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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 23/07/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 1256 /2024 tra
) con l'Avv. GERMANO GIULIANO che la Parte_1 C.F._1 rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
- PARTE ATTRICE OPPONENTE
) con gli Avv.ti BUZIO MAURO e LUIGI Controparte_1 C.F._2 BERNABÒ-BREA ( ) che lo rappresentano e difendono in virtù di CodiceFiscale_3 mandato in atti,
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTRICE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo reiectis e contrariis, respinta ogni domanda, istanza ed eccezione di parte attrice, dato atto che, come inizialmente indicato, la signora aveva da tempo e Parte_1 spontaneamente dato esecuzione al titolo esecutivo ex adverso ottenuto, provvedendo all'arretramento della ringhiera con la rimozione di quella esistente in ferro ed il riposizionamento su proprio terreno di una in legno alla distanza di un metro e mezzo dal confine, per cui è stata resa vana la possibilità da parte della conchiudente di poter affacciarsi sull'appezzamento di terreno sottostante e confinante di proprietà dello e di poter esercitare sia per veduta diretta che per CP_1 veduta laterale od obliqua.
Dato atto che era stata manifestata dalla opponente tramite il sottoscritto difensore a controparte la volontà di dare esecuzione alla sentenza ed era stata comunicata l'avvenuta rimozione della ringhiera in ferro.
Considerato ancora che come suggerito dal CTU, Geom. nella perizia depositata le Per_1 piccole irregolarità esistenti erano state immediatamente eliminate dalla signora , Parte_1 dichiarare cessata la materia del contendere, e considerando l'oggetto della causa ed il comportamento processuale della conchiudente, disporre la compensazione delle spese di giudizio.
1 In via meramente subordinata, si chiede per mero scrupolo defensionale l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e testi dedotte in memoria istruttoria 25.10.2024.
CONVENUTO
• previo rigetto delle avverse istanze istruttorie;
• respingersi l'opposizione e ogni altra domanda;
• condannarsi l'opponente al rimborso delle spese di giudizio.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Le odierne parti sono proprietarie di due fondi confinanti posti a quote altimetriche diverse: la proprietà è infatti situata a una quota di campagna maggiore rispetto alla sottostante Pt_1 proprietà (cfr. CTU). CP_1
Su domanda della parte il Tribunale di Savona – con sentenza confermata in grado di appello CP_1 ed oggi passata in giudicato – accertava “che la ringhiera sovrastante il muro di contenimento del terreno di proprietà , a confine con il fondo attoreo, costituisce una veduta diretta Parte_2 sul fondo attoreo in violazione dell'art 905 c.c.” e condannava la proprietà all'arretramento Pt_1 del manufatto “distanza non inferiore a quella di legge”.
In ossequio a tale statuizione la proprietà del fondo sovrastante provvedeva in effetti a realizzare – peraltro per un solo tratto del confine - uno steccato in legno, più arretrato rispetto alla ringhiera preesistente, ad esclusione tuttavia della porzione di terreno che si affaccia direttamente sul tetto dell'abitazione sottostante.
La proprietà , ritenendo che tutto ciò non fosse conforme al titolo esecutivo, intimava un atto CP_1 di precetto per ottenerne l'adempimento coattivo.
L'iniziativa veniva osteggiata dalla proprietà mediante la presente opposizione, ritenendo Pt_1 di avere già dato esatta esecuzione al comando giudiziale.
Il CTU geom. confermava che l'arretramento della ringhiera eseguito dalla proprietà Per_1
ha riguardato solo una porzione del manufatto preesistente, il quale per un ampio tratto Pt_1 risulta tutt'ora presente: ed anzi, anche in corrispondenza del nuovo steccato in legno sono ancora posizionati i piantoni originari, oggi collegati con una fune, che costituisce a propria volta una veduta sul fondo sottostante:
“La ringhiera posizionata dall'opponente, in sostituzione di quelle preesistente, è in legno come più sopra illustrata e disegnata per una lunghezza di circa metri 7,55. Manufatto arretrato rispetto al filo esterno del muro di contenimento di una distanza di circa metri 1,59 sull'estremità di levante direz. Genova e di circa metri 1,70 sull'estremità di ponente direz. Savona. Quindi il tratto di metri 7,55 risulta conforme. Altresì vi sono ancora in essere i piantoni metallici della ringhiera preesistente completi di due tesate orizzontali in corda. Detti piantoni con le tesate in fune, così come configurati costituiscono un affaccio nella sottostante proprietà, ad una distanza inferiore a quella di legge. Il restante sviluppo della ringhiera metallica (di tonalità bianca), preesistente, sulla testa del muro di contenimento del terreno di proprietà , della lunghezza di circa metri 12,30, è a una Pt_1 distanza diretta inferiore a metri 1,50 (art. 905 c.c.) e a metri 0,75 in obliquo (art.906 c.c.) dalla sottostante proprietà . CP_1
2 Riepilogando, dallo stato dei luoghi, risulta che: A – I piantoni metallici derivanti dalla preesistente ringhiera corredati di tesate in fune, così come configurati tecnicamente costituiscono un affaccio non a distanza di legge, B - il tratto di ringhiera metallica, preesistente, della lunghezza di circa metri 12,30, non è a distanza di legge”.
