Ordinanza collegiale 5 marzo 2021
Sentenza 9 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/08/2021, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/08/2021
N. 01004/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01002/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2012, proposto da
Comune di San Pietro di Feletto, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Signor, con domicilio eletto presso il suo studio in San Vendemmiano, via Friuli, 10;
contro
Regione Veneto non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto n. 158 del 15 febbraio 2012 del Dirigente della Regione Veneto della Direzione Lavori Pubblici che implicitamente rigetta l'istanza di "proroga / rideterminazione del termine di rendicontazione" presentata dal Comune di San Pietro di Feletto con nota prot. n. 9794 del 9.11.2011 e revoca la rata di saldo, pari ad € 57.600,00, relativa al contributo assegnato con DGR n.° 3765 del 26/11/04 al Comune di San Pietro di Feletto (TV) per la costruzione della nuova scuola elementare in Rua di Feletto;
della nota del Dirigente della Regione Veneto della Direzione Lavori Pubblici prot. n. 580782 del 13.12.2011 di comunicazione di avvio del procedimento di revoca della rata di saldo relativa al contributo assegnato con DGR n.° 3765 del 26/11/04 al Comune di San Pietro di Feletto (TV) per la costruzione della nuova scuola elementare in Rua di Feletto;
della nota del Dirigente della Regione Veneto della Direzione Lavori Pubblici prot. n. 165015 del 6.4.2012, con cui la Regione Veneto ha trasmesso al Comune di San Pietro di Feletto il Decreto del Dirigente della Regione Veneto della Direzione Lavori Pubblici n. 158 del 15.2.2012;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di San Pietro in Feletto ha avuto accesso ai finanziamenti regionali previsti dalla L.R. 27 del 2003, ottenendo un contributo di € 57.600,00 per la costruzione della nuova scuola di Rua in Feletto, assegnato con D.R. 616 del 3 ottobre 2005.
Il Comune deduce che l’accordo di programma sottoscritto con la Regione e, disciplinante, tra l’altro, i termini di esecuzione dell’opera, fissava il termine di completamento dei lavori al 22.8.2008 e quello per la rendicontazione contabile definitiva al 19.1.2009.
Il Comune, a causa di ritardi nell’esecuzione dei lavori, ha chiesto una prima proroga nel marzo 2008 che la Regione, con decreto n. 533 del 23 maggio 2008, ha concesso, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall’art. 54, comma 6, L.R. 27/2003. Il termine per l’esecuzione dei lavori è stato fissato al 31 maggio 2009 e quello per la rendicontazione al 2.10.2010.
Deduce il Comune che i lavori sono terminati in data 11.12.2008 e sono stati approvato gli atti di contabilità finale (stato finale, relazione sul conto finale). Nel maggio 2009 il collaudatore ha rilasciato il certificato di collaudo e documentato la spesa effettivamente sostenuta dalla stazione appaltante.
Dopo la sottoscrizione del certificato di collaudo, emergevano taluni vizi dell’opera che hanno reso necessaria l’esecuzione di ulteriori interventi. Ne è derivata l’insorgenza di una lite con la ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori.
Volendo dare evidenza alla Regione anche delle spese sostenute per gli ulteriori lavori resisi necessari a seguito del collaudo, il Comune, con nota del 27.9.2010, ha chiesto alla Regione una nuova proroga, allegando anche la documentazione contabile relativa ai lavori realizzati e collaudati (approvazione degli atti di contabilità finale, certificato di collaudo attestante anche le spese effettivamente sostenute).
La proroga veniva concessa con decreto n. 1453 del 11.10.2010, con cui il termine per la rendicontazione veniva fissato al 2.10.2011. La Regione, richiamate le ragioni dell’istanza (ovvero la pendenza del contenzioso del Comune con la ditta appaltatrice) dava atto che per lavori di particolare complessità o che comportino termini di realizzazione superiori, l’art. 54, comma 7, L.R. 27/2003 consente la fissazione di termini di rendicontazione superiori ai 5 anni e richiamava l’art. 52, comma 2, lett. b) della L.R. 39/2001 che consente il mantenimento di somme in bilancio per non più di sette anni successivi a quello in cui l’impegno di spesa si è perfezionato.
Protraendosi il contenzioso con la ditta appaltatrice, il Comune chiedeva un’ulteriore proroga, rappresentando che l’esigenza sottesa all’istanza di proroga da ultimo accolta non era ancora venuta meno.
Con il decreto n. 158 del 15 febbraio 2012, l’istanza veniva rigettata (senza che fosse inviato alcun preavviso di rigetto) e avviato il procedimento di revoca del contributo nella misura non ancora erogata, corrispondente alla rata di saldo (pari ad € 57.600,01).
Nella comunicazione di avvio del procedimento si legge che il diniego di proroga è dovuto alla mancata presentazione della rendicontazione entro i termini fissati ed alla tardiva presentazione anche dell’istanza di proroga.
