2
in Nigeria, la somma di euro 20.000,00.- /€ 30.000,00; che, a causa di tale dipendenza da chat e da relazioni virtuali, nota anche nella sua accezione anglosassone di Cyber-
Relational Addiction, o cybersex, che indica “un pattern disfunzionale di instaurazione di rapporti interpersonali unicamente attraverso il canale virtuale, ovvero tramite chat rooms, social network e app”, la resistente aveva iniziato a trascurare la famiglia e persino la GL, a tal punto che lo stesso era stato costretto, nell'estate 2022, ad avanzare una richiesta di aiuto e supporto all'associazione di Milano “ALCY – associazione lotta cybercrime truffe affettive”, la quale si occupa della dipendenza da relazioni virtuali, nonché al Consultorio di Pergine Valsugana;
che, sempre a causa della gravità della condotta come sopra indicata, egli aveva, dapprima, richiesto 4 mesi di aspettativa non retribuita dal 1 gennaio al 30 aprile 2022, e, poi, si era licenziato dall'impiego di ingegnere che aveva in Etiopia ed era ritornato in Italia il 1 luglio 2022 per poter seguire e sostenere quotidianamente la GL;
che, in Italia, aveva, poi, Per_1
lavorato, per 3 mesi circa, come docente (da gennaio ad aprile 2023), e, successivamente, da settembre 2023 a tutt'oggi; che, a dicembre 2022, il medesimo aveva intrapreso un percorso psicoterapeutico per affrontare le difficoltà familiari, come anche la GL aveva frequentato, fino al maggio 2023, un percorso psicoterapeutico ed era attualmente inserita in un percorso di supporto psicologico all'interno del progetto adolescenti del consultorio di Pergine Valsugana;
che era, dunque, sua volontà separarsi dalla moglie, essendo ormai cessata ogni comunione di vita materiale e spirituale alla base del matrimonio.
Pag. 4 di 8 All'udienza del 09.01.2025, il procuratore di parte ricorrente precisava che “la GL si è iscritta in Albania, a Tirana, presso un'Università Privata ad un corso di graphic designe che dunque ha intenzione, per il momento, di rimanere in Albania al fine di proseguire in questo percorso di studi. Rappresenta, inoltre, che lo stesso ricorrente ha intenzione di raggiungere la GL in Albania e che la madre si rifiuta di prendere qualsiasi contatto con lei. Riguardo alla casa coniugale, chiede che nulla venga disposto, tenuto conto del trasferimento della GL in Albania e del fatto che
l'immobile è di proprietà dello stesso ricorrente. Conferma, inoltre, la disponibilità a farsi carico integrale dell'assegno di mantenimento per la GL ed anche delle spese straordinarie”.
Il Giudice relatore, in via preliminare, dopo avere dichiarato la contumacia della resistente, autorizzava, ai sensi dell'articolo 473 bis. 22 c.p.c., le parti a vivere separatamente. Disponeva, inoltre, la discussione orale della causa, rimettendo la stessa al Collegio per la decisione.
……………………
Tanto premesso in fatto, è possibile passare all'esame del merito della causa.
Orbene, va, anzitutto, premessa la giurisdizione italiana in ragione del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, della Legge n. 218 del 1995 e 8, c. 1, lett. a) del
Regolamento CE n. 1259 del 2010, il quale fa rimando alla residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, trattandosi di separazione di “coppia internazionale” (cfr. Cass. Civ., SS.UU. sent. n. 15928 del 2010). In particolare, il regolamento CE n. 1259/10 ha una valenza universale, nel senso che è applicabile anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri (cfr. Corte di Giustizia
UE, sez. III, 29.11.2007, sentenze in C- 68/07 e C- 523/07). Inoltre, anche si sensi dell'art. 3 Regolamento CE 2201/2003, la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi.
Pag. 5 di 8 Nel caso di specie, è documentalmente provato che le parti, al momento della instaurazione del presente giudizio, risultavano residenti nel Comune di Trento, onde la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dei sopra citati Regolamenti.
Alla stregua, poi, delle acquisite emergenze processuali, è il Tribunale dell'avviso che la proposta di domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di positivo apprezzamento. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.
2183).
Ciò posto, si rileva che, nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerato lo stesso tenore del ricorso introduttivo del presente giudizio, le dichiarazioni rese alla prima udienza da parte del ricorrente, nonché tenuto conto della mancata comparizione della resistente a tale udienza e della conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, comportamento processuale quest'ultimo denotante la presunta volontà della stessa resistente di non opporsi alla pronuncia di separazione richiesta dal ricorrente.
Pag. 6 di 8 Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dal ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
Per quanto, adesso, attiene alla domanda di affidamento condiviso della GL ad Per_1 entrambi i genitori, si evidenzia che, avendo quest'ultima raggiunto la maggiore età, in ordine a tale richiesta, è cessata la materia del contendere. Di tal che alcuna statuizione va assunta in ordine ai punti 3) e 4) del ricorso. Si prende, inoltre, atto della intervenuta rinuncia del ricorrente alla richiesta di cui al punto 2) del predetto ricorso, avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale, per essersi la GL trasferita in Per_1
Etiopia per motivi di studio ed essendo, per altro, tale abitazione di sua proprietà. Si dà, ancora, atto del fatto che alcuna richiesta di mantenimento è stata avanzata dal ricorrente nei riguardi della resistente a favore della GL , dichiarandosi lo Per_1 stesso disponibile ad occuparsi dell'integrale mantenimento di quest'ultima. Ragione per cui nessuna statuizione va adottata a riguardo nei confronti della resistente – non entrando, per altro, tale regolamentazione, in contrasto con alcuna norma di legge, vertendosi, nel caso di specie, in una ipotesi di regolazione degli aspetti economici afferenti ai figli maggiorenni e non minorenni - mentre si ritiene che, proprio in virtù degli oneri a carico del ricorrente, vada accolta la previsione di cui al punto 8) dell'atto introduttivo, con conseguente autorizzazione di quest'ultimo alla percezione integrale dell'assegno unico universale e comunque di tutti i contributi eventualmente previsti nell'interesse della GL.
Tenuto conto, da ultimo, della richiesta di divorzio, avanzata dal ricorrente nel ricorso introduttivo del presente procedimento, si ritiene che il giudizio non possa essere definito e che la causa vada rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la pronuncia di divorzio, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Si rimette, inoltre, alla sentenza definitiva del divorzio, ogni regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 7 di 8 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi, nato a Parte_1
Trento (TN) il 29.12.1975, e , nata a [...] Controparte_1
(Uganda) il 22.07.1986, i quali hanno contratto matrimonio in Kampala
(Uganda) in data 14.12.2015, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Calceranica Al Lago al n. 2, parte II, Serie C, anno 2016;
2) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di affidamento condiviso della GL Per_1
3) Autorizza il ricorrente alla percezione integrale dell'assegno unico nazionale e di ogni altro emolumento previsto a favore della GL;
4) Ordina che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
5) Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione;
Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del 09 gennaio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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