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B. Nel corso delle operazioni peritali accadeva che l'attrice dava spontaneamente corso al completamento delle opere di arretramento, cosicché sul punto cessava la materia del contendere, dovendosi ora unicamente provvedere sulle spese di lite in ragione del principio della soccombenza virtuale.
A detta dell'opponente queste dovrebbero essere interamente compensate in virtù dell'esecuzione spontanea. L'esponente in particolare sostiene (cfr. comparsa conclusionale) che essa ben prima di ricevere la notifica dell'atto di precetto aveva dato esecuzione alla sentenza “e aveva pertanto arretrato la ringhiera con la rimozione dell'attuale in ferro ed il riposizionamento di una in legno alla distanza di un metro e mezzo dal confine, per cui adottando tale soluzione, è stata eliminata la CP_ veduta sia laterale, obliqua e diretta nel sottostante terreno di proprietà .” L'atto di precetto, del resto, sarebbe stato notificato dallo “alla cieca” in quanto lo stesso, per sua stessa CP_1 ammissione, non ha accesso alla proprietà e dunque non poteva appurare con certezza lo Pt_1 stato dei luoghi. Vero che nel corso del giudizio il CTU ha rilevato la persistente lesione delle distanze per un tratto del confine, tuttavia D'accordo il CTU ed i Consulenti di parte, la signora Per_
nel corso del giudizio eliminava tutte le irregolarità che il Geom. aveva evidenziato”. Pt_1
Vale però sin da ora rilevare che l'esecuzione spontanea successiva alla notifica del precetto, ed anzi successiva alla stessa proposizione dell'opposizione, non varrebbe – ove l'opposizione non fosse ex ante fondata - a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, posto che il convenuto opposto sarebbe stato comunque costretto a sostenere una difesa in giudizio che avrebbe potuto evitare.
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C. Le domande svolte dall'avv. dinanzi al Tribunale di Savona, debitamente riportate nella CP_1 motivazione della sentenza (cfr. infra), erano rivolte fin dall'origine ad ottenere in via principale l'arretramento dell'intero muro di contenimento realizzato sul confine delle due proprietà; solo in subordine veniva chiesto al giudice di disporre l'arretramento quanto meno della veduta, costituita dalla ringhiera soprastante al muro stesso
La domanda relativa alla ringhiera veniva pertanto concepita quale diretta conseguenza dell'arretramento dell'intero muro e, in subordine, quale soddisfazione alternativa in caso di reiezione della domanda principale: anche in tal caso, però, essa non viene limitata ad una parte soltanto del manufatto, in quanto la ringhiera viene sempre presa in considerazione nella sua interezza in corrispondenza a tutta la lunghezza del muro.
cfr. conclusioni Stein riportate dalla sentenza di primo grado:
3 Il giudice di prime cure respingeva la richiesta di arretramento del muro rilevando il diritto dei confinanti, acquisito tanto per destinazione del padre di famiglia quanto per usucapione, di mantenerlo a distanza inferiore dal confine: accoglieva invece la domanda di arretramento della recinzione così come formulata dall'attore, senza nulla specificare in merito alla porzione della stessa da considerare.
Omissis
4 ... Omissis ...
Omissis
5 L'adempimento parziale, dunque, non poteva ritenersi congruo rispetto al titolo e giustificava l'azione esecutiva minacciata dal creditore.
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Alla luce delle considerazioni di cui sopra l'opposizione deve ritenersi infondata con conseguente condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale nella misura liquidate in dispositivo ex DM 147/22 (valore indeterminabile – complessità bassa).
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PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 1256/2024 così decide:
1. dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto che liquida in € 3.809,00 per competenze del difensore oltre accessori di legge ed oltre refusione delle spese di CTU e di CTP. Savona, 23.7.2025
Il Giudice
Stefano Poggio
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