Il Comune presentava osservazioni nelle quali rappresentava anche di aver proceduto al definitivo collaudo.
Il provvedimento finale ha confermato gli esiti e le motivazioni individuate nella comunicazione di avvio del procedimento.
Il Comune impugna il decreto di diniego di proroga e conseguente revoca parziale del contributo formulando le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 54, comma 7, L.R. 27/2003. Violazione dell’art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti e insufficienza e perplessità della motivazione.
2) il vizio di violazione degli articoli 3 e 10 L. 241/90. Insufficienza e perplessità della motivazione.
3) violazione dell’art. 10-bis L. 241/90. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione insufficiente.
4) violazione dell’art. 54, comma 5, L.R. 27/2003.
La Regione Veneto, pur se regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 25 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza n. 305 del 5 marzo 2021 il Collegio ha sollevato d’ufficio la questione relativa all’appartenenza della controversia alla giurisdizione amministrativa.
Il ricorrente ha presentato, nei termini, una memoria.
DIRITTO
1. La controversia deve ritenersi devoluta alla giurisdizione amministrativa, avendo ad oggetto questioni derivanti dall’esecuzione di un accordo di programma sottoscritto da Regione e Comune in attuazione dell’art. 52 della L.R. Veneto 17 gennaio 2003, n. 3 (“ Legge finanziaria regionale per l’esercizio del 2003 ”) che autorizza la Regione Veneto a stipulare accordi di programma per la gestione e l’assegnazione di contributi pubblici per interventi di sostituzione di edifici scolastici esistenti con nuove strutture.
L’accordo di programma, per costante giurisprudenza, costituisce una species del genus costituito dagli accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 L. 241/90 la cui cognizione, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 cod. proc. amm. è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cassazione civile sez. un. - 31/07/2017, n. 18985).
2. Nel merito il ricorso è fondato.
La proroga è stata negata a causa della presentazione della relativa istanza dopo la scadenza del termine precedentemente fissato. Conseguentemente il contributo è stato parzialmente revocato in ragione dell’omesso invio della richiesta di saldo entro il termine previsto.
Le motivazioni addotte dalla Regione per negare la proroga e per revocare parzialmente il contributo si appuntano su aspetti meramente formali che non tengono conto sia delle valutazioni espresse dalla stessa Regione nel concedere la prima proroga, sia delle osservazioni che il Comune ha presentato nell’ambito del procedimento di revoca, dalle quali emergevano elementi sufficienti per pervenire ad una differente soluzione.
Infatti, da un lato, non assume rilievo dirimente, ai fini della concessione di un’ulteriore dilazione ai sensi dell’art. 54, comma 7 L.R. 27/2003, che l’istanza del Comune sia stata proposta solo dopo la scadenza del termine precedentemente imposto per la rendicontazione. La suddetta disposizione, infatti, attribuisce all’autorità concedente il potere di fissare anche d’ufficio, discrezionalmente il termine finale per la rendicontazione, nel caso si tratti di “lavori di particolare complessità ovvero che comportino tempi di realizzazione superiori al termine di cui al comma 6” .
Nel caso di specie, la Regione aveva già ritenuto sussistenti i presupposti previsti dal comma 7 dell’art. 54 L.R. 27/2003 per la rideterminazione del termine finale, in occasione della seconda richiesta di differimento del termine di rendicontazione, che era stata accolta in considerazione della non imputabilità al Comune della mancata approvazione della rendicontazione finale (in effetti dovuta alla sopravvenuta scoperta di vizi dell’opera rispetto al collaudo), nonché della condivisa necessità di consentire al Comune di ottenere dalla ditta appaltatrice gli interventi necessari alla loro eliminazione. Il protrarsi delle suddette esigenze, già valorizzate ai fini del secondo differimento del termine per la rendicontazione, è stato posto alla base dell’ultima “ istanza di proroga ” che la Regione ha negato, procedendo anche alla revoca parziale del contributo, senza motivare – al di là del generico riferimento al momento di presentazione dell’istanza di proroga - sulle ragioni per le quali quelle medesime circostanze non potessero più essere prese in considerazione.
Vieppiù tale determinazione risulta illegittima, ove si consideri che la Regione nel provvedimento finale, neppure ha ritenuto di prendere posizione sulle osservazioni del Comune nella parte in cui l’Ente evidenziava di aver inviato tutta la documentazione contabile relativa all’appalto entro il termine imposto con la prima proroga (in occasione della richiesta della seconda proroga con nota del 27.9.2010), così dimostrando di aver adempiuto agli obblighi rientranti nella propria sfera di controllo (approvazione degli atti di contabilità finale, certificato di collaudo attestante anche le spese effettivamente sostenute).
In definitiva, il provvedimento di diniego di proroga e revoca parziale del contributo è illegittimo per difetto di motivazione, contraddittorietà della stessa e difetto di istruttoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Condanna la Regione Veneto al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 10 giugno 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO